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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 4223 dell'R.G.A.C. anno 2025, riservata in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione nell'udienza del
10/12/2025 vertente tra
[P.IVA.: ], in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1 pt della funzione contenzioso e procuratore, , giusta procura speciale Controparte_1 per notar – rep. n. 46100 racc. n. 26703 del 25.02.21– con sede legale in Persona_1
Roma alla via Giuseppe Grezar, civico 14 – CAP 00196 – ed elettivamente domiciliata in
Avellino (AV) alla Via Aldo Mordo, 19 presso lo Studio dell'Avv. Nunzia Napolitano [C.F.:
] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._1
-Appellante -
e
, , elett.te dom.to in Altavilla Salentina (SA), Controparte_2 C.F._2 alla via Cavour,71, presso lo Studio dell'avv. Carmine Miele non costituito;
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025 dal Giudice di
Pace di Roccadaspide
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione innanzi al GdP CP_2
citava in giudizio l' al fine di veder accogliere l'opposizione
[...] Controparte_3 ad estratto di ruolo ed alla relativa cartella di pagamento n. 10020120001321961000, per
Tassa automobilistica anno 2007, Ente impositore per €. 98,03. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione esponeva che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione da parte dell in quanto il credito vantato è prescritto. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, depositando tutta la documentazione attestante la tempestiva e corretta notifica degli atti prodromici ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria, data la natura tributaria delle somme richieste, nonché, l'infondatezza della domanda.
Con Sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025, il Giudice di Pace di
Roccadaspide accoglieva l'opposizione.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello reiterando la Controparte_3 eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice
Tributario, luogo dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 546/1992, con istanza di sospensione della sentenza.
L'appello veniva notificato presso il difensore del nel giudizio di primo CP_2 grado, ma questi non si è costituito rimanendo contumace.
Lo scrivente giudice monocratico di appello fissava l'udienza del 25.09.25 esclusivamente per delibare sull'istanza di sospensiva della sentenza ma nessuna compariva e rinviava ex art 181/309 cpc all'udienza del 10.12.2025 – successiva alla data di I udienza indicata in citazione – in cui compariva il legale della parte appellante.
Lo scrivente, essendo la causa di pronta decisione, invitava il procuratore dell'appellante a discutere oralmente ed a precisare le conclusioni;
indi riservava la decisione della causa in trenta giorni ex art 281 sexies ult co. cpc.
È fondata l'eccezione sollevata dalla appellante di carenza di giurisdizione. Le controversie relative all'omesso pagamento del c.d. “bollo auto” rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (Corte di Cassazione S.U. civ. 23 aprile 2009, n. 9673), le
Sezioni Unite della Cassazione con Ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16986, richiamando recenti i propri arresti giurisprudenziali – tra i quali l'ordinanza SS. UU. n. 12642/2021
pag. 2/4 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ulteriormente precisato che quando il contribuente demanda al Giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
E' stato ancora affermato dalle S.U. della Cassazione con sentenza del 7 maggio
2010 n. 11087 che il c.d. preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile, anche se relativo a crediti di natura extratributaria ed è impugnabile in particolare innanzi al
Giudice tributario, se riguarda una pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria (come nella specie ove si controverte relativamente all'omesso versamento della tassa automobilistica), anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della CTP territorialmente competente che va individuata in Napoli. A tal proposito in relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l che ha formato il ruolo, poiché la Controparte_6 controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Applicando il principio al caso di specie, il ruolo è stato formato dall'Ente CP_4
che ha sede a Napoli.
