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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2025 RGAC
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente
E rappresentata e difesa dall'avv. SILVANA Controparte_1
MAZZULLA
resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis comma 6°, c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla SI.ra , volto ad ottenere l'accertamento dei Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma Pt_1
VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (unica prestazione riconosciuta nella prima fase).
1 Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito.
Si è costituita la SI.ra deducendo la sussistenza dei Controparte_1 requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta con l'istanza di
ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
All'odierna udienza del 06.10.2025 sentite le parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 10.06.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 13.06.2025, seguita dal ricorso depositato in data 10.07.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha diagnosticato che la resistente è affetta dalle seguenti patologie: “malattia di Parkinson;
sindrome depressiva;
incontinenza urinaria stabilizzata;
poliartrosi con cifoscoliosi lombare destroconvessa;
danno neurogeno pedidio dx.”.
Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie, pur non giustificando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, provocano nella ricorrente “difficoltà relazionali nella sfera personale e sociale. Di conseguenza, per la stessa, si esige l'intervento duraturo e permanente di una persona che si dedichi alla sua persona, a partire dalla data della domanda amministrativa, per cui le si può riconoscere lo stato di portatore di Handicap in condizioni di gravità”.
La censura articolata dall' in ricorso attiene essenzialmente al fatto che Pt_1 nella relazione di consulenza non risulta effettuata una valutazione
3 sufficiente in ordine agli effetti che le diagnosticate patologie determinano sulla sfera personale e sulla sfera di relazione della ricorrente.
Ebbene l'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come è stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale.
Ebbene, che la condizione di gravità non sussista nel caso di specie si ricava proprio dalla relazione della consulenza eseguita nella fase sommaria.
Rispondendo alle osservazioni della parte ricorrente (pur se riferite al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento) il CTU della fase sommaria ha così argomentato:
“…riconfermo che nel corso di talevisita, ho apprezzato che la ricorrente i passaggi posturali e la deambulazione con appoggio riesce a svolgerli da sola, anche se lentamente e cautamente. Analogamente riconfermo che non ho colto i segni di decadimento cognitivo significativo, dal momento che la SInora ha CP_1 risposto, anche se in modo rallentato, alle domande da me poste, ha seguito a sufficienza il filo logico del discorso ed ha dimostrato di rendersi conto del motivo per cui è stata convocata e della realtà che la circondava. Ciò che, a mio avviso, prevale nella ricorrente, è la “facies corrugata” ed intrisa di tristezza, che
4 rappresentano, sotto l'aspetto neuropsichiatrico, la sussistenza di un umore francamente depresso. Inoltre la bradicinesia ed il tremore parkinsoniani sono sufficientemente controllati dalla relativa terapia farmacologica…”.
In definitiva le patologie da cui la resistente è affetta, che non danno luogo ad una impossibilità di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo e i loro sintomi (la bradicinesia, vale a dire il rallentamento dei movimenti volontari, e il tremore) sono controllati attraverso la terapia farmacologica.
Rimane, pertanto, di significativo “l'umore francamente depresso”.
Ora, il CTU non spiega come tale umore depresso sia, da solo, idoneo a determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale, né tale dato è evincibile dalla documentazione in atti, da cui risultano esclusivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta, ma non le loro conseguenze sulla sfera personale e relazionale della stessa.
Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara che non sussistono in favore della resistente i Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 06/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2025 RGAC
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente
E rappresentata e difesa dall'avv. SILVANA Controparte_1
MAZZULLA
resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis comma 6°, c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla SI.ra , volto ad ottenere l'accertamento dei Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma Pt_1
VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (unica prestazione riconosciuta nella prima fase).
1 Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito.
Si è costituita la SI.ra deducendo la sussistenza dei Controparte_1 requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta con l'istanza di
ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
All'odierna udienza del 06.10.2025 sentite le parti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 10.06.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 13.06.2025, seguita dal ricorso depositato in data 10.07.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha diagnosticato che la resistente è affetta dalle seguenti patologie: “malattia di Parkinson;
sindrome depressiva;
incontinenza urinaria stabilizzata;
poliartrosi con cifoscoliosi lombare destroconvessa;
danno neurogeno pedidio dx.”.
Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie, pur non giustificando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, provocano nella ricorrente “difficoltà relazionali nella sfera personale e sociale. Di conseguenza, per la stessa, si esige l'intervento duraturo e permanente di una persona che si dedichi alla sua persona, a partire dalla data della domanda amministrativa, per cui le si può riconoscere lo stato di portatore di Handicap in condizioni di gravità”.
La censura articolata dall' in ricorso attiene essenzialmente al fatto che Pt_1 nella relazione di consulenza non risulta effettuata una valutazione
3 sufficiente in ordine agli effetti che le diagnosticate patologie determinano sulla sfera personale e sulla sfera di relazione della ricorrente.
Ebbene l'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come è stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale.
Ebbene, che la condizione di gravità non sussista nel caso di specie si ricava proprio dalla relazione della consulenza eseguita nella fase sommaria.
Rispondendo alle osservazioni della parte ricorrente (pur se riferite al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento) il CTU della fase sommaria ha così argomentato:
“…riconfermo che nel corso di talevisita, ho apprezzato che la ricorrente i passaggi posturali e la deambulazione con appoggio riesce a svolgerli da sola, anche se lentamente e cautamente. Analogamente riconfermo che non ho colto i segni di decadimento cognitivo significativo, dal momento che la SInora ha CP_1 risposto, anche se in modo rallentato, alle domande da me poste, ha seguito a sufficienza il filo logico del discorso ed ha dimostrato di rendersi conto del motivo per cui è stata convocata e della realtà che la circondava. Ciò che, a mio avviso, prevale nella ricorrente, è la “facies corrugata” ed intrisa di tristezza, che
4 rappresentano, sotto l'aspetto neuropsichiatrico, la sussistenza di un umore francamente depresso. Inoltre la bradicinesia ed il tremore parkinsoniani sono sufficientemente controllati dalla relativa terapia farmacologica…”.
In definitiva le patologie da cui la resistente è affetta, che non danno luogo ad una impossibilità di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo e i loro sintomi (la bradicinesia, vale a dire il rallentamento dei movimenti volontari, e il tremore) sono controllati attraverso la terapia farmacologica.
Rimane, pertanto, di significativo “l'umore francamente depresso”.
Ora, il CTU non spiega come tale umore depresso sia, da solo, idoneo a determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale, né tale dato è evincibile dalla documentazione in atti, da cui risultano esclusivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta, ma non le loro conseguenze sulla sfera personale e relazionale della stessa.
Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara che non sussistono in favore della resistente i Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 06/10/2025
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