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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 2510 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Somministrazione
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BIANCO FELICE, elettivamente domiciliato in Sant'Antimo
(NA) alla Via G. Carducci n. 12 presso il difensore avv. BIANCO
FELICE come da procura in atti,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLA, elettivamente domiciliato in Casoria alla Via Nazionale Delle Puglie n. 176/A C/O l'avv. NICOLA
OREFICE, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21/02/2021 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4640/2020
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29.12.2020 e notificato il
14.02.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 16.845,17 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica, come risultante dalla fattura n. 63223310601305° del
9.06.2014 rimasta insoluta.
Al riguardo, l'opponente contestava il rapporto di fornitura in essere tra le parti, eccepiva la prescrizione quinquennale del presunto credito azionato, contestava l'ammontare del credito ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli avversi assunti, concludeva per
[...]
il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
***
1. Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Preliminarmente, l'opposizione deve essere ritenuta tempestivamente proposta.
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale atteso che l'art. 1, comma 4, L. 205/2017, che ha ridotto la prescrizione del diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas da cinque a due anni, prevede al comma 10 l'applicabilità, per il settore elettrico, delle nuove disposizioni unicamente alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, mentre la fattura oggetto di causa è stata emessa il 9.06.2014. Il comma 5 dell'art. cit. esclude in ogni caso l'applicabilità del termine breve nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
D'altra parte, va considerato che pur attenendo la fattura a consumi precedenti il termine prescrizionale vada calcolato alla data di emissione della stessa e risulta utilmente interrotto con missiva di messa in mora del 17.3.16 notificata al debitore in data del 7.04.2016, con la conseguenza che alcun termine di prescrizione può ritenersi decorso,
non essendo trascorsi più di 5 anni dalla citata messa in mora sino all'introduzione del giudizio monitorio.
Alla luce di tanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta in quanto infondata.
2. Ciò posto, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò
fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.
4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Nella specifica materia dei contratti di somministrazione, quale è quello sulla scorta del quale sono state emesse le fatture azionate in via monitoria, è consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n.
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 6562/2019, n. 23699/2016).
3. Venendo quindi al caso in esame, va detto che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, esibendo in giudizio già in sede monitoria l'estratto conto con autentica notarile e, in questa sede, la fattura azionata oltre al verbale di verifica del 10.03.2014.
L'opposta ha quindi basato la pretesa monitoria mediante la produzione della fattura nr. 63223310601305° del 9.06.2014 rimasta insoluta unitamente all'estratto conto debitamente vidimato dal Notaio che ne aveva, altresì, attestato la conformità all'originale e la regolare tenuta a norma di legge.
Parte opposta ha altresì dimostrato: - che in data 10/03/2014, due tecnici di Enel Distribuzione Spa effettuavano una verifica presso la fornitura con nr. cliente 876160668 (POD nr. IT001E04809675) intestata a
[...]
; - che con verbale di verifica del 10.03.2014 alla presenza Pt_1
dell'utilizzatore (in persona di tale , che nulla dichiarava) Parte_2
veniva accertato accertata una manomissione del misuratore;
- che, in particolare, per effetto di una calamita posta sul lato posteriore del misuratore, veniva alterata la registrazione dei consumi per una percentuale, in negativo, del 45%; - che, quindi, in quella sede è stato accertato un prelievo irregolare di energia con decorrenza dal
01.09.2011; - che conseguentemente si provvedeva alla rimozione del contatore manomesso ed alla ricostruzione dei consumi realmente sostenuti dal cliente, sulla base della tabella in atti;
- che sulla base della ricostruzione dei consumi avvenuta in base allo storico consumi del
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 cliente è stata emessa la citata fattura, in questa sede contestata.
4. Ora, alla luce dell'analitico accertamento eseguito il 10/03/2014 in presenza dell'utilizzatore della fornitura e della puntuale ricostruzione del consumo reale con riferimento al periodo dal 01/09/2011 al
09/03/2014 sulla base dello “storico consumi del cliente”, parte opponente si è limitata a contestazioni del tutto generiche, inidonee come tali ad inficiare la pretesa creditoria di Controparte_1
non avvalendosi sul punto nemmeno di una
[...]
perizia di parte, con la conseguenza che la chiesta nomina di Ctu si appalesa inammissibile poiché meramente esplorativa.
Il che rende, d'altro canto, del tutto irrilevante e superflua la prova testimoniale articolata.
Quanto poi alla contestazione mosse da parte opponente all'esistenza del rapporto contrattuale in questione, benché parte opposta abbia in effetti confermato di non essere in possesso del relativo contratto, va ribadito l'orientamento secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass. civ., sez. III, 14/07/2023, n. 20267 nonché Cass., Sez. 1,
ord. n. 31315 del 24.10.2022; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. Un.,
22/05/1996, n. 4715 in Giust. civ. 1996, I, 2925).
A questo proposito, parte opposta produce istanza presentata dallo Pt_1
il 15.09.2008 di allaccio alla fornitura inviata ad Enel Servizio Elettrico
Spa, sottoscritto dal predetto utente, a riprova dunque dell'esistenza del
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 rapporto contrattuale tra le parti.
5. Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso
di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il
contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez.
VI, 21/03/2018, n. 7045).
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione,
sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto
funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato
fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque,
che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 semplice di veridicità”. In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III,
14/03/2024, n. 6959).
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente contesti il funzionamento del contatore.
Ora, non v'è dubbio che sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta e dal fascicolo monitorio possa dirsi provato un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica.
Tale convincimento si fonda sulla sussistenza e valore del verbale di accertamento eseguito il 10.03.2014 dai verificatori che hanno accertato,
con documento avente fede privilegiata, come è noto, l'abusivo prelievo ed effettuato la rimozione a seguito dell'intervento descritto nel suddetto verbale.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto verbale di accertamento di manomissione del contatore dell'utenza di parte opponente (prodotto in atti dalla opposta), alcun elemento contrario risulta aver dedotto o provato l'opponente che abbia potuto mettere in discussione le risultanze dello stesso, il quale anzi pur
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 presente al momento dell'accertamento non ha sollevato alcuna delle questioni evidenziate, poi, nella odierna opposizione.
6. Accertata e comprovata, dunque, la pacifica e illegittima manomissione del misuratore servente l'utenza di energia elettrica riconducibile a parte opponente (che ha consentito un prelievo irregolare di energia di quasi la metà di quella effettivamente consumata), non può
dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, della detta manomissione debba essere chiamato a rispondere proprio l'opponente, quale titolare dell'utenza in questione, al cui servizio era installato il misuratore manomesso (indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultima); non vi sono dubbi, infatti, che la detta parte debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se,
per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Sul punto la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 21/05/2019, n. 13605;
Cass. Civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297) è costante nell'affermare che nel caso di manomissione dell'apparecchio-contatore ad opera di terzi,
l'utente, pur incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia, deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare l'attività illecita del terzo (dimostrando di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 alterare il normale funzionamento del contatore): in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore da parte di soggetti determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza.
In definitiva, quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre all'utente la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela,
ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Facendo applicazione di tale consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della generica contestazione, da parte dell'utente, parte opposta ha come detto dimostrato la fonte del rapporto, rimasto provato anche mediante presunzioni, ed analiticamente indicato la metodologia utilizzata per la ricostruzione delle misure sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica a fronte del prelievo irregolare di energia.
7. I quantitativi di energia così ricostruiti per il periodo sopra indicato,
sono stati correttamente riportati nel prospetto riepilogativo dettagliato in atti, ove sono evidenziati i quantitativi di energia che in ragione
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 dell'irregolare funzionamento del gruppo di misura non erano stati regolarmente registrati
Ebbene, la genericità delle contestazioni avanzate dall'opponente sono, in quanto tali, inidonee a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta.
Né può essere chiamato a rispondere dell'inadempimento dell'utente l'effettivo utilizzatore della fornitura, in difetto di subentro nel contratto di somministrazione, il che, d'altra parte, rende del tutto irrilevante nella fattispecie in esame la pronuncia del giudice penale (con sent. n. 3068/28
del 3.01.2019) nei confronti dell'utilizzatrice della fornitura, peraltro di mero rito (difetto di querela).
8. In conclusione, parte opposta ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio credito;
di contro i fatti estintivi impeditivi e modificati dedotti dall'opponente sono del tutto generici sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
9. Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro così
[...] Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4640/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 29.12.2020 opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta che qui si liquidano in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 25/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 2510 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 12