Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2186 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.05.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia CodiceFiscale_1
Calipari, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Emilio Cuzzocrea n.13 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] l'[...], cod. fisc.: Controparte_1
) CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
pagina 1 di 8
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 20.05.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 25.09.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-il 28.06.2008 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale è nato un figlio, (19.01.2010), oggi Per_1
ancora minorenne;
-con decreto n.118/2020 depositato il 16.12.2020 il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nonché l'obbligo posto a carico del della CP_1
corresponsione in favore della moglie di un assegno mensile di € 100,00
a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 8 Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data
28.06.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte 2^ serie A n.228 anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, chiedendo che venisse regolamentato il diritto di visita e di incontri padre-figlio e disposto un aumento dell'assegno riconosciuto in suo favore per il mantenimento del minore.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, all'udienza tenutasi il 14.01.2025 il resistente non compariva;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il
17.01.2025, veniva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore e disciplinate le modalità di esercizio Per_1
del diritto di visita del padre nei confronti del figlio;
veniva infine posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno CP_1 Parte_1
provvisorio mensile di € 220,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
veniva altresì attribuito alla madre nella misura del
100% l'Assegno Unico Universale.
pagina 3 di 8 In assenza di attività istruttoria, la causa veniva riservata alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 20.05.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di Parte_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle seppur scarne ma eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione irreversibile di frattura venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.118/2020 depositato il
16.12.2020 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 03.11.2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
pagina 4 di 8 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data
28.06.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte 2^ serie A n.228 anno 2008.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, esaminando innanzitutto la questione dell'affidamento del figlio minore della coppia,
, oggi quindicenne, ritiene il Collegio di confermare sul punto le Per_1
statuizioni contenute nell'ordinanza del 17.01.2025, disponendosi dunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del piccolo Per_1
nonché la collocazione dello stesso presso la madre;
per ciò che concerne la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio e avuto riguardo alla età del ragazzo, si ritiene che il possa tenere con sé e incontrare il minore almeno due giorni CP_1
a settimana per due ore consecutive, da individuarsi concordemente con la madre almeno 24 ore prima, nonché a settimane alterne il sabato dalle
13,00 o dal diverso orario d'uscita dall'uscita di scuola alle ore 18 della domenica e per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi auspicabilmente di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, in mancanza, dal 20 luglio al 26 luglio e dal 10 agosto al 17 agosto;
tutti incontri da concordare sempre con la madre e avuto soprattutto riguardo alle esigenze di varia natura del minore, ricomprendendo in questa generale previsione anche i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre o il giorno di Per_2
Natale; il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, e semprechè tale regime non si riveli, nella sua pagina 5 di 8 attuazione concreta, incompatibile con le esigenze scolastiche e di altra natura del minore e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dello stesso;
e stabilendosi, infine, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente.
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, non sussiste invece alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento del figlio minore in una misura Per_1
che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita dello stesso connesse alla sua età (15 anni), di talchè tale contributo va quantificato - prevedendosi un congruo aumento rispetto alla misura irrisoria (€ 100,00) prevista dal decreto di omologa della separazione consensuale risalente al lontano 2020- nell'importo di € 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo
Tribunale.
Ed invero, sotto questo aspetto, va opportunamente ribadito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi pagina 6 di 8 coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass.
n.13664/2022).
Va poi attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Attesa la natura della controversia e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente che è rimasto contumace, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 09.09.2024, nei confronti di , Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Reggio Controparte_1 Parte_1
Calabria in data 28.06.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte 2^ serie A n.228 anno
2008;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore CP_1
della un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio minore della coppia importo Per_1
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi pagina 7 di 8 entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore della
; Parte_1
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.06.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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