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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13519 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dagli avvocati Roberta Scordo ed Elisabetta Carattoni Parte_1
ATTORE contro assistita dall'Avvocatura dello Stato di Brescia Controparte_1
contumace Controparte_2
CONVENUTI
Fatto e diritto.
Il sig. proponeva, dinanzi al Giudice di Pace di , opposizione ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 068 2022 00082644 89 001 recante intimazione di pagamento della somma di € 19.934,88, di cui per sanzione €
19.929,00, nonché, per diritti di notifica, € 5,88, con la quale veniva portato a riscossione il credito iscritto a ruolo dalla (numero di ruolo Controparte_1
), sorto per effetto della sanzione amministrativa al medesimo P.IVA_1 applicata, quale obbligato in solido, con il verbale n. 197196639 elevato dai pagina 1 di 4 Carabinieri del Comando della Compagnia di Verolanuova in data 30/3/2020 ai sensi degli artt. 135 comma 11 e 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada.
La si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'incompetenza per valore dell'Ufficio giudiziario adito.
Il Giudice di Pace di si dichiarava privo di competenza per valore dando CP_1 termine alle parti per la riassunzione dinanzi al Tribunale.
Il debitore riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Brescia ribadendo che il credito indicato nella cartella esattoriale non era corretto e chiedendo l'annullamento della stessa.
La si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 20.2.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
I Carabinieri del Comando della Compagnia di Verolanuova elevavano a carico dell'odierno opponente il verbale n. 197196639, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 135 comma 11 del Codice della Strada, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 116 comma 15 del Codice della
Strada. Il comma 15 dell'art. 116 del Codice della Strada inizialmente prevedeva l'applicazione della sanzione penale dell'ammenda. A seguito di depenalizzazione disposta dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la sanzione penale dell'ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.110 a euro 30.660 (sulla rideterminazione e l'adeguamento dei limiti edittali si veda D.M. 27 dicembre 2018).
Ai fini della quantificazione del credito di cui alla cartella opposta, occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 203 del Codice della Strada nel disciplinare il ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto avverso il verbale di accertamento. In particolare, l'art. 203 comma 3 del C.d.S. prevede che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Il ricorso cui si riferisce il comma 3 dell'art. 203 del Codice della Strada è esclusivamente il ricorso pagina 2 di 4 amministrativo dinanzi al Prefetto. Nel caso in esame, non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 203 comma 3 del Codice della Strada per impedire l'applicazione della sanzione pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, la ha CP_1 correttamente proceduto ad iscrivere a ruolo la somma di 15.330,00 euro di cui alla cartella summenzionata.
Per quanto attiene alla somma di 4.599,00 euro, la stessa trova fondamento nell'art. 27 della L. n. 689/1981.
La giurisprudenza ha ritenuto che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.”
(Cass. 26308/2021).
Il verbale n. 197196639 ha attualmente efficacia esecutiva, non sussistendo ad oggi alcun provvedimento giurisdizionale valido che ne abbia determinato la sospensione.
Al contrario, il giudizio di opposizione avverso tale verbale risulta essere stato definito in senso favorevole all'Amministrazione.
Pertanto, l'azione esecutiva in questa sede censurata risulta pacificamente fondata su valido titolo esecutivo e l'importo indicato in cartella è corretto.
Non esiste alcun provvedimento giurisdizionale che abbia sospeso il verbale n.
197196639, il quale, conseguentemente, ha piena efficacia esecutiva ed è quindi idoneo a fondare l'azione esecutiva opposta.
Ogni altra deduzione attinente alla correttezza sostanziale del verbale di cui sopra risulta inammissibile nel presente giudizio, trattandosi di censure che possono essere conosciute dal Giudice di Pace in sede di opposizione ex art. 7 D. Lgs. n.
150/2011.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva e in € 840,00 per la fase di trattazione (quest'ultima liquidata al minimo in assenza di istruttoria), oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla le spese di lite liquidate Controparte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 13.5.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13519 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dagli avvocati Roberta Scordo ed Elisabetta Carattoni Parte_1
ATTORE contro assistita dall'Avvocatura dello Stato di Brescia Controparte_1
contumace Controparte_2
CONVENUTI
Fatto e diritto.
Il sig. proponeva, dinanzi al Giudice di Pace di , opposizione ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 068 2022 00082644 89 001 recante intimazione di pagamento della somma di € 19.934,88, di cui per sanzione €
19.929,00, nonché, per diritti di notifica, € 5,88, con la quale veniva portato a riscossione il credito iscritto a ruolo dalla (numero di ruolo Controparte_1
), sorto per effetto della sanzione amministrativa al medesimo P.IVA_1 applicata, quale obbligato in solido, con il verbale n. 197196639 elevato dai pagina 1 di 4 Carabinieri del Comando della Compagnia di Verolanuova in data 30/3/2020 ai sensi degli artt. 135 comma 11 e 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada.
La si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'incompetenza per valore dell'Ufficio giudiziario adito.
Il Giudice di Pace di si dichiarava privo di competenza per valore dando CP_1 termine alle parti per la riassunzione dinanzi al Tribunale.
Il debitore riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Brescia ribadendo che il credito indicato nella cartella esattoriale non era corretto e chiedendo l'annullamento della stessa.
La si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 20.2.2025, la causa era posta in decisione.
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I Carabinieri del Comando della Compagnia di Verolanuova elevavano a carico dell'odierno opponente il verbale n. 197196639, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 135 comma 11 del Codice della Strada, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 116 comma 15 del Codice della
Strada. Il comma 15 dell'art. 116 del Codice della Strada inizialmente prevedeva l'applicazione della sanzione penale dell'ammenda. A seguito di depenalizzazione disposta dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la sanzione penale dell'ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.110 a euro 30.660 (sulla rideterminazione e l'adeguamento dei limiti edittali si veda D.M. 27 dicembre 2018).
Ai fini della quantificazione del credito di cui alla cartella opposta, occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 203 del Codice della Strada nel disciplinare il ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto avverso il verbale di accertamento. In particolare, l'art. 203 comma 3 del C.d.S. prevede che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Il ricorso cui si riferisce il comma 3 dell'art. 203 del Codice della Strada è esclusivamente il ricorso pagina 2 di 4 amministrativo dinanzi al Prefetto. Nel caso in esame, non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 203 comma 3 del Codice della Strada per impedire l'applicazione della sanzione pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, la ha CP_1 correttamente proceduto ad iscrivere a ruolo la somma di 15.330,00 euro di cui alla cartella summenzionata.
Per quanto attiene alla somma di 4.599,00 euro, la stessa trova fondamento nell'art. 27 della L. n. 689/1981.
La giurisprudenza ha ritenuto che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.”
(Cass. 26308/2021).
Il verbale n. 197196639 ha attualmente efficacia esecutiva, non sussistendo ad oggi alcun provvedimento giurisdizionale valido che ne abbia determinato la sospensione.
Al contrario, il giudizio di opposizione avverso tale verbale risulta essere stato definito in senso favorevole all'Amministrazione.
Pertanto, l'azione esecutiva in questa sede censurata risulta pacificamente fondata su valido titolo esecutivo e l'importo indicato in cartella è corretto.
Non esiste alcun provvedimento giurisdizionale che abbia sospeso il verbale n.
197196639, il quale, conseguentemente, ha piena efficacia esecutiva ed è quindi idoneo a fondare l'azione esecutiva opposta.
Ogni altra deduzione attinente alla correttezza sostanziale del verbale di cui sopra risulta inammissibile nel presente giudizio, trattandosi di censure che possono essere conosciute dal Giudice di Pace in sede di opposizione ex art. 7 D. Lgs. n.
150/2011.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva e in € 840,00 per la fase di trattazione (quest'ultima liquidata al minimo in assenza di istruttoria), oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla le spese di lite liquidate Controparte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 13.5.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
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