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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
IL GIUDICE, DOTT.SSA GIOVANNA NOZZETTI
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di discussione del 13 ottobre 2025; visti gli artt. 6 D. Lgs. 150/2011, 429, 127 ter co. 4 c.p.c. ha emesso, dandone lettura, la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
VA Nozzetti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8202 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
FA IU Email_1 opponente
E
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, che si difende personalmente tramite il funzionario delegato dott. Salvatore Palumbo opposto
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
così decide:
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 490 del 5/02/2024, proposta da Parte_1
nei confronti de .
[...] Controparte_1
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 301,00 di cui € 231,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 490/IR Parte_1 del 5.2.2024, notificatagli in data 30.5.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi euro 470,40 per abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici in data 29.3.2021.
L'ordinanza ingiunzione in questione era stata preceduta dal verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. IR566/2021 del 3.5.2021, notificato in data
9.6.2021.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha contestato la pretesa sanzionatoria argomentando sulla assenza di elemento oggettivo e soggettivo della violazione, entrambi requisiti essenziali per l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 3 della
L. n. 689/1981.
In particolare, ha riferito di aver agito in buona fede, avendo ricevuto un'autorizzazione espressa a consegnare i sacchi dell'immondizia agli operatori presenti sul posto, depositandoli accanto ai cassonetti, e di non aver commesso alcuna condotta illecita. Ha inoltre precisato di aver presentato istanza di accesso agli atti pochi giorni dopo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, in data 7 giugno 2024, alla quale il CP_1 aveva risposto trasmettendo i fotogrammi relativi all'episodio contestato.
[...]
Si è costituito in giudizio il il quale, riconosciuta la fondatezza del Controparte_1 ricorso proposto dalla controparte, ha rappresentato di aver già proceduto, in data
26.9.2024, all'archiviazione in autotutela del provvedimento impugnato, con ordinanza n. prot. AREG/1121382/2024, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che la parte
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile ricorrente non aveva trasmesso memorie difensive entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito come previsto dalla normativa vigente.
Il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ma ha insistito sulla condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
*** E' indubitabile che l'”archiviazione in autotutela del procedimento sanzionatorio di cui all'ordinanza ingiunzione n. 490 del 5/02/2024 emessa nei confronti di Parte_1
” abbia determinato il venir meno del concreto interesse dell'opponente alla
[...] chiesta pronuncia di annullamento e dunque la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale: la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie estintiva del processo creata dalla prassi giurisprudenziale che si realizza quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896;
Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 8 settembre 2008, n.
22650).
In tali casi, in difetto di accordo dei contendenti, le spese processuali debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962) individuando cioè la parte virtualmente soccombente in quella che abbia dato causa alla lite, attraverso la proposizione di una domanda infondata o resistendo infondatamente all'azione avversaria.
Nel caso di specie, la visione di fotogrammi registrati dal sistema di videosorveglianza esclude l'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito (abbandono di rifiuti solidi urbani) accertato con il verbale del 3.5.2021, emergendo nitidamente che depose due sacchi neri contenenti rifiuti accanto ai cassonetti della raccolta Parte_1 proprio in concomitanza con la presenza degli operatori ecologici intenti a rimuoverli l'immondizia ivi presente e collocarla all'interno dell'autocompattatore. Donde
l'insussistenza della violazione per la quale era stata emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata e la fondatezza dell'opposizione, riconosciuta dalla stessa Polizia Municipale e dal che ha disposto l'annullamento in autotutela. Controparte_1
La giurisprudenza è costante nell'affermare che il verbale di accertamento, in quanto atto prodromico e non definitivo, che non determina di per sé l'obbligo di pagamento della
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile sanzione, non può essere oggetto di impugnazione autonoma, se non nei casi in cui la legge lo prevede espressamente (come nel caso delle sanzioni stradali ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.).
E' invece impugnabile dinanzi all'autorità l'ordinanza-ingiunzione essendo, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689 del 1981, essendo questo l'atto con cui l'autorità amministrativa formalizza la decisione sull'accertamento e irroga la sanzione (cfr. Cass.
SS. UU. n. 16/2007; Tribunale di Roma n. 11420/2022).
Cionondimeno, prima che l'ordinanza-ingiunzione venga emessa, ai sensi dell'art. 18 della
Legge n. 689/1981, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato ha facoltà di presentare scritti difensivi e documenti all'autorità competente individuata secondo l'art. 17 della stessa legge, nonché di chiedere di essere personalmente ascoltato da tale autorità.
E' documentato e non contestato che aveva ricevuto la notifica del verbale Parte_1 della Polizia Municipale comprensivo della pagina contenente le “modalità di pagamento in misura ridotta e di ricorso”, con cui lo si informava che “gli interessati possono presentare ricorso o far pervenire scritti difensivi e documenti al Sindaco di – Comando di Polizia CP_1
Municipale, U.O. Gestione Illeciti Amministrativi, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale”.
L'opponente ha quindi effettivamente trascurato di avvalersi del rimedio più tempestivo e diretto rappresentato dalla presentazione di scritti difensivi a seguito della notificazione del verbale, avvenuta in data 9 giugno 2021, adempimento che – sebbene non obbligatorio
- avrebbe potuto dissuadere a suo tempo l'autorità amministrativa dall'adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato.
L'omissione non è tuttavia sufficiente a giustificare l'integrale la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, considerata la tassatività dei motivi previsti dall'art. 92 co. 2
c.p.c., tanto più che l'insussistenza della violazione emergeva dagli stessi filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza ed in possesso della Polizia Municipale.
In considerazione della solerzia dell'amministrazione convenuta, che ha prontamente esercitato il potere di annullamento in autotutela, consentendo la sollecita definizione del giudizio con la declaratoria della cessazione del contendere, le spese di lite vanno liquidate a favore dell'opponente, applicando tuttavia il massimo coefficiente riduttivo ai compensi medi previsti dalla tabella n. 2 (scaglione fino ad € 1.100,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile Non v'è spazio per la pronuncia di distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, non avendo costui dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compensi.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13 ottobre 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa VA Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile