CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39\2025 RG, vertente
TRA
quale socio della PELPLAST srl, cancellata dal registro delle Parte_1
imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico, amministratore e legale rappresentante pro tempore della elettivamente domiciliato in Salerno, alla via CP_1
Francesco Gaeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;
RECLAMANTE
E
1 n. 83/2015, in persona del curatore, Controparte_2
dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n. 10, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Fabio Basso, che lo rappresenta e difende, giusta decreto del G.D.
e procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATO
NONCHE'
Avv. MANDARA Gianluca;
RECLAMATO-contumace
OGGETTO: reclamo ex artt. 18 e 121 LF avverso la sentenza di riapertura del Fallimento n.
83\2013 RF, emessa il 5-6\12\2024 dal Tribunale di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 11\1\2025 – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 17\1\2025 - quale socio della PELPLAST srl, Parte_1
cancellata dal registro delle imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico, amministratore e legale rappresentante pro tempore della proponeva CP_1
reclamo avverso la sentenza di riapertura del FALLIMENTO n. 83\2015 della PELPLAST
srl, emessa in data 5-6\12\2024 dal Tribunale di Salerno (notificata in data 12\12\2024), su istanza dell'avv. Gianluca MANDARA, creditore fallimentare non totalmente soddisfatto in sede di riparto prima della chiusura.
In particolare, il reclamante esponeva che in data 10\11\2015 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della società “PELPLAST srl”; che la procedura concorsuale,
tuttavia, veniva chiusa per compiuta ripartizione finale ai sensi dell'art. 118, comma I, n. 3
2 LF (cfr. decreto del 5\4\2022), cui seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 23\5\2022 a norma dell'art. 118, comma II, LF;
che con sentenza n. 4106 del
18\09\2023 (resa all'esito del procedimento n. 14263/2009 R.G.N.R. Mod. 21- 90/2012
R.G.T.) il Tribunale penale di Salerno dichiarava a carico di (legale Parte_1
rappresentante della società PELPLAST srl) non doversi procedere e l'assoluzione, nonché
la prescrizione a carico della medesima società fallita per illecito amministrativo, in relazione ai capi di imputazione loro ascritti, con restituzione al Parte_1
delle somme sottoposte a sequestro preventivo;
che, di conseguenza, in data 15\11\2024 era notificato all'ex curatore fallimentare il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di Salerno disponeva il dissequestro della somma di €
183.874,56; che, tuttavia, il Fondo Unico Giustizia (FUG) competente, in data 13\4\2023,
sollevava incidente di esecuzione (prot. 81797/2024) al fine di richiedere al giudice penale la conferma della statuizione di cui all'emesso provvedimento, laddove prevedeva la restituzione della somma dissequestrata al , pur potendo costituire Parte_1
sopravvenuto attivo della procedura di fallimento della società PELPLAST srl;
che, pertanto,
il Tribunale di Salerno – Ufficio Incidenti di Esecuzione revocava la precedente statuizione e disponeva la restituzione delle somme dissequestrate in favore del società CP_3
e, per essa, in favore dei soci in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. ordinanza del 12\11\2024, notificata il
22\11\2024); che, quindi, il giudice penale aveva ribadito il diritto alla restituzione delle somme in capo al , unico ex socio della società già fallita;
che detta ordinanza Parte_1
doveva considerarsi definitiva, perché non impugnata;
che, di conseguenza, doveva ritenersi inammissibile l'istanza di riapertura del fallimento depositata in data 5\12\2024 dall'avv.
MANDARA.
Con il reclamo in esame, quindi, il , premettendo la sussistenza della propria Parte_1
legittimazione attiva, in quanto unico socio e amministratore della PELPLAST srl, che era
3 partecipata dalla il cui amministratore e socio unico era sempre il , CP_1 Parte_1
si doleva della illegittimità della riapertura della procedura fallimentare, atteso che in sede di chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo ex art. 118 n. 3 LF non era stata fatta espressa menzione del processo penale pendente, né delle conseguenti modalità di riparto delle eventuali sopravvenienze attive ex art. 119 LF. A detta di parte reclamante,
infatti, non solo il curatore non poteva ignorare l'esistenza di detto processo e del relativo sequestro preventivo, ma lo stesso giudice dell'esecuzione penale nell'ordinanza del
12\11\2024 aveva espressamente affermato che dal decreto di chiusura non era evincibile se la predetta somma fosse stata oggetto di valutazione\statuizione nella procedura fallimentare,
nell'ambito del riparto finale e, quindi, se potesse considerarsi una posta attiva della società
fallita. Di conseguenza, il reclamante invocava la sua esclusiva legittimazione alla restituzione della somma dissequestrata, come statuito nella sentenza penale di assoluzione e, poi, nella citata ordinanza del 12\112024. Peraltro, il sottolineava che, Parte_1
siccome la somma di denaro era stata rinvenuta su un conto deposito titoli, posto a garanzia delle esposizioni debitorie della PELPLAST srl, ciò significava che inizialmente era nella titolarità e materiale disponibilità del , quale persona fisica. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il n. 83\2015 della società CP_2
“PELPLAST srl”, contestando tutto quanto ex adverso richiesto e dedotto, nonché chiedendo il rigetto del reclamo con la conferma della sentenza gravata.
Rimaneva, di contro, contumace l'avv. Gianluca MANDARA, non costituitosi, benchè
regolarmente citato.
Infine, rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza reclamata (cfr. ordinanza del 10\3\2025), sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
13\3\2025, il reclamo era riservato in decisione al Collegio con provvedimento del
18\3\2025.
4 Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
In via preliminare, va rilevata la tempestività del provvedimento di riapertura del fallimento a norma dell'art. 121 LF, ossia cinque anni dal decreto di chiusura emesso ai sensi dell'art. 118, nn. 3 e 4, LF – cioè, quando sia avvenuta la ripartizione integrale dell'attivo ma parziale o in caso di assoluta insufficienza dell'attivo fallimentare - in base alla normativa
ratione temporis applicabile, atteso che il fallimento riaperto costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell'unitarietà, della procedura originaria.
Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile e tempestivo il presente reclamo, formulato in base all'art. 18 LF, nel termine di trenta giorni dalla notifica al fallito della sentenza di riapertura.
Orbene, il citato art. 121 LF consente la riapertura del fallimento chiuso in due distinte ipotesi: 1) sopravvenienza di nuove attività e di scoperta di attività preesistenti alla chiusura,
ma in prececenza ignorate;
2) offerta da parte del fallito di garanzie di pagare almeno il 10%.
A ben vedere, pertanto, la riapertura della procedura fallimentare è consentita anche nel caso di scoperta di attività preesistenti, ma sconosciute prima della chiusura del fallimento,
proprio come nel caso di specie.
Quindi, la Corte è chiamata a valutare se le somme oggetto di dissequestro possano essere imputate alla società già fallita, la PELPLAST srl.
In senso positivo depone, in primo luogo, la circostanza che trattasi di somme sequestrate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Parte_1
per reati contestati, non in proprio, ma come amministratore della PELPLAST srl1. Inoltre, la somma in contestazione risulta essere stata sequestrata su un conto deposito titoli n. 83057, intestato alla PELPLAST srl, quale corrispettivo della vendita di sacchetti in violazione delle norme in materia di proprietà industriale (cfr. decreto di sequestro del 4-
6\8\2010).
Ne consegue, pertanto, che le somme dissequestrate costituiscono sopravvenienza di attivo fallimentare, che giustifica la discussa riapertura.
A nulla rileva, infatti, che il curatore e\o il GD non abbiamo fatto specifica menzione della pendenza del processo penale e del sequestro nel decreto di chiusura, stante la previsione letterale del citato art. 121 LF, in base al quale è possibile riaprire il fallimento chiuso proprio per la SCOPERTA di attività preesistenti alla chiusura, ma in precedenza ignorate. D'altra parte, l'omessa informazione è imputabile al medesimo , che dolosamente Parte_1
non solo non citava tale posta attiva nella richiesta di autofallimento (cfr. ricorso del
7\10\2015), ma soprattutto non ne riferiva al curatore in sede di audizione (cfr. verbale di audizione del 4\2\2016).
Infine, giova sottolineare che, sebbene in linea di principio la cancellazione di una società
determini un fenomeno successorio in favore degli ex soci intra vires, ossia in proporzione alle rispettive quote detenute nella società stessa prima dell'estinzione, tuttavia qualora la società possa “rivivere”, come nel caso di specie, attraverso la riapertura della procedura concorsuale che la riguardava, allora la sopravvenienza attiva scoperta spetta alla società
fallita, ossia alla curatela.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui espresse ritiene la Corte che l'appello deve essere rigettata.
biodegradabilità, a sua volta contraffatto e contrariamente al vero al presidente della summenzionata società c) art. 517 cp, poiché, quale Lr della Pelplast srl, sulle buste biodegradabili Persona_2 fornite dalla GDS srl, nell'apporre la dicitura “prodotto made in Italy da Pelplast srl x Cavamarket spa”, metteva in circolazione prodotti industriali con segni industriali idonei a indurre in inganno il compratore sulla origine e la provenienza, atteso che i sacchetti risultavano a loro volta acquistati presso la oltre illeciti amministrativi contestati direttamente alla società (cfr. Controparte_7 sequestro preventivo del 4-6\8\2010 e sentenza n. 4106\23). 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione diretta in favore dello Stato, essendo stata la procedura reclamata ammessa al cd. patrocinio a spese dello Stato.
Nulla per le spese del creditore reclamato, stante la sua contumacia.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da quale socio della PELPLAST srl, cancellata Parte_1
dal registro delle imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico,
amministratore e legale rappresentante pro tempore della nei confronti del CP_1
FALLIMENTO n. 83\2015 della “PELPLAST srl”, in persona del suo curatore, e dell'avv.
Gianluca MANDARA, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento delle spese processuali relative al
FALLIMENTO n. 83\2015 della “PELPLAST srl” direttamente in favore dello Stato, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura e come per legge;
3) Nulla per le spese del reclamato rimasto contumace;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del
7 reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;
MANDA alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1a) Art. 517 ter, comma 2, in relazione all'art. 474 ter cpc, poiché, quale attraverso Controparte_4
l'allestimento di mezzi ed attività organizzate ed in modo sistematico, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, commercializzava buste di plastica biodegradabili utilizzando la tecnologia ECM MasterBatch Pellets, in violazione del titolo di proprietà industriale della ECM
BioFilms Inc, distribuito in esclusiva per l'Italia dalla cedendo tale prodotto dal 26.8.2009 CP_5 al 17.9.2009 alla e dal 31.10.2010 al 25.1.2010 alla Cavamerket spa e , comunque, alla CP_6 G.D.S. srl di Cava de' Tirreni;
b) art. 473, comma 1, cp, poiché, quale faceva uso Controparte_4 del marchio contraffatto ECM di proprietà della Ecm Biofilms INc, apponendo su un certificato di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39\2025 RG, vertente
TRA
quale socio della PELPLAST srl, cancellata dal registro delle Parte_1
imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico, amministratore e legale rappresentante pro tempore della elettivamente domiciliato in Salerno, alla via CP_1
Francesco Gaeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;
RECLAMANTE
E
1 n. 83/2015, in persona del curatore, Controparte_2
dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n. 10, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Fabio Basso, che lo rappresenta e difende, giusta decreto del G.D.
e procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATO
NONCHE'
Avv. MANDARA Gianluca;
RECLAMATO-contumace
OGGETTO: reclamo ex artt. 18 e 121 LF avverso la sentenza di riapertura del Fallimento n.
83\2013 RF, emessa il 5-6\12\2024 dal Tribunale di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 11\1\2025 – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 17\1\2025 - quale socio della PELPLAST srl, Parte_1
cancellata dal registro delle imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico, amministratore e legale rappresentante pro tempore della proponeva CP_1
reclamo avverso la sentenza di riapertura del FALLIMENTO n. 83\2015 della PELPLAST
srl, emessa in data 5-6\12\2024 dal Tribunale di Salerno (notificata in data 12\12\2024), su istanza dell'avv. Gianluca MANDARA, creditore fallimentare non totalmente soddisfatto in sede di riparto prima della chiusura.
In particolare, il reclamante esponeva che in data 10\11\2015 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della società “PELPLAST srl”; che la procedura concorsuale,
tuttavia, veniva chiusa per compiuta ripartizione finale ai sensi dell'art. 118, comma I, n. 3
2 LF (cfr. decreto del 5\4\2022), cui seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 23\5\2022 a norma dell'art. 118, comma II, LF;
che con sentenza n. 4106 del
18\09\2023 (resa all'esito del procedimento n. 14263/2009 R.G.N.R. Mod. 21- 90/2012
R.G.T.) il Tribunale penale di Salerno dichiarava a carico di (legale Parte_1
rappresentante della società PELPLAST srl) non doversi procedere e l'assoluzione, nonché
la prescrizione a carico della medesima società fallita per illecito amministrativo, in relazione ai capi di imputazione loro ascritti, con restituzione al Parte_1
delle somme sottoposte a sequestro preventivo;
che, di conseguenza, in data 15\11\2024 era notificato all'ex curatore fallimentare il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di Salerno disponeva il dissequestro della somma di €
183.874,56; che, tuttavia, il Fondo Unico Giustizia (FUG) competente, in data 13\4\2023,
sollevava incidente di esecuzione (prot. 81797/2024) al fine di richiedere al giudice penale la conferma della statuizione di cui all'emesso provvedimento, laddove prevedeva la restituzione della somma dissequestrata al , pur potendo costituire Parte_1
sopravvenuto attivo della procedura di fallimento della società PELPLAST srl;
che, pertanto,
il Tribunale di Salerno – Ufficio Incidenti di Esecuzione revocava la precedente statuizione e disponeva la restituzione delle somme dissequestrate in favore del società CP_3
e, per essa, in favore dei soci in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. ordinanza del 12\11\2024, notificata il
22\11\2024); che, quindi, il giudice penale aveva ribadito il diritto alla restituzione delle somme in capo al , unico ex socio della società già fallita;
che detta ordinanza Parte_1
doveva considerarsi definitiva, perché non impugnata;
che, di conseguenza, doveva ritenersi inammissibile l'istanza di riapertura del fallimento depositata in data 5\12\2024 dall'avv.
MANDARA.
Con il reclamo in esame, quindi, il , premettendo la sussistenza della propria Parte_1
legittimazione attiva, in quanto unico socio e amministratore della PELPLAST srl, che era
3 partecipata dalla il cui amministratore e socio unico era sempre il , CP_1 Parte_1
si doleva della illegittimità della riapertura della procedura fallimentare, atteso che in sede di chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo ex art. 118 n. 3 LF non era stata fatta espressa menzione del processo penale pendente, né delle conseguenti modalità di riparto delle eventuali sopravvenienze attive ex art. 119 LF. A detta di parte reclamante,
infatti, non solo il curatore non poteva ignorare l'esistenza di detto processo e del relativo sequestro preventivo, ma lo stesso giudice dell'esecuzione penale nell'ordinanza del
12\11\2024 aveva espressamente affermato che dal decreto di chiusura non era evincibile se la predetta somma fosse stata oggetto di valutazione\statuizione nella procedura fallimentare,
nell'ambito del riparto finale e, quindi, se potesse considerarsi una posta attiva della società
fallita. Di conseguenza, il reclamante invocava la sua esclusiva legittimazione alla restituzione della somma dissequestrata, come statuito nella sentenza penale di assoluzione e, poi, nella citata ordinanza del 12\112024. Peraltro, il sottolineava che, Parte_1
siccome la somma di denaro era stata rinvenuta su un conto deposito titoli, posto a garanzia delle esposizioni debitorie della PELPLAST srl, ciò significava che inizialmente era nella titolarità e materiale disponibilità del , quale persona fisica. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il n. 83\2015 della società CP_2
“PELPLAST srl”, contestando tutto quanto ex adverso richiesto e dedotto, nonché chiedendo il rigetto del reclamo con la conferma della sentenza gravata.
Rimaneva, di contro, contumace l'avv. Gianluca MANDARA, non costituitosi, benchè
regolarmente citato.
Infine, rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza reclamata (cfr. ordinanza del 10\3\2025), sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
13\3\2025, il reclamo era riservato in decisione al Collegio con provvedimento del
18\3\2025.
4 Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
In via preliminare, va rilevata la tempestività del provvedimento di riapertura del fallimento a norma dell'art. 121 LF, ossia cinque anni dal decreto di chiusura emesso ai sensi dell'art. 118, nn. 3 e 4, LF – cioè, quando sia avvenuta la ripartizione integrale dell'attivo ma parziale o in caso di assoluta insufficienza dell'attivo fallimentare - in base alla normativa
ratione temporis applicabile, atteso che il fallimento riaperto costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell'unitarietà, della procedura originaria.
Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile e tempestivo il presente reclamo, formulato in base all'art. 18 LF, nel termine di trenta giorni dalla notifica al fallito della sentenza di riapertura.
Orbene, il citato art. 121 LF consente la riapertura del fallimento chiuso in due distinte ipotesi: 1) sopravvenienza di nuove attività e di scoperta di attività preesistenti alla chiusura,
ma in prececenza ignorate;
2) offerta da parte del fallito di garanzie di pagare almeno il 10%.
A ben vedere, pertanto, la riapertura della procedura fallimentare è consentita anche nel caso di scoperta di attività preesistenti, ma sconosciute prima della chiusura del fallimento,
proprio come nel caso di specie.
Quindi, la Corte è chiamata a valutare se le somme oggetto di dissequestro possano essere imputate alla società già fallita, la PELPLAST srl.
In senso positivo depone, in primo luogo, la circostanza che trattasi di somme sequestrate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Parte_1
per reati contestati, non in proprio, ma come amministratore della PELPLAST srl1. Inoltre, la somma in contestazione risulta essere stata sequestrata su un conto deposito titoli n. 83057, intestato alla PELPLAST srl, quale corrispettivo della vendita di sacchetti in violazione delle norme in materia di proprietà industriale (cfr. decreto di sequestro del 4-
6\8\2010).
Ne consegue, pertanto, che le somme dissequestrate costituiscono sopravvenienza di attivo fallimentare, che giustifica la discussa riapertura.
A nulla rileva, infatti, che il curatore e\o il GD non abbiamo fatto specifica menzione della pendenza del processo penale e del sequestro nel decreto di chiusura, stante la previsione letterale del citato art. 121 LF, in base al quale è possibile riaprire il fallimento chiuso proprio per la SCOPERTA di attività preesistenti alla chiusura, ma in precedenza ignorate. D'altra parte, l'omessa informazione è imputabile al medesimo , che dolosamente Parte_1
non solo non citava tale posta attiva nella richiesta di autofallimento (cfr. ricorso del
7\10\2015), ma soprattutto non ne riferiva al curatore in sede di audizione (cfr. verbale di audizione del 4\2\2016).
Infine, giova sottolineare che, sebbene in linea di principio la cancellazione di una società
determini un fenomeno successorio in favore degli ex soci intra vires, ossia in proporzione alle rispettive quote detenute nella società stessa prima dell'estinzione, tuttavia qualora la società possa “rivivere”, come nel caso di specie, attraverso la riapertura della procedura concorsuale che la riguardava, allora la sopravvenienza attiva scoperta spetta alla società
fallita, ossia alla curatela.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui espresse ritiene la Corte che l'appello deve essere rigettata.
biodegradabilità, a sua volta contraffatto e contrariamente al vero al presidente della summenzionata società c) art. 517 cp, poiché, quale Lr della Pelplast srl, sulle buste biodegradabili Persona_2 fornite dalla GDS srl, nell'apporre la dicitura “prodotto made in Italy da Pelplast srl x Cavamarket spa”, metteva in circolazione prodotti industriali con segni industriali idonei a indurre in inganno il compratore sulla origine e la provenienza, atteso che i sacchetti risultavano a loro volta acquistati presso la oltre illeciti amministrativi contestati direttamente alla società (cfr. Controparte_7 sequestro preventivo del 4-6\8\2010 e sentenza n. 4106\23). 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione diretta in favore dello Stato, essendo stata la procedura reclamata ammessa al cd. patrocinio a spese dello Stato.
Nulla per le spese del creditore reclamato, stante la sua contumacia.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da quale socio della PELPLAST srl, cancellata Parte_1
dal registro delle imprese in data 23\5\2022, in proprio e nella qualità di socio unico,
amministratore e legale rappresentante pro tempore della nei confronti del CP_1
FALLIMENTO n. 83\2015 della “PELPLAST srl”, in persona del suo curatore, e dell'avv.
Gianluca MANDARA, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento delle spese processuali relative al
FALLIMENTO n. 83\2015 della “PELPLAST srl” direttamente in favore dello Stato, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura e come per legge;
3) Nulla per le spese del reclamato rimasto contumace;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del
7 reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;
MANDA alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la comunicazione al Tribunale e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1a) Art. 517 ter, comma 2, in relazione all'art. 474 ter cpc, poiché, quale attraverso Controparte_4
l'allestimento di mezzi ed attività organizzate ed in modo sistematico, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, commercializzava buste di plastica biodegradabili utilizzando la tecnologia ECM MasterBatch Pellets, in violazione del titolo di proprietà industriale della ECM
BioFilms Inc, distribuito in esclusiva per l'Italia dalla cedendo tale prodotto dal 26.8.2009 CP_5 al 17.9.2009 alla e dal 31.10.2010 al 25.1.2010 alla Cavamerket spa e , comunque, alla CP_6 G.D.S. srl di Cava de' Tirreni;
b) art. 473, comma 1, cp, poiché, quale faceva uso Controparte_4 del marchio contraffatto ECM di proprietà della Ecm Biofilms INc, apponendo su un certificato di 5