Articolo 61 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 60Articolo 62
Versione
15 marzo 1974
Art. 61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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