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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 23328/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CRISTIAN CORIONI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CRISTIAN CORIONI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. qui di seguito trascritte: Per_
“- La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in Brescia, Via Carducci n. 47 o dove la stessa trasferirà la residenza o domicilio previa comunicazione al padre;
- I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, Per_ l'inclinazione naturale e le aspirazioni di;
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita
1 quotidiana delle minore quali, a titolo esemplificativo, fra le altre: visite mediche urgenti, scelta delle eventuali terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero) verranno assunte disgiuntamente nel periodo di convivenza della figlia con ciascun genitore. Per ciò che attiene la straordinaria amministrazione verranno assunte in modo congiunto.
Confermare, quanto alle modalità di visita, gli accordi meglio precisati nel Piano genitoriale (doc. 6) che, si allega al presente atto costituendone parte integrante. Si enucleano qui brevemente. Durante la settimana feriale la Per_ minore resterà prevalentemente con la madre con diritto di visita del padre di due sere da concordarsi quando il padre andrà a prendere la minore dalla madre dopo scuola e riportarla alla madre dopo cena. Nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera dopo cena a settimana alterne o anche consecutive quando andrà il padre andrà a prenderla e riportarla a casa della madre;
- le festività comandate di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ad anni alternati e comunque previo accordo dei genitori in base alle Per_ esigenze personali e di lavoro;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
nell'ipotesi di viaggi all'estero anche più di due settimane consecutive. È in ogni caso facoltà dei genitori derogare di comune accordo a tale protocollo qualora ciò dovesse rendersi necessario per sopravvenute impossibilità degli stessi o qualora ciò risponda Per_ all'interesse della figlia , con necessaria comunicazione. - Considerate le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto dalle stesse in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza prevalente presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i ricorrenti concordano che il sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 con scadenza il giorno Per_2
20 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) a far data dal mese successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica. I genitori concordano che ciascuno sarà obbligato a Per_ concorrere al 50% nelle spese mediche, scolastiche e ludiche nell'interesse della figlia , come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Brescia;
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. - I ricorrenti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
. - I ricorrenti danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la
[...] Per_ minore e dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente. - Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (2023) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi Per_2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di recepire ex artt. 337-bis e ss. c.c. la regolamentazione sopra trascritta in relazione alla prole.
2 Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Così deciso in Brescia, 19/12/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 23328/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CRISTIAN CORIONI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. CRISTIAN CORIONI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. qui di seguito trascritte: Per_
“- La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione in Brescia, Via Carducci n. 47 o dove la stessa trasferirà la residenza o domicilio previa comunicazione al padre;
- I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, Per_ l'inclinazione naturale e le aspirazioni di;
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita
1 quotidiana delle minore quali, a titolo esemplificativo, fra le altre: visite mediche urgenti, scelta delle eventuali terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero) verranno assunte disgiuntamente nel periodo di convivenza della figlia con ciascun genitore. Per ciò che attiene la straordinaria amministrazione verranno assunte in modo congiunto.
Confermare, quanto alle modalità di visita, gli accordi meglio precisati nel Piano genitoriale (doc. 6) che, si allega al presente atto costituendone parte integrante. Si enucleano qui brevemente. Durante la settimana feriale la Per_ minore resterà prevalentemente con la madre con diritto di visita del padre di due sere da concordarsi quando il padre andrà a prendere la minore dalla madre dopo scuola e riportarla alla madre dopo cena. Nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera dopo cena a settimana alterne o anche consecutive quando andrà il padre andrà a prenderla e riportarla a casa della madre;
- le festività comandate di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ad anni alternati e comunque previo accordo dei genitori in base alle Per_ esigenze personali e di lavoro;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
nell'ipotesi di viaggi all'estero anche più di due settimane consecutive. È in ogni caso facoltà dei genitori derogare di comune accordo a tale protocollo qualora ciò dovesse rendersi necessario per sopravvenute impossibilità degli stessi o qualora ciò risponda Per_ all'interesse della figlia , con necessaria comunicazione. - Considerate le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto dalle stesse in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza prevalente presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i ricorrenti concordano che il sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 con scadenza il giorno Per_2
20 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) a far data dal mese successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica. I genitori concordano che ciascuno sarà obbligato a Per_ concorrere al 50% nelle spese mediche, scolastiche e ludiche nell'interesse della figlia , come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Brescia;
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. - I ricorrenti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
. - I ricorrenti danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la
[...] Per_ minore e dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente. - Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (2023) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi Per_2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di recepire ex artt. 337-bis e ss. c.c. la regolamentazione sopra trascritta in relazione alla prole.
2 Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Così deciso in Brescia, 19/12/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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