CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FR, Presidente
CE FR, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. T20U006202033 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.5.2024 Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava l'atto in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Viterbo recuperava l'imposta detratta nell'anno di imposta
2020 per spese di ristrutturazione eseguire nell'anno 2014 sull'immobile di sua proprieta in Ronciglione, chiedendone l'annullamento. Nel ricorso sostiene che la detrazione deve essere confermata in quanto trattasi di interventi effettuati sulla pavimentazione della terrazza e relativi anche alla installazione di una copertura.
Si costituiva l'AE di Viterbo con memorie con le quali ribadisce la legittimità della pretesa riportandosi a quanto sostenuto nell'ambito dei giudizi promossi dal ricorrente inerenti ai precedenti anni di imposta e confermati con decisioni sia di primo che di secondo grado. All'udienza del 24/5/2025 la sospensiva veniva respinta per carenza dei presupposti di legge. Successivamente in vista dell'udienza di discussione il difensore del ricorrente depositava memoria integrativa con cui conferma che alla luce delle recenti disposizioni normative anche l'installazione di un c.d. gazebo rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera sottratti quindi aì preventivi permessi di costruzione da parte del Comune. All'udienza del 27.10.2025 la
Corte,sentiti i rappresentanti delle parti e lo stesso ricorrente,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nelle memorie di costituzione dell'A.F. questa Corte si è già pronunciata per le detrazioni di effettuate per i medesimi costi negli anni di imposta precedenti. La Corte di Giustizia Tributaria di II si è pure pronunciata con decisione n.24794/2023 rigettando l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza 396/2023 e confermando la ripresa dell'IRPEF e degli accessori. La sentenza, condivisa, viene qui trascritta: "dalla documentazione versata in atti, si evince che le detrazioni richieste dall'appellato non afferiscono unicamente al mero rifacimento della pavimentazione, bensì anche alla chiusura delterrazzo con veranda. Il che è inequivocabilmente supportato proprio dalla relazione tecnica redattadal geometra Nominativo_1 e depositata dal sig. Ricorrente_1 nel primo grado di giudizio e da cui constache: “sul terrazzo sono stati eseguiti lavori edili di remissione in ripristino della pavimentazione della terrazza ai fini di eliminare la causa di infiltrazione di acqua meteorica”; “smontaggio di una struttura prefabbricata tipo gazebo con montanti in alluminio….compresi la speciale fissione a terra tramite delle zanche imbullonate”; “realizzazione di un gazebo in alluminio e vetro a più ante….”; “sono lavori che rientrano nell'elenco delle voci di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001” equindi in “edilizia libera”.A mente dell'art. 16-bis del T.U.I.R., è possibile detrarre dall'imposta lorda il
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 2019, con un limite massimo dispesa di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono quelli richiamati alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.
R. n. 380/2001 e, cioè: manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i serviziigienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.Gli interventi in contestazione non rientrano tra le manutenzioni straordinarie suscettibili di beneficiare della detrazione. Peraltro, come fondatamente rilevato dall'Ufficio, ove il contribuente avesse voluto operare la trasformazione di un terrazzo in veranda (ristrutturazione edilizia) avrebbe dovuto chiedere apposita autorizzazione dal
Comune stante che tale intervento non rientra nell'edilizia libera. Tale autorizzazione, come confermato dall'appellante, non è stata giammai richiesta dal medesimo.Si appalesa anche erroneo l'assunto del primo Giudice secondo cui l'appellante avrebbe dovuto corroborare la pretesa erariale a mezzo relazione tecnica. Difatti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02.11.2011, viene richiamata la documentazione da conservare edesibire, a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti che intendanoavvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge
27 dicembre 1997, n. 449. In detto provvedimento non vi è menzione alcuna di relazione tecnica a cura dell'Ufficio." Inoltre la relazione tecnica di parte conferma che gli interventi i cui costi sono stati detratti a fini IRPEF non possono rientrare tra le manutenzioni straordinarie per beneficiare della detrazione. Si ribadisce anche in questa sede e per l'anno di imposta 20202 che qualora il ontribuente avesse voluto operare la "trasformazione di unterrazzo in veranda (ristrutturazione edilizia) avrebbe dovuto munirsi di apposita autorizzazione dal Comune. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente ad euro 1.200,00 di spese processuali.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FR, Presidente
CE FR, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. T20U006202033 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente : respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.5.2024 Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava l'atto in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Viterbo recuperava l'imposta detratta nell'anno di imposta
2020 per spese di ristrutturazione eseguire nell'anno 2014 sull'immobile di sua proprieta in Ronciglione, chiedendone l'annullamento. Nel ricorso sostiene che la detrazione deve essere confermata in quanto trattasi di interventi effettuati sulla pavimentazione della terrazza e relativi anche alla installazione di una copertura.
Si costituiva l'AE di Viterbo con memorie con le quali ribadisce la legittimità della pretesa riportandosi a quanto sostenuto nell'ambito dei giudizi promossi dal ricorrente inerenti ai precedenti anni di imposta e confermati con decisioni sia di primo che di secondo grado. All'udienza del 24/5/2025 la sospensiva veniva respinta per carenza dei presupposti di legge. Successivamente in vista dell'udienza di discussione il difensore del ricorrente depositava memoria integrativa con cui conferma che alla luce delle recenti disposizioni normative anche l'installazione di un c.d. gazebo rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera sottratti quindi aì preventivi permessi di costruzione da parte del Comune. All'udienza del 27.10.2025 la
Corte,sentiti i rappresentanti delle parti e lo stesso ricorrente,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nelle memorie di costituzione dell'A.F. questa Corte si è già pronunciata per le detrazioni di effettuate per i medesimi costi negli anni di imposta precedenti. La Corte di Giustizia Tributaria di II si è pure pronunciata con decisione n.24794/2023 rigettando l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza 396/2023 e confermando la ripresa dell'IRPEF e degli accessori. La sentenza, condivisa, viene qui trascritta: "dalla documentazione versata in atti, si evince che le detrazioni richieste dall'appellato non afferiscono unicamente al mero rifacimento della pavimentazione, bensì anche alla chiusura delterrazzo con veranda. Il che è inequivocabilmente supportato proprio dalla relazione tecnica redattadal geometra Nominativo_1 e depositata dal sig. Ricorrente_1 nel primo grado di giudizio e da cui constache: “sul terrazzo sono stati eseguiti lavori edili di remissione in ripristino della pavimentazione della terrazza ai fini di eliminare la causa di infiltrazione di acqua meteorica”; “smontaggio di una struttura prefabbricata tipo gazebo con montanti in alluminio….compresi la speciale fissione a terra tramite delle zanche imbullonate”; “realizzazione di un gazebo in alluminio e vetro a più ante….”; “sono lavori che rientrano nell'elenco delle voci di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001” equindi in “edilizia libera”.A mente dell'art. 16-bis del T.U.I.R., è possibile detrarre dall'imposta lorda il
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 2019, con un limite massimo dispesa di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono quelli richiamati alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.
R. n. 380/2001 e, cioè: manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i serviziigienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.Gli interventi in contestazione non rientrano tra le manutenzioni straordinarie suscettibili di beneficiare della detrazione. Peraltro, come fondatamente rilevato dall'Ufficio, ove il contribuente avesse voluto operare la trasformazione di un terrazzo in veranda (ristrutturazione edilizia) avrebbe dovuto chiedere apposita autorizzazione dal
Comune stante che tale intervento non rientra nell'edilizia libera. Tale autorizzazione, come confermato dall'appellante, non è stata giammai richiesta dal medesimo.Si appalesa anche erroneo l'assunto del primo Giudice secondo cui l'appellante avrebbe dovuto corroborare la pretesa erariale a mezzo relazione tecnica. Difatti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02.11.2011, viene richiamata la documentazione da conservare edesibire, a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti che intendanoavvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge
27 dicembre 1997, n. 449. In detto provvedimento non vi è menzione alcuna di relazione tecnica a cura dell'Ufficio." Inoltre la relazione tecnica di parte conferma che gli interventi i cui costi sono stati detratti a fini IRPEF non possono rientrare tra le manutenzioni straordinarie per beneficiare della detrazione. Si ribadisce anche in questa sede e per l'anno di imposta 20202 che qualora il ontribuente avesse voluto operare la "trasformazione di unterrazzo in veranda (ristrutturazione edilizia) avrebbe dovuto munirsi di apposita autorizzazione dal Comune. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente ad euro 1.200,00 di spese processuali.