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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2053/2023 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, amministratore unico, domiciliato presso la sede di Potenza via Grippo;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente rileva di essere dipendente della società resistente fin dal 2003 fino al 31 agosto
2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato inquadrato come impiegato con mansioni di responsabile unico del procedimento e Direttore dei Lavori VI° livello del CCNL Gas/Acqua presso la Direzione Commerciale – Area Clienti Ufficio di Genzano, ma di aver svolto, di fatto, mansioni superiori riconducibili al VII° livello del CCNL Gas – Acqua del 10 febbraio 2011 e del 18 maggio 2017, dall' anno 2006 mansioni superiori riconducibili al superiore 7 livello CCNL, mentre dal mese di marzo dell'anno 2018 al 31 agosto 2021 data del pensionamento, ha svolto esclusivamente mansioni superiori riconducibili al superiore 7 livello CCNL.
Sostiene, infatti, il sig. che con ordine di servizio del 26.03.2018 gli veniva affidato Parte_1
l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 dlgs 50/2016, del servizio di conduzione degli impianti di depurazione degli ambiti denominato 1-2 e con il medesimo ordine di servizio gli erano pure affidate le attività di direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 e 3 per l'esecuzione del contratto, mansioni superiori riconducibili ad importanti settori operativi dell'Azienda in completa autonomia operativa e di iniziativa.
In conseguenza dell'accoglimento di detti accertamenti chiedeva al giudice la condanna della società convenuta al superiore inquadramento e al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e onorari di lite.
Non si costituiva la società itualmente evocata in giudizio. Controparte_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni espletate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro di settore, allegato 3 del ricorso introduttivo che, all'art. 18 capitolo IV prevede la “CLASSIFICAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE - La classificazione del personale si articola in 9 livelli con i relativi parametri di inquadramento. Ciascun livello è identificato attraverso una specifica declaratoria;
per ogni livello vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi. L'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione di cui al seguente punto 1 come identificati nelle declaratorie di livello di cui al seguente punto 2, nonché attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali. Per individuare le mansioni il Contratto prevede fattori di classificazione (ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e contesto in cui l'attività è esercitata, modalità operative, ovvero grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore, livello di responsabilità, riferito sia all'attività svolta sia al coordinamento di altre risorse, gestione delle informazioni con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione (scolarità richiesta o esperienza equivalente).
Per quanto riguarda la qualifica posseduta dal ricorrente (Livello VI°), la relativa declaratoria recita:
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione, con la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, gestendo le risorse affidate;
svolge attività di controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne;
segue la gestione delle varianti ed i collaudi;
avvia le procedure di liquidazione lavori.
Con riferimento al 7 livello stabilisce il CCNL
DECLARATORIA LIVELLO 7
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
Il CCNL individua quali “profili professionali campione” i seguenti:
ESPERTO VENDITE GRANDI CLIENTI
Lavoratore che, in possesso delle necessarie conoscenze aggiornate in materia di tecnologie di utilizzo, in materia tariffaria, ecc., contatta a fini di acquisizione grandi clienti, predispone l'offerta commerciale e garantisce, nel contempo, una consulenza tecnico/economica sulle possibilità di trasformazione/utilizzo degli impianti.
ESPERTO NORMATIVE E TARIFFE
Lavoratore che segue l'evoluzione del sistema normativo di riferimento, tenendo i rapporti operativi con le Autorità di controllo, e interpreta lo stesso simulandone gli impatti sui risultati economici aziendali e dando indicazioni per l'aggiornamento del sistema tariffario.
TECNICO ESPERTO PROGETTAZIONE
Lavoratore che svolge attività inerenti alla elaborazione e alla ottimizzazione di progetti tecnico economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budget degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti.
Controparte_2
Lavoratore che partecipa alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. Segue i rapporti operativi con società di servizi del sottosuolo. Coordina le attività operative ordinarie e straordinarie svolte da risorse interne o da terzi, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze e normative aziendali e il controllo dei lavori svolti da terzi.
RESPONSABILE PREVENZIONE/PROTEZIONE
Lavoratore che provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente -
Come è agevole verificare, tra le tre qualifiche non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente il grado di autonomia, che nella categoria posseduta dal ricorrente è unicamente funzionale e mai gestionale o di iniziativa (vds dichiarazioni dei testi) e il fatto che le tipologie di intervento sono standardizzate e predefinite nel profilo di appartenenza del ricorrente, ma non per il personale dei più alti livelli rivendicati.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr., Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorrerebbe, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva.
Infatti, tutti i testi escussi si sono limitati a confermare capitoli di prova aventi ad oggetto la mera elencazione delle attività svolte dal ricorrente, tuttavia alcuna prova è stata offerta sull'elemento caratterizzante la categoria rivendicata, ossia la discrezionalità, l'autonomia e l'iniziativa, nonché la pianificazione e il controllo proprie della declaratoria contrattuale rivendicata.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo che andasse oltre la natura operativa, raggiungendo la caratterizzazione propria della categoria domandata, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile, mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dal ricorrente e stante la genericità delle circostanze articolate nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che le mansioni del ricorrente, per quanto emerso dall'istruttoria espletata e, ancora prima con l'articolazione delle circostanze, sembrano proprio quelle della categoria di inquadramento.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia e la mancata costituzione in giudizio del resistente, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 17.7.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite;
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla