Art. 3.
Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvedera' alla liquidazione delle partite passive ed attive come sopra indicate in conformita' del parere di apposito Comitato nominato dall'Alto Commissariato della alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e composto da cinque membri comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed uno dell'U.CE.FA.P.
A detto Comitato sono altresi' demandate le funzioni di vigilanza e di controllo sulle operazioni di liquidazione delle pendenze oggetto del presente provvedimento.
L'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto in forma dubbia od incompleta e' demandato alla Commissione di cui all' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 .
Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvedera' alla liquidazione delle partite passive ed attive come sopra indicate in conformita' del parere di apposito Comitato nominato dall'Alto Commissariato della alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e composto da cinque membri comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed uno dell'U.CE.FA.P.
A detto Comitato sono altresi' demandate le funzioni di vigilanza e di controllo sulle operazioni di liquidazione delle pendenze oggetto del presente provvedimento.
L'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto in forma dubbia od incompleta e' demandato alla Commissione di cui all' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 .