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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11183 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33527/2023
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Armando Taglieri
ricorrente contro
, in p.l.r.p.t., , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. David Casamonti resistente
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: Nel merito in via principale, accertare e dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time dal 21
Aprile del 2022 sino al 31 maggio 2023 avente ad oggetto la mansione di
Parrucchiere a tempo pieno (full-time), inquadrabile al II° livello del
CCNL Parrucchieri e, per l'effetto Condannare la società Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore con P.IVA_2
sede legale in Roma alla Via Gabriello Chiabrera n. 77 per i motivi di cui al presente atto, la al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive, del Tfr, delle indennità accessorie maturate e di quant'altro afferente il rapporto di lavoro tra le parti ivi comprese le spettanze contributivo-previdenziali, come da conteggio depositato che si notifica in uno con il presente atto, per la somma di € 15.963,18 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 della
Costituzione, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso
e solo subordinatamente, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432
c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge”.
PER LA PARTE RESISTENTE: “in via principale, accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità delle pretese economiche e retributive avanzate dal ricorrente, nonché l'avvenuto pagamento al medesimo di ogni somma che legittimamente gli spettava in virtù dell'intercorso rapporto lavorativo, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, emettendo nel contempo ogni conseguenziale decisione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati delle percentuali normativamente dovute a titolo di IVA e CAP
e da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 25.10.2023, ha Parte_1
esposto: che dal 21.4.2022 al 31.5.2023 ha prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “full time” in favore
Pag. 2 di 9 della resistente, presso i locali siti in Roma alla Via CP_2
Gabriello Chiabrera n. 77/81; che durante il suddetto periodo ha svolto le mansioni di parrucchiere, da inquadrarsi nel II° livello del CCNL Parrucchieri;
che lavorava per 5 giorni a settimana, dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con venti minuti di pausa pranzo;
che prendeva ordini e direttive dai legali rappresentanti della società, Sigg.ri e CP_3
; che era sottoposto al potere di ingerenza del Controparte_4
datore di lavoro s u tempi e modalità di esecuzione della prestazione con la previsione di un orario di lavoro deciso dallo stesso, difatti doveva chiedere il consenso al datore di lavoro per poter godere di permessi e ferie;
che la retribuzione ricevuta non è mai stata corrisposta proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, non rispettando i minimi retributivi imposti dal CCNL di riferimento;
che non ha ricevuto tutto quanto in suo diritto a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, festivit à, festività non godute, ferie non godute
(ferie usufruite da lavoratore dal 08 agosto 2022 al 22 agosto
2022), 13^ e 14^ (anche ratei), permessi non goduti,
Trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente ha, dunque, concluso per l'accertamento del rapporto di lavoro come dedotto in ricorso e la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro
15.963,18.
Si è costituita la impugnando e contestando Controparte_1
la domanda del e, nello specifico, ha eccepito: che il Pt_1
Pag. 3 di 9 ricorrente, privo di attestati professionali, ha lavorato come parrucchiere presso essa convenuta dal 21.4.2022 al 31.5.2023, data di scadenza del contratto;
che, su sua espressa richiesta, ha lavorato per cinque giorni a settimana, dal martedì al sabato, per quattro ore giornaliere, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e talvolta, dalle 15.00 alle 19.00; che non ha mai svolto lavoro straordinario, perché gli appuntamenti con le clienti venivano gestiti in modo tale da non richiedere “ore supplementari” ed ha goduto, a semplice richiesta, di ferie, di permessi e di assenze per malattia;
che durante tutto il periodo ha sempre lavorato come parrucchiere per signora e mai come barbiere, occupandosi esclusivamente di lavaggio, piega, taglio, tinta e ricostruzione per le client i;
che svolgeva le sue mansioni senza ricevere istruzioni o direttive poiché era in grado di svolgere autonomamente i singoli trattamenti richiesti dalle clienti a difficoltà medio – bassa (lavaggio, piega, taglio, tinta e ricostruzione); che, dunque, corr ettamente il ricorrente è stato inquadrato nel corrispondente 3° Livello del CCNL per Barbieri
e Parrucchieri;
che è stato regolarmente retribuito in relazione alla durata del rapporto, all'orario di lavoro di 20 ore settimanali ed alle mansioni svolte ed ha regolarmente percepito la retribuzione maturata a titolo di TFR, festività, festività non godute, ferie e permessi non goduti e 13^ mensilità.
La convenuta ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di
Pag. 4 di 9 testimoni;
quindi, alla odierna udienza, previo deposito di note conclusionali, discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente non è risultata provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'art. 2697 c.c. pone a carico di chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
in applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore, che deduca il diverso atteggiarsi del rapporto rispetto al contratto, l'onere di provare, in maniera precisa e rigorosa, la quantità e la qualità dell'attività lavorativa effettivamente prestata.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità delle allegazioni di parte ricorrente, non risulta che questi abbia assolto a tale onere, posto che dalle risultanze istruttorie espletate non è emerso che il abbia prestato l'attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1
convenuta così come dedotto in ricorso.
Si consideri, invero, che il primo teste addotto dal ricorrente, ES
, ha riferito soltanto genericamente che il “le faceva i
[...] Pt_1
capelli”, peraltro indicando sempre la medesima fascia oraria, limitata all'arco temporale di quattro ore, comprese tra le 11,00 e le 15,00 (cfr. deposizione: “in genere passavo dal salone per prenotare l'appuntamento intorno alle 10,30-11 e poi mi recavo a fare i capelli in genere tra le 14 e le 15; ADR: alla mattina quando passavo prendevo appuntamento direttamente con il ricorrente e poi quando mi recavo a fare i capelli era sempre lui che mi serviva”), e per di più con la frequenza del tutto
Pag. 5 di 9 sporadica di appena tre volte durante l'intero periodo di indagine (cfr. deposizione: “conosco le parti in quanto sono stata cliente del salone dal febbraio 2023 all'estate dello stesso anno”; “io passavo una volta al mese”).
Neppure l'altro teste di parte ricorrente, , è stato in grado di Testimone_2
riferire circa le effettive mansioni svolte dal e gli orari di lavoro Pt_1
osservati, avendo dichiarato di non essere mai stata cliente della convenuta
(cfr. deposizione: “Io non sono mai stata cliente del salone CP_1
) e di essersi soltanto limitata ad accompagnare il ricorrente a/dal
[...]
lavoro per parte del 2022 (cfr. deposizione: “Il ricorrente ha cominciato a lavorare per la nel 2022, credo da giugno, ma comunque Controparte_1
di sicuro fino a dicembre 2022, perché fino a tale periodo io l'ho accompagnato al lavoro e poi lo andavo a riprendere. ADR: “Lo accompagnavo tutti i giorni e precisamente dal martedì al sabato alle 9,00
e andavo a riprenderlo alle 19,00”).
Entrambe le deposizioni si appalesano eccessivamente generiche e, peraltro, relative a brevi periodi temporali, così rivelandosi inidonee a suffragare le allegazioni del ricorrente;
né dalla circostanza degli accompagnamenti verso e dal luogo di lavoro del rispettivamente Pt_1
alle ore 9,00 e alle ore 19,00, riferita dalla teste (peraltro con la Tes_2
giustificazione, poco credibile, dell'ernia inguinale che impediva al ricorrente di camminare e prendere i mezzi pubblici, vista la tipologia del lavoro di parrucchiere svolto esclusivamente in posizione eretta), può inferirsi l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cui al II livello e per tutta la durata del tempo (dalle ore 9 alle ore 19).
Pag. 6 di 9 D'altra parte, le allegazioni del ricorrente, con specifico riferimento agli orari di lavoro, sono state smentite dagli altri due testimoni escussi, Tes_3
collega di lavoro del e cliente abituale
[...] Pt_1 Testimone_4
del salone che hanno reso dichiarazioni collimanti e non Controparte_1
hanno fatto sorgere dubbi circa la loro attendibilità.
La teste ha escluso categoricamente che il lavorasse più Tes_3 Pt_1
di 4 ore al giorno (cfr. deposizione: “il ricorrente lavorava 4 ore al giorno, prevalentemente la mattina, dalle 9,30 alle 13,30”; “escludo che lavorasse
l'intera giornata, perché l'agenda la gestivo io e quindi conosco il suo orario”); coerentemente la teste ha dichiarato “per poter essere Tes_4
servita da lui, prendevo appuntamento intorno alle 12,00, perché sapevo che di pomeriggio non lavorava”. ADR: “Mi è capitato di andarci alcune volte il pomeriggio e lui non c'era mai” (…) “Non mi risulta che lavorasse di pomeriggio;
quando ho dovuto posticipare l'appuntamento nel pomeriggio per miei impegni, il ricorrente non c'era mai”.
In definitiva, dunque, dalla istruttoria espletata non può dirsi raggiunta la prova della quantità e qualità di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della convenuta secondo le prospettazioni di cui al ricorso (full time anziché part time, mansioni di II livello anziché di III livello).
La detta insufficienza probatoria, impedisce anche, con specifico riferimento al preteso espletamento di mansioni superiori, di dare seguito al noto procedimento delineato dalla Suprema Corte, di dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste
e le suddette previsioni normative>> (Cass. 2731/2004), posto che il
Pag. 7 di 9 ricorrente ha omesso ogni allegazione e prova in ordine alle specifiche mansioni disimpegnate.
La carenza probatoria sin qui evidenziata attiene anche alle richieste di parte ricorrente inerenti festività e indennità per ferie non godute, non avendo il dimostrato di avere prestato l'attività lavorativa nei Pt_1
giorni ad esse destinati, ovvero di avere preventivamente richiesto di fruire dei permessi, che tale richiesta sia stata respinta e che, quindi, la mancata fruizione andasse compensata economicamente (“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”, cfr. Cass. n. 8521/2015 e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 26985/2009, n. 18584/2008 e n. 12311/2003).
Anzi, sul punto deve osservarsi che parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la circostanza dedotta in ricorso del mancato pagamento di festività, ferie e permessi non goduti, allegando le buste paga, sottoscritte per quietanza dal ricorrente, oltre che i relativi bonifici.
In definitiva, dunque, tutte le domande proposte in ricorso vanno rigettate per carenza di prova.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata la non complessità delle questioni trattate, come in dispositivo.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25.10.2023, così provvede: Parte_1
1 – rigetta il ricorso;
2 - condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma,5.11.2024
Il Giudice
Elena Simeone
Pag. 9 di 9
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33527/2023
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Armando Taglieri
ricorrente contro
, in p.l.r.p.t., , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. David Casamonti resistente
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: Nel merito in via principale, accertare e dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time dal 21
Aprile del 2022 sino al 31 maggio 2023 avente ad oggetto la mansione di
Parrucchiere a tempo pieno (full-time), inquadrabile al II° livello del
CCNL Parrucchieri e, per l'effetto Condannare la società Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore con P.IVA_2
sede legale in Roma alla Via Gabriello Chiabrera n. 77 per i motivi di cui al presente atto, la al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive, del Tfr, delle indennità accessorie maturate e di quant'altro afferente il rapporto di lavoro tra le parti ivi comprese le spettanze contributivo-previdenziali, come da conteggio depositato che si notifica in uno con il presente atto, per la somma di € 15.963,18 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 della
Costituzione, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso
e solo subordinatamente, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432
c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge”.
PER LA PARTE RESISTENTE: “in via principale, accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità delle pretese economiche e retributive avanzate dal ricorrente, nonché l'avvenuto pagamento al medesimo di ogni somma che legittimamente gli spettava in virtù dell'intercorso rapporto lavorativo, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, emettendo nel contempo ogni conseguenziale decisione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati delle percentuali normativamente dovute a titolo di IVA e CAP
e da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 25.10.2023, ha Parte_1
esposto: che dal 21.4.2022 al 31.5.2023 ha prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “full time” in favore
Pag. 2 di 9 della resistente, presso i locali siti in Roma alla Via CP_2
Gabriello Chiabrera n. 77/81; che durante il suddetto periodo ha svolto le mansioni di parrucchiere, da inquadrarsi nel II° livello del CCNL Parrucchieri;
che lavorava per 5 giorni a settimana, dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con venti minuti di pausa pranzo;
che prendeva ordini e direttive dai legali rappresentanti della società, Sigg.ri e CP_3
; che era sottoposto al potere di ingerenza del Controparte_4
datore di lavoro s u tempi e modalità di esecuzione della prestazione con la previsione di un orario di lavoro deciso dallo stesso, difatti doveva chiedere il consenso al datore di lavoro per poter godere di permessi e ferie;
che la retribuzione ricevuta non è mai stata corrisposta proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, non rispettando i minimi retributivi imposti dal CCNL di riferimento;
che non ha ricevuto tutto quanto in suo diritto a titolo di retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, festivit à, festività non godute, ferie non godute
(ferie usufruite da lavoratore dal 08 agosto 2022 al 22 agosto
2022), 13^ e 14^ (anche ratei), permessi non goduti,
Trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente ha, dunque, concluso per l'accertamento del rapporto di lavoro come dedotto in ricorso e la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro
15.963,18.
Si è costituita la impugnando e contestando Controparte_1
la domanda del e, nello specifico, ha eccepito: che il Pt_1
Pag. 3 di 9 ricorrente, privo di attestati professionali, ha lavorato come parrucchiere presso essa convenuta dal 21.4.2022 al 31.5.2023, data di scadenza del contratto;
che, su sua espressa richiesta, ha lavorato per cinque giorni a settimana, dal martedì al sabato, per quattro ore giornaliere, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e talvolta, dalle 15.00 alle 19.00; che non ha mai svolto lavoro straordinario, perché gli appuntamenti con le clienti venivano gestiti in modo tale da non richiedere “ore supplementari” ed ha goduto, a semplice richiesta, di ferie, di permessi e di assenze per malattia;
che durante tutto il periodo ha sempre lavorato come parrucchiere per signora e mai come barbiere, occupandosi esclusivamente di lavaggio, piega, taglio, tinta e ricostruzione per le client i;
che svolgeva le sue mansioni senza ricevere istruzioni o direttive poiché era in grado di svolgere autonomamente i singoli trattamenti richiesti dalle clienti a difficoltà medio – bassa (lavaggio, piega, taglio, tinta e ricostruzione); che, dunque, corr ettamente il ricorrente è stato inquadrato nel corrispondente 3° Livello del CCNL per Barbieri
e Parrucchieri;
che è stato regolarmente retribuito in relazione alla durata del rapporto, all'orario di lavoro di 20 ore settimanali ed alle mansioni svolte ed ha regolarmente percepito la retribuzione maturata a titolo di TFR, festività, festività non godute, ferie e permessi non goduti e 13^ mensilità.
La convenuta ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di
Pag. 4 di 9 testimoni;
quindi, alla odierna udienza, previo deposito di note conclusionali, discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente non è risultata provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come noto, l'art. 2697 c.c. pone a carico di chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
in applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore, che deduca il diverso atteggiarsi del rapporto rispetto al contratto, l'onere di provare, in maniera precisa e rigorosa, la quantità e la qualità dell'attività lavorativa effettivamente prestata.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità delle allegazioni di parte ricorrente, non risulta che questi abbia assolto a tale onere, posto che dalle risultanze istruttorie espletate non è emerso che il abbia prestato l'attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1
convenuta così come dedotto in ricorso.
Si consideri, invero, che il primo teste addotto dal ricorrente, ES
, ha riferito soltanto genericamente che il “le faceva i
[...] Pt_1
capelli”, peraltro indicando sempre la medesima fascia oraria, limitata all'arco temporale di quattro ore, comprese tra le 11,00 e le 15,00 (cfr. deposizione: “in genere passavo dal salone per prenotare l'appuntamento intorno alle 10,30-11 e poi mi recavo a fare i capelli in genere tra le 14 e le 15; ADR: alla mattina quando passavo prendevo appuntamento direttamente con il ricorrente e poi quando mi recavo a fare i capelli era sempre lui che mi serviva”), e per di più con la frequenza del tutto
Pag. 5 di 9 sporadica di appena tre volte durante l'intero periodo di indagine (cfr. deposizione: “conosco le parti in quanto sono stata cliente del salone dal febbraio 2023 all'estate dello stesso anno”; “io passavo una volta al mese”).
Neppure l'altro teste di parte ricorrente, , è stato in grado di Testimone_2
riferire circa le effettive mansioni svolte dal e gli orari di lavoro Pt_1
osservati, avendo dichiarato di non essere mai stata cliente della convenuta
(cfr. deposizione: “Io non sono mai stata cliente del salone CP_1
) e di essersi soltanto limitata ad accompagnare il ricorrente a/dal
[...]
lavoro per parte del 2022 (cfr. deposizione: “Il ricorrente ha cominciato a lavorare per la nel 2022, credo da giugno, ma comunque Controparte_1
di sicuro fino a dicembre 2022, perché fino a tale periodo io l'ho accompagnato al lavoro e poi lo andavo a riprendere. ADR: “Lo accompagnavo tutti i giorni e precisamente dal martedì al sabato alle 9,00
e andavo a riprenderlo alle 19,00”).
Entrambe le deposizioni si appalesano eccessivamente generiche e, peraltro, relative a brevi periodi temporali, così rivelandosi inidonee a suffragare le allegazioni del ricorrente;
né dalla circostanza degli accompagnamenti verso e dal luogo di lavoro del rispettivamente Pt_1
alle ore 9,00 e alle ore 19,00, riferita dalla teste (peraltro con la Tes_2
giustificazione, poco credibile, dell'ernia inguinale che impediva al ricorrente di camminare e prendere i mezzi pubblici, vista la tipologia del lavoro di parrucchiere svolto esclusivamente in posizione eretta), può inferirsi l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cui al II livello e per tutta la durata del tempo (dalle ore 9 alle ore 19).
Pag. 6 di 9 D'altra parte, le allegazioni del ricorrente, con specifico riferimento agli orari di lavoro, sono state smentite dagli altri due testimoni escussi, Tes_3
collega di lavoro del e cliente abituale
[...] Pt_1 Testimone_4
del salone che hanno reso dichiarazioni collimanti e non Controparte_1
hanno fatto sorgere dubbi circa la loro attendibilità.
La teste ha escluso categoricamente che il lavorasse più Tes_3 Pt_1
di 4 ore al giorno (cfr. deposizione: “il ricorrente lavorava 4 ore al giorno, prevalentemente la mattina, dalle 9,30 alle 13,30”; “escludo che lavorasse
l'intera giornata, perché l'agenda la gestivo io e quindi conosco il suo orario”); coerentemente la teste ha dichiarato “per poter essere Tes_4
servita da lui, prendevo appuntamento intorno alle 12,00, perché sapevo che di pomeriggio non lavorava”. ADR: “Mi è capitato di andarci alcune volte il pomeriggio e lui non c'era mai” (…) “Non mi risulta che lavorasse di pomeriggio;
quando ho dovuto posticipare l'appuntamento nel pomeriggio per miei impegni, il ricorrente non c'era mai”.
In definitiva, dunque, dalla istruttoria espletata non può dirsi raggiunta la prova della quantità e qualità di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della convenuta secondo le prospettazioni di cui al ricorso (full time anziché part time, mansioni di II livello anziché di III livello).
La detta insufficienza probatoria, impedisce anche, con specifico riferimento al preteso espletamento di mansioni superiori, di dare seguito al noto procedimento delineato dalla Suprema Corte, di dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste
e le suddette previsioni normative>> (Cass. 2731/2004), posto che il
Pag. 7 di 9 ricorrente ha omesso ogni allegazione e prova in ordine alle specifiche mansioni disimpegnate.
La carenza probatoria sin qui evidenziata attiene anche alle richieste di parte ricorrente inerenti festività e indennità per ferie non godute, non avendo il dimostrato di avere prestato l'attività lavorativa nei Pt_1
giorni ad esse destinati, ovvero di avere preventivamente richiesto di fruire dei permessi, che tale richiesta sia stata respinta e che, quindi, la mancata fruizione andasse compensata economicamente (“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”, cfr. Cass. n. 8521/2015 e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 26985/2009, n. 18584/2008 e n. 12311/2003).
Anzi, sul punto deve osservarsi che parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la circostanza dedotta in ricorso del mancato pagamento di festività, ferie e permessi non goduti, allegando le buste paga, sottoscritte per quietanza dal ricorrente, oltre che i relativi bonifici.
In definitiva, dunque, tutte le domande proposte in ricorso vanno rigettate per carenza di prova.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata la non complessità delle questioni trattate, come in dispositivo.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25.10.2023, così provvede: Parte_1
1 – rigetta il ricorso;
2 - condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma,5.11.2024
Il Giudice
Elena Simeone
Pag. 9 di 9