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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa YR MULONIA -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2402 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
14.05.1961 e nata a [...] il Persona_1
14.05.1979, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela D'Amico, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. Cananzi n. 16, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 03.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12.01.2022 in Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 80/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 25.03.2025 il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 25.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48
, 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 12.01.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 80/2025, pubblicata in data 25.03.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 25.03.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2
e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma
XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il
03.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Persona_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 12.01.2022 tra e il Parte_1 Persona_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 6 parte 1 - anno
2022, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa YR Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa YR MULONIA -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2402 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
14.05.1961 e nata a [...] il Persona_1
14.05.1979, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela D'Amico, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. Cananzi n. 16, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 03.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12.01.2022 in Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 80/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 25.03.2025 il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 25.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48
, 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 12.01.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 80/2025, pubblicata in data 25.03.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 25.03.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2
e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma
XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il
03.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Persona_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 12.01.2022 tra e il Parte_1 Persona_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 6 parte 1 - anno
2022, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa YR Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna