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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1490/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Maria Rita Corvatta e Carlo Selis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Vittone n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
5.11.2021, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40220210000172942000, con cui l' ha intimato il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 7.105,82.
2. La ha rappresentato che il titolo esecutivo è Parte_1 stato emesso dall'Istituto convenuto sulla scorta degli accertamenti contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'ITL di Sassari n. SS00001/2017-326-01 del
24/07/2017, protocollo N. 25213 del 24/10/2017 (che ha a sua volta originato un'ordinanza ingiunzione, impugnata innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, R.G. n.
1536/2019).
3. Nello specifico, la pretesa contributiva afferiva alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare tra la ricorrente e il sig. nel periodo Parte_2 compreso tra l'1.5.2014 e il 30.9.2014, con mansioni di operaio generico inquadrato al VI livello del CCNL Autorimesse e Noleggio e orario lavorativo di 40 ore settimanali distribuite su sei giornate.
4. L'odierna ricorrente ha contestato l'insussistenza in radice degli elementi costitutivi del credito rivendicato dall'Istituto previdenziale, nella misura in cui il sig. non Pt_2 avrebbe mai prestato alcuna attività lavorativa per conto della società nel 2014.
5. La ha allegato di svolgere il servizio di Parte_1 trasporto passeggeri per mezzo di trenini, ragion per cui il personale impiegato veniva assunto sulla base di requisiti professionali specifici, quali il possesso delle patenti previste dalla normativa di settore. Nel periodo in discussione, la società ha rappresentato di aver usufruito della prestazione di due soli dipendenti, i sig.ri e Tes_1
CP_2
6. Secondo la parte ricorrente alcun rapporto lavorativo intercorreva invece col sig. Pt_2 il quale era stato assunto solo a tempo determinato nel 2013 dalla società EN Porto
Cervo S.r.l., sempre amministrata dalla sig.ra amministratrice unica Persona_1 anche dell'odierna attrice.
7. Inoltre, secondo l'impianto del ricorso il sig. si sarebbe meramente occupato della Pt_2 pulizia dei bagni antistanti al piazzale della fermata del trenino e di proprietà del Comune di Arzachena, nonché dello svolgimento di una serie di servizi a beneficio della famiglia quali la pulizia della casa, il giardinaggio e il taglio della legna, a fronte del vitto e Per_1 alloggio offertogli.
8. Pertanto, secondo la ricorrente alcun rapporto lavorativo sarebbe stato instaurato nel periodo in discussione con quest'ultimo, difettando inoltre i requisiti della subordinazione.
9. Di talché, la ha introdotto il presente giudizio, Parte_1 eccependo l'insussistenza del credito rivendicato dall e rassegnando le presenti CP_1 conclusioni:
“In via preliminare, vista la presenza nel caso de quo dei requisiti legittimanti del fumus boni iuris e del periculum in mora, soprattutto ai fini dell'ottenimento da parte dell'odierna ricorrente di un DURC positivo (considerato che la EN TA SM
2 S.r.l.s. svolge la propria attività nei confronti delle P.A. e visto l'approssimarsi delle festività natalizie), previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato AVVISO DI
ADDEBITO n. 40220210000172942000 Codice Fiscale: per Matricola: P.IVA_1
7307849246, emessa dall di Sassari e notificata alla CP_1 Parte_1 in data 17/10/2021, disporre ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1536/2019 R.G. Tribunale di
Tempio Pausania e n. 71/2021 R.G. Sez. Lavoro Tribunale di Tempio Pausania, ricorrendo nel caso di specie le condizioni per la sospensione necessaria.
- Nel merito: in via principale: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di crediti previdenziali dell – Sede di Sassari nei confronti dell'odierna ricorrente, CP_1 stante l'illegittimità e/o annullabilità e/o l'invalidità e, comunque, l'inefficacia di:
a) DIFFIDA a seguito di Verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Sassari n. SS00001/ 2017 – 326 – 01 del 24/07/2017 prot. n.
19462/19468 del 02.08.2017 - emessa dall di Sassari e notificata alla CP_1 [...] in data 29/03/2020; Parte_1
b) INVITO A REGOLARIZZARE ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.M. 30 gennaio 2015, protocollo numero 26126339 - emessa dall di Sassari e notificata alla CP_3 CP_1 in data 15/02/2021; Parte_1
c) AVVISO DI ADDEBITO n. 40220210000172942000 Codice Fiscale: per P.IVA_1
Matricola: 7307849246 - emesso dall di Sassari e notificato alla CP_1 [...] in data 17/10/2021; Parte_1
e, per l'effetto, revocarli;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento impugnato e della sanzione irrogata, contenere la stessa nella misura “ridotta” e concedere la rateizzazione dell'importo dovuto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
10. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , rivendicando la correttezza degli CP_1 accertamenti ispettivi, e dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il
3 sig. e la ricorrente nel periodo indicato, con annesso credito contributivo Pt_2 cristallizzato nell'avviso di addebito.
11. Pertanto, l'Ente resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
14. Come noto, l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo e dal punto di vista della posizione delle parti,
l'opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attore-ricorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto;
viceversa, l'Ente previdenziale è attore in senso sostanziale
(cfr. Cass. civ., n. 5763 del 2002 e Cass. civ., n. 23600 del 2009).
15. Con riferimento all'onere probatorio nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe dunque sull' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto CP_4 ispettivo. A tal fine, “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass. civ., n. 4182 del 2021).
16. Occorre pertanto accertare nel caso concreto la sussistenza dei presupposti del credito rivendicato dall' , che origina da un accertamento condotto dall'Ispettorato del CP_1
Lavoro, e cristallizzato nel titolo esecutivo impugnato (assorbente la diffida e l'invito a regolarizzare inoltrati al contribuente).
4 17. Ebbene, l'odierno giudicante reputa che l' non abbia adempiuto al predetto onere CP_1 probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la nel Parte_2 Parte_1 [...]
maggio e settembre 2014. Parte_3
18. Si premette che la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., n. 2728 del 2010).
19. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. civ., n. 14530 del 2021; Cass. civ., n.
8883 del 2017; Cass. civ., n. 25224 del 2009; Cass. civ., n. 3858 del 2006).
20. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
5 21. Incombe, quindi, sull' , quale titolare della pretesa contributiva avanzata, l'onere di CP_1 dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
22. Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale, deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e la ricorrente. Pt_2
23. Anzitutto, si deve rilevare che nella memoria di costituzione, così come nel verbale unico di accertamento e notificazione, non è contenuta alcuna deduzione in ordine all'esercizio dei poteri direttivo, disciplinare e controllo da parte della sig.ra Persona_1 amministratrice unica della ricorrente, sull'asserito prestatore di lavoro.
24. Invero, il convenuto si limita a qualificare il rapporto lavorativo come subordinato, invocando l'applicazione degli indici sussidiari a conforto della propria tesi, rispetto tuttavia a un dedotto rapporto che appare fumoso già dalle allegazioni, non essendo sufficientemente specificate le mansioni svolte da parte del sig. (“operaio Pt_2 generico”), l'inquadramento contrattuale e il preteso orario di lavoro (40 ore settimanali su sei giorni), così come la percezione di un compenso, circostanza nemmeno allegata.
25. A fronte della contestazione della Parte_1 dell'insussistenza di alcun rapporto lavorativo col sig. e comunque dell'assenza Pt_2 di subordinazione, spettava infatti all' fornire una prova rigorosa circa l'esistenza di CP_1 tale rapporto e dell'imputabilità dello stesso alla società, mediante inserimento del preteso lavoratore nell'organizzazione aziendale ed eterodirezione della prestazione, tenuto altresì conto dei rapporti personali tra quest'ultimo e la famiglia Per_1
26. Dall'espletata istruttoria orale non è poi emerso alcun valido elemento idoneo a corroborare la bontà della pretesa impositiva.
27. Il teste così dichiara: “io negli anni 2013 e 2014 lavoravo in una villa in Tes_2
come factotum. Parte_1
Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Cap, c b) io conosco perché ci vedevamo al bar. Lui non era ne è tuttora un mio amico. Lo Parte_2 vedevo giusto se andavo al bar. Mi è capitato che mi invitasse ad uno spuntino a Porto
Cervo all'aperto dove si fermavano i trenini. Io però non so se lui lavorasse lì e nemmeno cosa faceva.
6 A questo punto, esibito al testimone il verbale delle dichiarazioni rilasciato all'ITL in data 15.06.2017 (doc. 4d fascicolo , così dichiara: CP_1
“io non so come io possa aver rilasciato le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura.
Non sono mai stato sentito da nessuno che si sia presentato come ispettore del lavoro.
Non sono mai stato negli uffici dell'ispettorato. Io non avrei potuto fare le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura perché non ho mai visto al lavoro. Riconosco la mia Pt_2 firma apposta sul verbale ma non ricordo assolutamente di aver fatto quelle dichiarazioni. Probabilmente ero ubriaco e non sapevo nemmeno cosa stavo firmando. La grafia delle dichiarazioni non è la mia, nel senso che non ho scritto io le dichiarazioni.
Riconosco solo la mia firma ivi apposta”.
28. rende la seguente dichiarazione: “io sono un dipendente della società Parte_4 opponente da circa 6/7 anni. Ora non saprei essere più preciso. Io sono un autista.
Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo 2) conosco e confermo che lui stava sempre nei bagni pubblici Parte_2 dove effettuava le pulizie. Preciso che lui era sempre un po' alticcio e i bagni non erano proprio puliti. Preciso anche che nel periodo di cui mi si chiede io lavoravo per un'altra società, ossia per la Mediatel ma la mia sede di lavoro era sempre lì nel piazzale dove si fermano i trenini della società opponente e dove vi erano i bagni pubblici.
