Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1526
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    L'ente impositore ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, notificati a mezzo raccomandata all'indirizzo di residenza della ricorrente ed a mani della stessa. Tali avvisi non sono mai stati impugnati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    L'eccezione di decadenza è inammissibile poiché la stessa avrebbe dovuto essere avanzata impugnando tempestivamente gli avvisi di accertamento presupposti. L'eccezione di prescrizione è infondata poiché la notifica dell'intimazione è intervenuta prima dello spirare del termine quinquennale, il cui decorso presuppone l'effettivo esercizio dell'attività amministrativa di accertamento e riscossione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'intimazione opposta

    L'obbligo di motivazione riguarda l'avviso di accertamento, non la cartella di pagamento derivante da atti di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1526
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo