Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8420 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02454/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2026, proposto da Md JU HM, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEc da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
illegittimamente serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art 27, comma 1 ter, d.lgs. n. 286/98 prot. n. RM5608283149 per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Servizio Unico per l’Immigrazione sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/98 e l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- con memoria depositata in data 1° maggio 2026 l’Amministrazione resistente ha rappresentato che l’istanza di cui è causa è stata definita con provvedimento di revoca del 29 aprile 2026, notificato agli indirizzi indicati in domanda ex art. 47 c.c. e all’odierno difensore;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione dell’intervenuto provvedimento di revoca del 29 aprile 2026, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| VI SI | SA RN |
IL SEGRETARIO