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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1431/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4766/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02820240000822000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02820240000822000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT Di I grado di Caserta, l'avv. Ricorrente_1 aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, notificato dall' DE, con il quale veniva intimato il pagamento di
€ 67.009,40 per l'omesso pagamento di diverse cartelle.
Il ricorrente aveva lamentato l' illegittimità della procedura posta in essere dagli uffici eccependo che : 1) il preavviso di fermo sarebbe nullo in quanto emesso in violazione dell'art. 1, comma 240, L. 197\22 ( legge bilancio 2023), che statuisce che è inibita l'iscrizione di fermi ed ipoteca nei confronti di soggetti che hanno aderito alla rottamazione;
2) le cartelle inserite nel preavviso sarebbero state annullate per provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel mentre altre sarebbero state pagate ed altre ancora sarebbero state rottamate
3) Eccepisce, ancora, l' inammissibilità del fermo assumendo che l'autovettura su cui grava, l'unica di proprietà del ricorrente, sarebbe utilizzata per l'esercizio della professione, essendo peraltro anche registrata nel registro dei beni ammortizzabili (cfr. all. 2 stralcio registro); 4) Intervenuta prescrizione/decadenza 5) in ultimo eccepisce che il preavviso sarebbe nullo ex L. 212\2000 per omesse informazioni per il contribuente riguardo all'autorità a cui ricorrere.
Si erano costituiti sia il ME sia l'DE sia l'Agenzia delle Entrate.
In particolare, il ME aveva evidenziato che l'unica cartella di propria competenza è quella n.
02820160004505211000. L' Ufficio ricostruisce analiticamente tutti gli eventi che hanno portato all' emissione della cartella evidenziando che avverso la stessa era stato avanzato ricorso innanzi alla CGT di I grado di
Caserta, ricorso che veniva dichiarato inammissibile, rigettandosi anche due ricorsi riuniti che si evincono al documento n. 12 della produzione depositata dal ME;
aveva evidenziato, poi, come sia stata regolarmente e ritualmente notificata ingiunzione di pagamento, pur se insisteva una querela di falso, superata dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'DE aveva contestato punto per punto l'assunto del ricorrente evidenziando che non si rinvengono cartelle che risultino annullate, rimarcando altresì la corretta rituale notifica di tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo. mai impugnate, riaffermando la corretta notifica a mezzo pec ed a mezzo servizio postale di tutte le cartelle prodromiche. Si enumerano tutte le intimazioni di pagamento che si sono succedute nel tempo, mai impugnate e quindi divenute definitive, concludendosi per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. L' AGENZIA DELLE ENTRATE aveva rimarcato che il fermo amministrativo non è atto impugnabile e che non risponde a verità tutto quanto affermato nel ricorso introduttivo dal contribuente, riportandosi alla correttezza degli atti notificati già esibiti dall' ADE ed insistendo perché il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed infondato nel merito.
Con successiva memoria integrativa il contribuente aveva insistito sull' ammissibilità della domanda, rimarcando altresì che il fermo amministrativo sarebbe particolarmente pregiudizievole atteso che l'autovettura su cui andrebbe a gravare serve comunque per l'espletamento della professione.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
(1.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caserta e del ME ed in euro 1.640,00 in favore dell'DE oltre accessori se dovuti) sul presupposto che dalla documentazione esibita sia dall' DE che dal ME si evince che sono state tutte notificate in maniera rituale e corretta tutte le cartelle prodromiche. Gli uffici, costituendosi hanno dato prova di aver ritualmente notificato tutti gli atti prodromici al preavviso di fermo oggi impugnato. Tali atti, non impugnati nei termini, sono divenuti definitivi.
Ha proposto appello il contribuente ribadendo quanto già rilevato in primo grado e deducendo la violazione dell'art. 112 cpc per avere la Corte di primo grado omesso la decisione su di un punto fondamentale della controversia quello riguardante l'utilizzo dell'auto per la professione di avvocato che ha determinato la violazione dell'art. 86 DPR 602\73.
Si sono costituiti DE e ME chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria integrativa il ricorrente ha precisato che nelle more del giudizio gli è stato notificato l'annullamento del fermo, per cui chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del doppio grado di giudizio in forza della c.d. soccombenza virtuale ex DM 55\14.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il collegio che vada senza dubbio dichiarata cessata la materia del contendere in conformità alla richiesta di parte appellante.
Invero, come da atto allegato alle memorie integrative depositate dal contribuente, l'ufficio ha provveduto all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Riguardo la regolamentazione delle spese, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione in quanto dalla documentazione allegata non si evince la motivazione dell'annullamento dell'atto, sicché non è possibile un giudizio sulla c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4766/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02820240000822000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02820240000822000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT Di I grado di Caserta, l'avv. Ricorrente_1 aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, notificato dall' DE, con il quale veniva intimato il pagamento di
€ 67.009,40 per l'omesso pagamento di diverse cartelle.
Il ricorrente aveva lamentato l' illegittimità della procedura posta in essere dagli uffici eccependo che : 1) il preavviso di fermo sarebbe nullo in quanto emesso in violazione dell'art. 1, comma 240, L. 197\22 ( legge bilancio 2023), che statuisce che è inibita l'iscrizione di fermi ed ipoteca nei confronti di soggetti che hanno aderito alla rottamazione;
2) le cartelle inserite nel preavviso sarebbero state annullate per provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel mentre altre sarebbero state pagate ed altre ancora sarebbero state rottamate
3) Eccepisce, ancora, l' inammissibilità del fermo assumendo che l'autovettura su cui grava, l'unica di proprietà del ricorrente, sarebbe utilizzata per l'esercizio della professione, essendo peraltro anche registrata nel registro dei beni ammortizzabili (cfr. all. 2 stralcio registro); 4) Intervenuta prescrizione/decadenza 5) in ultimo eccepisce che il preavviso sarebbe nullo ex L. 212\2000 per omesse informazioni per il contribuente riguardo all'autorità a cui ricorrere.
Si erano costituiti sia il ME sia l'DE sia l'Agenzia delle Entrate.
In particolare, il ME aveva evidenziato che l'unica cartella di propria competenza è quella n.
02820160004505211000. L' Ufficio ricostruisce analiticamente tutti gli eventi che hanno portato all' emissione della cartella evidenziando che avverso la stessa era stato avanzato ricorso innanzi alla CGT di I grado di
Caserta, ricorso che veniva dichiarato inammissibile, rigettandosi anche due ricorsi riuniti che si evincono al documento n. 12 della produzione depositata dal ME;
aveva evidenziato, poi, come sia stata regolarmente e ritualmente notificata ingiunzione di pagamento, pur se insisteva una querela di falso, superata dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'DE aveva contestato punto per punto l'assunto del ricorrente evidenziando che non si rinvengono cartelle che risultino annullate, rimarcando altresì la corretta rituale notifica di tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo. mai impugnate, riaffermando la corretta notifica a mezzo pec ed a mezzo servizio postale di tutte le cartelle prodromiche. Si enumerano tutte le intimazioni di pagamento che si sono succedute nel tempo, mai impugnate e quindi divenute definitive, concludendosi per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. L' AGENZIA DELLE ENTRATE aveva rimarcato che il fermo amministrativo non è atto impugnabile e che non risponde a verità tutto quanto affermato nel ricorso introduttivo dal contribuente, riportandosi alla correttezza degli atti notificati già esibiti dall' ADE ed insistendo perché il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed infondato nel merito.
Con successiva memoria integrativa il contribuente aveva insistito sull' ammissibilità della domanda, rimarcando altresì che il fermo amministrativo sarebbe particolarmente pregiudizievole atteso che l'autovettura su cui andrebbe a gravare serve comunque per l'espletamento della professione.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
(1.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caserta e del ME ed in euro 1.640,00 in favore dell'DE oltre accessori se dovuti) sul presupposto che dalla documentazione esibita sia dall' DE che dal ME si evince che sono state tutte notificate in maniera rituale e corretta tutte le cartelle prodromiche. Gli uffici, costituendosi hanno dato prova di aver ritualmente notificato tutti gli atti prodromici al preavviso di fermo oggi impugnato. Tali atti, non impugnati nei termini, sono divenuti definitivi.
Ha proposto appello il contribuente ribadendo quanto già rilevato in primo grado e deducendo la violazione dell'art. 112 cpc per avere la Corte di primo grado omesso la decisione su di un punto fondamentale della controversia quello riguardante l'utilizzo dell'auto per la professione di avvocato che ha determinato la violazione dell'art. 86 DPR 602\73.
Si sono costituiti DE e ME chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria integrativa il ricorrente ha precisato che nelle more del giudizio gli è stato notificato l'annullamento del fermo, per cui chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del doppio grado di giudizio in forza della c.d. soccombenza virtuale ex DM 55\14.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il collegio che vada senza dubbio dichiarata cessata la materia del contendere in conformità alla richiesta di parte appellante.
Invero, come da atto allegato alle memorie integrative depositate dal contribuente, l'ufficio ha provveduto all'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Riguardo la regolamentazione delle spese, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione in quanto dalla documentazione allegata non si evince la motivazione dell'annullamento dell'atto, sicché non è possibile un giudizio sulla c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.