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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2799/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. NIKI Parte_1 C.F._1
RAPPUOLI ed elettivamente domiciliato a Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. NIKI Parte_2 C.F._2
RAPPUOLI ed elettivamente domiciliata a Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I genitori avranno l'affido condiviso di entrambi i figli e , con collocazione prevalente di entrambi presso la madre e residenza Per_1 Per_2 anagrafica dei bambini, unitamente alla madre, presso l'abitazione di proprietà di questa già condotta in locazione e sita in 52100 – Arezzo (AR), Loc. Rigutino Nord n. 115/D.
2. La Sig.ra dunque, manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare di proprietà ove è già Pt_2 fissata e sarà mantenuta la residenza dei piccoli e .
3. Il Sig. invece, Per_1 Per_2 Parte_1 ha già fissato la propria residenza in Arezzo (AR), Loc. Rigutino Ovest n. 61, abitazione di proprietà dei di lui genitori e con i quali lo stesso vivrà, e condurrà tale abitazione a propria cura e spese.
L'appartamento ha caratteristiche dimensionali idonee ad ospitare agevolmente i figli per i giorni in cui gli stessi permarranno con il padre.
4. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I piccoli e , quindi, saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui ciascuno dei figli si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 10. Gli ordinari tempi di frequentazione dei genitori con i figli verranno regolati come segue: A) A settimane alterne, il lunedì dall'uscita di scuola e fino al venerdì mattina allorquando il genitore accompagnerà i bambini a scuola e l'altro genitore andrà a ritirarli tenendoli con sé il fine settimana e viceversa. Tendenzialmente sarà il genitore tempo per tempo collocatario che si occuperà di ricondurre i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, all'occorrenza ma i ricorrenti si impegnano a collaborare, in caso di necessità, di modo che, ove necessario e previ accordi, il calendario subisca le modifiche tempo per tempo concordate, anche considerando la poca distanza tra le due abitazioni;
B) saranno in ogni caso garantiti i consueti contatti telefonici giornalieri, preferibilmente nelle seguenti fasce orarie: 18–20. In detti orari l'utenza telefonica della madre e/o del padre sarà a disposizione, per consentire il contatto telefonico libero e diretto tra genitori e figli;
C) durante le festività Natalizie i figli minori potranno trascorrere i periodi di festa frequentando ciascun genitore e, dunque, ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: Vigilia di Natale, giorno di Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo giorno dell'anno, Epifania) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e dei figli stessi;
D) durante le festività di Pasqua i figli minori potranno trascorrere i periodi di festa frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: il giorno di
Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e dei figli stessi. E) Le feste solenni infrasettimanali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) contemperando le varie esigenze dei genitori e dei figli, verranno trascorse dai minori in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore. F) Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) i figli minori, contemperando le varie esigenze dei genitori e dei bambini stessi, previo accordo dei genitori medesimi, potranno trascorrere sette giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
detti periodi dovranno essere individuati e resi noti con congruo anticipo, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo tra le parti 5. Resta, però, espressamente inteso tra le parti che, anche in ragione della tenera età dei figli, gli stessi collaboreranno, nell'assoluta buona fede ed avendo sempre come riferimento l'interesse della minore, a modificare le condizioni del diritto di visita, in conformità con le mutate necessità dei bambini. Con riferimento alla questione pernottamenti, con particolare riferimento a quelli della bambina presso il babbo, i genitori, si impegnano a collaborare affinché la stessa possa con il tempo gradualmente iniziare a pernottare, nei giorni in cui la stessa è presso il padre, presso la di lui abitazione, senza forzare il naturale processo di adattamento della piccola, cercando di rendere l'eventuale permanenza di con il Per_2 padre il più serena possibile, verificando, tempo per tempo, la fattibilità di pernotti con lo stesso. Si impegnano, inoltre, a cercare di mantenere il più possibile i figli nella medesima condizione di collocamento, durante i rispettivi periodi.
6. In proposito ai rapporti con i nonni, occorre precisare che i bambini frequentano entrambi i notti materni e paterni anche se, i genitori materni, per via del loro lavoro, hanno meno tempo da dedicare ai nipoti, pur cercando in ogni modo di essere presenti.
Resta inteso che tutti i nonni collaborano e collaboreranno, anche per accordo tra le parti, fattivamente alla cura dei bambini durante l'orario lavorativo dei genitori.
7. I genitori, stante il regime paritetico di collocamento e tenuto conto del principio di proporzionalità che caratterizza la disciplina del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli minori, ritengono non dovuto, reciprocamente, alcun contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli, spese per così come individuate dal Protocollo presso il Tribunale di Arezzo (cfr. All. 15). Pertanto ciascuno di essi si farà carico, nei periodi di rispettivo collocamento, di assolvere in proprio le spese ordinarie per il mantenimento dei minori.
8. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, preventivamente concordate (preferibilmente per e-mail) e documentate (escluso le mediche- sanitarie con carattere di urgenza), saranno suddivise al 50% tra di loro. Devono ritenersi rientranti nel novero delle spese straordinarie escluse dal contributo perequativo, così come disposto dalle
Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di Arezzo allegate e disciplinate come in narrativa.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna. Inoltre ogni decisone che sarà assunta dai genitori, sarà, nei limiti del possibile, prima discussa tra loro e poi comunicata congiuntamente ai bambini, affinché possano percepirla come comune, a prescindere dal contenuto della stessa. 10. Le parti danno atto e concordano che i genitori usufruiranno, il Sig. delle detrazioni fiscali, e la Sig.ra degli assegni familiari (o Parte_1 Pt_2 assegno unico o simili). 11. Le spese della presente procedura saranno compensate fra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 03.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2799/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. NIKI Parte_1 C.F._1
RAPPUOLI ed elettivamente domiciliato a Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. NIKI Parte_2 C.F._2
RAPPUOLI ed elettivamente domiciliata a Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 11
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I genitori avranno l'affido condiviso di entrambi i figli e , con collocazione prevalente di entrambi presso la madre e residenza Per_1 Per_2 anagrafica dei bambini, unitamente alla madre, presso l'abitazione di proprietà di questa già condotta in locazione e sita in 52100 – Arezzo (AR), Loc. Rigutino Nord n. 115/D.
2. La Sig.ra dunque, manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare di proprietà ove è già Pt_2 fissata e sarà mantenuta la residenza dei piccoli e .
3. Il Sig. invece, Per_1 Per_2 Parte_1 ha già fissato la propria residenza in Arezzo (AR), Loc. Rigutino Ovest n. 61, abitazione di proprietà dei di lui genitori e con i quali lo stesso vivrà, e condurrà tale abitazione a propria cura e spese.
L'appartamento ha caratteristiche dimensionali idonee ad ospitare agevolmente i figli per i giorni in cui gli stessi permarranno con il padre.
4. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I piccoli e , quindi, saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui ciascuno dei figli si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 10. Gli ordinari tempi di frequentazione dei genitori con i figli verranno regolati come segue: A) A settimane alterne, il lunedì dall'uscita di scuola e fino al venerdì mattina allorquando il genitore accompagnerà i bambini a scuola e l'altro genitore andrà a ritirarli tenendoli con sé il fine settimana e viceversa. Tendenzialmente sarà il genitore tempo per tempo collocatario che si occuperà di ricondurre i bambini presso l'abitazione dell'altro genitore, all'occorrenza ma i ricorrenti si impegnano a collaborare, in caso di necessità, di modo che, ove necessario e previ accordi, il calendario subisca le modifiche tempo per tempo concordate, anche considerando la poca distanza tra le due abitazioni;
B) saranno in ogni caso garantiti i consueti contatti telefonici giornalieri, preferibilmente nelle seguenti fasce orarie: 18–20. In detti orari l'utenza telefonica della madre e/o del padre sarà a disposizione, per consentire il contatto telefonico libero e diretto tra genitori e figli;
C) durante le festività Natalizie i figli minori potranno trascorrere i periodi di festa frequentando ciascun genitore e, dunque, ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: Vigilia di Natale, giorno di Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo giorno dell'anno, Epifania) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e dei figli stessi;
D) durante le festività di Pasqua i figli minori potranno trascorrere i periodi di festa frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: il giorno di
Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e dei figli stessi. E) Le feste solenni infrasettimanali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) contemperando le varie esigenze dei genitori e dei figli, verranno trascorse dai minori in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore. F) Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) i figli minori, contemperando le varie esigenze dei genitori e dei bambini stessi, previo accordo dei genitori medesimi, potranno trascorrere sette giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
detti periodi dovranno essere individuati e resi noti con congruo anticipo, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo tra le parti 5. Resta, però, espressamente inteso tra le parti che, anche in ragione della tenera età dei figli, gli stessi collaboreranno, nell'assoluta buona fede ed avendo sempre come riferimento l'interesse della minore, a modificare le condizioni del diritto di visita, in conformità con le mutate necessità dei bambini. Con riferimento alla questione pernottamenti, con particolare riferimento a quelli della bambina presso il babbo, i genitori, si impegnano a collaborare affinché la stessa possa con il tempo gradualmente iniziare a pernottare, nei giorni in cui la stessa è presso il padre, presso la di lui abitazione, senza forzare il naturale processo di adattamento della piccola, cercando di rendere l'eventuale permanenza di con il Per_2 padre il più serena possibile, verificando, tempo per tempo, la fattibilità di pernotti con lo stesso. Si impegnano, inoltre, a cercare di mantenere il più possibile i figli nella medesima condizione di collocamento, durante i rispettivi periodi.
6. In proposito ai rapporti con i nonni, occorre precisare che i bambini frequentano entrambi i notti materni e paterni anche se, i genitori materni, per via del loro lavoro, hanno meno tempo da dedicare ai nipoti, pur cercando in ogni modo di essere presenti.
Resta inteso che tutti i nonni collaborano e collaboreranno, anche per accordo tra le parti, fattivamente alla cura dei bambini durante l'orario lavorativo dei genitori.
7. I genitori, stante il regime paritetico di collocamento e tenuto conto del principio di proporzionalità che caratterizza la disciplina del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli minori, ritengono non dovuto, reciprocamente, alcun contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli, spese per così come individuate dal Protocollo presso il Tribunale di Arezzo (cfr. All. 15). Pertanto ciascuno di essi si farà carico, nei periodi di rispettivo collocamento, di assolvere in proprio le spese ordinarie per il mantenimento dei minori.
8. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, preventivamente concordate (preferibilmente per e-mail) e documentate (escluso le mediche- sanitarie con carattere di urgenza), saranno suddivise al 50% tra di loro. Devono ritenersi rientranti nel novero delle spese straordinarie escluse dal contributo perequativo, così come disposto dalle
Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di Arezzo allegate e disciplinate come in narrativa.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna. Inoltre ogni decisone che sarà assunta dai genitori, sarà, nei limiti del possibile, prima discussa tra loro e poi comunicata congiuntamente ai bambini, affinché possano percepirla come comune, a prescindere dal contenuto della stessa. 10. Le parti danno atto e concordano che i genitori usufruiranno, il Sig. delle detrazioni fiscali, e la Sig.ra degli assegni familiari (o Parte_1 Pt_2 assegno unico o simili). 11. Le spese della presente procedura saranno compensate fra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 03.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni