Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 7373 dell'anno 2020 promossa da:
(CF , con l'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. rappresentata e difesa come da procura Controparte_1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
Serena Baù ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Asiago (VI) via A. Manzoni n. 11/1
- attrice opponente- contro quale procuratrice di (P.IVA ), in CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Mario Anzà ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Mariafilomena Sateriano in Vicenza (VI), Viale Milano n. 89
- convenuta opposta– e con l'intervento di quale procuratrice di Controparte_4 Controparte_5
(P.IVA ), in persona della dott.ssa , rappresentata P.IVA_2 Controparte_6
e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv.
Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
- intervenuta -
1
Conclusioni delle parti:
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria richiesta, deduzione, eccezione e documentazione:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
2. Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito suppostamente vantato da sia in linea capitale che per quota interessi, nei Controparte_3 confronti di e, conseguentemente, annullare e revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 2272/2017;
3. Accertarsi e dichiararsi che il credito suppostamente vantato da CP_3
sia in linea capitale che per quota interessi nei confronti di
[...] Parte_1
è in ogni caso inferiore a quando in tale titolo dedotto e,
[...] conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2272/2017;
IN VIA PRINCIPALE
4. Accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento n.
3714568200 suppostamente intercorso tra Prestitempo – gruppo TS
NK S.p.a. con l'attrice opponente in data 06.03.2009 per Parte_1 vizio del consenso (incapacità naturale dell'opponente al momento della sottoscrizione del contratto), credito ceduto a con mandato Controparte_3 al recupero dello stesso alla e poi nuovamente ceduto alla CP_2 [...] per le ragioni tutte di cui in narrativa e per le ulteriori che Controparte_4 risultassero in corso di causa e, in ragione di ciò, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2272/2017, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, spese generali nella misura del 15%, nonché accessori di legge con distrazione delle spese di lite liquidate, ex art. 93 I° comma c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.
IN VIA ISTRUTTORIA
A prova diretta come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 depositata il
15.03.2022.
A prova contraria come da memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 3 depositata il 04.02.2022.
Con riserva di ogni azione di legge nei confronti del sig.
[...]
per i fatti di cui in premessa e di regresso per ogni somma Parte_2
2 che l'opponente fosse eventualmente tenuta a sostenere in relazione ai fatti succitati.
PARTE INTERVENUTA: , a mezzo del sottoscritto Controparte_4 difensore, dichiara di avere ottemperato all'ordinanza del 12 novembre 2024 resa dal Giudice, con il deposito di nota di precisazione del proprio credito all'attualità con particolare riguardo ad eventuali pagamenti, ricevuti in sede di espropriazione forzata dal terzo, nella procedura intenta contro il garante;
pertanto, insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto già richiesta in atti ed all'esito chiede termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Comunque, precisa le conclusioni per rimando ad atti e scritti difensivi già prodotti, con tutte le domande e le eccezioni ivi contenute da intendersi qui ribadite, nessuna esclusa o abbandonata.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ritualmente notificato, rappresentata dall'amministratore di Parte_1
sostegno avv. , opponeva il decreto ingiuntivo n. 2272/2020 Controparte_1
R.Ing (R.G. 5509/2020) emesso in data 8.10.2020 dal Tribunale di Vicenza, con il quale le era stato ingiunto di pagare - a titolo solidale con
[...]
, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € Controparte_7
13.130,08, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di procedura e ai compensi professionali liquidati nello stesso decreto ingiuntivo. L'attrice chiedeva, quindi, in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività e l'accertamento della prescrizione del credito azionato;
in via principale l'annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie domande l'attrice eccepiva anzitutto la prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, anche applicandosi il termine unitario decennale con decorrenza dall'erogazione del finanziamento ossia dal 6.03.2009. A tal proposito, l'attrice contestava di avere
3 ricevuto la diffida di pagamento del 25.01.2010, che secondo controparte avrebbe interrotto il relativo termine di prescrizione, pertanto concludeva ribadendo che il credito doveva considerarsi estinto con conseguente nullità
del decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'attrice eccepiva altresì l'annullabilità del contratto di finanziamento da cui originava il credito, atteso che al momento della conclusione del contratto era affetta da incapacità di intendere e di volere facilmente percepibile dall'esterno, o comunque il consenso prestato era viziato da errore, dolo o violenza. A questo proposito, l'attrice precisava che le era stato diagnosticato un disturbo della personalità borderline, e parimenti che era dipendente da sostanze alcoliche e altro, infatti era seguita da un Centro di
Salute Mentale ed era compensata farmacologicamente.
Da ultimo, l'attrice censurava che la controparte non aveva offerto alcuna prova dell'effettiva dazione della somma finanziata, e comunque che erano stati pattuiti interessi anatocistici e usurari.
I.
1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio CP_2
quale procuratrice di chiedendo in via preliminare la
[...] Controparte_3
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di infondatezza e inammissibilità delle opposte domande e conseguente la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o del diverso importo provato in corso di causa.
A sostegno della propria difesa la società convenuta precisava di essere la cessionaria del credito derivante dal finanziamento contratto dalla controparte con TS NK S.p.a, come desumibile dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.08.2014 (doc. 1, 6 convenuta). In via preliminare, la convenuta evidenziava parimenti che, trattandosi di un debito unitario rateizzato, il termine di prescrizione in esame decorreva dalla data di
4 pagamento dell'ultima rata, ovvero dalla risoluzione anticipata del contratto di finanziamento.
Rispetto al difetto di capacità naturale, la convenuta rilevava che al momento della conclusione del contratto la controparte non risultava interdetta o inabilitata, e in ogni caso che non era stato provato il requisito della malafede richiesto dall'art. 428 cc. A tal proposito, la convenuta precisava altresì che il contratto era stato concluso con l'intermediazione di , che Controparte_8
aveva curato anche l'istruttoria precontrattuale, pertanto le eventuali censure dovevano essere mosse nei confronti di quest'ultima (cfr. doc. 4 convenuta).
Da ultimo, la convenuta censurava parimenti la genericità e pretestuosità delle deduzioni avversarie rispetto alla nullità della clausola sul calcolo degli interessi.
II. All'udienza del 14.04.2021 le parti comparivano innanzi al giudice che, su richiesta conforme delle stesse, concedeva un rinvio stante la pendenza di trattative per la conciliazione della lite.
All'udienza del 15.12.2021 il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co.6 cpc. La causa veniva dunque istruita per mezzo delle prove documentali offerte dalle parti e all'udienza del 27.05.2022 il giudice disponeva l'acquisizione dei fascicoli inerenti l'amministrazione di sostegno aperta nei confronti della opponente e quello relativo al ricorso del PM ai fini della declaratoria di inabilitazione sempre nei confronti dell'attrice opponente (VG
634/2010; RG 3090/2009).
All'udienza del 26.10.2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 23.05.2023 si costituiva in giudizio
[...]
in qualità di procuratrice di Controparte_4 Controparte_5
richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva e processuale, nonché le istanze già proposte da evidenziando che in data 28.10.2021 Controparte_3
aveva acquistato da quest'ultima pro soluto ed in blocco i crediti oggetto di lite,
5 come si evince dallo stesso contratto e dall'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (doc.
2-3 intervenuta).
All'udienza del 25.05.2023 le parti non comparivano;
mentre alle successive udienze venivano concessi numerosi rinvii alle parti per la pendenza di trattative volte alla conciliazione della lite, che tuttavia davano esito negativo.
All'udienza del 4.02.2025, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini minimi ex art. 190 cpc.
III. L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata.
III.
1. A questo proposito occorre chiarire preliminarmente che l'eccezione di prescrizione proposta dall'attrice opponente è infondata.
Trattandosi di un contratto di finanziamento, invero, opera un unico termine di prescrizione decennale, atteso che il contratto di cui trattasi dà origine ad un debito unitario, seppure ripartito nelle rate pattuite per la restituzione. Ne
consegue altresì che non sussistono i requisiti per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. Il termine di prescrizione così individuato decorre quindi dalla decadenza dal beneficio del termine, ossia dal momento in cui la banca poteva pretendere la restituzione di tutto il debito residuo.
Quanto esposto trova specifica conferma nell'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche recentemente: “Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli
6 interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3,
14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546)” (cfr. Cass civ, sez III, ord. 10.02.2023, n. 4232).
In conformità con i principi di diritto richiamati, è necessario applicare il termine di prescrizione ordinario decennale con decorrenza dalla decadenza dal beneficio del termine, ossia per il contratto di cui trattasi dal 1.02.2010, come desumibile dalla certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5 convenuta).
Nondimeno, occorre parimenti considerare che la prescrizione è stata interrotta nei confronti del garante con lettera Parte_2
raccomandata del 9.04.2019 ricevuta in data 8.05.2019 (doc. 7 convenuta). Lo stesso effetto interruttivo, in armonia con quanto disposto dall'art. 1310 cc,
deve essere pertanto esteso all'odierna attrice opponente atteso che tra la stessa e il garante è ravvisabile un'obbligazione solidale. Alla luce di queste premesse, allora, il credito oggetto del decreto ingiuntivo non può considerarsi prescritto e la relativa eccezione deve essere rigettata.
III.
2. Parte attrice opponente eccepisce altresì l'annullabilità del contratto di finanziamento per incapacità di intendere e di volere, tuttavia anche tale domanda deve essere rigettata.
7 In proposito va rilevato che, come evidenzia la stessa parte attrice opponente,
lo stato di incapacità naturale non deve necessariamente derivare da una patologia che cagioni la totale incapacità di intendere e volere del soggetto agente, ma può essere desunto da uno stato di perturbazione delle stesse facoltà, tale da incidere nella corretta formazione del consenso, e quindi impedire al soggetto una valutazione consapevole rispetto al contenuto e agli effetti del contratto. La relativa valutazione, inoltre. deve essere compiuta con riguardo al momento di conclusione dello stesso contratto, anche se la giurisprudenza ammette dei temperamenti in caso di infermità psichiche particolarmente gravi, accertate nel momento immediatamente precedente e successivo alla stipula del negozio, da cui si potrebbe presumere iuris tantum la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio rilevante (cfr. Cass
civ, sez. II, ord. 28.02.2022, n.6598).
Quanto esposto trova costante riscontro in giurisprudenza, a questi fini basti citare quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte: “Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass civ, ord. n.6598 del 2022 cit;
Cass. civ, sez. II, 30.05.2017, n. 13659).
8 Tuttavia, in materia contrattuale come specificamente previsto dall'art. 428
co.2 c.c., assume rilievo dirimente la prova della malafede della controparte contrattuale, in assenza della quale la legge tutela in via prevalente l'affidamento e la certezza dei rapporti giuridici rispetto alla posizione del soggetto incapace. Rispetto a questo requisito, occorre allora evidenziare che la giurisprudenza ammette che lo stesso possa desumersi dal carattere evidente del disturbo che cagiona l'incapacità naturale, e tuttavia precisa altresì che il vizio, seppure grave, non sia mai di per sé idoneo all'annullamento del contratto (cfr. Cass civ, sent. 30.09.2015, n. 19458: “Ai fini dell'annullamento di un contratto, perché concluso in stato d'incapacità naturale, il gravissimo pregiudizio a carico dell'incapace costituisce elemento indiziario dell'ulteriore requisito della malafede dell'altro contraente, ma, di per sé, non è idoneo a costituirne la prova.).
Analogamente, anche il requisito del grave pregiudizio, richiamato all'art. 428
co.1 cc per gli atti unilaterali, in ambito contrattuale può rilevare al fine di provare la malafede della controparte, come recentemente precisato dalla giurisprudenza: “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., comma 2, non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della malafede dell'altro contraente;
non cambia quindi la ratio sottostante: la malafede può difatti risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all' incapace, o dalla natura e qualità del contratto;
tuttavia essa consiste sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente, fermo che la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa e che il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto” (Cass. civ, sez I, ord. 13.10.22, n. 29962 cit.).
9 In applicazione dei principi di diritto enunciati, occorre allora evidenziare che la CTU del 22.05.2010, acquisita nel corso del giudizio, ha accertato che l'opponente soffre di un disturbo borderline della personalità e di dipendenza da alcol. Dalla lettura della stessa relazione tecnica, comunque successiva alla conclusione del contratto, non sembra potersi desumere che nell'opponente difettino in ogni caso le facoltà psichiche necessarie alla formazione di una decisione contrattuale consapevole e ponderata. Invero, benché attraverso la
CTU si possano apprendere alcuni episodi durante i quali può ritenersi sussistente lo stato di incapacità naturale, primo fra tutti il ricovero presso il
Servizio Psichiatrico dell'Ospedale di Bassano del Grappa tra il 20.04.2009 e il
27.04.2009 (cfr. pp. 12-13 CTU), non è possibile presumere genericamente che tale stato sia perdurante, e dunque estensibile al momento anteriore di conclusione del contratto. Al contrario, dalla lettura della documentazione medica raccolta in sede di CTU questi momenti appaiono intervallati da altri in cui almeno apparentemente possono trarsi opposte conclusioni quali, atteso che il contratto è stato stipulato il 24.02.2009, l'incontro del 5.02.2009, ove si legge “Oggi molto più serena, ottimista: è stata interpellata per un'occupazione come collaboratrice domestica”, e parimenti quello del 26.02.2009: “Riferisce un tangibile miglioramento dell'umore e della motivazione che mette in relazione con l'inizio dell'attività lavorativa … Dice di dormire ben, ansia contenuta” e del 17.03.2009: “Puntuale, sorridente, curata nell'aspetto.
Riferisce di essere alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa..propositiva, l'umore è buono, come pure il riposo notturno e l'appetito…”(cfr. pp.20-21).
Da ciò si evince che nel periodo immediatamente prima e immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto l'opponente attraversava un periodo di tangibile miglioramento dell'umore e di buone condizioni generali, anche esteriori (puntuale, sorridente, curata nell'aspetto), tanto da non potersi
10 ritenere provato che, al momento della sottoscrizione del contratto la stessa versasse in condizioni di stato di incapacità.
A margine dell'accertamento dello stato di incapacità, si osserva comunque che non appare provata la malafede della controparte contrattuale, ossia della concedente TS NK. Rispetto a questo profilo non giova la giurisprudenza, richiamata anche dall'attrice opponente, secondo cui il requisito soggettivo si può presumere dalla riconoscibilità dello stato di incapacità del soggetto. L'evidenza esteriore del vizio, infatti, non è stata provata (anzi appare smentita, relativamente al periodo di sottoscrizione del contratto di finanziamentom da quanto anzi detto), e comunque dai richiami contenuti nella CTU innanzi citati emergono elementi discordanti.
A tal fine, non può rilevare nemmeno quanto osservato dal CTU nelle considerazioni medico legali, secondo cui: “Un disturbo della personalità appare subito evidente, fin dal primo colloquio con la sig.ra . I dati Parte_1
che depongono per un disturbo di questo tipo sono: l'atteggiamento distaccato e scarsamente autentico che mantiene sempre con l'interlocutore, la Pt_1
scarsa affettività che si percepisce subito in lei, la modalità con cui racconta la sua vita” (cfr. CTU p. 40). A ben vedere, infatti, tali osservazioni costituiscono un parere tecnico espresso da un professionista della disciplina medico legale, e non può essere esteso all'operatore postale che si è relazionato per un periodo di tempo limitato con l'attrice opponente per scopi del tutto estranei a quelli osservati dal medico. Analogamente, non sembra che il contratto stipulato dalle parti presenti delle condizioni così gravose da far presumere la malafede in capo alla banca concedente, in coerenza con quella interpretazione che considera il “grave pregiudizio” un elemento di prova della malafede.
Da ultimo, tra le proprie difese, parte attrice censura altresì la sussistenza dei vizi del consenso, quali il dolo, la violenza e l'errore, che, tuttavia, appaiono meramente enunciati e non provati.
11 III.3 Parte attrice opponente nega di avere ricevuto effettivamente la somma oggetto di finanziamento, ed evidenzia parimenti che la dazione non risulta provata da parte della controparte. Tuttavia, si rileva che la convenuta opposta ha prodotto in giudizio l'attestazione di erogazione della somma del
6.03.2009, riproduttiva degli stessi codici alfanumerici contenuti nel contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 convenuta). Inoltre, con memoria ex art. 183/6 n.
1 c.p.c. ha depositato una missiva dell'avv. Katia Moro, legale della opponente,
indirizzata al garante sig. in cui si dà atto che le somme sono state Pt_2
debitamente erogate da TS NK s.p.a., sebbene si lamenti che l'importo finanziato sia stato poi trattenuto dal sig. Ciò posto, non sembra Pt_2
seriamente dubitabile l'avvenuta erogazione del finanziamento.
III.4 Da ultimo parte attrice opponente eccepisce la nullità delle clausole che disciplinano gli interessi, in quanto usurari e anatocistici.
Nondimeno, questa contestazione appare del tutto generica e priva di riscontro probatorio, considerato oltretutto che sul punto non è stata richiesta l'ammissione di alcun mezzo istruttorio dalla stessa parte attrice, indubbiamente gravata dell'onere della prova. Alla luce di queste circostanze nemmeno questa eccezione può trovare accoglimento.
III.5 Posto in evidenza quanto innanzi rispetto alla sussistenza del credito azionato, con riguardo al quantum, con la nota autorizzata del
11.12.2024 l'intervenuta ha dichiarato che attraverso l'esecuzione forzata nei confronti del garante ha percepito complessivamente € 2.855,37, ossia una cifra inferiore a quella dovuta per gli interessi e per le spese della procedura esecutiva. Pertanto, coerentemente con l'imputazione dei pagamenti prevista dall'art. 1195 cc, tale somma non può essere sottratta al capitale, ossia al debito risultante dal contratto e oggetto del presente giudizio, ma deve prima essere imputata alle spese e agli oneri sostenuti.
IV. In conclusione, rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
12 V. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii sulla base del valore di causa,
al parametro compreso tra minimo e medio per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2272/2020 R.Ing (R.G. 5509/2020 - emesso in data 8.10.2020 dal
Tribunale di Vicenza), che dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA l'attrice opponente a rifondere all'intervenuta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.500 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Vicenza, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
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