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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG1857 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Barenghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata presso l'avv. BLENGINO Parte_1
TIZIANA che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente
contro
Controparte_1
convenuta contumace in persona del Responsabile Controparte_2 Controparte_3 avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 giugno 2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio la datrice di lavoro e la Controparte_1 committente per sentire : Controparte_2
“dichiarare ed accertare che la inadempiente nei confronti Controparte_1 del ricorrente per il mancato pagamento della somma di €19.076,54(a titolo di retribuzioni del mese di settembre ed ottobre 2020, del TFR, della tredicesima, delle ferie e permessi non goduti, per gli straordinari, credito d'imposta, tredicesima, ed a titolo di differenze retributive derivanti dall'effettivo inquadramento contrattuale) e/o nella maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, omissis. nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del CP_1 pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio e si è proceduto, quindi, in sua contumacia. si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Genova e contestano in modo generico la domanda attorea;
All'udienza del 08/11/2023 il giudicante ha dichiarato il processo interrotto limitatamente al rapporto processuale tra e avendo i Controparte_2 CP_4 difensori dato atto dell'intervenuto provvedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di CP_4
Con nota difensiva depositata in data 18/07/2025 parte ricorrente ha limitato espressamente la domanda alla corresponsione della retribuzione relativa a settembre ed ottobre 2020, del TFR e del trattamento di trasferta. L'eccezione d'incompetenza territoriale formulata da in memoria CP_2 difensiva risulta infondata, essendo il Tribunale di Genova competente quale Giudice del circondario nel cui ambito si trova una dipendenza della datrice
[...]
come da prova documentale fornita dalla parte ricorrente. CP_1
Sul punto la Cassazione ha affermato che in materia di lavoro la competenza deve individuarsi, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposte;
in primo luogo la società non contesta che il ricorrente abbia lavorato nel periodo dedotto in ricorso nell'ambito dell'appalto da lei conferito al che ha dato in Controparte_5 subappalto alcune lavorazioni alla società CP_1
Considerata la significativa limitazione della domanda svolta attraverso la nota difensiva depositata in data 18/07/2025,la datrice di lavoro e , quale Controparte_2 obbligata in via solidale, possono ritenersi obbligate a corrispondere al ricorrente la somma di € 4394,71 a titolo di TFR e mensilità settembre ed ottobre 2020.
Il conteggio depositato non è stato per nulla contestato da CP_2 Dalle conclusion formalizzate in ricorso emerge che gli istituti legali e contrattuali richiesti si identificano nelle retribuzioni del mese di settembre ed ottobre 2020, nel TFR, tredicesima, nelle ferie e permessi non goduti, negli straordinari, credito d'imposta, e nelle differenze retributive derivanti dall'effettivo o meglio dal corretto inquadramento contrattuale.
Nulla risulta rivendicato a titolo di indennità di trasferta;
resta ferma l'incoerenza sul piano logico tra l'allegazione di cui al punto 22 dell'atto ove si afferma che il ricorrente nel mese di agosto 2020 è stato inviato in trasferta presso lo stabilimento in CP_2
Trieste ela tesi difensiva contenuta nella nota da ultimo depositata che assume quale sede ordinaria di lavoro lo stabilimento di Trieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione delle modeste questioni giuridiche e di fatto trattate con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
definendo il giudizio;
condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
quale obbligata in via solidale, a corrispondere al ricorrente la Controparte_2 somma di €4394,71 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1200,00 , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratore antistatario. riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 17/09/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Barenghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata presso l'avv. BLENGINO Parte_1
TIZIANA che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso ricorrente
contro
Controparte_1
convenuta contumace in persona del Responsabile Controparte_2 Controparte_3 avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21 giugno 2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio la datrice di lavoro e la Controparte_1 committente per sentire : Controparte_2
“dichiarare ed accertare che la inadempiente nei confronti Controparte_1 del ricorrente per il mancato pagamento della somma di €19.076,54(a titolo di retribuzioni del mese di settembre ed ottobre 2020, del TFR, della tredicesima, delle ferie e permessi non goduti, per gli straordinari, credito d'imposta, tredicesima, ed a titolo di differenze retributive derivanti dall'effettivo inquadramento contrattuale) e/o nella maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, omissis. nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del CP_1 pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio e si è proceduto, quindi, in sua contumacia. si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza CP_2 territoriale del Tribunale di Genova e contestano in modo generico la domanda attorea;
All'udienza del 08/11/2023 il giudicante ha dichiarato il processo interrotto limitatamente al rapporto processuale tra e avendo i Controparte_2 CP_4 difensori dato atto dell'intervenuto provvedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di CP_4
Con nota difensiva depositata in data 18/07/2025 parte ricorrente ha limitato espressamente la domanda alla corresponsione della retribuzione relativa a settembre ed ottobre 2020, del TFR e del trattamento di trasferta. L'eccezione d'incompetenza territoriale formulata da in memoria CP_2 difensiva risulta infondata, essendo il Tribunale di Genova competente quale Giudice del circondario nel cui ambito si trova una dipendenza della datrice
[...]
come da prova documentale fornita dalla parte ricorrente. CP_1
Sul punto la Cassazione ha affermato che in materia di lavoro la competenza deve individuarsi, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposte;
in primo luogo la società non contesta che il ricorrente abbia lavorato nel periodo dedotto in ricorso nell'ambito dell'appalto da lei conferito al che ha dato in Controparte_5 subappalto alcune lavorazioni alla società CP_1
Considerata la significativa limitazione della domanda svolta attraverso la nota difensiva depositata in data 18/07/2025,la datrice di lavoro e , quale Controparte_2 obbligata in via solidale, possono ritenersi obbligate a corrispondere al ricorrente la somma di € 4394,71 a titolo di TFR e mensilità settembre ed ottobre 2020.
Il conteggio depositato non è stato per nulla contestato da CP_2 Dalle conclusion formalizzate in ricorso emerge che gli istituti legali e contrattuali richiesti si identificano nelle retribuzioni del mese di settembre ed ottobre 2020, nel TFR, tredicesima, nelle ferie e permessi non goduti, negli straordinari, credito d'imposta, e nelle differenze retributive derivanti dall'effettivo o meglio dal corretto inquadramento contrattuale.
Nulla risulta rivendicato a titolo di indennità di trasferta;
resta ferma l'incoerenza sul piano logico tra l'allegazione di cui al punto 22 dell'atto ove si afferma che il ricorrente nel mese di agosto 2020 è stato inviato in trasferta presso lo stabilimento in CP_2
Trieste ela tesi difensiva contenuta nella nota da ultimo depositata che assume quale sede ordinaria di lavoro lo stabilimento di Trieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione delle modeste questioni giuridiche e di fatto trattate con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
definendo il giudizio;
condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
quale obbligata in via solidale, a corrispondere al ricorrente la Controparte_2 somma di €4394,71 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1200,00 , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratore antistatario. riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 17/09/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi