Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Candeloro Parrello
- ricorrenti -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/09/2018 in Laureana di
EL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 part II serie A anno 2018) e che dall'unione sono nati i figli (19/02/2019) e ER Per_2
(31/07/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e , rispettivamente di anni 5 e 3, ER Per_2 rimarranno collocati presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori,
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. La casa familiare sita in C.da Schiavone, n. 1/C, Scala 1, Int. 3, è di proprietà del sig. pertanto in essa rimarrà ad abitare il marito, essendosi Parte_1 altresì già trasferita in altra abitazione la moglie con i figli. La CP_1 sposterà altrove la propria residenza provvedendo a comunicare il nuovo indirizzo.
4. Visto l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente dei figli presso la madre, si stabilisce che il , con ampia libertà e possibilità di Parte_1 raggiungere accordi diversi tra di loro, potrà tenere con sé i figli e ER
, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ed Per_2 extrascolastiche degli stessi: - tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00 e, a settimane alternate, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, alternando altresì le festività natalizie e pasquali;
- i compleanni verranno festeggiati con ciascun genitore (salvo accordi diversi che potranno intercorrere tra i sigg.
e ) alternandoli nel tempo;
e i figli trascorreranno con la Pt_1 CP_1
le giornate della festa della mamma o del suo compleanno, e con il CP_1
le giornate della festa del papà e del suo compleanno. Pt_1
5. Il contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il 5 di Parte_1 ogni mese l'importo pari ad € 300,00 sulla postpay intestata alla sig.ra
(cod. IBAN: [...]), Controparte_1 rivalutandolo annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludiche, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura della figlia, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate. L'assegno unico per i figli attualmente percepito, di € 450,00 circa, verrà utilizzato per il mantenimento di e , e continuerà ER Per_2 ad essere incassato interamente dalla madre, inoltre il sig. sin Parte_1 da ora presta il suo consenso a firmare, far richiedere ed incassare alla sig.ra ogni beneficio che la stessa potrà richiedere per se e/o per Controparte_1
i figli.
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
7. Le parti convengono di provvedere ciascuna al pagamento delle proprie spese legali del presente giudizio.
Con sentenza n. 172/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di scioglimento del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/09/2018 in Laureana di EL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 part II serie A anno 2018) e che dall'unione sono nati i figli (19/02/2019) e ER
(31/07/2021), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 172/2024 ha dichiarato Per_2 la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 18/09/2018 in Laureana di Parte_1 Controparte_1 EL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 part II serie A anno 2018), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e , rispettivamente di anni 5 e 3, ER Per_2 rimarranno collocati presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori,
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. La casa familiare sita in C.da Schiavone, n. 1/C, Scala 1, Int. 3, è di proprietà del sig. pertanto in essa rimarrà ad abitare il marito, essendosi Parte_1 altresì già trasferita in altra abitazione la moglie con i figli. La CP_1 sposterà altrove la propria residenza provvedendo a comunicare il nuovo indirizzo.
4. Visto l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente dei figli presso la madre, si stabilisce che il , con ampia libertà e possibilità di Parte_1 raggiungere accordi diversi tra di loro, potrà tenere con sé i figli e ER
, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ed Per_2 extrascolastiche degli stessi: - tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00 e, a settimane alternate, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, alternando altresì le festività natalizie e pasquali;
- i compleanni verranno festeggiati con ciascun genitore (salvo accordi diversi che potranno intercorrere tra i sigg.
e ) alternandoli nel tempo;
e i figli trascorreranno con la Pt_1 CP_1
le giornate della festa della mamma o del suo compleanno, e con il CP_1
le giornate della festa del papà e del suo compleanno. Pt_1
5. Il contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il 5 di Parte_1 ogni mese l'importo pari ad € 300,00 sulla postpay intestata alla sig.ra
(cod. IBAN: [...]), Controparte_1 rivalutandolo annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludiche, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura della figlia, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate. L'assegno unico per i figli attualmente percepito, di € 450,00 circa, verrà utilizzato per il mantenimento di e , e continuerà ER Per_2 ad essere incassato interamente dalla madre, inoltre il sig. sin Parte_1 da ora presta il suo consenso a firmare, far richiedere ed incassare alla sig.ra ogni beneficio che la stessa potrà richiedere per se e/o per Controparte_1
i figli.
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
7. Le parti convengono di provvedere ciascuna al pagamento delle proprie spese legali del presente giudizio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola