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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile composto dai magistrati
Dr Massimo Escher Presidente est.
Dr.ssa Lidia Greco Giudice
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 8789/2023 R.G., promossa
DA
, nata in [...] il [...] (CF , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Erminia Patanè, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Corsaro, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
- resistente
Posta in decisione all'udienza del 28.1.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1
cessazione effetti civili del matrimonio che essa parte, in data 25.7.1998 in
Camporotondo Etneo, aveva contratto con e dal quale Controparte_1
sono nati i figli il 17.04.1999 e il 18.01.2003. Per_1 Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge fin dall'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione e di non essersi più riconciliata ed allegava copia della sentenza di separazione n. 3373/2022 resa da questo Tribunale il 8.7.2022.
Concludeva, quindi, chiedendo di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti attraverso il versamento di un assegno mensile di mantenimento nella misura di € 300,00 per e € 150,00 per . Per_1 Per_2
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di cessazione Controparte_1
effetti civili del vincolo ma chiedeva il rigetto delle altre domande di parte ricorrente.
All'udienza di comparizione del 23.1.2024, il tentativo di conciliazione aveva esito negativo ed entrambe le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del loro divorzio.
All'udienza del 28.1.2025 le parti chiedevano la decisione della causa riportandosi alle condizioni di cui al raggiunto accordo, quindi, il Presidente si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione n. 3373/2022 resa da questo Tribunale il 8.7.2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio segua alle seguenti condizioni:
“Il sig. verserà alla russo a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne CP_1
la somma di e. 200,00 , con cadenza mensile entro giorno 5 di ogni mese e per Per_1
la figlia la somma mensile di euro 100,00, con la stessa tempistica. Le somme si Per_2
intendono da rivalutare annualmente secondo gi indici ISTAT. Il sig. inoltre CP_1
parteciperà in misura paritaria alle spese straordinarie per la prole, per esse intese quelle non preventivabili ex ante ed imprevedibili”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole maggiorenne non economicamente autonoma condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio, stante l'esito congiunto, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Camporotondo Etneo il 28.7.1998 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Controparte_1
Comune di Camporotondo Etneo dell'anno 1998, al n. 3, della parte 2, serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine agli aspetti patrimoniali così come in motivazione.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 29.1.2025
Il Presidente est
Massimo Escher