Capo 10) confermo la circostanza di cui mi si chiede;
io lo so perché conosco sia Tes_1 che e li vedevo sul piazzale di cui ho riferito prima: era quello che CP_2 Tes_1 quotidianamente guidava i trenini ed a volte li guidava anche . Quest'ultimo però si CP_2 spostava anche in altre sedi i di lavoro della società o perlomeno così mi riferiva lui”.
29. Nel verbale di escussione del teste così si legge: “Capo b) io ora non Testimone_3 sono in grado di ricordare le date con esattezza essendo passato tanto tempo;
ricordo però che quando io andavo a prendere mia moglie al lavoro, in quanto era cameriera i piani presso una catena di alberghi e, in particolare, nell'albergo che si trovava vicino alla zona in cui si fermavano i trenini turistici dell'opponente. Io lì, in quella zona vedevo
. Io so che quest'ultimo lavorava per l'opponente perché l'ho visto sia pulire i Pt_2 trenini sia preparare il pranzo lì. Io, infatti, a volte mi trattenevo a pranzo nel chioschetto che vi era nella zona in cui facevano la sosta i trenini per poi ripartire. Io ogni volta che
7 accompagnavo mia moglie vedevo lì ed infatti mi fermavo proprio perché sapevo Pt_2 che c'era lui.
Capo c) io sapevo, per avermelo riferito medesimo, che lui lavorava per la Pt_2 società opponente e, come ho detto, io lo vedevo cucinare nel chioschetto che si trovava nella zona di sosta dei trenini, nonché pulire gli stessi trenini.
Adr giudice: io non andavo tuti i giorni a prendere mia moglie;
ciò poteva capitare due/tre volte la settimana quando lei faceva orari diversi da quelli ordinari.
Adr avv. Selis: io non ricordo l'anno in cui io vedevo al lavoro, perché come ho Pt_2 detto è passato tanto tempo e mia moglie ha lavorato dal 2010 minimo, per l'albergo di cui ho riferito prima. Per_ L'avv. chiede a questo punto che il testimone esca, avendo egli intenzione di spiegare il motivo della domanda che intende porre allo stesso a chiarimento. L'avv.
Canu si oppone.
Il giudice ritenuto opportuno allontana temporaneamente il testimone, alle ore 9:57 chiede al testimone di uscire dall'aula.
Alle ore 10:00 viene fatto rientrare in alula il testimone e si prosegue con la sua escussione.
ADR giudice: mia aveva detto che lui lavorava per i signori che erano i Pt_2 Per_3 proprietari della società EN Srl come è scritto nella lettera che mi è arrivata.
Adr giudice: per lettera che mi è arrivata io intendo la lettera che mi è arrivata per testimoniare qui oggi.
ADr avv. Canu: io ora non ricordo se quando vedevo al chiosco e pulire i treni Pt_2 la società perla quale lui mi aveva detto di lavorare fosse la “EN Cosata SM srl” o la “EN Porto Cervo srl”.
Capo d) io non solo quale fosse l'orario di lavoro osservato da , ma posso dire Pt_2 che ogni volta che passavo al chiosco lui c'era. Io potevo passare alle 14:00, oppure alle
15:30. Mi è capitato anche di andare alle 17:00; l'orario dipendeva da che ora finiva mia moglie. In ogni caso io vedevo sempre lì al chiosco ed era per questo che mi Pt_2 fermavo lì da lui per salutarlo. Preciso che mia moglie lavorava solo durante la stagione estiva da maggio a settembre o fino a metà ottobre a seconda degli anni.
8 Adr giudice: io ricordo di esser stato sentito all'epoca dagli ispettori, erano una signora ed un signore.
ADr giudice;
riconosco la mia firma apposta sul documento che mi viene mostrato
(verbale del 15.06.2017, all. 4e fascicolo e ora che me ne viene data lettura ne CP_1 confermo anche le dichiarazioni da me allora rese. Preciso che la legna la Pt_2 tagliava in inverno.
ADR avv. Selis: io so che lavorava solo durante la stagione estiva ma occupava Pt_2 la casa messagli a disposizione dagli anche durante l'inverno”. Per_3
30. Infine, rappresenta le seguenti circostanze: “Capo 2) premetto che mio CP_5 fratello lavorava nel piazzale in cui sono ubicati i bagni pubblici di cui mi Persona_4 si chiede ed io passavo lì qualche volta per trovare mio fratello. Io so che Pt_2
stava lì sul piazzale e mi è capitato di vederlo pulire i bagni;
circostanza
[...] quest'ultima riferitami anche dallo stesso . Io ora non sono in grado di ricordare Pt_2 le date essendo passato tanto tempo.
ADR giudice: io vedevo nell'antibagno un cestino con degli spiccioli lasciati da chi usufruiva dei bagni. Io non so che fine facessero i soldi del cestino lo posso solo presumere perché mi aveva detto che era lui ad occuparsi di quel servizio. Pt_2
Capo 10) all'epoca vi erano dipendenti di diverse ditte lì nel piazzale ora non saprei di quale società fossero dipendenti. So che la società ricorrente aveva dei dipendenti.
Conosco e ma non so per quale società lavorassero anche CP_2 Tes_4 perché le società di cui ho riferito avevano nomi simili. Vi era e Parte_1
EN Porto Cervo. C'erano altre società ma ora non ricordo la denominazione.
Sentito in prova contraria sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde:
Capo b) io so che lavorava per e , non ricordo il Pt_2 Persona_4 Persona_1 periodo, ma so che lui aveva lavorato sempre per questi ultimi. Io appresi da mio fratello che non poteva guidare perché non aveva la patente. Pt_2
Capo c) io non ho visto svolgere mansioni da quella prima riferita. Preciso, Pt_2 comunque, che io passavo e mi trattenevo poco, giusto cinque minuti, il tempo di salutare
e poi andavo via.
Capo d) non lo so”.
9 Test 31. Ebbene, si osserva che il sig. ha categoricamente smentito le dichiarazioni verbalizzate in data 15.6.2017 (doc. 4d fasc. ricorrente), riconoscendo la propria sottoscrizione, ma negando in radice di aver mai visto il sig. al lavoro e quindi di Pt_2 aver potuto riferire le circostanze indicate.
32. Il sig. ha invece confermato che nel periodo in discussione erano i sig.ri e Parte_4 Tes_1
a svolgere la mansione di autista dei trenini della società ricorrente, mentre il sig. CP_2 si occupava della pulizia dei bagni nel piazzale di sosta, senza che emerga alcun Pt_2 rapporto lavorativo con la ricorrente.
33. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste riferendo quest'ultimo di aver Per_3 visto il sig. solo pulire tali servizi, senza ulteriore attività. Pt_2
34. L'unico teste che riferisce che il sig. svolgeva attività di pulizia dei trenini e di Pt_2 preparazione del pranzo è il sig. quando si recava a prendere la moglie al lavoro Tes_3
(due/tre volte alla settimana), senza tuttavia riuscire a precisare se tale attività veniva svolta per la la EN Porto Cervo S.r.l. Parte_1
35. Il sig. ha poi confermato le dichiarazioni rese a suo tempo agli ispettori, del Tes_3 seguente tenore: “sono un conoscente del sig. e posso dichiarare che il Parte_2 sig. ha lavorato per la soc. EN Porto Cervo per un paio d'anni, nel 2013 e Pt_2 nel 2014. Lavorava come manutentore, per la società che gestiva i trenini che portano i turisti per Porto Cervo. Io passavo nel pomeriggio e lo trovavo nella postazione della società. Lavorava solo nel periodo estivo ma so che i titolari gli avevano messo a disposizione una casa e sono venuto a dargli una mano per far legna. Lavorava da maggio a ottobre”.
36. Ebbene, si deve evidenziare che lo stesso teste ha quindi riferito che il sig. Tes_3 lavorava per la EN Porto Cervo S.r.l., soggetto diverso dall'odierna Pt_2 ricorrente, anche se riconducibile alla medesima amministratrice unica. Sul punto, non può essere seguita la tesi sostenuta dall' secondo cui detta società sarebbe stata CP_1 inattiva e il servizio concesso alla quanto al Parte_1
2014, per cui il rapporto di lavoro del sig. sarebbe stato necessariamente prestato Pt_2 alle dipendenze di quest'ultima; ciò in quanto la pretesa attività svolta dal sig. di Pt_2
“operaio generico”, non è necessariamente legata alla predetta concessione, non
10 svolgendo attività di autista (per cui non aveva nemmeno le patenti, secondo quanto riferito dai testi sopraindicati).
37. Peraltro, dalla visura prodotta in atti da parte ricorrente (doc. 18) non risulta che la EN
Porto Cervo S.r.l. fosse inattiva nel periodo di riferimento, mentre è documentale la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e quest'ultima nel 2013 (doc. 17 Pt_2 fasc. ricorrente).
38. Di talché, quanto rappresentato dal sig. tenuto conto anche delle incertezze in Tes_3 ordine ai periodi temporali e alla riferibilità alla ricorrente o all'altra società amministrata dalla sig.ra non consente di supportare idoneamente la tesi sostenuta dall' . Per_1 CP_1
39. Ne deriva che, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non v'è traccia dello svolgimento di un rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_2 Pt_1 [...] nel 2014, e men che meno che quest'ultimo si sia atteggiato nelle Parte_1 forme della subordinazione, in difetto di deduzione e prova circa gli elementi fondanti i poteri direttivo, disciplinare e di controllo, nonché rispetto agli indici sussidiari, qua insussistenti.
40. Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi dichiarare l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito opposto.
41. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e di tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n.
40220210000172942000;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio CP_1 della liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 03/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Maria Rita Corvatta e Carlo Selis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Vittone n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
5.11.2021, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40220210000172942000, con cui l' ha intimato il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 7.105,82.
2. La ha rappresentato che il titolo esecutivo è Parte_1 stato emesso dall'Istituto convenuto sulla scorta degli accertamenti contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'ITL di Sassari n. SS00001/2017-326-01 del
24/07/2017, protocollo N. 25213 del 24/10/2017 (che ha a sua volta originato un'ordinanza ingiunzione, impugnata innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, R.G. n.
1536/2019).
3. Nello specifico, la pretesa contributiva afferiva alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare tra la ricorrente e il sig. nel periodo Parte_2 compreso tra l'1.5.2014 e il 30.9.2014, con mansioni di operaio generico inquadrato al VI livello del CCNL Autorimesse e Noleggio e orario lavorativo di 40 ore settimanali distribuite su sei giornate.
4. L'odierna ricorrente ha contestato l'insussistenza in radice degli elementi costitutivi del credito rivendicato dall'Istituto previdenziale, nella misura in cui il sig. non Pt_2 avrebbe mai prestato alcuna attività lavorativa per conto della società nel 2014.
5. La ha allegato di svolgere il servizio di Parte_1 trasporto passeggeri per mezzo di trenini, ragion per cui il personale impiegato veniva assunto sulla base di requisiti professionali specifici, quali il possesso delle patenti previste dalla normativa di settore. Nel periodo in discussione, la società ha rappresentato di aver usufruito della prestazione di due soli dipendenti, i sig.ri e Tes_1
CP_2
6. Secondo la parte ricorrente alcun rapporto lavorativo intercorreva invece col sig. Pt_2 il quale era stato assunto solo a tempo determinato nel 2013 dalla società EN Porto
Cervo S.r.l., sempre amministrata dalla sig.ra amministratrice unica Persona_1 anche dell'odierna attrice.
7. Inoltre, secondo l'impianto del ricorso il sig. si sarebbe meramente occupato della Pt_2 pulizia dei bagni antistanti al piazzale della fermata del trenino e di proprietà del Comune di Arzachena, nonché dello svolgimento di una serie di servizi a beneficio della famiglia quali la pulizia della casa, il giardinaggio e il taglio della legna, a fronte del vitto e Per_1 alloggio offertogli.
8. Pertanto, secondo la ricorrente alcun rapporto lavorativo sarebbe stato instaurato nel periodo in discussione con quest'ultimo, difettando inoltre i requisiti della subordinazione.
9. Di talché, la ha introdotto il presente giudizio, Parte_1 eccependo l'insussistenza del credito rivendicato dall e rassegnando le presenti CP_1 conclusioni:
“In via preliminare, vista la presenza nel caso de quo dei requisiti legittimanti del fumus boni iuris e del periculum in mora, soprattutto ai fini dell'ottenimento da parte dell'odierna ricorrente di un DURC positivo (considerato che la EN TA SM
2 S.r.l.s. svolge la propria attività nei confronti delle P.A. e visto l'approssimarsi delle festività natalizie), previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato AVVISO DI
ADDEBITO n. 40220210000172942000 Codice Fiscale: per Matricola: P.IVA_1
7307849246, emessa dall di Sassari e notificata alla CP_1 Parte_1 in data 17/10/2021, disporre ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1536/2019 R.G. Tribunale di
Tempio Pausania e n. 71/2021 R.G. Sez. Lavoro Tribunale di Tempio Pausania, ricorrendo nel caso di specie le condizioni per la sospensione necessaria.
- Nel merito: in via principale: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza di crediti previdenziali dell – Sede di Sassari nei confronti dell'odierna ricorrente, CP_1 stante l'illegittimità e/o annullabilità e/o l'invalidità e, comunque, l'inefficacia di:
a) DIFFIDA a seguito di Verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Sassari n. SS00001/ 2017 – 326 – 01 del 24/07/2017 prot. n.
19462/19468 del 02.08.2017 - emessa dall di Sassari e notificata alla CP_1 [...] in data 29/03/2020; Parte_1
b) INVITO A REGOLARIZZARE ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.M. 30 gennaio 2015, protocollo numero 26126339 - emessa dall di Sassari e notificata alla CP_3 CP_1 in data 15/02/2021; Parte_1
c) AVVISO DI ADDEBITO n. 40220210000172942000 Codice Fiscale: per P.IVA_1
Matricola: 7307849246 - emesso dall di Sassari e notificato alla CP_1 [...] in data 17/10/2021; Parte_1
e, per l'effetto, revocarli;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento impugnato e della sanzione irrogata, contenere la stessa nella misura “ridotta” e concedere la rateizzazione dell'importo dovuto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
10. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , rivendicando la correttezza degli CP_1 accertamenti ispettivi, e dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il
3 sig. e la ricorrente nel periodo indicato, con annesso credito contributivo Pt_2 cristallizzato nell'avviso di addebito.
11. Pertanto, l'Ente resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria.
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
14. Come noto, l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo e dal punto di vista della posizione delle parti,
l'opponente, pur rivestendo la veste formale e processuale di attore-ricorrente, è dal punto di vista sostanziale convenuto;
viceversa, l'Ente previdenziale è attore in senso sostanziale
(cfr. Cass. civ., n. 5763 del 2002 e Cass. civ., n. 23600 del 2009).
15. Con riferimento all'onere probatorio nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe dunque sull' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto CP_4 ispettivo. A tal fine, “… i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass. civ., n. 4182 del 2021).
16. Occorre pertanto accertare nel caso concreto la sussistenza dei presupposti del credito rivendicato dall' , che origina da un accertamento condotto dall'Ispettorato del CP_1
Lavoro, e cristallizzato nel titolo esecutivo impugnato (assorbente la diffida e l'invito a regolarizzare inoltrati al contribuente).
4 17. Ebbene, l'odierno giudicante reputa che l' non abbia adempiuto al predetto onere CP_1 probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la nel Parte_2 Parte_1 [...]
maggio e settembre 2014. Parte_3
18. Si premette che la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., n. 2728 del 2010).
19. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. civ., n. 14530 del 2021; Cass. civ., n.
8883 del 2017; Cass. civ., n. 25224 del 2009; Cass. civ., n. 3858 del 2006).
20. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
5 21. Incombe, quindi, sull' , quale titolare della pretesa contributiva avanzata, l'onere di CP_1 dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
22. Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale, deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e la ricorrente. Pt_2
23. Anzitutto, si deve rilevare che nella memoria di costituzione, così come nel verbale unico di accertamento e notificazione, non è contenuta alcuna deduzione in ordine all'esercizio dei poteri direttivo, disciplinare e controllo da parte della sig.ra Persona_1 amministratrice unica della ricorrente, sull'asserito prestatore di lavoro.
24. Invero, il convenuto si limita a qualificare il rapporto lavorativo come subordinato, invocando l'applicazione degli indici sussidiari a conforto della propria tesi, rispetto tuttavia a un dedotto rapporto che appare fumoso già dalle allegazioni, non essendo sufficientemente specificate le mansioni svolte da parte del sig. (“operaio Pt_2 generico”), l'inquadramento contrattuale e il preteso orario di lavoro (40 ore settimanali su sei giorni), così come la percezione di un compenso, circostanza nemmeno allegata.
25. A fronte della contestazione della Parte_1 dell'insussistenza di alcun rapporto lavorativo col sig. e comunque dell'assenza Pt_2 di subordinazione, spettava infatti all' fornire una prova rigorosa circa l'esistenza di CP_1 tale rapporto e dell'imputabilità dello stesso alla società, mediante inserimento del preteso lavoratore nell'organizzazione aziendale ed eterodirezione della prestazione, tenuto altresì conto dei rapporti personali tra quest'ultimo e la famiglia Per_1
26. Dall'espletata istruttoria orale non è poi emerso alcun valido elemento idoneo a corroborare la bontà della pretesa impositiva.
27. Il teste così dichiara: “io negli anni 2013 e 2014 lavoravo in una villa in Tes_2
come factotum. Parte_1
Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Cap, c b) io conosco perché ci vedevamo al bar. Lui non era ne è tuttora un mio amico. Lo Parte_2 vedevo giusto se andavo al bar. Mi è capitato che mi invitasse ad uno spuntino a Porto
Cervo all'aperto dove si fermavano i trenini. Io però non so se lui lavorasse lì e nemmeno cosa faceva.
6 A questo punto, esibito al testimone il verbale delle dichiarazioni rilasciato all'ITL in data 15.06.2017 (doc. 4d fascicolo , così dichiara: CP_1
“io non so come io possa aver rilasciato le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura.
Non sono mai stato sentito da nessuno che si sia presentato come ispettore del lavoro.
Non sono mai stato negli uffici dell'ispettorato. Io non avrei potuto fare le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura perché non ho mai visto al lavoro. Riconosco la mia Pt_2 firma apposta sul verbale ma non ricordo assolutamente di aver fatto quelle dichiarazioni. Probabilmente ero ubriaco e non sapevo nemmeno cosa stavo firmando. La grafia delle dichiarazioni non è la mia, nel senso che non ho scritto io le dichiarazioni.
Riconosco solo la mia firma ivi apposta”.
28. rende la seguente dichiarazione: “io sono un dipendente della società Parte_4 opponente da circa 6/7 anni. Ora non saprei essere più preciso. Io sono un autista.
Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo 2) conosco e confermo che lui stava sempre nei bagni pubblici Parte_2 dove effettuava le pulizie. Preciso che lui era sempre un po' alticcio e i bagni non erano proprio puliti. Preciso anche che nel periodo di cui mi si chiede io lavoravo per un'altra società, ossia per la Mediatel ma la mia sede di lavoro era sempre lì nel piazzale dove si fermano i trenini della società opponente e dove vi erano i bagni pubblici.
Capo 10) confermo la circostanza di cui mi si chiede;
io lo so perché conosco sia Tes_1 che e li vedevo sul piazzale di cui ho riferito prima: era quello che CP_2 Tes_1 quotidianamente guidava i trenini ed a volte li guidava anche . Quest'ultimo però si CP_2 spostava anche in altre sedi i di lavoro della società o perlomeno così mi riferiva lui”.
29. Nel verbale di escussione del teste così si legge: “Capo b) io ora non Testimone_3 sono in grado di ricordare le date con esattezza essendo passato tanto tempo;
ricordo però che quando io andavo a prendere mia moglie al lavoro, in quanto era cameriera i piani presso una catena di alberghi e, in particolare, nell'albergo che si trovava vicino alla zona in cui si fermavano i trenini turistici dell'opponente. Io lì, in quella zona vedevo
. Io so che quest'ultimo lavorava per l'opponente perché l'ho visto sia pulire i Pt_2 trenini sia preparare il pranzo lì. Io, infatti, a volte mi trattenevo a pranzo nel chioschetto che vi era nella zona in cui facevano la sosta i trenini per poi ripartire. Io ogni volta che
7 accompagnavo mia moglie vedevo lì ed infatti mi fermavo proprio perché sapevo Pt_2 che c'era lui.
Capo c) io sapevo, per avermelo riferito medesimo, che lui lavorava per la Pt_2 società opponente e, come ho detto, io lo vedevo cucinare nel chioschetto che si trovava nella zona di sosta dei trenini, nonché pulire gli stessi trenini.
Adr giudice: io non andavo tuti i giorni a prendere mia moglie;
ciò poteva capitare due/tre volte la settimana quando lei faceva orari diversi da quelli ordinari.
Adr avv. Selis: io non ricordo l'anno in cui io vedevo al lavoro, perché come ho Pt_2 detto è passato tanto tempo e mia moglie ha lavorato dal 2010 minimo, per l'albergo di cui ho riferito prima. Per_ L'avv. chiede a questo punto che il testimone esca, avendo egli intenzione di spiegare il motivo della domanda che intende porre allo stesso a chiarimento. L'avv.
Canu si oppone.
Il giudice ritenuto opportuno allontana temporaneamente il testimone, alle ore 9:57 chiede al testimone di uscire dall'aula.
Alle ore 10:00 viene fatto rientrare in alula il testimone e si prosegue con la sua escussione.
ADR giudice: mia aveva detto che lui lavorava per i signori che erano i Pt_2 Per_3 proprietari della società EN Srl come è scritto nella lettera che mi è arrivata.
Adr giudice: per lettera che mi è arrivata io intendo la lettera che mi è arrivata per testimoniare qui oggi.
ADr avv. Canu: io ora non ricordo se quando vedevo al chiosco e pulire i treni Pt_2 la società perla quale lui mi aveva detto di lavorare fosse la “EN Cosata SM srl” o la “EN Porto Cervo srl”.
Capo d) io non solo quale fosse l'orario di lavoro osservato da , ma posso dire Pt_2 che ogni volta che passavo al chiosco lui c'era. Io potevo passare alle 14:00, oppure alle
15:30. Mi è capitato anche di andare alle 17:00; l'orario dipendeva da che ora finiva mia moglie. In ogni caso io vedevo sempre lì al chiosco ed era per questo che mi Pt_2 fermavo lì da lui per salutarlo. Preciso che mia moglie lavorava solo durante la stagione estiva da maggio a settembre o fino a metà ottobre a seconda degli anni.
8 Adr giudice: io ricordo di esser stato sentito all'epoca dagli ispettori, erano una signora ed un signore.
ADr giudice;
riconosco la mia firma apposta sul documento che mi viene mostrato
(verbale del 15.06.2017, all. 4e fascicolo e ora che me ne viene data lettura ne CP_1 confermo anche le dichiarazioni da me allora rese. Preciso che la legna la Pt_2 tagliava in inverno.
ADR avv. Selis: io so che lavorava solo durante la stagione estiva ma occupava Pt_2 la casa messagli a disposizione dagli anche durante l'inverno”. Per_3
30. Infine, rappresenta le seguenti circostanze: “Capo 2) premetto che mio CP_5 fratello lavorava nel piazzale in cui sono ubicati i bagni pubblici di cui mi Persona_4 si chiede ed io passavo lì qualche volta per trovare mio fratello. Io so che Pt_2
stava lì sul piazzale e mi è capitato di vederlo pulire i bagni;
circostanza
[...] quest'ultima riferitami anche dallo stesso . Io ora non sono in grado di ricordare Pt_2 le date essendo passato tanto tempo.
