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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26372/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa TO TE Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa LU MI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 26372/2024 VG
promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Stolfi Enrico, presso cui è elettivamente dom.to come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Foligno 76 Parte adottanda
, nato a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Controparte_2
nata a [...] il [...] Controparte_3
nata a [...] il [...] Controparte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Vaccari del Foro di Modena Convenuti
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Persona_1
[...]
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. ; riferiva, in particolare, che a seguito della Persona_1 relazione instaurata con , divenuta sua moglie per effetto del Controparte_5 matrimonio celebrato il 23.5.2023, aveva instaurato con , figlio della Persona_1 signora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c. Si costituivano in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Vaccari, i signori , Controparte_1
e figli Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'adottante nati dal suo precedente matrimonio. All'udienza del 24.3.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. La madre dell'adottando, prestava il Controparte_5 consenso. Al contrario, i quattro figli di manifestavano il loro dissenso Parte_1 rispetto all'adozione. Rimesso il fascicolo al giudice relatore, venivano assegnati termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti. Depositate le note ed acquisito il parere del pubblico ministero, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento.
è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età Parte_1 minima per procedere all'adozione, e risulta rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione. L'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottando. Non hanno, invece, prestato l'assenso i figli dell'adottante nati dal suo precedente matrimonio. Il tema da affrontare, quindi, è il seguente: se il rifiuto dell'assenso dei figli dell'adottante sia una circostanza ex se ostativa, ovvero se il giudice possa ugualmente pronunciare l'adozione, laddove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Come noto, l'art. 291 c.c. ha subito una vera e propria riscrittura per effetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale.
2 Nella sua impostazione originaria, l'adozione del maggiorenne era preclusa all'adottante che avesse “discendenti legittimi o legittimati”, come recita tutt'ora la formulazione letterale dell'art. 291 co. 1 c.c.. Coerentemente con l'impostazione originaria, il legislatore richiedeva unicamente, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante e dell'adottando (art. 297 co. 1 c.c.). L'art. 297 co. 2 c.c., poi, attribuiva al giudice il potere di superare il rifiuto del coniuge e dei genitori, se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Su tale disciplina di rapporti sono intervenute le pronunce della Corte Costituzionale. In particolare, con la sentenza n.557 del 19.5.1988, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La Corte Costituzionale, quindi, ha ampliato la possibilità di adozione anche a soggetti che avessero già figli, a condizione che venisse acquisito anche l'assenso di costoro. Il requisito dell'assenso - non previsto a stretto rigore dalla legge – è stato introdotto in analogia a quanto previsto per il coniuge ed i genitori dall'art. 297 c.c., trattandosi di posizioni parificabili nella misura in cui si tratta dei soggetti che subiscono, per effetto dell'adozione, rilevanti ripercussioni di status. Nel 1992 la Corte Costituzionale è tornata nuovamente a pronunciarsi sull'art. 291 c.c.. Il caso affrontato riguardava un adottante con figlio maggiorenne, ma incapace di esprimere il suo assenso perché interdetto per infermità di mente. La Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha sostenuto che, in un simile caso, il tribunale potesse ugualmente pronunciare l'adozione, facendo applicazione della disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c. (Corte Cost. sentenza n. 345 del 1992). Ciò in quanto la specifica disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c. “pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità”. La Corte, infine, ha esteso la possibilità di adozione anche a coloro i quali hanno figli naturali, correggendo così la disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi e legittimati (Corte Cost. sentenza n. 245 del 2004). Orbene, in un simile contesto, la mancanza di assenso dei figli dell'adottante può essere superata laddove ingiustificata o contraria all'interesse dell'adottante, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c.. L'art. 297 c.c. richiama unicamente le ipotesi di assenso del coniuge e dei genitori (e non dei figli) perché si inserisce nell'ambito della originaria impostazione codicistica: non veniva richiesto l'assenso dei figli dell'adottante, perché l'adozione era tout court preclusa all'adottante che avesse figli. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.557 del 1988, evidentemente, i rapporti tra gli artt. 291 e 297 c.c. mutano: la presenza di figli dell'adottante non è più circostanza ostativa rispetto all'adozione, ma è richiesto il loro assenso. Ed allora se l'art. 297 co. 2 è una norma che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio consenso all'adozione (e non solo ai genitori ed al coniuge, come recita
3 letteralmente la rubrica, coerente con l'impostazione codicistica anteriore alla sentenza n.557 del 1988 Corte Cost.), anche il rifiuto di assenso dei figli dell'adottante è sindacabile dal giudice, al pari delle altre ipotesi ivi espressamente contemplate. Tale soluzione ermeneutica appare coerente con l'evoluzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne. Come ricordato in una recente sentenza della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottando (Corte Cost. n.4 del 18.1.2024) – l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha progressivamente perso la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, diventando “uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo”. L'evoluzione dell'istituto, inoltre, appare in linea con gli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e con l'art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. La Corte Europea, invero, ha sostenuto che, “al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi” (Sentenza CEDU del 13.10.15). Inoltre, nel senso della sindacabilità da parte del giudice del dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, sono intervenute recenti pronunce di merito (Corte Appello Cagliari sentenza del 9.5.2023, Corte Appello Perugia sentenza 13.3.2025), oltre ad una sentenza della Suprema Corte, che, sia pure in via incidentale, ha espressamente ribadito il principio secondo cui “il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4096 dep. 19.11.2024).
Tutto ciò premesso, occorre valutare se il dissenso dei figli di sia superabile, Parte_1 in quanto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. In estrema sintesi, i figli di si oppongono all'adozione per due ordini di motivi. Pt_1
In primo luogo, perché feriti dal comportamento del padre, con cui non hanno da tempo rapporti (fatta eccezione per e che si è sempre rivelato un padre Persona_2 assente;
aggiungono di essere venuti a conoscenza del matrimonio e dell'adozione tramite i social. , ad esempio, ha dichiarato: “non siamo in buoni rapporti con mio Controparte_1 padre nel senso che lui non ci cerca, non conosce mio figlio che è nato da due anni e mezzo, noi figli abbiamo provato a tenere i rapporti con lui ma lui non ci cerca;
lui non ci ha fatto partecipi del suo matrimonio, non ci fatto conoscere la moglie (lui è divorziato) né il figlio della moglie”. In secondo luogo, i figli dell'adottante hanno ribadito di non volere trasmettere il cognome a persone che ritengono estranee. , ad esempio, ha dichiarato: “non vedo il Controparte_1
4 motivo per cui mio padre debba dare il cognome al figlio della moglie”. Persona_2
pur dichiarando di non aver “nulla in contrario al matrimonio e al fatto che mio
[...] padre si sia ricreato una famiglia”, sostiene “che ci siano tanti modi per volersi bene e non necessariamente il trasmettere il cognome”. Ritiene il Tribunale che tali motivazioni siano superabili, avuto riguardo ai principi delineati dall'art. 297 co. 2 c.c.. I criteri che il giudice è chiamato a valutare riguardano unicamente il rapporto tra adottante e adottando, e la convenienza dell'adozione per l'adottando. Non vengono in rilievo, pertanto, le vicende di vita pregresse dell'adottante (se non nella misura in cui segnalino situazioni di possibile pregiudizio per l'adottando) né i suoi rapporti con i figli nati da precedenti matrimoni. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la natura del rapporto che lega a Parte_1 [...]
Nel caso di specie, si tratta di un rapporto che rispecchia un autentico Persona_1 legame di natura filiale. L'adottando, nato in [...], è stato abbandonato in tenera età dal padre biologico, e quando la madre ha conosciuto , ha trovato in lui una figura di Pt_1 riferimento. Ricorda, infatti, “ci siamo legati, lui tiene a me ed io a lui;
viviamo Persona_1 tutti insieme, io, lui e mia madre (…) Mi ha lasciato quando avevo quattro anni (il padre biologico, ndr); l'adottante è oggi per me il padre che non ho avuto”. Trattasi di dichiarazioni confermate anche da e da . Parte_1 Controparte_5
La circostanza, poi, che la convivenza di all'interno del nucleo Persona_1 familiare dell'adottante si sia realizzata unicamente dal marzo 2024 non è elemento sintomatico di una minore intensità del rapporto umano instauratosi: sia perché tra adottante ed adottando vi era una pregressa conoscenza, mediata da telefonate e videochiamate (quando si trovava ancora in Bolivia); sia perché si tratta del figlio della Persona_1 moglie dell'adottante, e quindi di un soggetto che di fatto è un membro della comunità di affetti della famiglia.
Le spese di lite si intendono compensate, tenuto conto della peculiare caratteristica degli interessi in questione e della natura non contenziosa del giudizio.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato in [...] il Persona_1
10.4.2005 da parte di nato a [...] il Parte_1
20.7.1954.
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Spese compensate.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU MI TO TE
5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa TO TE Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa LU MI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 26372/2024 VG
promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Stolfi Enrico, presso cui è elettivamente dom.to come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Foligno 76 Parte adottanda
, nato a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Controparte_2
nata a [...] il [...] Controparte_3
nata a [...] il [...] Controparte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Vaccari del Foro di Modena Convenuti
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Persona_1
[...]
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. ; riferiva, in particolare, che a seguito della Persona_1 relazione instaurata con , divenuta sua moglie per effetto del Controparte_5 matrimonio celebrato il 23.5.2023, aveva instaurato con , figlio della Persona_1 signora, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c. Si costituivano in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Vaccari, i signori , Controparte_1
e figli Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'adottante nati dal suo precedente matrimonio. All'udienza del 24.3.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. La madre dell'adottando, prestava il Controparte_5 consenso. Al contrario, i quattro figli di manifestavano il loro dissenso Parte_1 rispetto all'adozione. Rimesso il fascicolo al giudice relatore, venivano assegnati termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti. Depositate le note ed acquisito il parere del pubblico ministero, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento.
è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età Parte_1 minima per procedere all'adozione, e risulta rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione. L'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottando. Non hanno, invece, prestato l'assenso i figli dell'adottante nati dal suo precedente matrimonio. Il tema da affrontare, quindi, è il seguente: se il rifiuto dell'assenso dei figli dell'adottante sia una circostanza ex se ostativa, ovvero se il giudice possa ugualmente pronunciare l'adozione, laddove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Come noto, l'art. 291 c.c. ha subito una vera e propria riscrittura per effetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale.
2 Nella sua impostazione originaria, l'adozione del maggiorenne era preclusa all'adottante che avesse “discendenti legittimi o legittimati”, come recita tutt'ora la formulazione letterale dell'art. 291 co. 1 c.c.. Coerentemente con l'impostazione originaria, il legislatore richiedeva unicamente, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante e dell'adottando (art. 297 co. 1 c.c.). L'art. 297 co. 2 c.c., poi, attribuiva al giudice il potere di superare il rifiuto del coniuge e dei genitori, se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Su tale disciplina di rapporti sono intervenute le pronunce della Corte Costituzionale. In particolare, con la sentenza n.557 del 19.5.1988, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La Corte Costituzionale, quindi, ha ampliato la possibilità di adozione anche a soggetti che avessero già figli, a condizione che venisse acquisito anche l'assenso di costoro. Il requisito dell'assenso - non previsto a stretto rigore dalla legge – è stato introdotto in analogia a quanto previsto per il coniuge ed i genitori dall'art. 297 c.c., trattandosi di posizioni parificabili nella misura in cui si tratta dei soggetti che subiscono, per effetto dell'adozione, rilevanti ripercussioni di status. Nel 1992 la Corte Costituzionale è tornata nuovamente a pronunciarsi sull'art. 291 c.c.. Il caso affrontato riguardava un adottante con figlio maggiorenne, ma incapace di esprimere il suo assenso perché interdetto per infermità di mente. La Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha sostenuto che, in un simile caso, il tribunale potesse ugualmente pronunciare l'adozione, facendo applicazione della disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c. (Corte Cost. sentenza n. 345 del 1992). Ciò in quanto la specifica disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c. “pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità”. La Corte, infine, ha esteso la possibilità di adozione anche a coloro i quali hanno figli naturali, correggendo così la disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi e legittimati (Corte Cost. sentenza n. 245 del 2004). Orbene, in un simile contesto, la mancanza di assenso dei figli dell'adottante può essere superata laddove ingiustificata o contraria all'interesse dell'adottante, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 297 co. 2 c.c.. L'art. 297 c.c. richiama unicamente le ipotesi di assenso del coniuge e dei genitori (e non dei figli) perché si inserisce nell'ambito della originaria impostazione codicistica: non veniva richiesto l'assenso dei figli dell'adottante, perché l'adozione era tout court preclusa all'adottante che avesse figli. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.557 del 1988, evidentemente, i rapporti tra gli artt. 291 e 297 c.c. mutano: la presenza di figli dell'adottante non è più circostanza ostativa rispetto all'adozione, ma è richiesto il loro assenso. Ed allora se l'art. 297 co. 2 è una norma che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio consenso all'adozione (e non solo ai genitori ed al coniuge, come recita
3 letteralmente la rubrica, coerente con l'impostazione codicistica anteriore alla sentenza n.557 del 1988 Corte Cost.), anche il rifiuto di assenso dei figli dell'adottante è sindacabile dal giudice, al pari delle altre ipotesi ivi espressamente contemplate. Tale soluzione ermeneutica appare coerente con l'evoluzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne. Come ricordato in una recente sentenza della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottando (Corte Cost. n.4 del 18.1.2024) – l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha progressivamente perso la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, diventando “uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo”. L'evoluzione dell'istituto, inoltre, appare in linea con gli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e con l'art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. La Corte Europea, invero, ha sostenuto che, “al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi” (Sentenza CEDU del 13.10.15). Inoltre, nel senso della sindacabilità da parte del giudice del dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, sono intervenute recenti pronunce di merito (Corte Appello Cagliari sentenza del 9.5.2023, Corte Appello Perugia sentenza 13.3.2025), oltre ad una sentenza della Suprema Corte, che, sia pure in via incidentale, ha espressamente ribadito il principio secondo cui “il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4096 dep. 19.11.2024).
Tutto ciò premesso, occorre valutare se il dissenso dei figli di sia superabile, Parte_1 in quanto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. In estrema sintesi, i figli di si oppongono all'adozione per due ordini di motivi. Pt_1
In primo luogo, perché feriti dal comportamento del padre, con cui non hanno da tempo rapporti (fatta eccezione per e che si è sempre rivelato un padre Persona_2 assente;
aggiungono di essere venuti a conoscenza del matrimonio e dell'adozione tramite i social. , ad esempio, ha dichiarato: “non siamo in buoni rapporti con mio Controparte_1 padre nel senso che lui non ci cerca, non conosce mio figlio che è nato da due anni e mezzo, noi figli abbiamo provato a tenere i rapporti con lui ma lui non ci cerca;
lui non ci ha fatto partecipi del suo matrimonio, non ci fatto conoscere la moglie (lui è divorziato) né il figlio della moglie”. In secondo luogo, i figli dell'adottante hanno ribadito di non volere trasmettere il cognome a persone che ritengono estranee. , ad esempio, ha dichiarato: “non vedo il Controparte_1
4 motivo per cui mio padre debba dare il cognome al figlio della moglie”. Persona_2
pur dichiarando di non aver “nulla in contrario al matrimonio e al fatto che mio
[...] padre si sia ricreato una famiglia”, sostiene “che ci siano tanti modi per volersi bene e non necessariamente il trasmettere il cognome”. Ritiene il Tribunale che tali motivazioni siano superabili, avuto riguardo ai principi delineati dall'art. 297 co. 2 c.c.. I criteri che il giudice è chiamato a valutare riguardano unicamente il rapporto tra adottante e adottando, e la convenienza dell'adozione per l'adottando. Non vengono in rilievo, pertanto, le vicende di vita pregresse dell'adottante (se non nella misura in cui segnalino situazioni di possibile pregiudizio per l'adottando) né i suoi rapporti con i figli nati da precedenti matrimoni. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la natura del rapporto che lega a Parte_1 [...]
Nel caso di specie, si tratta di un rapporto che rispecchia un autentico Persona_1 legame di natura filiale. L'adottando, nato in [...], è stato abbandonato in tenera età dal padre biologico, e quando la madre ha conosciuto , ha trovato in lui una figura di Pt_1 riferimento. Ricorda, infatti, “ci siamo legati, lui tiene a me ed io a lui;
viviamo Persona_1 tutti insieme, io, lui e mia madre (…) Mi ha lasciato quando avevo quattro anni (il padre biologico, ndr); l'adottante è oggi per me il padre che non ho avuto”. Trattasi di dichiarazioni confermate anche da e da . Parte_1 Controparte_5
La circostanza, poi, che la convivenza di all'interno del nucleo Persona_1 familiare dell'adottante si sia realizzata unicamente dal marzo 2024 non è elemento sintomatico di una minore intensità del rapporto umano instauratosi: sia perché tra adottante ed adottando vi era una pregressa conoscenza, mediata da telefonate e videochiamate (quando si trovava ancora in Bolivia); sia perché si tratta del figlio della Persona_1 moglie dell'adottante, e quindi di un soggetto che di fatto è un membro della comunità di affetti della famiglia.
Le spese di lite si intendono compensate, tenuto conto della peculiare caratteristica degli interessi in questione e della natura non contenziosa del giudizio.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato in [...] il Persona_1
10.4.2005 da parte di nato a [...] il Parte_1
20.7.1954.
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Spese compensate.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU MI TO TE
5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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