Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20008/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARDILLO ORESTE e MANUELA MALAGOLI, con elezione di domicilio in VIA SANTA LUCIA 29, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI elezione CP_2 di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2-11-2023, l'istante in epigrafe, titolare di pensione quale invalido civile dal mese di novembre 2018, esponeva che, in data 8-4-2023, l' aveva comunicato un indebito, pari a € CP_2
7535,3, per il periodo dall'1-1-2018 al 30-4-2023, a seguito di ricalcolo del trattamento pensionistico;
assumeva di essere in possesso dei requisiti reddituali per fruire della pensione e che, in ogni caso, le somme erano irripetibili per mancanza di dolo.
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi la irreperibilità delle somme. L si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della CP_2 domanda per superamento dei limiti reddituali per gli anni 2020 e 2021 incidenti sul diritto alla maggiorazione sociale.
Risulta assorbente la fondatezza nel merito della domanda che va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
E' documentato e pacifico che l' con comunicazione dell'8-4- CP_2
2023, ha inviato all'istante una richiesta di indebito per la restituzione dei ratei della prestazione assistenziale della pensione quale invalido civile corrisposta per gli anni 2021 e 2022.
La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda sulla irripetibilità delle somme perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione.
In punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito
2 previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del
09/11/2018).
Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con
3 modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_2 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione
(Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Su tale scia si pone anche il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_2
4 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Venendo all'esame del caso di specie, nulla affatto muta, ai fini della soluzione, se l'indebito fosse dovuto al venir meno del diritto alla maggiorazione sociale o se, piuttosto, come in ogni caso, sembra doversi desumere dall'esame della comunicazione dell'8-4-2023, per il venire meno del diritto alla prestazione in radice.
In entrambi i casi, ai fini della ripetibilità occorre la prova del dolo dell'accipiens. E, invece, l' nulla ha allegato per escludere un affidamento CP_2 incolpevole.
Tale prova, invero, non è stata affatto fornita, né appare configurabile in via presuntiva non risultando agli atti neppure che l'istante abbia omesso la comunicazione relativa ai redditi per gli anni 2020 e 2021 (v. nota istruttoria).
Si è già detto che la mera omissione della dichiarazione reddituale non sarebbe in ogni caso sufficiente a configurare l'elemento soggettivo del dolo.
Gli è, poi, che risulta documentata la dichiarazione dei redditi, quanto meno per l'anno 2021, dalla quale risulta il reddito da fabbricato, cui evidentemente fa riferimento l' per sostenere la esistenza di redditi CP_2 escludenti il diritto alla maggiorazione. Dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate risulta, infine, che il ricorrente, per gli anni in questione fosse titolare di un reddito, evidentemente comprensivo dei redditi da fabbricati, inferiore ai limiti di legge.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna idonea allegazione in relazione al dolo comprovato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di cui alla comunicazione di indebito dell'8-4-2023; 2)
5 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_2 che si liquidano in € 1120,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 15/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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