ADR giudice: io vedevo nell'antibagno un cestino con degli spiccioli lasciati da chi usufruiva dei bagni. Io non so che fine facessero i soldi del cestino lo posso solo presumere perché mi aveva detto che era lui ad occuparsi di quel servizio. Pt_2
Capo 10) all'epoca vi erano dipendenti di diverse ditte lì nel piazzale ora non saprei di quale società fossero dipendenti. So che la società ricorrente aveva dei dipendenti.
Conosco e ma non so per quale società lavorassero anche CP_2 Tes_4 perché le società di cui ho riferito avevano nomi simili. Vi era e Parte_1
EN Porto Cervo. C'erano altre società ma ora non ricordo la denominazione.
Sentito in prova contraria sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde:
Capo b) io so che lavorava per e , non ricordo il Pt_2 Persona_4 Persona_1 periodo, ma so che lui aveva lavorato sempre per questi ultimi. Io appresi da mio fratello che non poteva guidare perché non aveva la patente. Pt_2
Capo c) io non ho visto svolgere mansioni da quella prima riferita. Preciso, Pt_2 comunque, che io passavo e mi trattenevo poco, giusto cinque minuti, il tempo di salutare
e poi andavo via.
Capo d) non lo so”.
9 Test 31. Ebbene, si osserva che il sig. ha categoricamente smentito le dichiarazioni verbalizzate in data 15.6.2017 (doc. 4d fasc. ricorrente), riconoscendo la propria sottoscrizione, ma negando in radice di aver mai visto il sig. al lavoro e quindi di Pt_2 aver potuto riferire le circostanze indicate.
32. Il sig. ha invece confermato che nel periodo in discussione erano i sig.ri e Parte_4 Tes_1
a svolgere la mansione di autista dei trenini della società ricorrente, mentre il sig. CP_2 si occupava della pulizia dei bagni nel piazzale di sosta, senza che emerga alcun Pt_2 rapporto lavorativo con la ricorrente.
33. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste riferendo quest'ultimo di aver Per_3 visto il sig. solo pulire tali servizi, senza ulteriore attività. Pt_2
34. L'unico teste che riferisce che il sig. svolgeva attività di pulizia dei trenini e di Pt_2 preparazione del pranzo è il sig. quando si recava a prendere la moglie al lavoro Tes_3
(due/tre volte alla settimana), senza tuttavia riuscire a precisare se tale attività veniva svolta per la la EN Porto Cervo S.r.l. Parte_1
35. Il sig. ha poi confermato le dichiarazioni rese a suo tempo agli ispettori, del Tes_3 seguente tenore: “sono un conoscente del sig. e posso dichiarare che il Parte_2 sig. ha lavorato per la soc. EN Porto Cervo per un paio d'anni, nel 2013 e Pt_2 nel 2014. Lavorava come manutentore, per la società che gestiva i trenini che portano i turisti per Porto Cervo. Io passavo nel pomeriggio e lo trovavo nella postazione della società. Lavorava solo nel periodo estivo ma so che i titolari gli avevano messo a disposizione una casa e sono venuto a dargli una mano per far legna. Lavorava da maggio a ottobre”.
36. Ebbene, si deve evidenziare che lo stesso teste ha quindi riferito che il sig. Tes_3 lavorava per la EN Porto Cervo S.r.l., soggetto diverso dall'odierna Pt_2 ricorrente, anche se riconducibile alla medesima amministratrice unica. Sul punto, non può essere seguita la tesi sostenuta dall' secondo cui detta società sarebbe stata CP_1 inattiva e il servizio concesso alla quanto al Parte_1
2014, per cui il rapporto di lavoro del sig. sarebbe stato necessariamente prestato Pt_2 alle dipendenze di quest'ultima; ciò in quanto la pretesa attività svolta dal sig. di Pt_2
“operaio generico”, non è necessariamente legata alla predetta concessione, non
10 svolgendo attività di autista (per cui non aveva nemmeno le patenti, secondo quanto riferito dai testi sopraindicati).
37. Peraltro, dalla visura prodotta in atti da parte ricorrente (doc. 18) non risulta che la EN
Porto Cervo S.r.l. fosse inattiva nel periodo di riferimento, mentre è documentale la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e quest'ultima nel 2013 (doc. 17 Pt_2 fasc. ricorrente).
38. Di talché, quanto rappresentato dal sig. tenuto conto anche delle incertezze in Tes_3 ordine ai periodi temporali e alla riferibilità alla ricorrente o all'altra società amministrata dalla sig.ra non consente di supportare idoneamente la tesi sostenuta dall' . Per_1 CP_1
39. Ne deriva che, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non v'è traccia dello svolgimento di un rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_2 Pt_1 [...] nel 2014, e men che meno che quest'ultimo si sia atteggiato nelle Parte_1 forme della subordinazione, in difetto di deduzione e prova circa gli elementi fondanti i poteri direttivo, disciplinare e di controllo, nonché rispetto agli indici sussidiari, qua insussistenti.
40. Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi dichiarare l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito opposto.
41. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e di tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n.
40220210000172942000;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio CP_1 della liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 03/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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