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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10297 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.23420/2023 R.G. cont. Vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n.41, presso lo studio degli avv.
[...]
LO MI e RI NG che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamen- Controparte_1 te domiciliata in Napoli alla Via Gioacchino Rossini, 5 presso lo studio dell'avv. Pasquale
Baldassarre che la rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Luca De
Nunzio giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e relative differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2023 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso , in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante “pro tempore”, causa avente ad oggetto:
a. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto per le mansioni svolte, all'inquadra- mento nel 3° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sin dall'1.1.2020 per , , e dal 1.6.2021 per Parte_1 Parte_3 Parte_4
o comunque dalla data ritenuta di giustizia;
Parte_2
b. per l'effetto la condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro 15.982,47 (di cui euro
3.416,56 in favore di , euro 4.378,11 in favore di euro 4.477,66 in favore Parte_4 Pt_1 di. ed euro 3.710,14 in favore di ) o della somma maggiore o minore ritenu- Parte_3 Pt_2 ta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi sulla base di una retribuzione mensile di euro 1.257,07 per e e di euro. 1.371,4 per e;
Pt_1 Pt_2 Parte_4 Parte_3
c. con vittoria delle spese di lite.
I ricorrenti deducevano a sostegno della pretesa azionata:
1. di lavorare presso l'appalto indetto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM), presso la sede di Roma, di Via Isonzo 21/b, per l'affidamento dei servizi di puli- zia e igiene ambientale, portierato e segreteria da circa un decennio, essendo state le loro prestazioni acquisite di volta in volta dalle società aggiudicatarie del suddetto servizio di appalto nel corso degli anni;
2. di avere, da ultimo, prestato servizio in favore della Parte_5 in forza di contratti di natura subordinata a tempo indeterminato full-time sino al 1 gennaio
2023, allorché passavano tutti, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società convenuta, a seguito di cessione di azienda con contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
3. di essere stati tutti inquadrati sin dall'assunzione con la cedente - avve- Parte_5 nuta per , e nel gennaio 2020 e per nel giugno 2021 - nel Pt_1 Parte_4 Parte_3 Pt_2
II livello del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integra- ti/multiservizi, dunque come operai, passando con le medesime qualifiche alle dipendenze della cessionaria convenuta al momento del trasferimento di azienda;
2 4. di avere tuttavia svolto, per tutto il periodo sin dall'assunzione con la cedente
[...]
ad oggi, in via esclusiva o comunque prevalente, attività amministrative inquadrabi- Pt_5 li nel superiore III livello del CCNL applicato;
5. di avere svolto attività di accoglienza degli ospiti, preoccupandosi della loro registrazio- ne: nello specifico, dopo essersi fatti rilasciare dagli ospiti un documento di identità, con- segnavano loro appositi badges, registrando la visita nel confacente programma denomi- nato "check&in", annotando la presenza del visitatore anche su un apposito registro;
6. di essersi occupati di fornire informazioni agli ospiti, smistandoli nei vari uffici di compe- tenza, accompagnandoli personalmente al fine di prevenire così eventuali accessi in luo- ghi non autorizzati.
7. di essersi occupati del congedo degli ospiti in uscita, ritirando loro il badge visitatori consegnatogli al momento dell'ingresso, registrando la fine della permanenza sul suddetto apposito programma "check&in", riportando l'orario di uscita anche nel registro visitatori;
8. di essere dotati di un proprio account per accedere al computer della reception ed alla rete della struttura (username e password) fornita dalla committente necessaria CP_2 per procedere alla registrazione;
9. di avere svolto attività di addetti alla reception, essendo adibiti a rispondere alle telefo- nate tanto provenienti dall'interno quanto dall'esterno, smistando le stesse agli Uffici pre- posti, ma anche svolgendo ulteriori compiti ausiliari quali, ad esempio, la prenotazione di taxi per dipendenti o ospiti;
10. di avere svolto attività di controllo degli accessi, rivelazione degli allarmi antincendio, essendo adibiti ai sistemi di video sorveglianza ed alla custodia delle chiavi di accesso a tutti i locali della struttura, provvedendo alla consegna delle stesse al personale delle puli- zie o della manutenzione o ai dipendenti AGCOM per permettere loro l'accesso ai locali di competenza;
11. di essere stati addetti, inoltre, alla ricezione, custodia e smistamento di plichi, pacchi, corrispondenza e quanto altro fosse indirizzato all' AGCOM e ai dipendenti, dovendo poi trascrivere su apposito libro ogni movimento al fine di garantirne la tracciabilità ed avvisa- re, mediante invio di e-mail alle direzioni e ai dipendenti che non erano presenti, al fine di avvisarli della giacenza della corrispondenza;
12. di essere tenuti, dopo la chiusura serale dei cancelli di ingresso, al controllo del garage con la registrazione su apposito "modulo di verifica notturna" della presenza di macchine
3 che devono essere autorizzate, segnalando anche l'eventuale presenza di veicoli che non avrebbero dovuto sostare in loco, inviando il suddetto modulo al Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC), sig. Persona_1
13. che le mansioni così come descritte risultano esorbitanti rispetto al II livello formalmen- te riconosciuto e pienamente riconducibili al superiore III livello reclamato, come da decla- ratoria ed esemplificazioni.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva la società con- venuta,
1. contestando la fondatezza nel merito della pretesa,
a. per essere le figure di “portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata”, “operai comuni addetti alla reception” e “centralino” espressamente contemplate nei profili del II livello;
b. per non avere mai dotato i ricorrenti di un account, sicché eventuali doglianze in merito dovrebbero essere mosse nei confronti dell'appaltatore;
c. per erroneità dei conteggi che scomputano come “percepito” somme inferiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga;
2. nonché chiedendone il rigetto;
3. con vittoria delle spese di lite.
Espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi per parte ricorrente e Testimone_1
per parte resistente, oltre alle produzioni documentali in atti, all'odierna Tes_2 udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il Giudi- ce decideva come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
- Deve in primo luogo ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che i ricorrenti prestino attività sul medesimo appalto da oltre un decennio, in virtù di successive assunzioni da parte delle società di volta in volta aggiudicatarie e che siano passati alla dipendenze dell'odierna convenuta per effetto di cessione d'azienda da parte di Parte_6
, sicché la cessionaria resistente è tenuta al pagamento di eventuali debiti ma-
[...] turati anche nei confronti della cedente .
- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può pre- scindersi da tre fasi successive, cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in
4 concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda (Cass. 2164/04; 12854/03).
Procedendo dunque all'esame della declaratoria contrattuale, appartengono al II livello del
CCNL di settore formalmente riconosciuto ai ricorrenti, “…i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richie- de il possesso di (semplici) conoscenze…”
Appartengono invece al reclamato III° livello del CCNL di settore “…i lavoratori qualificati adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque acquisite…”.
Tali declaratorie piuttosto generiche vengono poi precisate con l'indicazione di numerosi esempi in relazione a diversi profili.
- Il Capitolato tecnico relativo allo specifico appalto dell'Autorità per le Garanzie nelle Co- municazioni (doc. 11 fascicolo parte ricorrente, pag 16 al punto 8.3) dopo avere generica- mente descritto il “Servizio di Reception” come “presenza di personale all'ingresso dell'edificio durante gli orari stabiliti da Agcom”, elenca una serie di compiti ulteriore che il personale addetto a tale servizio deve compiere: “accogliere, registrare, fornire informa- zioni, smistare gli ospiti nei vari uffici evitando accesso a luoghi non autorizzati;
controllare accesso agli immobili, gestire sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazioni allarmi an- tincendio, sistemi antielusione), custodia di chiavi, controllo dopo la chiusura serale,
l'uscita del personale e dei suoi ospiti;
ricezione e smistamento di posta e plichi, risponde- re a telefonate dall'esterno, prenotazione di taxi per i dipendenti e gli ospiti” (doc.11 fasci- colo di parte ricorrente).
- All'esito dell'istruttoria orale svolta può ritenersi accertato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, tendenzialmente confermate anche dal teste indotto dalla società resi- stente, ad eccezione dell'attività di ricezione e smistamento pacchi e corrispondenza che tuttavia non escludeva, limitandosi ad un “non mi risulta” - che mal si concilia con quanto previsto nello stesso Capitolato – così come in riferimento all'effettuazione della segnala- zione di eventuali veicoli non autorizzati nell'ambito della sorveglianza notturna da monitor dei garage, pur ammessa.
5 - Le figure del portiere e dell'addetto al centralino, possano attagliarsi al II o al III livello, dovendosi in realtà avere riguardo alle concrete modalità con cui tali attività vengono espletate.
Non rientra nella comune nozione di portiere/custode cui inerisce il II livello l'attività di chi sia tenuto ad effettuare registrazioni informatiche di accessi ed uscite e per l'effetto sia do- tato di un proprio account che consente l'accesso al sistema, dal momento che la figura di
“operatore addetto al terminale e/o a sistemi di videoscrittura” rientra nel profilo 6) del III livello, ossia “lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnica o amministrativa ri- chiedenti in modo particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Altro esempio della medesima declaratoria è la figura del fattorino, addetto a mansioni semplici di segreteria, cui appaiono pienamente riconducibili le attività di ricezione, custo- dia, smistamento della corrispondenza e dei plichi tra i vari uffici, provvedendo anche ad avvisare i destinatari.
Ancora la medesima declaratoria dei cui al punto 6 del profilo del III livello contempla la figura del centralinista/assistenza telefonica cui deve ricondursi l'attività svolta dai ricorren- ti che, già per capitolato d'appalto e come confermato dai testi, dovevano provvedere e di fatto provvedevano anche alla prenotazione di taxi per ospiti e dipendenti.
Si tratta dunque di un'attività più complessa che esula da quel non meglio precisato “cen- tralino” previsto nella declaratoria del II livello.
Effettivamente l'attività di “receptionist” prevista dalla declaratoria del III livello inerisce specificamente a musei e biblioteche, ma l'attività di registrazione e accompagnamento degli ospiti nei vari uffici onde evitarne l'accesso ad aree non autorizzate non può esaurirsi nel portierato o nella custodia e deve ritenersi riconducibile a quelli “altri compiti d'ufficio” contemplati dal punto 6 del profilo del III livello.
Le mail di cui all'aIlegato 4 del fascicolo di parte ricorrente provano altresì l'espletamento della mansione di segnalazione di veicoli non autorizzati nell'ambito dell'attività di sorve- glianza notturna dei garage - solo genericamente confermata dai testi – e che pare ancora una volta riconducibile ai summenzionati “altri compiti d'ufficio”.
- Particolare attenzione merita la dotazione dei ricorrenti di un account, di un username e di una password forniti dalla committente, come pacificamente riconosciuto dal teste Tes_3
[...
, supervisore della . Controparte_1
6 La società convenuta ha tentato di sminuire la rilevanza della circostanza, eccependo che eventualmente i lavoratori avrebbero dovuto indirizzare le loro doglianze nei confronti della
AGCOM.
Orbene, così non è in quanto l'appaltatore, ove effettivo datore di lavoro del personale uti- lizzato nell'ambito di un appalto genuino, è tenuto a verificare che il committente non ri- chieda prestazioni “eccedenti” quelle di cui al Capitolato, assumendosi altrimenti la re- sponsabilità della remunerazione delle suddette eccedenze sia quantitative (orario), sia qualitative (mansioni superiori).
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni dedotte e dal raffronto delle stesse con la declaratoria del II livello si evince l'estraneità ed esorbitanza delle stesse rispetto all'inquadramento formale riconosciuto.
Tali mansioni risultano all'evidenza riconducibili al superiore III livello, di cui integrano per- fettamente uno dei profili espressamente elencati.
-Per quanto concerne infine le contestazioni in merito ai conteggi, si riteneva di procedere a consulenza tecnico contabile ed il CTU nominato ha proceduto ad effettuare i relativi calcoli “considerando le retribuzioni ordinarie mensili spettanti ai lavoratori full-time, così come previste dal CCNL (paga base, contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale, etc.). Dalle retribuzioni dovute ai lavoratori sono state detratte le somme percepite, così come risultanti dai cedolini paga presenti in atti”.
L'ammontare complessivo delle differenze spettanti a ciascun ricorrente, per l'intero perio- do, ad esito dello sviluppo degli allegati conteggi, è stato così sintetizzato: per : Parte_1 retribuzioni euro 3.999,00; trattamento fine rapporto euro 252,92, per un totale di euro
4.251,91 lordi;
: Parte_4 retribuzioni euro 3.248,73; trattamento fine rapporto euro 222,59, per un totale di euro
3.471,32 lordi;
: Parte_3 retribuzioni euro 4.070,75; trattamento fine rapporto euro 260,90, per un totale di euro
4.331,65 lordi;
: Parte_2
7 retribuzioni euro 3.295,36; trattamento fine rapporto euro 250,71, per un totale di euro
3.546,07.
La domanda deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, deve riconoscersi il diritto dei ri- correnti all'inquadramento nel 3° livello del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Non vi è motivo per disattendere le risultanze della CTU contabile svolta secondo retti cri- teri tecnici così come esposto nell'elaborato.
La società resistente va dunque condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'importo per ciascuno individuato nella CTU a titolo di differenze retributive e TFR.
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di-
, così provvede: CP_3 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 3° livel- lo del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integra- ti/multiservizi, applicato in azienda;
per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle se- guenti somme: in favore di : euro 3.999,00 per retribuzioni ed euro 252,92 per TFR , per un Parte_1 totale di euro 4.251,91 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di euro 3.248,73 per retribuzioni ed euro 222,59 per TFR, Parte_4 per un totale di euro 3.471,32 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria come per leg- ge;
in favore di : euro 4.070,75 per retribuzioni ed euro 260,90 per TFR, per un Parte_3 totale di euro 4.331,65 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di : euro 3.295,36 per retribuzioni ed euro 250,71 per TFR, per Parte_2 un totale di euro 3.546,07 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
8 Condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfet- tario.
Pone le spese di CTU a carico di . Controparte_1
Roma, 15.10.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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