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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. C. Ruggiero
Ricorrente
C O N T R O
- rappresentato e difeso dai funzionari, ONtroparte_1
Dott.sse L.Picarella, D. Maiorano e S. Sibilio
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
ON ricorso depositato in data 24.4.2025, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 39/2024 con la quale parte convenuta aveva ingiunto il pagamento della somma di € 61.005,00 per violazione dell'art. 39 commi 1,2 e 7 DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (stante Per_ l'omessa/ infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori , Pt_2 Per_2
e , degli artt. 3 comma 3 e 3 ter del dl 12/2002 (avendo occupato senza la Per_3 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto i dipendenti , Pt_2 Pt_3
Per_ Per_
, , , e dell'art. 1 comma 910 l. 205/2017 (per aver corrisposto la Per_5 Per_6 retribuzione mensile in contati a ). ONtroparte_2
A fondamento dell'opposizione rappresentava che, in seguito al ricorso amministrativo proposto avverso il processo verbale unico di accertamento e notificazione n. 23/2022 redatto dalla Guardia di Finanzi di l' aveva riconosciuto la parziale CP_1 CP_1 fondatezza delle doglianze formulate con il predetto ricorso.
Soggiungeva che il verbale unico di accertamento e notificazione era stato redatto in violazione del principio del contraddittorio ed in assenza di motivazione.
1 Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti precisando che “a seguito del rapporto ex art. 17 L.689/1981, lo scrivente , esaminata la documentazione CP_1 allegata al predetto rapporto, riteneva fondate e documentalmente dimostrate le violazioni riferibili alla CE , procedendo quindi all'archiviazione CP_2 di tutte le violazioni e sanzioni amministrative riferibili agli altri lavoratori oggetto di accertamento ispettivo ed ingiungendo solo le sanzioni amministrative riconducibili alla posizione lavorativa della CE , come dedotto anche da parte CP_2 ricorrente”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà premettere che, come noto, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta (così, Cass. civ. Sez. I, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. III,
15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi).
A ciò consegue che il giudizio di opposizione non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti all'ordinanza-ingiunzione, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio. In tal senso il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme
2 sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori.
E' poi altrettanto pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui “I verbali redatti dall'Ispettorato o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema CP_1 di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” ( Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, sicché
“In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia
“il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. n. 24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996). ON Ebbene, secondo quanto dedotto dall' , l'ordinanza ingiunzione opposta, emessa in seguito al parziale accoglimento del ricorso amministrativo, concerne le sanzioni amministrative irrogate in relazione esclusivamente alla posizione della CE
(pur essendovi, nell'atto impugnato, anche il riferimento ad altri ONtroparte_2 soggetti).
In particolare, risulta contestata a carico del ricorrente la violazione delle seguenti disposizioni:
1) Art. 3, comma 3, e 3 ter D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (…) in quanto “ha occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori subordinati , nata il ONtroparte_2
21.04.2000 a SA irregolarmente occupata dal 01.01.2022 al 20.02.2022 per n. 36 giornate di lavoro effettivo, e , nato il [...] a [...], Parte_4 irregolarmente occupato dal 05.10.2021 al 26.12.2021 per n. 49 giornate di lavoro effettivo”;
2) Art. 3, comma 3, e 3 ter D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 poiché “ha occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori subordinati , nata il ONtroparte_2
3 21.04.2000 a SA Br irregolarmente occupata dal 08.07.2000 al 17.02.2021 per n 130 giornate di lavoro effettivo;
, nato il [...] a [...], Parte_5 irregolarmente occupato dal 07.07.2020 al 14.03.2020 per n. 142 giornate di lavoro effettivo
e dal 07.06.2021 al 20.02.2022 per n. 185 giornate di lavoro effettivo;
, nata il Persona_7
03.02.1964 a SA (Br), irregolarmente occupata dal 21.06.2021 al 20.02.2022 per n.
143 giornate di lavoro effettivo;
, nato il [...] a [...], Parte_6 irregolarmente occupato dal 16.09.2020 al 14.03.2021 per n. 78 giornate di lavoro effettivo
e dal 07.06.2021 al 19.02.2022 per n. 120 giornate di lavoro effettivo;
nato Parte_7 il 14.06.1999 a SA (Br), irregolarmente occupato dal 09.06.2021 al 02.10.2021 per n.
80 giornate di lavoro effettivo;
per complessivi 8 periodi di irregolare occupazione”;
3) Art. 39, comma 1 e 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 mod. dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. n. 151/20 in quanto “ha omesso di effettuare le prescritte registrazioni ovvero ha effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori , ONtroparte_2 [...]
, e , nelle mensilità da luglio 2020 a febbraio Pt_5 ONtroparte_4 Parte_8
2022, come dettagliatamente indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione al cui contenuto si rimanda integralmente”;
4) Art. 1, comma 910 L. n. 205/2017 per aver “corrisposto la retribuzione mensile in contanti alla CE subordinata , nata il [...] a [...]_2
(Br), nelle mensilità da luglio 2020 a febbraio 2021, da giugno 2021 a ottobre 2021 e da gennaio 2022 a febbraio 2022, per complessive 15 mensilità”.
Tutte le condotte oggetto di contestazione – formulata solo in relazione alla posizione di
(stante l'archiviazione del procedimento disposta con riferimento alle CP_2 ulteriori posizioni esaminate) - traggono scaturigine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022-BR122-0023 del 29.11.2022 con il quale la Guardia di Finanza di aveva rappresentato che “..la ditta in parola si è avvalsa della collaborazione di CP_1 alcuni lavoratori omettendo di trasmettere la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego oltre ad incorrere in altre violazioni”, concernenti l'infedele registrazione delle ore di lavoro (risultando per la CE registrate 3 ore al giorno, in luogo delle 8 indicate nell'esposto a firma della Pt_2 dipendente) e la non tracciabilità dei pagamenti.
A tali conclusioni, la Guardia di Finanza è giunta sulla base della denuncia resa dalla ON CE (prodotta dall' ) e dai “prospetti” dei turni inoltrati a mezzo mail Pt_2 dalla stessa denunciante.
Ebbene reputa il Tribunale che tale compendio istruttorio sia insufficiente a ritenere provati i presupposti fattuali, in termini di durata del rapporto e di modalità di esecuzione
4 dello stesso (quanto ad orario giornalmente osservato dalla CE), da cui hanno tratto scaturigine le sanzioni irrogate con l'ordinanza opposta.
Nel caso di specie, il rilievo formulato dall'ITL secondo cui “Le dichiarazioni rilasciate dalla denunciante ai militari procedenti, in uno con i prospetti dei turni allegati dalla medesima non lasciano residuare alcun dubbio circa l'impiego irregolare, in assenza di qualsivoglia previo adempimento formale della CE in contestazione, nonché circa l'orario di lavoro effettivamente svolto dalla stessa nei periodi di regolare occupazione, nonché ancora circa l'avvenuta corresponsione in contanti della retribuzione alla stessa CE” non può essere condiviso atteso che il contenuto della denuncia della CE – avente ad oggetto periodi di lavoro asseritamente non dichiarati ed un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito- non rinviene alcun tipo di oggettivo riscontro (che, peraltro, non sarebbe emerso neppure ove ON fosse stata ammessa la prova testimoniale chiesta dall' ): a titolo esemplificativo non constano in atti dichiarazioni di colleghi di lavoro o documenti di provenienza datoriale dai quali possa evincersi che la CE lavorasse nel periodo in contestazione e secondo un orario effettivamente superiore rispetto a quello denunciato. ON Né a differenti conclusioni potrebbero indurre i “prospetti dei turni” prodotti dall , trattandosi di documentazione inoltrata a mezzo mail dalla stessa CE e priva di qualsivoglia elemento che possa ricondurla alla ditta datrice di lavoro.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale - segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 ONtroparte_5 provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4200,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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