Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4946 del 2025, proposto da:
RT GG e AR RI LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa, 32;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio/diniego parziale serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 30/07/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, il dott. PA RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti, premesso che in data 30/07/2025 avevano notificato un’istanza di accesso agli atti, al Comune di Napoli, con la quale avevano richiesto: “di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione connessa, presupposta e conseguente alla Disposizione Dirigenziale n. 163/A del 3/06/2022 in possesso del Comune di Napoli; in particolare diffide; denunce e segnalazioni che dovessero essere pervenute al Comune, che hanno dato origine al procedimento concluso con il provvedimento impugnato, ed i conseguenti ordini di servizio relativi agli accertamenti dai quali è scaturito il provvedimento impugnato”; chiarendo che: “Nel caso di specie l’interesse dei sottoscritti ad accedere ai documenti richiesti è maggiormente rafforzato della circostanza che intendono esercitare il loro diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto o ai soggetti che hanno avviato l’azione di accertamento, qualora questa non fosse scaturita da interventi di servizio programmati, ma da denunce e/o segnalazioni giunte ai preposti Uffici”; istanza, alla quale l’Amministrazione resistente aveva fornito parziale riscontro, concedendo “l’ostensione della documentazione (invero assai scarna) che si versa in atti, senza in alcun modo ostendere gli atti per i quali è stata formulata la richiesta, cioè: diffide; denunce e segnalazioni che dovessero essere pervenute al Comune, che hanno dato origine al procedimento concluso con il provvedimento impugnato”; impugnavano il parziale silenzio-rigetto, in tal modo formatosi sulla loro istanza, alla stregua dei seguenti motivi in
diritto: Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 22 l. 241/1990.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, depositando documentazione ed una memoria difensiva, in cui rappresentava che la richiesta dei ricorrenti dell’8.07.2025 era stata riscontrata, dal Servizio Antiabusivismo, in data 7.08.2025, con trasmissione all’U.r.p. della nota n. 548827 del 13.07.2021, per il successivo inoltro ai richiedenti; che, con nota n. 715335 dell’11.08.2025, l’U.r.p. chiedeva il pagamento dell’importo dovuto, per ottenere copia degli atti richiesti, e, dopo aver
accertato l’avvenuto pagamento, trasmetteva gli atti con p.e.c. del 12.08.2025, nello specifico la nota n. 713720 del 7.08.2025; sicché eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’Amministrazione aveva riscontrato la richiesta dei ricorrenti, fornendo loro la documentazione richiesta.
Seguiva il deposito di scritto difensivo, per i ricorrenti, i quali facevano presente che “dopo aver notificato e depositato il presente gravame, l’Amministrazione ha dato ulteriore riscontro all’istanza di accesso presentata, con l’invito, rivolto ai ricorrenti, di recarsi presso l’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Napoli (l’invito è stato depositato agli atti dal resistente Comune), per prendere visione del fascicolo”; che, in data 23/10/2025, i ricorrenti (…) si sono recati presso l’Ufficio indicato, hanno visionato il fascicolo messo a disposizione (come dimostrato dal verbale versato in atti), ma non hanno rinvenuto gli atti richiesti”; infatti, “il fascicolo visionato era privo della fase prodromica del procedimento, cioè degli atti che lo hanno generato, quelli che sono oggetto delle richiesta iniziale”; “il funzionario addetto, ha ipotizzato che gli atti richiesti potessero essere in possesso delle U.O. di Polizia Locale, che hanno ricevuto la notizia e poi avviato il procedimento”; pertanto, essendo tuttora sussistente, a loro avviso, il parziale silenzio/rigetto, oggetto di gravame, concludevano perché il Tribunale: - dichiarasse il loro diritto ad accedere ai documenti richiesti e sulla cui ostensione era stato opposto il silenzio – rifiuto; - ordinasse, ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, all’Amministrazione convenuta l’esibizione, mediante visione e/o estrazione “di copia delle diffide; denunce e segnalazioni che dovessero essere pervenute al Comune, che hanno dato origine al procedimento, concluso con il provvedimento impugnato”.
All’udienza in c.d.c. del 3.12.2025, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che, relativamente al presente ricorso, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente alla documentazione, ostesa dal Comune di Napoli, in relazione all’istanza d’accesso dei ricorrenti, ostensione testimoniata dal verbale di accesso, esibito in giudizio dai ricorrenti medesimi in data 29.11.2025.
Ciò posto, si rileva, peraltro, che i ricorrenti medesimi si sono dichiarati non soddisfatti integralmente del riscontro, in tal modo fornito dal Comune di Napoli alla loro istanza d’accesso, non essendo state loro ostese le “diffide, denunce e segnalazioni, che dovessero essere pervenute al Comune, che hanno dato origine al procedimento concluso con il provvedimento impugnato”.
Relativamente a tale documentazione, il Comune di Napoli effettivamente non ha fornito loro riscontro, alternativamente nella forma dell’ostensione di detta ulteriore documentazione ovvero – ove insussistente o non ostensibile – dell’espressa dichiarazione che tali atti non risultavano presenti agli atti del Comune medesimo, ovvero non erano ostensibili, in tal caso espressamente motivando sulle ragioni relative.
Dalla narrativa dei ricorrenti emerge – ma il dato è sfornito di prova – che, in sede di accesso, “il funzionario addetto ha ipotizzato che gli atti richiesti potessero essere in possesso delle U.O. di Polizia Locale, che hanno ricevuto la notizia e poi avviato il procedimento”.
In ogni caso, sia o meno detta ipotesi – ove effettivamente formulata – fondata, quel che preme rilevare è che permane, nella specie, il parziale silenzio – rigetto del Comune di Napoli, relativamente a tale ulteriore documentazione, dovendosi – quindi – in questa sede accogliere il ricorso, per la residua parte, ed ordinare pertanto al Comune di Napoli d’ostendere tale ulteriore documentazione, cui i ricorrenti hanno chiesto d’accedere, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, a meno che lo stesso Comune non dichiari, formalmente ed espressamente, che detta ulteriore documentazione non è presente agli atti del Comune medesimo, ovvero non è ostensibile, in tal caso motivando espressamente sulle relative ragioni.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del Comune e sono liquidate come in dispositivo, compensate per la metà, in ragione del parziale esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere ed in parte l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per tale parte ordina al Comune di ostendere la residua documentazione, cui i ricorrenti hanno chiesto d’accedere, nel termine pure indicato in parte motiva.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che – compensati per la metà – liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA RI |
IL SEGRETARIO