Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALCANTI Francesco Paolo Parte_1
Cavalcanti ed elettivamente domiciliato a presso l'Avvocatura Comunale sita in Pt_1
Viale IV Novembre, n.25;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
D'URSI Marianna e MASCOLO Michele ed elettivamente domiciliata in Sezze (LT),
Via Ceriara s.n., presso lo studio dell' Avv. D'URSI Marianna;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 19 febbraio 2019 il proponeva opposizione Parte_1 al Decreto Ingiuntivo n. 47/2019 emesso con R.G. 3833/2018 del 7 gennaio 2019 con il quale il Tribunale di Latina gli ingiungeva di pagare la somma di € 586.170,47 per il mancato pagamento delle fatture relative al Servizio di Gestione Parcheggi Pubblici del periodo giugno-dicembre 2013 in favore dell deducendo: CP_1
a) la Relazione del Dirigente del competente Servizio Comunale, allegata al ricorso di parte opposta evidenziava come quest'ultima, nel periodo giugno/luglio 2013 e settembre/dicembre 2013, avesse provveduto allo svolgimento del servizio sosta a pagamento nel territorio del Comune di - zone Centro e Latina Scalo – Pt_1 Pt_1
in difetto di contratto e senza che la relativa attività fosse assistita da adeguata copertura nel bilancio dell'Ente;
b) la mancata attestazione della copertura finanziaria del servizio rispetto alle attività descritte nelle fatture prodotte dall'opposta per il cui pagamento si procedeva, le quali non erano imputabili all'Amministrazione che aveva respinto le Determine e le Proposte di delibera finalizzate alla remunerazione delle attività per cui era causa. Pertanto, considerato che all'Amministrazione Comunale era stato ingiunto il pagamento di una somma riferita ad obbligazioni assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla sua gestione, in difetto del riconoscimento a posteriori si era dato vita, ad un tipico debito fuori bilancio;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale Civile di Latina adito, contrariis reijectis: rigettare la domanda ingiuntiva dell' per infondatezza dei suoi elementi legittimanti, e CP_1 conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 47/2019 in quanto nullo e di nessun effetto giuridico, essendo relativo al pagamento di somme non esigibili dall'opponente
Amministrazione; dichiarare che alcunché deve il per tutti i motivi di cui in Parte_1 premessa, segnatamente, e ante omnia, per non aver contratto alcuna obbligazione con la Società, stante il difetto – pacifico – di negozio inter partes, come di qualsiasi impegno di spesa sul bilancio dell'Ente corrispondentemente agli schemi procedimentali, tassativi, stabiliti per legge;
in ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare l' infondatezza della domanda così come proposta, in fatto ed in diritto, anche nella parte relativa agli accessori – interessi moratori -, a fronte di attività scientemente assunte in violazione di disposizioni di legge, in difetto di negozio scritto ed in carenza di qualsiasi determinazione di impegno di spesa, quindi con consapevole assunzione del rischio della mancata riferibilità delle obbligazioni all'Amministrazione di appartenenza di quanti le stesse prestazioni hanno ordinato.”
Con comparsa di costituzione del 11 giugno 2019 l'
[...]
Controparte_1 si costituiva in giudizio deducendo:
[...]
a) la società esercitava nel territorio del Comune di il servizio per la CP_1 Pt_1
gestione delle aree di sosta a pagamento, giusto contratto repertorio n. 67481 sottoscritto in data 14 maggio 2015. Nell'anno 2013 svolgeva lo stesso servizio CP_1
in forza di una serie di titoli quali: l'art 5 del contratto stipulato con CP_1
repertorio n. 64575 del 10 marzo 2005 avente ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale nel quale era prevista la facoltà per il Comune di di affidare a Pt_1
tale società un'attività e un servizio complementare ed affine alla mobilità urbana.
Con l'intervenuta cessazione in data 30 novembre 2012 del contratto con il precedente gestore del servizio sosta la UR , il Controparte_2 Parte_1
dichiarava di avvalersi di per la gestione della sosta a pagamento nelle
[...] CP_1 aree contrassegnate delle attività accessorie a tale servizio correlate. In data 1 dicembre 2012 veniva sottoscritto da entrambe le parti l'atto di sottomissione e con varie determine si specificava la realizzazione del servizio dal 1 gennaio 2013 fino al
31 dicembre 2013 e per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2015. A fronte di tale servizio il pagava all' le somme dovute fino a luglio Parte_1 CP_1
2013 solo per Latina centro e Latina Scalo e poi per il periodo dal 1 gennaio 2014 al
31 gennaio 2015; ma veniva omesso il pagamento delle somme per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013 relative al Lido di Latina e da agosto a dicembre
2013 per Latina centro e Latina Scalo. Ciononostante, anche per il periodo da CP_1
giugno a dicembre 2013 aveva versato al le somme per Parte_1 l'espletamento di tale servizio pari a complessivi 1.652.542,84 € ed emettendo per il periodo da giugno a dicembre 2013 in conformità agli importi di cui alle determine sopracitate le fatture attive rimaste impagate dell'importo complessivo di
€586.170,47;
b) con nota del 9 ottobre 2015 Prot n. 135385 a firma del dirigente servizio mobilità e trasporti Avv. Francesco Passeretti il Comune di provvedeva ad inoltrare ad Pt_1
la richiesta di rateizzazione del credito oggetto del ricorso. Con nota del 7 CP_1
settembre 2017 Prot n. 1023 Atral intimava al il pagamento di tale Parte_1 importo oltre interessi moratori e tale nota rimaneva priva di riscontro. Con successiva nota del 30 gennaio 2018 il Comune di inoltrava ad la Pt_1 CP_1
relazione a firma del dirigente servizio mobilità e trasporti nella quale venivano formalmente riconosciute come dovute dall'Amministrazione Comunale le somme delle fatture relative al periodo giugno - dicembre 2013 dell'importo di 586.170,47;
c) sull'eccezione di difetto di contratto Atral specificava che il aveva Pt_1 riconosciuto il servizio svolto dalla società, che la forma scritta era stata assicurata sia nel contratto sottoscritto con repertorio n.64575 del 10 marzo 2005 avente CP_1 ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale sia dalla sottoscrizione delle parti dell'atto di impegno e di sottomissione del 1 dicembre 2012;
d) sulla natura di debito fuori bilancio non riconosciuto della somma ingiunta la società specificava che l'impegno di spesa per l'assegnazione di un servizio ove non direttamente disposto al momento della deliberazione dell'assegnazione del servizio, nel caso di specie sulla base dell'atto di impegno di sottomissione sottoscritto in data primo dicembre 2012, doveva essere sempre adottato in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'esplicamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Pertanto non era ammissibile l'annullamento da parte del di un debito verso fornitori riconosciuto, ritardando o Parte_1
omettendo l'adozione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio;
e) formulava domanda di indennizzo per arricchimento sine causa ex art 2041 c.c. giacché nel caso di specie era pienamente provato il requisito per il riconoscimento dell'utilità ricavata dalla gestione delle aree di sosta a pagamento da parte dell'amministrazione comunale di poiché era pacifico che il servizio di Pt_1
parcheggio a pagamento espletato da era stato usufruito in via continuativa CP_1 ed ininterrotta dagli utenti del e che per il medesimo servizio lo stesso Pt_1
aveva tratto una notevole utilità economica. Sussisteva anche il requisito dell'impoverimento di che per tutto il periodo dal 1 luglio 2013 aveva CP_1
impiegato tempo e risorse per effettuare il servizio di pubblico interesse nonché il mancato guadagno;
Concludeva pertanto chiedendo “Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale adito: Piaccia all'Il.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 47/19 emesso dal Tribunale di Latina oggi opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, in via principale:
Accertata e dichiarata come dovuta, 1'intera somma indicata nel Decreto Ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n.47/19, perché infondata in punto di fatto e di diritto e non provata, e per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.47/19, anche per la parte afferente le spese e condannare il in persona dal Sindaco a pagare in favore Parte_1 di l'importo di €. 586.170,47 oltre interessi come da domanda monitoria, oltre Controparte_1 le spese, competenze ed onorari cosi come liquidati nel decreto ingiuntivo e oltre le spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione. Nel merito, in via subordinata: rigettare tutte le domande formulate dal e, in accoglimento della specifica domanda Parte_1 formulata da condannare il in persona del p.t. al CP_1 Parte_1 CP_3 pagamento, in favore di c.rl. dell'indennità di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 Pt_2
c.c., quantificata nella somma di €.586.170,47 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 dalla data delle singole fatture sino al pagamento e svalutazione monetaria, o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria: con riserva di ampiamente integrare le richieste e di specificarle, in sede di note autorizzate ex art. 183, co. VI. cp.c., anche in relazione al deposito di ulteriore documentazione a suffragio della domanda.”
