Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6176 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. SABRINA GHEZZI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
18/10/2014 a BRIGNANO GERA D'ADDA e che dalla loro unione sono natii figli C.F.: Per_1
, il 05/05/2013 in Treviglio (BG) e , C.F.: il C.F._1 Per_2 C.F._2
27/06/2016 in Treviglio (BG).
Con note scritte depositate in data per l'udienza cartolare dell'8/01/2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione dei predetti coniugi e omologa le condizioni di cui al ricorso, ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (Atto n. 8
Parte I Anno 2014 )
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 09/01/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello