Decreto presidenziale 28 settembre 2021
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 22/10/2021, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01010/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Jenny Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto di accertamento prot. n. -OMISSIS- del 14.09.2021 notificato via pec al ricorrente in pari data, avente ad oggetto l’adempimento all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, il Collegio in punto giurisdizione, ai fini della presente decisione cautelare, ritiene superabile il rilievo operato d’ufficio all’udienza del 20 ottobre 2021;
che, in punto fumus boni iuris , la domanda cautelare non appare prima facie suscettibile di accoglimento, salva ogni più approfondita valutazione in sede di merito, conclusione confortata anche dalla recente articolata e puntuale soluzione delle questioni, sostanzialmente omogenee rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, offerta dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.