Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25283 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giancarlo Giuliano
-OPPONENTE-
E
con sede a Milano, codice fiscale: , rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Anna Gnuffi
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Il Sig. , ritenendo di non essere debitore di alcuna somma nei Parte_1 confronti della insiste perché il Tribunale voglia revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 8768/2023 e compensare le spese di lite.
Per la parte opposta
Non insiste nella richiesta di condanna del sig. al pagamento della Pt_1 somma portata dal decreto ingiuntivo n. 8768/2023 e chiede congiuntamente a controparte la compensazione delle spese di lite.
1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8768/2023 Parte_1
pubblicato il 10/05/2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato a lui ingiunto di pagare alla controparte, in via solidale con la Parte_2
la somma di Euro 134.481,59 oltre interessi e spese ivi liquidate,
[...]
quale prezzo per la vendita di merci eseguita a beneficio della società predetta a favore della quale il avrebbe prestato garanzia. Pt_1
A sostegno ha dedotto la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sui documenti ex adverso invocati a comprova dei pretesi obblighi di garanzia.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
Indi, dopo un rinvio finalizzato ad una composizione bonaria, le parti hanno rassegnato le conclusioni sostanzialmente conformi in epigrafe trascritte,
alla luce delle quali la causa va definita mediante la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, con compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)revoca nei confronti di decreto ingiuntivo n. 8768/2023 Parte_1
pubblicato il 10/05/2023;
2)compensa per intero le spese di lite.
Milano, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
2