I soggetti indicati nell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere ((entro il 30 aprile 1975)) un prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11.
Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.