All'udienza del 2 luglio 2019 parte opposta si riportava a quanto già esposto e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 VI c c.p.c. Parte opponente ribadiva quanto già dedotto, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 VI c c.p.c., in via subordinata domandava anche la concessione di note illustrative sulla richiesta di provvisoria esecuzione e rilevava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. Parte opposta insisteva per la concessione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e contestava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto esperita a difesa delle deduzioni dell'atto di opposizione. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4 luglio 2019 il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2019;
ritenuto che
ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, il creditore opposto dovesse fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito e risultasse probabile l'infondatezza delle ragioni dell'opponente o fosse stato allegato un grave pregiudizio che derivava da ritardo;
considerato che
a seguito delle eccezioni di parte opponente risultava controversa l'esistenza/validità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c e rinviava ai sensi dell'art. 183 VI c. c.p.c. all'udienza del 20 febbraio 2020.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.1 del 30 ottobre 2019 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.2 del 28 novembre 2019 parte opposta produceva a riprova del riconoscimento del debito da parte del l'estratto conto Parte_1 consuntivo del Bilancio 2013 dello stesso nel quale erano evidenziate le entrate riferite al
Servizio Gestione della Sosta 2013, la relazione del Gruppo di Lavoro debiti/crediti riunito a seguito di specifico mandato conferito dal al fine di CP_1 Controparte_4 ricostruire i crediti vantati da l'articolo di stampa del 5 febbraio 2019, da cui CP_1
emergeva che il dirigente del Servizio avv. Passaretti, nella riunione della Commissione
Bilancio del 5 febbraio 2019, aveva specificato la necessità del di corrispondere le Pt_1 somme ad per il servizio di sosta nel periodo giugno/dicembre 2013, la CP_1
trascrizione documentale della Riunione della Commissione Congiunta Bilancio Trasporti del 26 marzo 2019 ed infine la nota del dell'11 novembre 2019 Parte_1
protocollo n.132670, rivolta ad con cui il aveva riconosciuto CP_1 Pt_1
espressamente il proprio debito e la volontà di formulare , con separata istanza al Giudice la revoca dell'ordinanza di rigetto assunta il 4 luglio 2019, ai sensi degli artt. 177 e 648
c.p.c. e la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione o, in via subordinata, l'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c..
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.2 del 29 novembre 2019 parte opponente depositava il provvedimento di restituzione n. 105547 del 28 agosto 2013 del Servizio Programmazione e Bilancio del con la quale il Parte_3
Servizio Mobilità e Trasporti del aveva richiesto l'impegno contabile Parte_1
della Determinazione n. 1299 del 2 luglio 2013 ad oggetto il pagamento delle somme per cui era causa, con allegata, circostanziata Nota n. 102122 del 31 luglio 2013. L'Atto comprovava come il attraverso il competente Organo tecnico, non avesse Pt_1
ravvisato le condizioni per poter inserire nelle proprie poste di bilancio le somme relative alle attività prospettate dall'opposta. Le attività erano state realizzate senza il rispetto della disciplina che vietava proroghe/rinnovi dei contratti pubblici e della normativa imperativa di settore dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.. A fronte di una responsabilità personale dell'agente pubblico che aveva autorizzato l' a svolgere le Pt_4
attività senza copertura finanziaria, senza seguire l'obbligato iter di legge, si realizzava, la frattura del rapporto di immedesimazione organica. Inoltre parte opponente si opponeva alla riproposta istanza ex art. 648 cpc, per chiaro difetto dei presupposti di legge e per carenza del fumus e ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti.
Con istanza del 4 dicembre 2019 parte opposta formulava richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e in subordine sulle richieste di provvedimenti
186 bis e 186 ter c.p.c..
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.3 del 18 dicembre 2019 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti.
All'udienza del 20 febbraio 2020 le parti insistevano sulle rispettive richieste istruttorie formulate. Parte opposta insisteva altresì sulla richiesta di provvisoria esecuzione CP_1
del decreto ingiuntivo opposto e in subordine sulle richieste di provvedimenti 186 bis e
186 ter c.p.c. e depositava comunicazione del del 18 dicembre 2019 Parte_1
inviata ad di ulteriore riconoscimento del debito. Parte opposta dava atto del CP_1 deposito in data 17 febbraio 2020 di ulteriore documentazione di formazione successiva ai termini ex art. 183 c.p.c. rilevando in proposito che il richiedeva ad il Pt_1 CP_1
pagamento della Tari per l 'intero anno 2013 mentre nel giudizio non intendeva riconoscere il credito per lo stesso periodo benchè entrambi fossero riconducibili al servizio sosta. Parte opponente impugnava e contestava quanto dedotto da parte opposta nonché la produzione documentale perché tardiva ed irrituale, insisteva nel rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione e in subordine chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Inoltre parte opponente rilevava che la questione relativa alla comunicazione del mancato pagamento della Tari era inconferente rispetto al presente giudizio. Il Giudice dato atto si riservava
Con ordinanza del 20 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, sulle richieste di parte opposta di dichiarare la provvisoria CP_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto o di emettere i provvedimenti ex art. 186 ter o
186 bis c.p.c., di cui alla memoria del 4 dicembre 2019; rilevato che i contratti degli enti pubblici dovevano essere stipulati nella forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge sulla contabilità di Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 da ritenersi principi di ordine pubblico;
che anche di recente la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8244 del 22 marzo
2019 aveva stabilito che i contratti degli Enti pubblici dovevano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, assolvendo detta forma una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'Autorità tutoria. Tale principio escludeva la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi precisando che l'art. 17 del Rd. n. 2240/1923, non introduceva alcuna deroga al requisito della forma scritta, ma si limitava a consentire, a date condizioni, il perfezionamento dei contratti pubblici non mediante dichiarazioni formali contestuali contenute in un documento unico, ma tramite lo scambio di corrispondenza a distanza, secondo gli usi commerciali, non essendo comunque sufficiente che dagli scritti risultassero comportamenti attuativi di un accordo solo verbale;
che nel caso in esame non poteva ritenersi rispettato detto fondamentale principio da quanto risultante dalla
Determinazione Dirigenziale n. 141 del 28 gennaio 2013, dell'allora Dirigente del servizio mobilità e trasporti, Ing. , che affidava temporaneamente alla società Per_1 CP_1
il servizio per cui era causa dalla data 1 gennaio 2013, con successive proroghe, in
[...]
Cont considerazione del fatto che il servizio di era all'epoca affidato in concessione alla società di Roma, i cui rapporti contrattuali erano Controparte_6
regolati a mezzo contratto del 10 marzo 2005 poiché il servizio di Trasporto Pubblico
Locale non presentava alcuna connessione con il servizio di gestione dei parcheggi che, Cont infatti, erano affidati, fino a quella data, alla UR ed il contratto di risaliva CP_1
ad otto anni prima, ferma restando la responsabilità civile ed erariale del funzionario pubblico che aveva instaurato il rapporto senza il rispetto della normativa sopra citata e, conseguentemente, non impegnando l'Ente di appartenenza che pertanto non aveva predisposto gli impegni di spesa relativi alla copertura finanziaria;
rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e le richieste di ordinanza ex art. 186 bis e 186 ter c.p.c., ritenuto pertanto che le prove richieste apparivano superflue e che la causa doveva essere decisa su base documentale, rigettava le richiese di prove e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 ottobre 2020.
Con comparsa del 29 ottobre 2021 si costituiva in giudizio per parte opposta l'avv. Luca
D'Amelio in sostituzione dell'avv. Michele Mascolo, e in aggiunta all'avv. Marianna
D'Ursi
Con note di trattazione scritta del 26 novembre 2024 parte opponente ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti e richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Con note di trattazione scritta del 2 dicembre 2024 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti e richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Giudice, a seguito di diversi rinvii, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 26 novembre 2024 e da parte opposta in data 2 dicembre 2024 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 3 febbraio 2025 così concludendo “Voglia il Tribunale Civile di Latina adito, contrariis reijectis: rigettare la domanda ingiuntiva dell' per infondatezza dei suoi elementi legittimanti, e conseguentemente CP_1 revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 47/2019 in quanto nullo e di nessun effetto giuridico, essendo relativo al pagamento di somme non esigibili dall'opponente Amministrazione;
dichiarare che alcunché deve il per tutti i motivi di cui all'Atto di opposizione, Parte_1 segnatamente, e ante omnia, per non aver assunto alcuna obbligazione con la Società, stante il difetto – pacifico – di negozio inter partes, come di qualsiasi impegno di spesa sul bilancio dell'Ente corrispondentemente agli schemi procedimentali, tassativi, stabiliti per legge con disciplina avente carattere imperativo;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata ex art 2041 c.c. attesa la natura residuale del rimedio;
in via del tutto subordinata rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento posto che l'art. 2042 c.c. prospetta un mero "indennizzo" del "pregiudizio" per riparare lo squilibrio seguito all'ingiustificato spostamento patrimoniale, che non può comportare l'integrale reintegrazione della situazione patrimoniale.”. Depositava memoria di replica in data 21 febbraio 2025 ribadendo le proprie difese.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 3 febbraio 2025 e memoria di replica in data 24 febbraio 2025 ribadendo le proprie difese ed insistendo nell'accoglimento delle proprie domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Sulle eccezioni di difetto di contratto e del difetto di copertura amministrativa sollevate dall'opponente deve osservarsi che la mera esecuzione di una prestazione in favore di una pubblica amministrazione, in assenza di un valido contratto sottoscritto tra le parti e dello specifico impegno di spesa non solo non fa sorgere alcun diritto in favore di chi esegue la prestazione, ma non configura neppure un obbligo in capo all'ente pubblico medesimo.
Sul punto si precisa che, nonostante il nostro ordinamento abbia adottato il principio di libertà delle forme nei contratti tra privati, nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta
è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio ( R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La ratio di tale scelta, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, è rappresentata "dall'esigenza di individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto, di rendere possibili i controlli delle autorità tutorie, di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa" (Cass., n. 59/2001) e al contempo deve escludersi la conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta (Cons. Stato, Sez. VI, Dec. n. 03507del
03/06/2010). Il requisito di forma scritta è richiesto per la conclusione del contratto nonché per le eventuali modificazioni successive, le quali a pena di nullità, devono presentare la medesima forma del contratto originario, non potendo le stesse essere introdotte in via di mero fatto tramite contenuti e pratiche dissimili da quelle precedentemente convenute, benché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo intervenuto in forma tacita tra le parti in epoca successiva o mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma (cfr. Cass. 8539/2011;
Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999). Con riguardo alla disciplina di cui all'art. 17, del R.D. 2240/1923, si osserva che la norma non deroga in alcun modo al requisito della forma scritta, ma consente, solo in presenza di determinate condizioni, il perfezionamento dei contratti pubblici non attraverso dichiarazioni formali contestuali, racchiuse in un documento unico, ma tramite lo scambio di corrispondenza a distanza, conformemente agli usi commerciali (Cass. 6555/2014; Cass. 8000/2010; Cass. 7297/2009; Cass.
1752/2007), non essendo sufficiente che dagli scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Cass. 5263/2015). Nel caso in esame, come indicato nell'ordinanza del 20 febbraio 2020, non può ritenersi rispettato detto fondamentale principio secondo quanto risultante dalla Determinazione Dirigenziale n. 141 del 28 gennaio 2013, realizzato dall'allora Dirigente del servizio mobilità e trasporti, Ing.
, che affidava temporaneamente alla società il servizio per cui è Per_1 CP_1 causa a partire dal 1 gennaio 2013, con successive proroghe, tenuto conto del fatto che il Cont servizio di era allora affidato in concessione alla società Controparte_6
di Roma, i cui rapporti contrattuali erano disciplinati mediante il contratto del 10
[...] marzo 2005 poichè il servizio di Trasporto Pubblico Locale non risultava in alcun modo connesso con il servizio di gestione dei parcheggi il quale era fino a quella data, affidato Cont alla società UR mentre il contratto di risaliva ad otto anni prima. Inoltre non rappresentano ricognizione del debito le note con Prot. n.13585 del 09/10/2015 e del
30/01/2018 emesse dal nelle quali il Dirigente del Servizio Mobilità e Parte_1
Trasporti formulava rispettivamente richiesta di rateizzazione del credito e riconoscimento dello stesso trattandosi di munus pubblico con conseguente indisponibilità del diritto da parte del funzionario e poiché nel caso in esame non vi è alcuna delibera di impegno di spesa ai sensi dell'art. 23, terzo comma, del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144) ovvero un procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti in cui siano accertati e dimostrati l'utilità della prestazione e un arricchimento per l'ente stesso ( art. 194, lett. e) del D.Lgs. n.
267 del 2000). Sul punto si osserva che, come noto, per i contratti conclusi dalle Pubbliche
Amministrazioni a trattativa privata, il D.Lgs. 267/2000, all'art. 191 commi 1, 2, e 3 subordina l'effettuazione di spese da parte degli enti locali al previo impegno contabile registrato sul competente programma o capitolo del bilancio di previsione e all'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo Testo
Unico. L'assunzione di impegni contrattuali che comportino un esborso da parte delle pubbliche amministrazioni, presuppone un previo controllo di sostenibilità della spesa da parte dell'ente oltre che la formalizzazione, a pena di nullità, dell'impegno contrattuale di cui quella spesa costituisce attuazione.
Nel caso de quo non si è perfezionata la fattispecie legale tipica al ricorrere della quale un'obbligazione può dirsi riferibile all'Ente Locale. Infatti, a sostegno di tale circostanza il
Comune ha allegato il provvedimento di restituzione n. 105547 del 28 agosto 2013 con il quale il Servizio Mobilità e Trasporti aveva richiesto l'impegno contabile della
Determinazione n. 1299 del 2 luglio 2013 ad oggetto il pagamento delle somme per cui era causa con allegata Nota n. 102122 del 31 luglio 2013. Tale atto mostra come il non Pt_1
avesse riscontrato le condizioni per poter inserire nelle proprie poste di bilancio le somme relative alle attività realizzate da parte opposta. Pertanto, a fronte di una responsabilità dell'agente pubblico che aveva autorizzato parte opposta a svolgere tali attività senza copertura finanziaria e senza seguire l'obbligato iter di legge, viene meno il rapporto di immedesimazione organica. Le fatture prodotte in giudizio da parte opposta espongono, pertanto, crediti che non permettono di riconoscere nel il soggetto Parte_1
passivamente tenuto al pagamento.
In merito invece all'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A viene di rilievo in primo luogo, l'art. 191 del d.lgs 267/2000 (T.U. Enti locali), ed in particolare il co.
4, ai sensi del quale “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”; nonché l'art. 194 dello stesso T.U., ed in particolare il co.1, lett. e), ai sensi del quale “Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da […] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti delle accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. Il credito spettante a chi ha reso la prestazione od il servizio nei confronti dell'Amministrazione sussiste direttamente nei confronti del funzionario. Questi, in assenza dei necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà nei confronti del privato fornitore.
La costituzione del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia accordato la prestazione determina l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà.
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla giurisprudenza che ha affermato: "L'articolo
23 del decreto legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989, poi riprodotto nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e oggi rifluito nell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, quale applicazione articolare del principio generale di responsabilità dei pubblici funzionari sancito dall'articolo 28 della Costituzione, costituisce fonte di obbligazioni dirette tra privato e organo o pubblico dipendente, in caso di forniture e servizi senza
l'osservanza del procedimento contabile (nella specie lavori indifferibili di manutenzione del piano stradale di strada provinciale, approvati con delibera della Amministrazione provinciale, dichiarata illegittima per ragioni formali), dovendosi - per l'effetto - ritenere concessa al primo l'azione nei confronti del secondo per l'adempimento del contratto e restando con ciò esclusa l'esperibilità dell'azione generale di indebito arricchimento ex articolo 2041 del codice civile nei confronti dell'ente, per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa" (Cass. n.
24000 del 6 settembre 2021).
Il privato può dunque agire per indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale soltanto nell'ipotesi in cui sia stata eseguita la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all' art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000, che nel caso di specie è del tutto assente.
Così stando le cose, la domanda avanzata dall'opposto direttamente nei confronti dell'Ente locale, non può essere ammessa, ostandovi il disposto di cui al comma 3, art. 191 cit., che fa sorgere il rapporto obbligatorio tra il privato ed il funzionario;
né può essere di utilità il richiamo all'art. 194, atteso che il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio è valutazione che spetta discrezionalmente all'Ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 d.lgs. cit. (cfr. Cass. Civ. sent. SSUU n. 29178/2020).
Non rileva al riguardo il principio altrimenti enunciato ai fini dell'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A., con riguardo alla quale si nega la necessità del riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, bastando il fatto oggettivo dell'arricchimento non "imposto" (Cass. Sez. U., 26/05/2015, n. 10798), atteso che, nell'ambito di operatività del descritto regime del D.Lgs. n. 267 del 2000, l'azione generale di arricchimento verso l'ente locale rimane preclusa dalla mancanza del presupposto della sussidiarietà (tra le più recenti, Cass. Sez. 1, 26/02/2020 n. 5130; Cass. Sez. 1, 21/11/2018,
n. 30109)
Le spese seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.901/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo (n.cron. 47/2019, r.g.a.c. 3833/2018 del 07/01/2019);
- condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del che liquida in € 29.193,00 per compensi, € 870,00 per esborsi, oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 3 marzo 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava