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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3432/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale– Appello avverso la sentenza n. 988/2022- R.G. 48380/2022 – del
Giudice di Pace di Napoli Pierfrancesco Peluso, emessa in data 12.01.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2022.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato alla via A.
Omodeo n.123 presso lo studio dell'avv. Guglielmo Bacca che lo rappresenta e difende;
Attore
CONTRO
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Verona, al Lungadige Cangrande n. 16, in persona del suo Procuratore
Speciale, Dott. , delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Controparte_2
atto del 09.04.19 rep. N. 15593, racc. n. 8798, Notaio Dott. , Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 presso lo studio
1 degli Avv.ti Paola Traversari e Tedesco Mario che la rappresenta e difende;
Convenuta
residente in [...], Curti (CE), 81040. Controparte_3
Convenuto contumace
, residente in [...], Napoli, 80125. Controparte_4
Convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 28.10.2024 e dalla convenuta in data 11.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2018, 16.04.2018 e 18.04.2018, rispettivamente alla al sig. ed alla Sig.ra Controparte_5 Controparte_3 [...]
, il sig. conveniva in giudizio per l'udienza del 20.06.2018 CP_4 Parte_1
gli odierni appellati al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità in via alternativa e/o solidale in merito al sinistro stradale avvenuto il giorno 06.12.2017 alle ore 09.50 in località Portico di Caserta (CE) alla Via Nocelle all'altezza dell'intersezione con la via Principe di Piemonte.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo il veicolo modello SU tg.
DP2472W di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra Parte_1 [...]
, assicurato per la R.C.A. con la veniva investito e CP_4 Controparte_6
danneggiato dal veicolo Peugeot tg. CJ559LS di proprietà del sig. , Controparte_3
2 assicurato per la R.C.A con la Ass.ni. CP_7
Deduceva l'attore che il veicolo SU tg. DP2472W proveniente da via Principe di
Piemonte ed immessosi con la massima prudenza nel flusso di circolazione stradale della Via Nocelle, veniva investito dall'autovettura Peugeot tg. CJ559LS proveniente da Via Nocelle, precisamente dalla destra rispetto alla posizione dell'autovettura
SU. Il veicolo, proseguiva l'attore, procedeva ad alta velocità ed in fase di sorpasso di altre autovetture, invadeva totalmente l'opposta corsia di marcia, contravvenendo alle più elementari norme del Codice della Strada ed in violazione dell'art. 148 C.d.S comma 12, investendo con la sua parte anteriore, l'autovettura
SU alla parte laterale destra, danneggiandola.
A seguito dell'urto l'autovettura SU subiva danni alla parte anteriore laterale destra, in particolare al parafango anteriore laterale destro ed allo sportello anteriore destro.
Chiedeva dunque la condanna della al risarcimento del danno in Controparte_8
favore dell'istante nella somma pari ad € 1.500,00 così come quantificata nella nota lavori che produceva in giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola mentre sia il Sig. Controparte_5 CP_3
che la Sig. , benché regolarmente citati, rimanevano
[...] Controparte_4
contumaci.
Incardinato il giudizio, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa veniva rinviata all'udienzaper la precisazione delle conclusioni e discussione.
Depositati gli atti e rese le conclusioni, con Sentenza n. 988/2022, il Giudice di prime cure così statuiva: “rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio”.
Evidente l'errore in cui incorreva il Giudice di Pace in quanto la sentenza di rigetto, pur corretta nella propria intestazione, concerneva altra vicenda processuale con parti, luoghi e dinamica diverse da quelle del giudizio recante rg. 48380/2018.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. per i seguenti Parte_1
motivi: “error in procedendo-errata determinazione del thema decidendum- illogicità- irragionevolezza- errata valutazione del thema probandum- omessa
3 motivazione-omessa pronuncia nel merito”.
L'odierno appellante chiedeva di accogliere, per i motivi di impugnazione esposti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, così provvedere: riformare la sentenza n. 988/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, VI sez.civile, Dott. Pierfrancesco Peluso, depositata in data 17.01.2022 per error in procedendo e difetto di motivazione, omessa pronuncia in merito alla richiesta di risarcimento danni ovvero per ogni altra censura mossa nel corpo del presente appello e per l'effetto: a) accertare la nullità della sentenza di primo grado per totale mancanza di motivazione e conseguente mancata pronuncia nel merito;
b) accogliere la domanda nel merito secondo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado alle quali integramente ci si riporta attesa anche
l'esauriente fase istruttoria svoltasi innanzi al Giudice di prime cure e pertanto previa declaratoria di responsabilità esclusiva del convenuto sig. e Controparte_3
della sig.ra , condannare in via alternativa e/o solidale della Controparte_4 [...]
al pagamento dell'importo di € 1.529,00, per quanto riguarda i Controparte_6
danni subiti dal veicolo SU del sig. importo da rivalutare in Parte_1
base ai noti indici ISTAT, trattandosi nella fattispecie di debito di valore e non di valuta salvo maggiore valutazione dell'Ill.mo Magistrato che ci legge, oltre interessi dal fatto al soddisfo essendo il sinistro avvenuto nel lontano mese di dicembre del
2017; c) il tutto con vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo”.
In data 10.05.2022 si costituivala nella CP_6 Controparte_1
spiegata qualità, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
La nel condividere la legittimità e condivisibilità dell'unico Controparte_1
motivo di impugnazione della sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedeva a questo Giudice di decidere la questione nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado.
4 La compagnia convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria azione, eccezione o pretesa, 1. Rigettare integralmente l'appello proposto comecchè inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore dell'appellata inopportunamente provocate alla stessa, non Controparte_9
essendo ravvisabile la compensazione delle spese.
2. In via meramente gradata, in ipotesi di accoglimento della impugnata domanda di riforma, nel merito Voglia rigettare la domanda avanzata dall'appellante istante, perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con condanna di esso al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3. In via ulteriormente gradata, pronunciarsi il concorso di colpa tra le parti con tutti i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese”.
Nel presente giudizio restavano contumaci i sig.ri e . Controparte_4 Controparte_3
Incardinato il giudizio, all'udienza del 19.09.2023 ritenuta la causa matura per la decisione,veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.11.2024. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
E' d'uopo, a questo punto, passare all'esame delle eccezioni di improponibilità, improponibilità, nullità della domanda.
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
In proposito, come afferma la Suprema Corte, si rammenta che l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del Giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione solo ove
5 si adduca che il Giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”,
e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
27691 del 21.11.2017).
Giova altresì rilevare la circostanza secondo cui la sentenza impugnata è completamente priva dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice di Pace di Napoli ha completamente omesso la pronuncia in merito alla domanda attorea, in quanto la sentenza impugnata si riferisce a soggetti, fatti e circostante che non attengono in alcun modo al giudizio ed alla vicenda processuale svolta in primo grado.
Invero nella sentenza impugnata il Giudice fa riferimento ad un sinistro avvenuto tra un motociclo modello SU tg DB37046 proveniente da CO AS ST ed una Citroen tg CP147GP che percorreva Via Falconieri ed indica quale convenuto contumace il sig. . Controparte_10
Appare dunque evidente il macroscopico errore in cui è incorso il Giudice di Pace, il quale nulla ha statuito relativamente al sinistro verificatosi tra il veicoloSuzuki Swift
PL tg. DP247ZW di proprietà del Sig. assicurato con la soc. Parte_2
ed il veicolo Peugeot tg. CJ559LS di proprietà del Sig. Controparte_6 CP_3
ed assicurato con la guidato dalla sig.ra .
[...] CP_11 Controparte_4
Alcun corretto riferimento è effettuato dal Giudice di Pace relativamente all'iter processuale svoltosi in primo grado.
In punto di diritto giova rammentare il combinato disposto di cui agli articoli 132 n.4
e 156 secondo comma c.p.c. i quali rispettivamente recitano “La sentenza reca
l'intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano». Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2)
l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di formedi alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.Può tuttavia essere
6 pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
Nel caso che ci occupa la sentenza che ha deciso il giudizio di primo grado è viziata di nullità assoluta per totale mancanza di motivazione.
La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rilevare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Nel merito la domanda non è accolta e dunque si rigetta per i motivi che seguono.
Esaminando la dinamica dei fatti così come delineata nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado di parte attorea si riscontra una evidente incongruenza tra quanto ivi esposto e la deposizione del teste
Dalle deduzioni contenute nei sopradetti atti emerge con chiarezza che l'odierno attore ha fondato la propria ricostruzione della vicenda sulla circostanza che l'autovettura, al momento dell'incidente, si trovava in movimento, mentre invece il teste dichiarava che l'auto era ferma all'incrocio.
Ed invero nel proprio atto introduttivo e nella comparsa conclusionale il sig. Pt_1
così rispettivamente narrava: “L'autovettura SU tg. DP2472W proveniente dalla
Via Principe di Piemonte ed immessasi con la massima prudenza nel flusso della circolazione stradale della via Nocelle…” “Il conducente della SU. Sig.
[...]
, proveniente da Via Principe di Piemonte, si immetteva a passo d'uomo nel CP_4
flusso stradale di Via Nocelle, allora quando…”.
Il teste invece così dichiarava: “…E' la prima volta che rendo testimonianza………Ricordo che era la metà di Dicembre del 2017 verso ore 20,00 –
20,30 circa ed io mi trovavo a Portico di Caserta (Ce) frazione di Macerata
Campania. Preciso che ero all'interno dell'auto Swift PL condotta da mia sorella ma di proprietà di un suo amico. Percorrevamo una strada di Macerata Campania con direzione Napoli e giunti ad un incrocio ci siamo fermati. A questo punto il teste
7 redige grafico del sinistro:……….Preciso che mia sorella si era fermata al crocevia onde concedere precedenza agli altri veicoli. Ricordo che una auto Peugeot superava dalla destra alcuni veicoli che la precedevano ed invadeva l'opposto senso di marcia dove era ferma la PL, investendola sulla parte destra proprio dove io ero seduto.
Io non ho subito lesioni alla persona. Dopo l'urto siamo scesi e ricordo che il conducente della Peugeot iniziò una animosa discussione per la di Parte_3
chiamare i Vigili Urbani ed a seguito di ciò il conducente della Peugeot si allontanò immediatamente ed io riuscii a segnare il numero di targa. La PL riportava danni alla fiancata destra. Riconosco dalle foto che mi vengono esibite l'auto PL con i danni riportati del detto incidente e che sottoscrivo. Dopodichè ce ne andammo.
Null'altro sò…..”.
La divergenza tra la versione dei fatti proposta negli atti di parte e la dichiarazione resa dal teste non rappresenta un semplice errore di dettaglio, ma configura una discrepanza di natura sostanziale, assumendo una rilevanza decisiva nel presente giudizio poiché preclude ogni possibilità di accoglimento della ricostruzione dei fatti proposta dall'odierno appellante, la cui domanda non risulta dunque provata.
L'articolo 2697 c.c. sancisce il principio secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale norma esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del Giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del Giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati dalle parti, non potendo il Giudice formare il proprio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né andare autonomamente alla ricerca di prove.
L'odierno appellante, alla luce di tale norma, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, secondo il noto canone “onus probandi incumbit ei qui dicit” e dimostrare l'effettiva responsabilità dei soggetti convenuti.
Nel caso de quol'odierno appellante non ha in alcun modo dimostrato, mediante la
8 deposizione del teste, la fondatezza delle proprie pretese risarcitorie. In particolare è emersa una discrepanza tale da non consentire come provato il fatto per cui è causa.
Invero, nell'atto di citazione l'attore ha fornito una versione discrepante rispetto a quella poi fornita dal teste, dichiarando che il veicolo Suzuki Swift PL tg.
DP247ZW di proprietà del Sig. e condotto dalla sig.ra Parte_1 CP_4
fosse in movimento . Ciò posto, deve ritenersi che detto veicolo non osservava
[...]
le normali regole di diligenza imposte dal Codice della Strada ai veicoli che si apprestano ad impegnare un incrocio.
In particolare il veicolo SU, giunto all'incrocio tra la via Principe di Piemonte e la via Nocelle,era tenuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Codice della
Strada, a effettuare una fermata obbligatoria in corrispondenza del segnale di stop, al fine di garantire la sicurezza stradale e il corretto flusso della circolazione.
Infatti, l'articolo 145 del Codice della Strada impone che ogni conducente, giunto all'intersezione regolata da un segnale di stop, debba arrestare il proprio veicolo prima della linea di arresto, o, in assenza di essa, prima di entrare nell'incrocio, al fine di consentire una valutazione della situazione del traffico e di dare la precedenza agli altri veicoli o pedoni, qualora previsto.
La violazione di tale obbligo comporta un rischio potenziale per la sicurezza pubblica, in quanto potrebbe dar luogo a situazioni di pericolo, conflitto o incidente stradale. Pertanto, il rispetto del segnale di stop è imperativo e obbligatorio per ogni conducente, al fine di prevenire disagi, danni o lesioni derivanti da una mancata osservanza delle regole stabilite dal Codice della Strada.
La domanda per le ragioni sopra esposte va dunque rigettata .
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di
9 unapreparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
988/2022- R.G. 48380/2022 del Giudice di Pace di Napoli Pierfrancesco Peluso, emessa in data 12.01.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2022 così provvede:
- accoglie in parte l'appello e dichiara la nullità della sentenza emessa dal
Giudice di primo grado;
- rigetta l'appello per la restante parte con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante sig. ; Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 633 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,per il presente grado di giudizioche liquida in € 1278,00 per per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Napoli il 10.03.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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