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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9417 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22713/2023 RGL avente ad OGGETTO: Accertamento rapporto lavoro subordinato -Differenze retributive, vertente TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Antonella Petriello Parte_1 RICORRENTE persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Maria Patricelli
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.11.2023 il ricorrente in epigrafe premesso di aver lavorato alle dipendenze della società esercente attività edile chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1.Accertare e dichiarare che il sig. , per l'attività lavorativa svolta in favore del Parte_1 convenuto datore di lavoro, sia dovuto il riconoscimento del livello di lavoro 3, come previsto dal CCNL di settore, per tutto il periodo considerato, ovvero dal 01.01.2018 al 20.05.2022, con conseguente diritto al trattamento economico e normativo derivante dal richiamato contratto collettivo, da utilizzare, qualora se ne ravvisi la necessità, quale paramento di riferimento ex art. 2099 cod. civ e 36 Cost. Per l'effetto condannare la società al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente di euro 26.103,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione del credito al soddisfo ex art 429 c.p.c., o delle somme maggiori spettanti al ricorrente un virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e comunque per tutto quanto in narrativa, integrato dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso spese generali Iva e Cpa con attribuzione al costituito procuratore”. In punto di fatto il ricorrente affermava di aver lavorato dal 01.01.2018 al 20.05.2022, pur se il rapporto risultava formalizzato solo dal 20.07.2018 al 03.08.2018, e dal giugno del 2019 in poi, alle dipendenze della resistente impresa edile inquadrato come operaio in pietra e mattoni, corrispondente al livello 1 del CCNL di settore e non quale idraulico, ossia, l'effettiva mansione svolta. Allegava, inoltre, che svolgeva l'attività lavorativa per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30 circa, oltre ad espletare lo straordinario essendo richiestogli di lavorare il sabato. Lamentava di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto dovuto e che, per il periodo in cui il rapporto non era formalizzato, non riceveva alcunché a titolo di tredicesima mensilità, ferie, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di quanto innanzi. Si costituiva la resistente che ha contestato in fatto ed in diritto quanto assunto dal ricorrente chiedendo: “1) Preliminarmente si richiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art 414 c.p.c.; 2) Accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della solo ed unicamente per i periodi dal 20.07.2018 al Controparte_3 03.08.2018 e successivamente dal 14.06.2019 al 20.05.2022 ed è stato correttamente inquadrato nel I livello CCNL Edilizia Industria per il primo periodo, mentre per il secondo periodo nel II livello del medesimo CCNL, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, dichiarando che nulla è dovuto al sig. a titolo di differenze retributive in ragione del superiore Pt_1 inquadramento;
. 3) Accertato che il ricorrente ha lavorato secondo il regime orario full time per quaranta ore settimanali e quando ha superato le ore lavorative ordinarie gli è sempre stata corrisposta la retribuzione contrattualmente prevista per le ore di lavoro straordinario, rigettare il ricorso dichiarando che nulla è dovuto al sig. a titolo di lavoro straordinario;
4) Pt_1 Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. All'udienza di comparizione delle parti la società offriva il pagamento banco iudicis di € 3984,63 per il TFR al netto del pignoramento presso terzi operata da Municipia che veniva accettata in conto del maggior dovuto. Acquisito il CCNL invocato, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva decisa come da sentenza pubblicata nella medesima udienza. Rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito spiegati. Il ricorrente assume l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta per un periodo continuativo e superiore di formalizzazione del rapporto. Parte resistente ha eccepito la nullità del ricorso. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. Quanto al merito occorre pertanto esaminare gli esisti della istruttoria espletata. Sono stati escussi i testi indicati dalla parte ricorrente le cui deposizioni per una migliore comprensione della decisione sono state riportate integralmente. ha dichiarato: “Attualmente lavoro in un'impresa idraulica a Pozzuoli per la Testimone_1 società SMAG. Ho lavorato per la resistente dal 2019 fino al 2023 in qualità di idraulico. Conosco il signor in quanto l'ho conosciuto lì nel 2019 quando ho cominciato a lavorare anche se Pt_1 lui era già lì. Lavoravo con lui in squadra da 4 persone: oltre me e il vi erano Pt_1 Per_1 e . Tutti svolgevamo le stesse attività: impiantistica, idraulica, installazione
[...] Persona_2 di pannelli solari e impiantistica di riscaldamenti. Lavoravamo dalle 7:15 fino alle 18:30 anche oltre e qualche volta anche di sabato In questo periodo abbiamo lavorato a Quarto a via Corso Italia in un parco di nuova costruzione. Io ho lavorato lì per 4 anni. Poteva capitare che svolgevamo anche attività in altri luoghi ma prevalentemente lavoravamo lì. Vi era il capocantiere Franco di cui non ricordo il cognome, il geometra era che giornalmente ci seguiva dandoci le direttive Persona_3 sul lavoro. Abbiamo lavorato sempre insieme e nella stessa squadra. Il mio rapporto è cessato perché avevo fatto un incidente con il furgone della ditta che non era in buone condizioni e dopo poco mi hanno licenziato. Nel 2019 ho lavorato 3-4 mesi a nero e poi il mio contratto è stato formalizzato”. ha affermato: “Conosco il perché abbiamo lavorato insieme dal 2018 Persona_1 Pt_1 presso la resistente. Quando io sono stato assunto, lui già lavorava per la resistente con mansione di addetto termo idraulico. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato, osservando turni dalle 7:30 del mattino fino alle 17:00/18:00. Il ricorrente è stato licenziato verso aprile/maggio del 2022. La pausa era di un'ora per il pranzo dalle 12:00 alle 13:00”.
ha riferito: “Ero dipendente della resistente, ho cessato di lavorare due mesi fa e Controparte_4 vi ho lavorato per circa 12 anni. Conosco il ed anche lui ha lavorato per la resistente dal Pt_1 2019 fino al 2022 continuativamente. Preciso che ricordo l'anno 2019 perché in quell'anno iniziammo un cantiere a Quarto, in particolare, si trattava di un parco. Non ha mai lavorato il
per la resistente prima del 2019. Il lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7:30 di Pt_1 Pt_1 mattina con pausa alle 12:30 fino alle 13:00 e termine attività alle 16:30 circa. Io ero capocantiere. Conoscevo il Sig. Normalmente vado in ferie il mese di agosto. In cantiere attualmente siamo Per_1 una quarantina, prima eravamo di più e venivamo prima riuniti nel medesimo cantiere e poi ciascuno andava presso il proprio sito a lavorare. Tutti prendevamo, quindi, servizi nello stesso momento. Nel 2018 sempre ad agosto mi sono assentato per un mese”. Tanto premesso, deve, innanzitutto, rigettarsi la domanda volta ad ottenere il superiore inquadramento. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
ha, altresì, l'onere di provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato di avere svolto attività di idraulico senza dedurre le ragioni per le quali il livello riconosciuto nel primo periodo non sarebbe adeguato, mentre, dal 2019, dalle buste paga risulta inquadrato nel secondo livello rivendicato. Quanto, invece, al periodo antecedente la formalizzazione del rapporto, deve evidenziarsi che l'unico teste che ha dichiarato di avere visto lavorare il ricorrente è stato il che, però, non ha Per_1 specificato quando egli è stato assunto e, pertanto, in ragione della genericità delle dichiarazioni rese non è possibile riconoscere la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo precedente. Senza sottacere che lo stesso ricorrente afferma di avere lavorato per 10 mesi nel 2018 e che il rapporto si è interrotto con il licenziamento per, poi, essere riassunto nel 2019 ed anche in relazione all'articolazione oraria precisa di avere lavorato per 5 giorni la settimana con orario dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di intervallo, così contraddicendo quanto riferito dal circa la continuità del Per_1 rapporto e dal in relazione all'orario, testi entrambi in causa con la società. Tes_1 Ed invero il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. Non vi è prova, pertanto, in applicazione di quanto detto, dello straordinario svolto. Deve, quindi, riconoscersi unicamente l'importo corrisposto a titolo di TFR al netto delle ritenute fiscali e del pignoramento presso terzi così come corrisposto in sede di prima udienza con la conseguenza che, avendo la parte riscosso la somma, verrà emessa sentenza meramente dichiarativa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura dell'importo riconosciuto e corrisposto in corso di giudizio
PQM
Così provvede: 1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e accerta il diritto del ricorrente al pagamento di € 3984,63 a titolo di TFR al netto delle ritenute fiscali e del pignoramento presso terzi;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1350,00 per diritti ed onorario oltre IVA e CPA da attribuirsi ai procuratore antistatario Napoli, il 18.12.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi