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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere est. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. SILVIA MARIA FICHERA, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI
74 20039 SE AN OV presso i difensori appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LUIGI LUCENTE, elettivamente domiciliata in presso il P.IVA_1 difensore appellata
nel procedimento promosso in grado d'appello tra le parti sopra indicate;
pagina 1 di 2 rilevato che:
- le parti non hanno depositato le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.7.2025 all''uopo fissata con ordinanza del 25.2.2025, avendo fatto presente, già con istanza congiunta datata 14.5.2025, l'avvenuta conciliazione della lite e il soddisfacimento degli onorari del C.T.U. dott. Persona_1 ritenuto che:
- le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio con istanza congiunta depositata il 3.7.2025 e che le rispettive procure ex art. 83 c.p.c. sono valide agli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
- la norma da ultimo citata impone in tali casi al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008
- dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133), estinzione che va dichiarata con sentenza, alla stregua dell'orientamento di dottrina e di giurisprudenza (cfr Cass.
14936/2000, 260/2001, ecc.) formatosi in ordine all'interpretazione sistematica degli artt. 306 e
178, comma 2, cpc, così come formulato dall'art. 15 L. n. 353/90;
PQM
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere est. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. SILVIA MARIA FICHERA, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI
74 20039 SE AN OV presso i difensori appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LUIGI LUCENTE, elettivamente domiciliata in presso il P.IVA_1 difensore appellata
nel procedimento promosso in grado d'appello tra le parti sopra indicate;
pagina 1 di 2 rilevato che:
- le parti non hanno depositato le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.7.2025 all''uopo fissata con ordinanza del 25.2.2025, avendo fatto presente, già con istanza congiunta datata 14.5.2025, l'avvenuta conciliazione della lite e il soddisfacimento degli onorari del C.T.U. dott. Persona_1 ritenuto che:
- le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio con istanza congiunta depositata il 3.7.2025 e che le rispettive procure ex art. 83 c.p.c. sono valide agli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
- la norma da ultimo citata impone in tali casi al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008
- dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133), estinzione che va dichiarata con sentenza, alla stregua dell'orientamento di dottrina e di giurisprudenza (cfr Cass.
14936/2000, 260/2001, ecc.) formatosi in ordine all'interpretazione sistematica degli artt. 306 e
178, comma 2, cpc, così come formulato dall'art. 15 L. n. 353/90;
PQM
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
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