Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 7
- 1. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 25 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2025, sentenza n. 33828 LA MASSIMA “La circostanza aggravante prevista dall'art. 604 - ter c.p. è con... Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2025, sentenza n. 34481 LA MASSIMA Quando il giudice ritiene che non vi sono elementi per contrastar... Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2025, sentenza n. 34036 LA MASSIMA “Le somme derivanti dall'estinzione di una polizza assicurativa pe... Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, sentenza n. 34032 LA MASSIMA «Il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva semp... Cass. Pen., Sez. VI, 13 ottobre 2025, sentenza n. 33679 LA MASSIMA: “A seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ... Cass. pen., Sez. II, 22 …
Leggi di più… - 2. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 ottobre 2025
APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Concorso nel reato e contributo causale: non è sufficiente la mera presenza in loco Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2026, sentenza n. 2673 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecu... Continua a leggere La latitudine del concorso morale nel reato tra atipicità della condotta e onere della prova Cass. Pen., Sez. I, 5 gennaio 2026, sentenza n. 235 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contr... Continua a leggere
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2025, sentenza n. 31913 LA MASSIMA In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'element... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. Giurisprudenza Commentatahttps://www.diritto.it/ · 19 gennaio 2026
Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l'invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell'informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all'uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Prescrizione e risarcimento: Consulta salva l'art. 578 c.p.p., perché? Corte cost. 2/2026: l'art. 578 c.p.p. è compatibile con presunzione d'innocenza e tutela della parte civile …
Leggi di più… - 5. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 20 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2025, sentenza n. 34036 LA MASSIMA “Le somme derivanti dall'estinzione di una polizza assicurativa pe... Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, sentenza n. 34032 LA MASSIMA «Il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva semp... Cass. Pen., Sez. VI, 13 ottobre 2025, sentenza n. 33679 LA MASSIMA: “A seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ... Cass. pen., Sez. II, 22 ottobre 2025, sentenza n. 34472 LA MASSIMA «La mancata giustificazione di un bene di provenienza delittuosa c... Cass. Pen., Sez. VI, 9 ottobre 2025, sentenza n. 33503 LA MASSIMA “L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo... Cass. pen., Sez. II, 30 ottobre 2025, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2025, n. 31913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31913 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale NT AM, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato Claudio Barbieri, difensore di VA IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torre NZ, con rito abbreviato, ha assolto VA IO dal delitto di cui agli artt. 110-337 Penale Sent. Sez. 6 Num. 31913 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/09/2025 cod. pen., rilevando che la condotta da lui tenuta integra una mera resistenza passiva, in quanto non è stato l'autore delle manovre azzardate -poste in essere dal conducente dell'autovettura a bordo della quale viaggiava- che hanno messo in pericolo l'incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre NZ, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che l'unica impugnazione esperibile avverso tali sentenze è il ricorso per cassazione, che, in assenza di ulteriori previsioni limitative, deve ritenersi ammesso per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 2. Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga , alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). Si ritiene, inoltre, che integri il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabille, Rv. 279030). Con riferimento alla fattispecie concreta di fuga a bordo di una vettura, risponde, quindi, del reato anche il passeggero che, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, ha accettato in tale modo di condividere ogni possibilità offerta dalla vettura stessa in quanto idonea a riuscire nell'intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, Moretti, Rv. 158908). 10_6/ 2.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha segmentato la condotta, valutandone solo la prima parte. Ha, quindi, rilevato che solo il conducente dell'autovettura può rispondere della condotta consistente nel porre in essere manovre azzardate, con cui ha messo in pericolo l'incolumità dei passanti, essendo inseguito dalla polizia giudiziaria per una decina di minuti prima di essere costretto a interrompere la marcia a causa della viabilità ostruita. Non ha, però, considerato se la condotta tenuta in quel momento dall'imputato, che è sceso precipitosamente dall'auto, dileguandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero seduto dietro ha puntato una pistola contro l'operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga, sia indicativa del concorso morale nel delitto di resistenza. Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, al fine di valutare la sussistenza del concorso morale dell'imputato è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell'autovettura e, poi, proseguito mediante l'allontanamento a piedi. 3. In conclusione, quindi, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Torre NZ in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre NZ in diversa composizione. Così deciso il 11/09/2025.