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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2024, n. 30594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30594 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.IC RI AR, nata a [...] il [...] 2.IC AN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale AS Epidendio che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni formulate dall'Avvocato Riccardo Rolando Riccardi difensore della parte civile che ha insistito per la reiezione dei ricorsi e condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente grado. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello della parte civile AN NI, in qualità di erede di RI LU RO, ha dichiarato, ai fini 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30594 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/06/2024 civili, la responsabilità di RI AR IC e AN IC, in relazione ad entrambi i reati loro ascritti rimettendo la liquidazione del danno al giudice civile e, così, riformando la sentenza del Tribunale di Milano che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI AR IC e AN IC in relazione al reato loro ascritto al capo 1) (art. 388, comma 1, commesso il 18 marzo 2019), per difetto della condizione di procedibilità e da quello loro ascritto al capo 2), (art. 388, comma 1, cod. pen. commesso il 6 settembre 2018), perché il fatto non sussiste. 2.Le ricorrenti, con atti distinti e motivi comuni, di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, denunciano: 2.1. erronea applicazione della legge penale per la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato in presenza di sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2018, avente natura costitutiva, ma non ancora irrevocabile, quindi non eseguibile prima del suo passaggio in giudicato, e, anzi, annullata dalla Corte di cassazione con ordinanza depositata il 3 aprile 2023 che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano affinché giudichi sulla domanda della ricorrente, quale opponente, in funzione di giudice di primo grado. Per effetto di tale decisione la sentenza del 22 febbraio 2018 emessa dal Tribunale di Milano è stata espunta dalla realtà giuridica e fattuale e non può essere posta a fondamento della condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura fraudolenta della condotta di sottrazione delle merci, di cui al capo 2). Premesso che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non è sufficiente il mancato adempimento dell'obbligo ingiunto dalla sentenza poiché la condotta fraudolenta esige un quid pluris idoneo ad integrare la frode, era stata la sentenza del 22 febbraio 2018 del Tribunale di Milano che aveva ingiunto alle imputate di lasciare il locale, "libero da persone e cose" sicché Io sgombero aveva costituito oggetto di una condotta non solo lecita ma anche dovuta. Né le imputate si erano sottratte alla redazione dell'inventario che, invece, era stato redatto, in adempimento delle prescrizioni recate dal giudice dell'esecuzione, il 6 settembre 2018. La Corte di appello, con motivazione apodittica, ha ritenuto sussistenti condotte fraudolente anche con riferimento al reato di cui al capo 1), valorizzando una mera condotta omissiva che era, viceversa, lecita in forza dell'ordinanza di sospensione adottata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 giugno 2019; 2 2.3. contraddittorietà della motivazione rispetto al provvedimento adottato il 5 giugno 2019 dal giudice dell'esecuzione, poiché detta ordinanza aveva sospeso l'efficacia esecutiva del precetto con riferimento all'uso del dominio, gestione del sito e intestazione della linea telefonica e indirizzo pec;
2.4. violazione di legge, art. 124 cod. pen., sulla tempestività della querela, depositata il 27 settembre 2018, poiché la Corte di appello aveva erroneamente computato la decorrenza del termine dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario (24 aprile 2018), e non dalla notifica del precetto (16 marzo 2018); 2.5. violazione di legge (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) perché, rispetto alla sentenza di primo grado del 15 settembre 2023 che aveva dichiarato il difetto di condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo 1, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'interesse all'impugnazione della parte civile;
2.6. carenza di motivazione sulla responsabilità di RI AR IC, ritenuta concorrente nei reati solo in forza della sua presenza nel locale all'atto dell'acceso dell'ufficiale giudiziario del 20 aprile 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di RI AR IC e AN IC, in relazione al reato di cui al capo 1), perché il fatto non sussiste e, nei confronti di RI AR IC, in relazione al reato di cui al capo 2), per non avere commesso il fatto. Il ricorso di AN IC deve essere rigettato nel resto. Va premesso che la ricorrente AN IC era stata controparte di RI LU RO, quale affittuaria dell'azienda denominata EC RO s.r.l.", di proprietà della famiglia RO, in più vertenze civili intraprese dalla RO, vicende che avevano avuto esito diverso. Per quanto di interesse in questa sede, in relazione alle contestazioni di cui all'art. 388 cod. pen. che, si dice, erano state accertate il 18 marzo 2019 (quella sub capo 1) e il 6 settembre 2018 (quella sub capo 2), rileva la causa civile che, iniziata con l'emissione di un decreto ingiuntivo su richiesta di RI LU RO in danno della società EC RO s.r.l.", era pervenuta, nella fase di merito, a decisione con la sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018 del Tribunale di Milano che aveva confermato il provvedimento monitorio, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda, aveva ordinato il rilascio dei locali nei quali l'azienda veniva esercitata in favore della signora RO e ingiunto a IC AN di cessare la utilizzazione del nome RO, del suo derivativo EC RO" e del logo "ER". 3 La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 maggio 2018, aveva respinto la richiesta di sospensione della sentenza. L'ufficiale giudiziario, in forza di esecuzione della sentenza del 22 febbraio 2018, già fissata al 15 marzo 2018, con verbale del 20 aprile 2018, aveva iniziato le operazioni di inventario, redigendo numerose foto ma aveva, poi, interrotto le operazioni per chiedere chiarimenti al giudice dell'esecuzione poiché IC AN, che aveva redatto un lungo elenco di merce in giacenza nel magazzino, aveva sostenuto che erano intervenuti più accordi con la RO, l'ultimo stipulato nell'agosto del 2010, dunque titoli diversi da quello avente ad oggetto l'affitto di azienda, accordi in forza dei quali EC RO s.r.l." si era impegnata a vendere i prodotti giacenti. In relazione a tali accordi, secondo la RO, in ogni caso, non si era provveduto al pagamento né, alla data di immissione in possesso dei locali, alla restituzione della merce. Il Tribunale di Milano, adito dalla RO con azione ai sensi degli artt. 620 e 612 cod. proc. civ., con provvedimento del 6 luglio 2018, aveva nominato l'ufficiale giudiziario per la redazione dell'inventario e la immissione nei locali della signora RI LU RO. L'ufficiale giudiziario, con verbale del 6 settembre 2018, aveva ripreso le operazioni di redazione dell'inventario e aveva dato atto della inesistenza, all'interno dei locali, del magazzino, avendo rinvenuto solo scaffalature e altri arredi. In data 22 gennaio 2019, la signora RO aveva notificato a EC RO s.r.l.", ulteriore atto di precetto intimandole di cessare l'esercizio dell'attività di impresa di commercio on line di liquori e vini e altro;
di cessare l'uso del nome "RO", EC RO" e logo "ER" e i relativi marchi, sotto qualsiasi forma. L'ufficiale giudiziario, nel corso dell'accesso del 18 marzo 2019, aveva constatato che sulle vetrine dell'enoteca appariva ancora il relativo logo "ER" mentre il successivo 29 marzo 2019 ne aveva constatato la rimozione. Risulta, infine, che la Corte di cassazione, con sentenza del 22 dicembre 2022, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da "IC s.r.l.", la società costituita dalle sorelle IC il 3 agosto 2018, con quote al 50% ciascuna, aveva annullato la sentenza della Corte di appello per incompetenza del giudice di primo grado a pronunciarsi sui motivi dedotti dall'opponente "IC s.r.l." in quanto rientranti nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché involgenti questione sulla utilizzazione del marchio e dei suoi derivati, rinviando alla competente Sezione specializzata della Corte di appello di Milano per la rinnovazione della decisione sulla controversia. 4 Nelle more delle decisioni qui richiamate, la signora RO aveva intrapreso ulteriori azioni civili e, precisamente, una istanza dell'Il luglio 2018, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., respinta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19 luglio 2018, nella quale il giudice rilevava come "il giudice dell'esecuzione non abbia alcun potere di integrazione del comando della sentenza come la condanna a cessare l'uso del nome, del marchio e del logo che ha necessità di altro titolo"; un ricorso, ex art. 700 cod. proc. civ., respinto dal Tribunale con ordinanza del 21 gennaio 2019. Va precisato che la Corte di appello, esaminando per primo il motivo sulla tempestività della querela, ha ritenuto che i reati contestati andavano, temporalmente, ricondotti all'accertamento dell'ufficiale giudiziario del 6 settembre 2018, nominato dal Tribunale, nel corso del quale era stato constatato sia l'uso indebito del marchio sia, in esito a precise direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, l'assenza nel magazzino di merce che non era stata rinvenuta nel corso del secondo accesso dopo che il primo intervento, del 20 aprile 2018, era stato sospeso per la richiesta di chiarimenti al compente giudice. La querela del 27 settembre 2018 è stata, pertanto, ritenuta tempestiva e si è ritenuto che la condotta del 18 marzo 2019 era stata oggetto di una querela ulteriore. 2.E' manifestamente infondato, con le precisazioni che seguono, il primo motivo di ricorso. Le ricorrenti sostengono che presupposto dell'obbligo, la cui mancata esecuzione dolosa è penalmente sanzionata dall'art. 388, primo comma, cod. pen., può essere, in presenza di sentenza di natura costitutiva quale quella dell'accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, solo una sentenza irrevocabile, situazione che non ricorre nel caso in esame poiché la sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018 non solo non era irrevocabile ma è stata annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 21 dicembre 2022. Le ricorrenti richiamano, a questo fine, una sentenza di questa Corte secondo cui il delitto in esame non è configurabile nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ancora divenuta irrevocabile, posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza "ex nunc", sicché gli obblighi che ne derivano divengono attuali ed esecutivi per il destinatario solo con il suo passaggio in giudicato (Sez. 6, n. 43306 del 11/07/2023, Zuccarello, Rv. 285298). La tesi difensiva, inconferente con riferimento al richiamato precedente di questa Sezione, è, come anticipato, anche manifestamente infondata. 5 L'art. 388, primo comma, cod. pen., sanziona, a seguito della sua riscrittura fin dal 2009, la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, con riferimento alla sottrazione all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria, recidendo, così, ogni residua discussione sulla natura dei provvedimenti idonei ad integrare il presupposto della condotta. Posto che non è oggetto di tutela, ai sensi dell'art. 388, primo comma cod. pen., una mera pretesa creditoria, il riferimento della disposizione, è da intendersi ad una decisione del giudice che sia irrevocabile o, quantomeno, eseguibile e assistita da forza esecutiva, anche provvisoria (cfr. Sez. 6, n. 6358 del 13/01/2016, Padovani, Rv. 265827). E', dunque, inconferente, rispetto alla statuizione che costituisce oggetto del presente procedimento, il riferimento alla sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e alla natura di tale decisione. La sentenza emessa si sensi dell'art. 2932 cod. civ. spiega, infatti, la sua efficacia con decorrenza "ex nunc" proprio perché tale sentenza è essa stessa fonte del rapporto contrattuale e tiene luogo del contratto e del relativo regolamento contrattuale, mai stipulato. Va, inoltre, rilevato che anche la giurisprudenza civile di questa Corte, con riferimento alle sentenze costitutive, afferma che l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuzioni condannatorie, non è consentita nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (è il caso classico di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contrato definitivo non concluso); è, invece, consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.) (Sez. 1, n. 16737 del 29/07/2011, Rv. 619207). Diversamente la sentenza che accerta l'inadempimento, ancorché di natura costitutiva perché involgente l'accertamento della gravità dell'inadempimento contrattuale, presuppone la esistenza di un contratto e di un regolamento contrattuale al quale la sentenza del giudice di primo grado, esecutiva ex lege, conferisce efficacia esecutiva. Di tale natura è la sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018, che non solo era stata adottata in esito a giudizio monitorio, tant'è che il dispositivo confermava la esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma che aveva pronunciato, Ì ([17) 6 altresì, la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento della società affittuaria, con una pronuncia che è sì di natura costitutiva ma che conferisce efficacia al regolamento contrattuale delle parti e ne sancisce l'esecuzione. La sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018, contiene una pluralità di statuizioni con la conseguenza che ben può costituire il presupposto per la configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., in relazione alle statuizioni suscettibili di esecuzione e individuabili sia in quelle derivanti dalla esecutività del decreto monitorio, sia in quelle conseguenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento e nelle statuzioni a questa accessorie. Né rileva, nella prospettiva enunciata nei ricorsi, l'intervenuto annullamento della sentenza con ordinanza della Corte di Cassazione del 21 dicembre 2022, annullamento che non ha riguardato le statuzioni, ora indicate, perché ha avuto per oggetto esclusivamente le questioni relative all'uso del marchio. Come noto, infine, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171). 3.Facendo applicazione di tali coordinate al caso in esame deve pervenirsi alla conclusione che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo 1) della rubrica, commesso il 18 marzo 2019, perché il fatto non sussiste. La contestazione fa espresso riferimento ad un aspetto delle vertenze giudiziarie che opponevano RI LU RO a IC AN, diverso da quello dell'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di azienda e dalla condanna al rilascio dei locali nei quali l'azienda era esercitata, poiché costituisce oggetto di addebito l'attività fraudolenta, in violazione della disposizione recata dalla sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018, nella parte in cui l'affittuaria dell'azienda, cambiata la denominazione della società (in "IC s.r.l."), aveva continuato ad utilizzare il logo "ER" omettendo di disattivare il dominio EC RO" che, cercato su internet, reindirizzava automaticamente al sito web EC IC s.r.I.: la 7 condotta contestata ha ad oggetto proprio la utilizzazione del dominio, quale conseguenza dell'uso indebito del nome, il logo "ER" poiché gli ordini di acquisto, diretti al sito originario, venivano automaticamente smistati sull'indirizzo della nuova società "IC s.r.l.", denominato EC IC". Premesso che, come si è affermato al punto che precede, il presupposto del reato è costituito dalla esistenza di un (qualsiasi) provvedimento dell'autorità giudiziaria fonte di obblighi (irrevocabile) ovvero eseguibile, cioè assistito da forza esecutiva anche provvisoria è, tuttavia, agevole rilevare che la sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018, richiamata quale presupposto della condotta, non conteneva alcuna espressa statuizione in merito non solo all'utilizzo del marchio - che è cosa diversa dal nome della ditta, dal suo derivato e dal logo "ER" - ma, soprattutto, del connesso uso del dominio, collegato al marchio. La vertenza sull'uso del marchio era stata introdotta dalla società "IC s.r.l." a fondamento dell'appello proposto avverso la sentenza del 27 febbraio 2018 Tribunale di Milano, in riposta alla domanda della RO di "disporre la cessazione di ogni utilizzo sotto ogni forma con ogni modalità del nome "RO", del suo derivato EC RO" nonché del logo "ER", anche con facoltà di trascrizione dell'emananda sentenza presso il competente ufficio marchi e brevetti". A prescindere dalla fondatezza nel merito della relativa questione, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, senza disporre alcun accertamento, si era pronunciata sulla domanda di competenza del giudice della Sezione specializzata in materia di impresa. Risulta, dunque, evidente dal descritto epilogo della sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018 che tale sentenza non conteneva alcun accertamento sulla questione dell'uso del marchio e del connesso dominio che, peraltro, avevano costituito oggetto delle ulteriori vertenze intraprese dalla RO. Deve, per completezza, rilevarsi che, sebbene il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 gennaio 2019 avesse rigettato il ricorso proposto dalla RO ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sul rilievo che la predetta avesse già ottenuto una pronuncia favorevole in merito all'uso del nome e dei marchi, aveva, invece, ritenuto tardiva la domanda di disporre il temporaneo oscuramento dei domini, perché introdotta solo con memoria del 10 agosto 2018. Parimenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 6 luglio 2018 aveva rigettato l'istanza con la quale la RO aveva chiesto di integrare il comando contenuto nella sentenza civile con la "condanna a cessare l'uso del nome", che, secondo il giudice dell'esecuzione, necessitava di altro titolo. Non può, conclusivamente, ritenersi che l'uso del dominio da parte di AN IC, sia pure attraverso le descritte modalità, fosse idoneo ad 8 integrare la condotta fraudolenta, sanzionata dall'art. 388, primo comma, cod. pen. in quanto condotta non idonea ad integrare l'inadempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria che, con riferimento a tale situazione, non conteneva una pronuncia eseguibile e assistita da forza esecutiva, anche provvisoria. Anche a voler ritenere, infine, che la condotta di elusione sia consistita nell'uso del nome (RO, OT RO e del logo ER) apposto, quest'ultimo, sulla vetrata dei locali dell'esercizio commerciale gestita dalla OT IC, per come constatato dall'ufficiale giudiziario alla data dell'accesso del marzo 2019, la condotta accertata non risulta idonea ad integrare il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non apparendo univocamente connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della RO perché, come pure evidenziato da AN IC al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, coincidente con la sigla della nuova attività economica della EC IC" s.r.l. 4.Correttamente, facendo applicazione della giurisprudenza illustrata al punto 3, la Corte di appello ha, invece, ritenuto configurabile il reato, come contestato al capo 2), nella condotta di AN IC, nella sua qualità di affittuaria dell'azienda, condotta che comprende non solo la mancata redazione del verbale di inventario ma anche la constatata "scomparsa" dei beni che costituivano il magazzino, ciò sulla base del confronto tra le risultanze del verbale del 20 aprile 2018, quando era stato prodotto all'ufficiale giudiziario un elenco di beni in magazzino ed una consistente giacenza, che l'ufficiale giudiziario aveva constatata de visu, e le risultanze del verbale del 6 settembre 2018, quando il medesimo ufficiale giudiziario aveva constatato che non veniva rinvenuto alcunchè, se non scaffalature e altri arredi. Non risulta censurabile in questa sede l'apprezzamento delle descritte circostanze di fatto compiuta dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata) che ha valorizzato, quale modalità artificiosa, la circostanza che la ricorrente si era disfatta della merce contenuta nei locali dell'attività commerciale, approfittando della richiesta interlocutoria dell'ufficiale giudiziario, fornendo anche giustificazioni pretestuose e apparenti (la lecita vendita;
la resa;
il trasferimento in altri luoghi). Le giustificazioni ulteriori svolte con il ricorso (la necessità di lasciare il magazzino sgombro di persone e cose, come ingiunto dal giudice) risultano vieppiù inconsistenti perché, nelle more, era intervenuto anche il provvedimento del giudice dell'esecuzione (del 6 luglio 2018) che, a domanda della RO - che aveva proposto azione ai sensi degli artt. 610 e 612 cod. proc. civ. - aveva 9 esaminato le deduzioni della EC RO s.r.l." (poi divenuta IC s.r.l. a partire dal 3 agosto 2018), richiamando il contenuto del provvedimento monitorio e la chiarezza del titolo relativo al rilascio dei locali dell'azienda, richiesta nella quale era implicita anche la necessità di redazione dell'inventario in quanto l'esecuzione della sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 non comportava una mera reimmissione nel possesso dei locali ma anche un obbligo di rendicontazione/inventario della merce. 5.Da tale ricostruzione consegue, altresì, la infondatezza del motivo di ricorso relativo alla tardività della querela del 26/27 settembre 2018, viceversa tempestiva alla stregua del contenuto del verbale di inventario redatto il 6 settembre 2018. Certamente la questione non si era posta né al momento dell'inizio dell'esecuzione, fissata al 15 marzo 2018, né in occasione della redazione del primo verbale, del 20 aprile 2018, a magazzino pieno, quando il verbale di inventario veniva interrotto. Sussiste, inoltre, l'interesse della parte civile ad impugnare con l'appello la sentenza del Tribunale che abbia, erroneamente, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121). Nella sentenza ora richiamata si illustrano e si condividono le conclusioni raggiunte in una situazione omologa (l'erronea dichiarazione della prescrizione del reato, fin dal primo grado), evidenziando che la legittimazione della parte civile ad impugnare la decisione di proscioglimento per difetto di querela, erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado, deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. che fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.) deve sicuramente ricomprendersi qualsiasi sentenza di proscioglimento. Non sembra revocabile in dubbio l'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado della parte civile considerando il vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. 6.La sentenza impugnata deve, infine, essere annullata senza rinvio con riferimento alla condanna di IC RI AR, in relazione al reato ascrittole al capo 2), per non avere commesso il fatto. 10 O La fattispecie di reato di cui all'art. 388, primo comma cod. pen., configura un reato proprio: il reato può essere commesso solo da colui che è tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dai provvedimenti del giudice e, nella specie, dalla titolare del contratto (che era IC RI AR) convenuta in giudizio dalla RO: la mera presenza di RI AR IC alle attività di inventario;
la sua cointeressenza nella società "IC s.r.l.", per essere comproprietaria delle quote al 50%, società costituita solo il 3 agosto 2018, nelle more dell'esecuzione; la stessa circostanza che RI AR IC abbia sottoscritto, quale custode dei beni, le operazioni di redazione dell'inventario del 20 aprile 2018 - condotta suscettibile di integrare, ricorrendone i presupposti, diverso titolo di reato - non costituiscono circostanze idonee ad integrare il contributo nella commissione del reato proprio, contributo che deve essere ricavato dalle modalità e circostanze del fatto con riferimento alla condotta tipica di reato e che non può essere desunto dall'esistenza di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delitto e da circostanze antecedenti alla condotta fraudolenta. 7.L'accoglimento del ricorso, quanto a IC RI AR e il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, quanto a IC AN, determina la mancata condanna alle spese processuali per entrambe le imputate e determina, altresì, la compensazione per la metà delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile, AN NI con la determinazione dell'importo di queste, nella metà da rifondere a carico di IC AN, in euro 2.000,00, oltre accessori tenuto conto del d.m. 55 del 2014 e succ. mod. e delle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC RI AR e IC AN in ordine al capo 1) perché il fatto non sussiste;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC RI AR in ordine al capo 2), per non avere commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso di IC AN. Dichiara compensate per la metà le spese di O rappresentanza e difesa nel presente grado sostenute dalla parte civile NI <3,2. AN e condanna IC AN a rifondere alla parte civile NI la metà restante di esse, che liquida, quanto alla metà, in euro duemila, oltre accessori. Così deciso il 19 giugno 2024 La Consigliera relatrice Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale AS Epidendio che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni formulate dall'Avvocato Riccardo Rolando Riccardi difensore della parte civile che ha insistito per la reiezione dei ricorsi e condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente grado. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello della parte civile AN NI, in qualità di erede di RI LU RO, ha dichiarato, ai fini 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30594 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/06/2024 civili, la responsabilità di RI AR IC e AN IC, in relazione ad entrambi i reati loro ascritti rimettendo la liquidazione del danno al giudice civile e, così, riformando la sentenza del Tribunale di Milano che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI AR IC e AN IC in relazione al reato loro ascritto al capo 1) (art. 388, comma 1, commesso il 18 marzo 2019), per difetto della condizione di procedibilità e da quello loro ascritto al capo 2), (art. 388, comma 1, cod. pen. commesso il 6 settembre 2018), perché il fatto non sussiste. 2.Le ricorrenti, con atti distinti e motivi comuni, di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, denunciano: 2.1. erronea applicazione della legge penale per la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato in presenza di sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2018, avente natura costitutiva, ma non ancora irrevocabile, quindi non eseguibile prima del suo passaggio in giudicato, e, anzi, annullata dalla Corte di cassazione con ordinanza depositata il 3 aprile 2023 che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano affinché giudichi sulla domanda della ricorrente, quale opponente, in funzione di giudice di primo grado. Per effetto di tale decisione la sentenza del 22 febbraio 2018 emessa dal Tribunale di Milano è stata espunta dalla realtà giuridica e fattuale e non può essere posta a fondamento della condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura fraudolenta della condotta di sottrazione delle merci, di cui al capo 2). Premesso che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non è sufficiente il mancato adempimento dell'obbligo ingiunto dalla sentenza poiché la condotta fraudolenta esige un quid pluris idoneo ad integrare la frode, era stata la sentenza del 22 febbraio 2018 del Tribunale di Milano che aveva ingiunto alle imputate di lasciare il locale, "libero da persone e cose" sicché Io sgombero aveva costituito oggetto di una condotta non solo lecita ma anche dovuta. Né le imputate si erano sottratte alla redazione dell'inventario che, invece, era stato redatto, in adempimento delle prescrizioni recate dal giudice dell'esecuzione, il 6 settembre 2018. La Corte di appello, con motivazione apodittica, ha ritenuto sussistenti condotte fraudolente anche con riferimento al reato di cui al capo 1), valorizzando una mera condotta omissiva che era, viceversa, lecita in forza dell'ordinanza di sospensione adottata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 giugno 2019; 2 2.3. contraddittorietà della motivazione rispetto al provvedimento adottato il 5 giugno 2019 dal giudice dell'esecuzione, poiché detta ordinanza aveva sospeso l'efficacia esecutiva del precetto con riferimento all'uso del dominio, gestione del sito e intestazione della linea telefonica e indirizzo pec;
2.4. violazione di legge, art. 124 cod. pen., sulla tempestività della querela, depositata il 27 settembre 2018, poiché la Corte di appello aveva erroneamente computato la decorrenza del termine dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario (24 aprile 2018), e non dalla notifica del precetto (16 marzo 2018); 2.5. violazione di legge (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) perché, rispetto alla sentenza di primo grado del 15 settembre 2023 che aveva dichiarato il difetto di condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo 1, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'interesse all'impugnazione della parte civile;
2.6. carenza di motivazione sulla responsabilità di RI AR IC, ritenuta concorrente nei reati solo in forza della sua presenza nel locale all'atto dell'acceso dell'ufficiale giudiziario del 20 aprile 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di RI AR IC e AN IC, in relazione al reato di cui al capo 1), perché il fatto non sussiste e, nei confronti di RI AR IC, in relazione al reato di cui al capo 2), per non avere commesso il fatto. Il ricorso di AN IC deve essere rigettato nel resto. Va premesso che la ricorrente AN IC era stata controparte di RI LU RO, quale affittuaria dell'azienda denominata EC RO s.r.l.", di proprietà della famiglia RO, in più vertenze civili intraprese dalla RO, vicende che avevano avuto esito diverso. Per quanto di interesse in questa sede, in relazione alle contestazioni di cui all'art. 388 cod. pen. che, si dice, erano state accertate il 18 marzo 2019 (quella sub capo 1) e il 6 settembre 2018 (quella sub capo 2), rileva la causa civile che, iniziata con l'emissione di un decreto ingiuntivo su richiesta di RI LU RO in danno della società EC RO s.r.l.", era pervenuta, nella fase di merito, a decisione con la sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018 del Tribunale di Milano che aveva confermato il provvedimento monitorio, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda, aveva ordinato il rilascio dei locali nei quali l'azienda veniva esercitata in favore della signora RO e ingiunto a IC AN di cessare la utilizzazione del nome RO, del suo derivativo EC RO" e del logo "ER". 3 La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 maggio 2018, aveva respinto la richiesta di sospensione della sentenza. L'ufficiale giudiziario, in forza di esecuzione della sentenza del 22 febbraio 2018, già fissata al 15 marzo 2018, con verbale del 20 aprile 2018, aveva iniziato le operazioni di inventario, redigendo numerose foto ma aveva, poi, interrotto le operazioni per chiedere chiarimenti al giudice dell'esecuzione poiché IC AN, che aveva redatto un lungo elenco di merce in giacenza nel magazzino, aveva sostenuto che erano intervenuti più accordi con la RO, l'ultimo stipulato nell'agosto del 2010, dunque titoli diversi da quello avente ad oggetto l'affitto di azienda, accordi in forza dei quali EC RO s.r.l." si era impegnata a vendere i prodotti giacenti. In relazione a tali accordi, secondo la RO, in ogni caso, non si era provveduto al pagamento né, alla data di immissione in possesso dei locali, alla restituzione della merce. Il Tribunale di Milano, adito dalla RO con azione ai sensi degli artt. 620 e 612 cod. proc. civ., con provvedimento del 6 luglio 2018, aveva nominato l'ufficiale giudiziario per la redazione dell'inventario e la immissione nei locali della signora RI LU RO. L'ufficiale giudiziario, con verbale del 6 settembre 2018, aveva ripreso le operazioni di redazione dell'inventario e aveva dato atto della inesistenza, all'interno dei locali, del magazzino, avendo rinvenuto solo scaffalature e altri arredi. In data 22 gennaio 2019, la signora RO aveva notificato a EC RO s.r.l.", ulteriore atto di precetto intimandole di cessare l'esercizio dell'attività di impresa di commercio on line di liquori e vini e altro;
di cessare l'uso del nome "RO", EC RO" e logo "ER" e i relativi marchi, sotto qualsiasi forma. L'ufficiale giudiziario, nel corso dell'accesso del 18 marzo 2019, aveva constatato che sulle vetrine dell'enoteca appariva ancora il relativo logo "ER" mentre il successivo 29 marzo 2019 ne aveva constatato la rimozione. Risulta, infine, che la Corte di cassazione, con sentenza del 22 dicembre 2022, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da "IC s.r.l.", la società costituita dalle sorelle IC il 3 agosto 2018, con quote al 50% ciascuna, aveva annullato la sentenza della Corte di appello per incompetenza del giudice di primo grado a pronunciarsi sui motivi dedotti dall'opponente "IC s.r.l." in quanto rientranti nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché involgenti questione sulla utilizzazione del marchio e dei suoi derivati, rinviando alla competente Sezione specializzata della Corte di appello di Milano per la rinnovazione della decisione sulla controversia. 4 Nelle more delle decisioni qui richiamate, la signora RO aveva intrapreso ulteriori azioni civili e, precisamente, una istanza dell'Il luglio 2018, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., respinta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19 luglio 2018, nella quale il giudice rilevava come "il giudice dell'esecuzione non abbia alcun potere di integrazione del comando della sentenza come la condanna a cessare l'uso del nome, del marchio e del logo che ha necessità di altro titolo"; un ricorso, ex art. 700 cod. proc. civ., respinto dal Tribunale con ordinanza del 21 gennaio 2019. Va precisato che la Corte di appello, esaminando per primo il motivo sulla tempestività della querela, ha ritenuto che i reati contestati andavano, temporalmente, ricondotti all'accertamento dell'ufficiale giudiziario del 6 settembre 2018, nominato dal Tribunale, nel corso del quale era stato constatato sia l'uso indebito del marchio sia, in esito a precise direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, l'assenza nel magazzino di merce che non era stata rinvenuta nel corso del secondo accesso dopo che il primo intervento, del 20 aprile 2018, era stato sospeso per la richiesta di chiarimenti al compente giudice. La querela del 27 settembre 2018 è stata, pertanto, ritenuta tempestiva e si è ritenuto che la condotta del 18 marzo 2019 era stata oggetto di una querela ulteriore. 2.E' manifestamente infondato, con le precisazioni che seguono, il primo motivo di ricorso. Le ricorrenti sostengono che presupposto dell'obbligo, la cui mancata esecuzione dolosa è penalmente sanzionata dall'art. 388, primo comma, cod. pen., può essere, in presenza di sentenza di natura costitutiva quale quella dell'accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, solo una sentenza irrevocabile, situazione che non ricorre nel caso in esame poiché la sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018 non solo non era irrevocabile ma è stata annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 21 dicembre 2022. Le ricorrenti richiamano, a questo fine, una sentenza di questa Corte secondo cui il delitto in esame non è configurabile nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ancora divenuta irrevocabile, posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza "ex nunc", sicché gli obblighi che ne derivano divengono attuali ed esecutivi per il destinatario solo con il suo passaggio in giudicato (Sez. 6, n. 43306 del 11/07/2023, Zuccarello, Rv. 285298). La tesi difensiva, inconferente con riferimento al richiamato precedente di questa Sezione, è, come anticipato, anche manifestamente infondata. 5 L'art. 388, primo comma, cod. pen., sanziona, a seguito della sua riscrittura fin dal 2009, la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, con riferimento alla sottrazione all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria, recidendo, così, ogni residua discussione sulla natura dei provvedimenti idonei ad integrare il presupposto della condotta. Posto che non è oggetto di tutela, ai sensi dell'art. 388, primo comma cod. pen., una mera pretesa creditoria, il riferimento della disposizione, è da intendersi ad una decisione del giudice che sia irrevocabile o, quantomeno, eseguibile e assistita da forza esecutiva, anche provvisoria (cfr. Sez. 6, n. 6358 del 13/01/2016, Padovani, Rv. 265827). E', dunque, inconferente, rispetto alla statuizione che costituisce oggetto del presente procedimento, il riferimento alla sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e alla natura di tale decisione. La sentenza emessa si sensi dell'art. 2932 cod. civ. spiega, infatti, la sua efficacia con decorrenza "ex nunc" proprio perché tale sentenza è essa stessa fonte del rapporto contrattuale e tiene luogo del contratto e del relativo regolamento contrattuale, mai stipulato. Va, inoltre, rilevato che anche la giurisprudenza civile di questa Corte, con riferimento alle sentenze costitutive, afferma che l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuzioni condannatorie, non è consentita nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (è il caso classico di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contrato definitivo non concluso); è, invece, consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.) (Sez. 1, n. 16737 del 29/07/2011, Rv. 619207). Diversamente la sentenza che accerta l'inadempimento, ancorché di natura costitutiva perché involgente l'accertamento della gravità dell'inadempimento contrattuale, presuppone la esistenza di un contratto e di un regolamento contrattuale al quale la sentenza del giudice di primo grado, esecutiva ex lege, conferisce efficacia esecutiva. Di tale natura è la sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018, che non solo era stata adottata in esito a giudizio monitorio, tant'è che il dispositivo confermava la esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma che aveva pronunciato, Ì ([17) 6 altresì, la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento della società affittuaria, con una pronuncia che è sì di natura costitutiva ma che conferisce efficacia al regolamento contrattuale delle parti e ne sancisce l'esecuzione. La sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018, contiene una pluralità di statuizioni con la conseguenza che ben può costituire il presupposto per la configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., in relazione alle statuizioni suscettibili di esecuzione e individuabili sia in quelle derivanti dalla esecutività del decreto monitorio, sia in quelle conseguenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento e nelle statuzioni a questa accessorie. Né rileva, nella prospettiva enunciata nei ricorsi, l'intervenuto annullamento della sentenza con ordinanza della Corte di Cassazione del 21 dicembre 2022, annullamento che non ha riguardato le statuzioni, ora indicate, perché ha avuto per oggetto esclusivamente le questioni relative all'uso del marchio. Come noto, infine, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171). 3.Facendo applicazione di tali coordinate al caso in esame deve pervenirsi alla conclusione che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo 1) della rubrica, commesso il 18 marzo 2019, perché il fatto non sussiste. La contestazione fa espresso riferimento ad un aspetto delle vertenze giudiziarie che opponevano RI LU RO a IC AN, diverso da quello dell'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di azienda e dalla condanna al rilascio dei locali nei quali l'azienda era esercitata, poiché costituisce oggetto di addebito l'attività fraudolenta, in violazione della disposizione recata dalla sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018, nella parte in cui l'affittuaria dell'azienda, cambiata la denominazione della società (in "IC s.r.l."), aveva continuato ad utilizzare il logo "ER" omettendo di disattivare il dominio EC RO" che, cercato su internet, reindirizzava automaticamente al sito web EC IC s.r.I.: la 7 condotta contestata ha ad oggetto proprio la utilizzazione del dominio, quale conseguenza dell'uso indebito del nome, il logo "ER" poiché gli ordini di acquisto, diretti al sito originario, venivano automaticamente smistati sull'indirizzo della nuova società "IC s.r.l.", denominato EC IC". Premesso che, come si è affermato al punto che precede, il presupposto del reato è costituito dalla esistenza di un (qualsiasi) provvedimento dell'autorità giudiziaria fonte di obblighi (irrevocabile) ovvero eseguibile, cioè assistito da forza esecutiva anche provvisoria è, tuttavia, agevole rilevare che la sentenza n. 2355 del 27 febbraio 2018, richiamata quale presupposto della condotta, non conteneva alcuna espressa statuizione in merito non solo all'utilizzo del marchio - che è cosa diversa dal nome della ditta, dal suo derivato e dal logo "ER" - ma, soprattutto, del connesso uso del dominio, collegato al marchio. La vertenza sull'uso del marchio era stata introdotta dalla società "IC s.r.l." a fondamento dell'appello proposto avverso la sentenza del 27 febbraio 2018 Tribunale di Milano, in riposta alla domanda della RO di "disporre la cessazione di ogni utilizzo sotto ogni forma con ogni modalità del nome "RO", del suo derivato EC RO" nonché del logo "ER", anche con facoltà di trascrizione dell'emananda sentenza presso il competente ufficio marchi e brevetti". A prescindere dalla fondatezza nel merito della relativa questione, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, senza disporre alcun accertamento, si era pronunciata sulla domanda di competenza del giudice della Sezione specializzata in materia di impresa. Risulta, dunque, evidente dal descritto epilogo della sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2018 che tale sentenza non conteneva alcun accertamento sulla questione dell'uso del marchio e del connesso dominio che, peraltro, avevano costituito oggetto delle ulteriori vertenze intraprese dalla RO. Deve, per completezza, rilevarsi che, sebbene il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 gennaio 2019 avesse rigettato il ricorso proposto dalla RO ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sul rilievo che la predetta avesse già ottenuto una pronuncia favorevole in merito all'uso del nome e dei marchi, aveva, invece, ritenuto tardiva la domanda di disporre il temporaneo oscuramento dei domini, perché introdotta solo con memoria del 10 agosto 2018. Parimenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 6 luglio 2018 aveva rigettato l'istanza con la quale la RO aveva chiesto di integrare il comando contenuto nella sentenza civile con la "condanna a cessare l'uso del nome", che, secondo il giudice dell'esecuzione, necessitava di altro titolo. Non può, conclusivamente, ritenersi che l'uso del dominio da parte di AN IC, sia pure attraverso le descritte modalità, fosse idoneo ad 8 integrare la condotta fraudolenta, sanzionata dall'art. 388, primo comma, cod. pen. in quanto condotta non idonea ad integrare l'inadempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria che, con riferimento a tale situazione, non conteneva una pronuncia eseguibile e assistita da forza esecutiva, anche provvisoria. Anche a voler ritenere, infine, che la condotta di elusione sia consistita nell'uso del nome (RO, OT RO e del logo ER) apposto, quest'ultimo, sulla vetrata dei locali dell'esercizio commerciale gestita dalla OT IC, per come constatato dall'ufficiale giudiziario alla data dell'accesso del marzo 2019, la condotta accertata non risulta idonea ad integrare il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non apparendo univocamente connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della RO perché, come pure evidenziato da AN IC al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, coincidente con la sigla della nuova attività economica della EC IC" s.r.l. 4.Correttamente, facendo applicazione della giurisprudenza illustrata al punto 3, la Corte di appello ha, invece, ritenuto configurabile il reato, come contestato al capo 2), nella condotta di AN IC, nella sua qualità di affittuaria dell'azienda, condotta che comprende non solo la mancata redazione del verbale di inventario ma anche la constatata "scomparsa" dei beni che costituivano il magazzino, ciò sulla base del confronto tra le risultanze del verbale del 20 aprile 2018, quando era stato prodotto all'ufficiale giudiziario un elenco di beni in magazzino ed una consistente giacenza, che l'ufficiale giudiziario aveva constatata de visu, e le risultanze del verbale del 6 settembre 2018, quando il medesimo ufficiale giudiziario aveva constatato che non veniva rinvenuto alcunchè, se non scaffalature e altri arredi. Non risulta censurabile in questa sede l'apprezzamento delle descritte circostanze di fatto compiuta dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata) che ha valorizzato, quale modalità artificiosa, la circostanza che la ricorrente si era disfatta della merce contenuta nei locali dell'attività commerciale, approfittando della richiesta interlocutoria dell'ufficiale giudiziario, fornendo anche giustificazioni pretestuose e apparenti (la lecita vendita;
la resa;
il trasferimento in altri luoghi). Le giustificazioni ulteriori svolte con il ricorso (la necessità di lasciare il magazzino sgombro di persone e cose, come ingiunto dal giudice) risultano vieppiù inconsistenti perché, nelle more, era intervenuto anche il provvedimento del giudice dell'esecuzione (del 6 luglio 2018) che, a domanda della RO - che aveva proposto azione ai sensi degli artt. 610 e 612 cod. proc. civ. - aveva 9 esaminato le deduzioni della EC RO s.r.l." (poi divenuta IC s.r.l. a partire dal 3 agosto 2018), richiamando il contenuto del provvedimento monitorio e la chiarezza del titolo relativo al rilascio dei locali dell'azienda, richiesta nella quale era implicita anche la necessità di redazione dell'inventario in quanto l'esecuzione della sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 non comportava una mera reimmissione nel possesso dei locali ma anche un obbligo di rendicontazione/inventario della merce. 5.Da tale ricostruzione consegue, altresì, la infondatezza del motivo di ricorso relativo alla tardività della querela del 26/27 settembre 2018, viceversa tempestiva alla stregua del contenuto del verbale di inventario redatto il 6 settembre 2018. Certamente la questione non si era posta né al momento dell'inizio dell'esecuzione, fissata al 15 marzo 2018, né in occasione della redazione del primo verbale, del 20 aprile 2018, a magazzino pieno, quando il verbale di inventario veniva interrotto. Sussiste, inoltre, l'interesse della parte civile ad impugnare con l'appello la sentenza del Tribunale che abbia, erroneamente, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121). Nella sentenza ora richiamata si illustrano e si condividono le conclusioni raggiunte in una situazione omologa (l'erronea dichiarazione della prescrizione del reato, fin dal primo grado), evidenziando che la legittimazione della parte civile ad impugnare la decisione di proscioglimento per difetto di querela, erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado, deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. che fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.) deve sicuramente ricomprendersi qualsiasi sentenza di proscioglimento. Non sembra revocabile in dubbio l'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado della parte civile considerando il vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. 6.La sentenza impugnata deve, infine, essere annullata senza rinvio con riferimento alla condanna di IC RI AR, in relazione al reato ascrittole al capo 2), per non avere commesso il fatto. 10 O La fattispecie di reato di cui all'art. 388, primo comma cod. pen., configura un reato proprio: il reato può essere commesso solo da colui che è tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dai provvedimenti del giudice e, nella specie, dalla titolare del contratto (che era IC RI AR) convenuta in giudizio dalla RO: la mera presenza di RI AR IC alle attività di inventario;
la sua cointeressenza nella società "IC s.r.l.", per essere comproprietaria delle quote al 50%, società costituita solo il 3 agosto 2018, nelle more dell'esecuzione; la stessa circostanza che RI AR IC abbia sottoscritto, quale custode dei beni, le operazioni di redazione dell'inventario del 20 aprile 2018 - condotta suscettibile di integrare, ricorrendone i presupposti, diverso titolo di reato - non costituiscono circostanze idonee ad integrare il contributo nella commissione del reato proprio, contributo che deve essere ricavato dalle modalità e circostanze del fatto con riferimento alla condotta tipica di reato e che non può essere desunto dall'esistenza di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delitto e da circostanze antecedenti alla condotta fraudolenta. 7.L'accoglimento del ricorso, quanto a IC RI AR e il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, quanto a IC AN, determina la mancata condanna alle spese processuali per entrambe le imputate e determina, altresì, la compensazione per la metà delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile, AN NI con la determinazione dell'importo di queste, nella metà da rifondere a carico di IC AN, in euro 2.000,00, oltre accessori tenuto conto del d.m. 55 del 2014 e succ. mod. e delle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC RI AR e IC AN in ordine al capo 1) perché il fatto non sussiste;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC RI AR in ordine al capo 2), per non avere commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso di IC AN. Dichiara compensate per la metà le spese di O rappresentanza e difesa nel presente grado sostenute dalla parte civile NI <3,2. AN e condanna IC AN a rifondere alla parte civile NI la metà restante di esse, che liquida, quanto alla metà, in euro duemila, oltre accessori. Così deciso il 19 giugno 2024 La Consigliera relatrice Il Presidente