[...]
pag. 3/4 La liquidazione – come da dispositivo – delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri vigenti, esclusa la fase istruttoria e con liquidazione tra i medi e minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la avverso la sentenza n. 261/2025, depositata il 18/04/2025 emessa dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma integrale della sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025 dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta dalla parte interessata entro il termine di legge;
2) Condanna parte appellata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 173,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per il I grado ed in € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese in misura del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per questo grado di appello;
Così deciso in Salerno
11/12/2025
Il Giudice
dott. Gustavo Danise
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 4223 dell'R.G.A.C. anno 2025, riservata in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione nell'udienza del
10/12/2025 vertente tra
[P.IVA.: ], in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1 pt della funzione contenzioso e procuratore, , giusta procura speciale Controparte_1 per notar – rep. n. 46100 racc. n. 26703 del 25.02.21– con sede legale in Persona_1
Roma alla via Giuseppe Grezar, civico 14 – CAP 00196 – ed elettivamente domiciliata in
Avellino (AV) alla Via Aldo Mordo, 19 presso lo Studio dell'Avv. Nunzia Napolitano [C.F.:
] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._1
-Appellante -
e
, , elett.te dom.to in Altavilla Salentina (SA), Controparte_2 C.F._2 alla via Cavour,71, presso lo Studio dell'avv. Carmine Miele non costituito;
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025 dal Giudice di
Pace di Roccadaspide
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione innanzi al GdP CP_2
citava in giudizio l' al fine di veder accogliere l'opposizione
[...] Controparte_3 ad estratto di ruolo ed alla relativa cartella di pagamento n. 10020120001321961000, per
Tassa automobilistica anno 2007, Ente impositore per €. 98,03. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione esponeva che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione da parte dell in quanto il credito vantato è prescritto. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, depositando tutta la documentazione attestante la tempestiva e corretta notifica degli atti prodromici ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria, data la natura tributaria delle somme richieste, nonché, l'infondatezza della domanda.
Con Sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025, il Giudice di Pace di
Roccadaspide accoglieva l'opposizione.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello reiterando la Controparte_3 eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice
Tributario, luogo dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 546/1992, con istanza di sospensione della sentenza.
L'appello veniva notificato presso il difensore del nel giudizio di primo CP_2 grado, ma questi non si è costituito rimanendo contumace.
Lo scrivente giudice monocratico di appello fissava l'udienza del 25.09.25 esclusivamente per delibare sull'istanza di sospensiva della sentenza ma nessuna compariva e rinviava ex art 181/309 cpc all'udienza del 10.12.2025 – successiva alla data di I udienza indicata in citazione – in cui compariva il legale della parte appellante.
Lo scrivente, essendo la causa di pronta decisione, invitava il procuratore dell'appellante a discutere oralmente ed a precisare le conclusioni;
indi riservava la decisione della causa in trenta giorni ex art 281 sexies ult co. cpc.
È fondata l'eccezione sollevata dalla appellante di carenza di giurisdizione. Le controversie relative all'omesso pagamento del c.d. “bollo auto” rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (Corte di Cassazione S.U. civ. 23 aprile 2009, n. 9673), le
Sezioni Unite della Cassazione con Ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16986, richiamando recenti i propri arresti giurisprudenziali – tra i quali l'ordinanza SS. UU. n. 12642/2021
pag. 2/4 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ulteriormente precisato che quando il contribuente demanda al Giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
E' stato ancora affermato dalle S.U. della Cassazione con sentenza del 7 maggio
2010 n. 11087 che il c.d. preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile, anche se relativo a crediti di natura extratributaria ed è impugnabile in particolare innanzi al
Giudice tributario, se riguarda una pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria (come nella specie ove si controverte relativamente all'omesso versamento della tassa automobilistica), anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della CTP territorialmente competente che va individuata in Napoli. A tal proposito in relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l che ha formato il ruolo, poiché la Controparte_6 controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Applicando il principio al caso di specie, il ruolo è stato formato dall'Ente CP_4
che ha sede a Napoli.
[...]
pag. 3/4 La liquidazione – come da dispositivo – delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri vigenti, esclusa la fase istruttoria e con liquidazione tra i medi e minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la avverso la sentenza n. 261/2025, depositata il 18/04/2025 emessa dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma integrale della sentenza n. 261/2025 emessa il 18/04/2025 dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta dalla parte interessata entro il termine di legge;
2) Condanna parte appellata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 173,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per il I grado ed in € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese in misura del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per questo grado di appello;
Così deciso in Salerno
11/12/2025
Il Giudice
dott. Gustavo Danise
pag. 4/4