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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1526/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9436/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9469 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9469 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17002 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.12.2024 DY YS ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento (meglio individuata in ricorso) notificatale in data 14.10.2024 dal
Comune di Misterbianco, relativa a due avvisi di accertamento per il mancato pagamento della TARI degli anni di imposta 2016 e 2018, di complessivi € 639,00.
Deduce l'opponente, in sintesi, la nullità dell'atto per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nonché per intervenuta decadenza e prescrizione e la carenza di motivazione dell'intimazione opposta. Ha chiesto, pertanto dichiarare la nullità dell'intimazione opposta. Vinte le spese.
Il Comune di Misterbianco si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti ed il mancato decorso dei termini di decadenza e di prescrizione;
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
All'udienza del giorno 12.2.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che l'ente impositore ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuta notifica dei due avvisi di accertamento presupposti (ossia: l'avviso di accertamento esecutivo n. 17002 del 15/12/2021, relativo a TARI dell'anno 2016 e l'avviso di accertamento esecutivo n.
3112 del 20/06/2022, relativo a TARI dell'anno 2018), entrambi notificati a mezzo raccomandate consegnate all'indirizzo di residenza della ricorrente ed a mani della stessa, rispettivamente il 12.1.2022 ed il 19.7.2022.
Tali avvisi – come è incontroverso – non sono mai stati impugnati dalla ricorrente sicchè risulta inammissibile l'eccezione di decadenza (peraltro infondata) in quanto la stessa avrebbe dovuto essere avanzata impugnando tempestivamente gli avvisi di accertamento in questione.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione posto che la notifica dell'intimazione è intervenuta prima dello spirare del relativo termine quinquennale che deve considerarsi decorrente solo dopo l'effettivo esercizio o lo spirare del termine del potere di accertamento e di riscossione, giacché, diversamente opinando, si avrebbe la paradossale conseguenza che il termine di cinque anni della prescrizione da calcolarsi ai sensi dell'art. 2963 c.c. si consumerebbe prima dello spirare del termine previsto dal citato art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006.
Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, circostanza che, nel caso che ci occupa, presuppone l'effettivo e tempestivo esercizio attività amministrativa di accertamento (art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006) e di riscossione
(art. 1, comma 163, della l. n. 296/2006) (cfr. in termini Cass. civ., 21810/2022, ord.).
Infine va disattesa la doglianza di nullità dell'intimazione per carenza di motivazione laddove si consideri che l'obbligo di motivazione riguarda l'avviso di accertamento, non anche la cartella di pagamento, atteso che come affermato dalla Suprema Corte nella condivisa sentenza n. 25158/2007 “la cartella esattoriale derivante da precedenti atti di accertamento, che sono divenuti definitivi, non necessita di alcuna motivazione
… perchè in tali ipotesi la cartella esattoriale non deriva da un atto di accertamento ex novo, ma da precedenti avvisi, che il contribuente non ha mai impugnato e relativamente ai quali già conosceva la pretesa fiscale”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Misterbianco, delle spese di lite liquidate in euro 240,00 per compensi. Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9436/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9469 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9469 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17002 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.12.2024 DY YS ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento (meglio individuata in ricorso) notificatale in data 14.10.2024 dal
Comune di Misterbianco, relativa a due avvisi di accertamento per il mancato pagamento della TARI degli anni di imposta 2016 e 2018, di complessivi € 639,00.
Deduce l'opponente, in sintesi, la nullità dell'atto per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti nonché per intervenuta decadenza e prescrizione e la carenza di motivazione dell'intimazione opposta. Ha chiesto, pertanto dichiarare la nullità dell'intimazione opposta. Vinte le spese.
Il Comune di Misterbianco si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti ed il mancato decorso dei termini di decadenza e di prescrizione;
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
All'udienza del giorno 12.2.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che l'ente impositore ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuta notifica dei due avvisi di accertamento presupposti (ossia: l'avviso di accertamento esecutivo n. 17002 del 15/12/2021, relativo a TARI dell'anno 2016 e l'avviso di accertamento esecutivo n.
3112 del 20/06/2022, relativo a TARI dell'anno 2018), entrambi notificati a mezzo raccomandate consegnate all'indirizzo di residenza della ricorrente ed a mani della stessa, rispettivamente il 12.1.2022 ed il 19.7.2022.
Tali avvisi – come è incontroverso – non sono mai stati impugnati dalla ricorrente sicchè risulta inammissibile l'eccezione di decadenza (peraltro infondata) in quanto la stessa avrebbe dovuto essere avanzata impugnando tempestivamente gli avvisi di accertamento in questione.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione posto che la notifica dell'intimazione è intervenuta prima dello spirare del relativo termine quinquennale che deve considerarsi decorrente solo dopo l'effettivo esercizio o lo spirare del termine del potere di accertamento e di riscossione, giacché, diversamente opinando, si avrebbe la paradossale conseguenza che il termine di cinque anni della prescrizione da calcolarsi ai sensi dell'art. 2963 c.c. si consumerebbe prima dello spirare del termine previsto dal citato art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006.
Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, circostanza che, nel caso che ci occupa, presuppone l'effettivo e tempestivo esercizio attività amministrativa di accertamento (art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006) e di riscossione
(art. 1, comma 163, della l. n. 296/2006) (cfr. in termini Cass. civ., 21810/2022, ord.).
Infine va disattesa la doglianza di nullità dell'intimazione per carenza di motivazione laddove si consideri che l'obbligo di motivazione riguarda l'avviso di accertamento, non anche la cartella di pagamento, atteso che come affermato dalla Suprema Corte nella condivisa sentenza n. 25158/2007 “la cartella esattoriale derivante da precedenti atti di accertamento, che sono divenuti definitivi, non necessita di alcuna motivazione
… perchè in tali ipotesi la cartella esattoriale non deriva da un atto di accertamento ex novo, ma da precedenti avvisi, che il contribuente non ha mai impugnato e relativamente ai quali già conosceva la pretesa fiscale”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Misterbianco, delle spese di lite liquidate in euro 240,00 per compensi. Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio