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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 15/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER US, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4353/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071375 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2018 al 2023, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo in via principale per l'integrale rigetto del ricorso e, in subordine, per il suo parziale accoglimento. Con l'unico motivo assume il ricorrente l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo corrisposto le somme dovute, relativamente all'immobile sito in indirizzo, la proprietaria del medesimo, in luogo di esso conduttore.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione in atti (si vedano le ricevute di versamento prodotte) risulta che in relazione all'imposta per cui è lite Nominativo_1
Nominativo_2, proprietaria dell'immobile concesso in locazione all'odierno ricorrente con contratto registrato in data 2 giugno 2017, ha versato le somme dovute negli anni oggetto dell'avviso impugnato;
sicché illegittima si mostra la ripresa a tassazione.
Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente e il comune di
Roma Capitale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER US, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4353/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071375 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2018 al 2023, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo in via principale per l'integrale rigetto del ricorso e, in subordine, per il suo parziale accoglimento. Con l'unico motivo assume il ricorrente l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo corrisposto le somme dovute, relativamente all'immobile sito in indirizzo, la proprietaria del medesimo, in luogo di esso conduttore.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione in atti (si vedano le ricevute di versamento prodotte) risulta che in relazione all'imposta per cui è lite Nominativo_1
Nominativo_2, proprietaria dell'immobile concesso in locazione all'odierno ricorrente con contratto registrato in data 2 giugno 2017, ha versato le somme dovute negli anni oggetto dell'avviso impugnato;
sicché illegittima si mostra la ripresa a tassazione.
Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente e il comune di
Roma Capitale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI