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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di ZA - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 3514/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti Luca ZITA e Parte_1 C.F._1
Simone Placido CRUPI, Via Amerigo Vespucci, n. 25, ZA
- parte attrice opponente - contro
(P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Monica BACCARINI, Controparte_1 P.IVA_1
C.so Mazzini, n. 51, Faenza
- parte convenuta opposta -
e con
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Elisa ZAGNI, Controparte_2 C.F._2
Via Sansovino, n. 30, Milano
- parte terza chiamata - e con
(P. IVA - C.F.: ) CP_3 P.IVA_2
- parte terza chiamata -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ZA adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte della convenuta opposta nei confronti del IG.
e/o la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno attore Parte_1 opponente e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 689/2023 - R.G. n. 1227/2023, emesso dal Tribunale di ZA in data
02/03/2023, pubblicato in data 06/03/2023;
Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che il decreto ingiuntivo n.
689/2023 - R.G. n. 1227/2023, emesso dal Tribunale di ZA in data 02/03/2023, pubblicato in data 06/03/2023, è stato pronunciato in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 C.p.c. e, per l'effetto, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo o comunque porsi nel nulla il predetto decreto, rendendo lo stesso privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico con conseguente rigetto delle domande svolte dalla società opposta così come formulate nel ricorso per ingiunzione.
In via principale e nel merito:
In accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo l'impugnato decreto ingiuntivo n. 689/2023 - R.G. n. 1227/2023, emesso dal Tribunale di
ZA in data 02/03/2023, pubblicato in data 06/03/2023, rendendo lo stesso privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico, essendo le ragioni creditorie prive di fondamento per tutti i motivi esposti in atto.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. alla ricorrente Parte_1 [...] er la causale di cui in ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Rigettare, in ogni caso, tutte le avverse domande.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa la terza chiamata IG.ra , nella sua Controparte_4 qualità di proprietaria dell'immobile sito in ZA (MB), Via Pitagora n. 13, che ha fruito delle forniture di cui trattasi, e/o la terza chiamata , in persona del legale _5 rappresentante pro tempore, tenuti a manlevare e tenere indenne il IG.
[...] da ogni e qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta in favore della Parte_1 [...]
CP_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/14, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
Disporsi l'interpello del legale rappresentante pro tempore di con sede Controparte_1 in 40026 LA (IM), Via Molino Rosso n. 8, del legale rappresentante pro tempore di con sede legale in 22100 Como (CO), Via P. Stazzi n. 2 e della IG.ra _5
, residente in [...], nonché Controparte_4 prova per testi, sui capitoli di seguito articolati, da intendersi preceduti dalla locuzione
“Vero che”: 1) Il IG. ha condotto in locazione l'immobile sito in ZA (MB) Via Parte_1
Pitagora n. 13 dal 04/04/2011 al 18/12/2013, come da docc. sub 19 e 3 fascicolo parte attrice opponente che si rammostrano;
2) Nel predetto arco temporale (dal 4/4/2011 al 18/12/2013) il riscaldamento dell'appartamento sito in ZA (MB) Via Pitagora n. 13 è stato sempre assicurato dall'impianto termico condominiale al quale era allacciato;
3) Nel predetto arco temporale (dal 04/04/2011 al 18/12/2013) la predetta unità abitativa, sita in ZA (MB) Via Pitagora n. 13, era dotata di boiler elettrico scaldabagno;
4) Nel predetto arco temporale (dal 4/4/2011 al 18/12/2013) le spese condominiali relative all'immobile sito in ZA (MB) Via Pitagora n. 13, erano comprensive delle spese per il riscaldamento come da docc.sub19 e 20 fascicolo parte attrice opponente che si rammostrano;
5) Nel predetto arco temporale (dal 4/4/2011 al 18/12/2013) l'utenza gas nella predetta unità abitativa, sita in ZA (MB) Via Pitagora n. 13 era destinata esclusivamente alla cottura cibi;
6) Il IG. ha abitato l'immobile sito in ZA (MB) Via Pitagora n. 13, Parte_1 dal mese di aprile dell'anno 2011 al mese di dicembre dell'anno 2013;
7) Nel mese di dicembre dell'anno 2013 il IG. consegnava le chiavi Parte_1 dell'appartamento al IG. coniuge della IG.ra Parte_2 P_
, e provvedeva a rilasciare l'immobile sito in ZA Via Pitagora n. 13 per trasferirsi
[...] presso la nuova abitazione sita in ZA alla Via Monte Santo n. 28 dove a tutt'oggi risiede;
8) Nel mese di dicembre dell'anno 2013 il IG. si rivolgeva agli operatori Parte_1 di presso la sede di ZA, e richiedeva la disattivazione della fornitura gas Controparte_6 relativa all'immobile sito in ZA (MB), Via Pitagora n. 13 come da doc. sub 15 fascicolo parte attrice opponente che si rammostra;
9) Con richiesta id. 2013-37587 del 27/12/2013 il IG. richiedeva la Parte_1 disattivazione della fornitura gas relativa all'immobile sito in ZA (MB), Via Pitagora n. 13, come da doc. sub 15 fascicolo parte attrice opponente che si rammostra;
10) Il IG. è intestatario dell'utenza mobile 320/4681021; Parte_1
11) Il IG. provvedeva in data 13/01/2014 all'integrale pagamento di Parte_1 quanto richiesto da come da docc. sub 8 e 17 fascicolo parte attrice Controparte_6 opponente che si rammostrano;
12) In data 09/01/2014 veniva eseguito un tentativo di disattivazione della fornitura gas che dava esito negativo a causa dell'opposizione del soggetto occupante l'immobile sito in
ZA Via Pitagora n. 13, come da doc. sub 15 ter fascicolo attoreo che si rammostra;
13) In data 07/01/2021 il contatore Matricola n. 4132499 anno 1993 ubicato sul balcone dell'immobile di proprietà della IG.ra sito in ZA Via Pitagora n. 13 Controparte_4 veniva sostituito con il contatore Modello TR EN matricola n. 34020153660;
14) Per effettuare la sostituzione del contatore di cui al precedente punto sub. 13) si rendeva necessario l'accesso all'interno dell'unità abitativa di proprietà della IG.ra P_
sita in ZA Via Pitagora n. 13;
[...]
15) Il contatore Matricola n. 4132499 anno 1993 era ubicato sul balcone dell'immobile di proprietà della GN sito in ZA Via Pitagora n. 13; Controparte_4
16) Anche il nuovo contatore Modello TR EN matricola n. 34020153660 è ubicato sul balcone dell'immobile di proprietà della IG.ra sito in ZA Via Controparte_4
Pitagora n. 13;
17) In epoca successiva al gennaio 2014, all'interno dell'immobile di proprietà della IG.ra sito in ZA (MB), Via Pitagora n. 13, veniva installata una caldaia Controparte_4 autonoma per il riscaldamento;
18) L'immobile di proprietà della IG.ra sito in ZA (MB), Via Pitagora Controparte_4
n. 13 e concesso in locazione, con contratto del 01/07/2015, al SI. , era provvisto di Pt_3 caldaia autonoma per il riscaldamento come da doc. sub 2 fascicolo terza chiamata che si rammostra;
19) Le spese per il riscaldamento dell'immobile di proprietà della IG.ra Controparte_4 sito in ZA (MB), Via Pitagora n. 13 sono ricomprese nelle spese accessorie concordate con il contratto di locazione al SI. del 01/07/2015, come da doc. sub 2 fascicolo terza Pt_3 chiamata che si rammostra;
20) Le bollette gas relativa alle fatture n. 412102774587 del 16/03/2021 con scadenza
31/03/2021, n. 412021324507 del 16/12/2020 con scadenza 31/12/2020 e n. 412020186399 del 14/11/2020 con scadenza 30/11/2020, aventi ad oggetto l'erogazione di energia gas relativamente all'immobile sito in 20900 ZA (MB), Via Pitagora n. 13 e relative al periodo 1 ottobre 2020 - 28 febbraio 2021, riportano la dicitura “Le bollette precedenti ci risultano pagate” come da docc. sub 2 fascicolo monitorio parte convenuta opposta e doc. sub 25 fascicolo parte attrice opponente che si rammostrano.
* * *
Disporsi prova per interpello sui capitoli da 1) a 20) sopra articolati del legale rappresentante pro tempore di con sede in LA (BO), Via Molino Rosso n. 8, del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore di con sede in Como (CO), Via P. Stazzi n. 2, e della _5
IG.ra residente in [...]. Controparte_4
* * *
Si indicano quali testi:
Sui capitoli 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 19) - 20) sopra articolati il IG.
, residente in [...]. Testimone_1
Sui capitoli 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 18) - 19) - 20) sopra articolati il IG.
[...]
residente in [...]. Parte_4
Sui capitoli 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 20) sopra articolati il IG. Pt_5
, operatore c/o con sede in 22100 Como (CO), Via P. Stazzi n. 2.
[...] _5
Sui capitoli 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 20) sopra articolati il IG.
[...]
operatore c/o con sede in 22100 Como (CO), Via P. Stazzi n. 2. Pt_6 _5
Sui capitoli 8) - 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 20) sopra articolati il legale rappresentante pro tempore di ex con sede in 22100 Controparte_7 Controparte_6
Como (CO) Via P. Stazzi n. 2.
Sui capitoli 8) - 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) - 16) - 17) - 20) sopra articolati il IG.
, c/o con sede in 22100 Como (CO), Via P. Stazzi n. 2. Testimone_2 CP_8
* * *
Ordinare ai sensi dell'art. 210 C.p.c. l'esibizione a cura di del contratto di Controparte_1 fornitura energia gas n. 3022639642 relativo alle bollette per cui è causa, ed avente ad oggetto l'unità abitativa sita in ZA (MB), Via Pitagora n. 13.
* * *
Ordinare ai sensi degli artt. 210 e/o 213 C.p.c. l'esibizione a cura di e/o Controparte_1
e/o (ora della richiesta di disattivazione _5 Controparte_6 Controparte_7 della fornitura gas effettuata dal IG. in data 27/12/2013 (identificativo Parte_1 richiesta 2013-37587) e del relativo ordine di intervento (ODI 39844-2013).
* * *
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla terza chiamata si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria, con i seguenti testi:
IG. , residente in [...]; Testimone_1
IG. ,operatore c/o ,con sede in 22100 Como(CO),Via P.Stazzi n.2. Parte_6 _5
* * *
Ci si oppone, da ultimo, all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato da CP_1 nei confronti di Lereti Gas Spa in quanto documentazione che avrebbe dovuto essere in possesso dell'odierna convenuta opposta. Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n.
689/2023 - R.G. n. 1227/2023, emesso dal Tribunale di ZA in data 02/03/2023, pubblicato in data 06/03/2023 e in ogni caso accertare e dichiarare tenuto e condannare il SI.
[...]
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
a versare in favore di a somma di € 14.306,46, con interessi dalla data Controparte_1 di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria.
- In via subordinata nel merito, qualora, all'esito della istruttoria, emergesse una responsabilità in ordine ai fatti di causa, della terza chiamata SI.ra proprietaria Controparte_4 dell'immobile in sui è situato il POD n. , si chiede condannarsi la medesima PartitaIVA_3 in solido con il SI. a versare in favore di la somma Parte_1 CP_1 di € 14.306,46, con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo;
-sempre in via subordinata nel merito, qualora, all'esito della istruttoria, emergesse una responsabilità in ordine ai fatti di causa, della terza chiamata con Sede legale CP_3 in Via P. Stazzi 2 - 22100 Como, P. Iva - Cod. Fiscale Registro Imprese (Como Lecco):
condannarsi la medesima a versare in favore di la somma P.IVA_2 CP_1 di € 14.306,46, con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria.
Parte terza chiamata : P_
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della GN P_
per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, estrometterla dall'odierno giudizio.
[...]
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo e/o dovere della GN - nella sua qualità di proprietaria Controparte_4 dell'unità immobiliare sita in ZA (MB), Via Pitagora n. 13 - di manlevare e tenere indenne il SInor da ogni e qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta in Parte_1 favore della all'esito del presente giudizio, non costituendo la proprietà Controparte_1 dell'immobile valida fonte dell'obbligazione di pagamento;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità ascrivibile alla GN per i fatti di cui è causa;
Controparte_4
- rigettare le domande tutte promosse nei confronti della GN , poiché Controparte_4 infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'attore opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente ed anche diversamente eccepire, dedurre, precisare e concludere e di meglio articolare istanze e idonei mezzi istruttori, anche in dipendenza dell'atteggiamento difensivo delle controparti, nonché con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova dalle stesse eventualmente richiesti,
- disporre ed ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero è che la SI.ra , dal mese di dicembre 2013 ad oggi, ha goduto in modo P_ pieno ed immediato dell'immobile di sua proprietà, sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13?”
2. “Vero è che la SI.ra , dal mese di dicembre 2013 ad oggi, ha abitato, anche per un P_ breve periodo di poche settimane, l'immobile di sua proprietà, sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13?”
3. “Vero è che la SI.ra ha mai fruito, dalla data in cui ha acquistato l'immobile sito P_ in ZA, alla Via Pitagora n. 13, ad oggi, delle forniture di luce/gas relative alla medesima unità immobiliare?”
4. “Vero è che la SI.ra , anche per il tramite dell'Arch. nell'anno P_ Parte_2
2013 La incaricava di occuparsi della vendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita in ZA, alla Via Pitagora n. 13?”
5. “Vero è che la SI.ra , anche per il tramite dell'Arch. nel mese di P_ Parte_2 gennaio 2014 La incaricava di ripristinare lo stato dell'unità immobiliare di sua proprietà, sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13, commissionandoLe anche la ritinteggiatura dei locali?”
6. “Vero è che, nel mese di gennaio 2014, l'immobile di proprietà della SI.ra , sito in P_
ZA, alla Via Pitagora n. 13, era stabilmente occupato da almeno una persona?”
7. “Vero è che, tra il mese di dicembre 2013 e il mese di luglio 2015, l'immobile di proprietà della SI.ra , sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13, era libero, disabitato e disponibile ad P_ essere visitato dai potenziali acquirenti?”
8. “Vero è che, nel mese di gennaio 2014, mentre Lei si trovava presso l'immobile di proprietà della SI.ra , sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13, ha ricevuto la visita di un operatore P_ della Società incaricato alla disalimentazione del contatore presente _5 nell'appartamento?”
9. “Vero è che, nel mese di gennaio 2014, Lei ha rinvenuto presso l'immobile sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13, una comunicazione afferente al tentativo di disalimentazione del contatore presente all'interno della medesima unità immobiliare da parte della Società _5
che ha consegnato alla SI.ra ?”
[...] P_
10. “Vero è che Lei si trasferiva all'interno dell'immobile sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13, nel mese di luglio 2015?”
11. “Vero è che, a far data dal mese di luglio 2015 sino ad oggi, Lei ha abitato e goduto in modo pieno ed immediato dell'immobile sito in ZA, alla Via Pitagora n. 13?”
12. “Vero è che, nel mese di gennaio 2021, un operatore della rovvedeva, Controparte_9 in Sua presenza, alla sostituzione del contatore sito nell'appartamento da Lei condotto, in ZA, alla Via Pitagora n. 13?”
13. “Vero è che, nel mese di gennaio 2021, a seguito della sostituzione da parte di un operatore della Società del contatore sito nell'appartamento da Lei condotto, _5 in ZA, alla Via Pitagora n. 13, Lei sottoscriveva un verbale di sostituzione del contatore e prestava il consenso alla rottamazione del modello rimosso?”
Con i testi di seguito indicati:
- SI. , residente in [...] [e con Studio Testimone_3 professionale sito in ZA (20900), alla via Rivolta n. 3], sui capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; - SI. residente in [...]
Diaz n. 13 [p.e.c.: , sui capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 9; Email_1
- SI. , residente in [...] [p.e.c.: Testimone_4
, sui capitoli 5, 6, 7, 8, 9; Email_2
- SI. , residente in [...] alla Parte_4
Via Pitagora n. 13, sui capitoli 10, 11, 12, 13.
Con riserva di ulteriormente dedurre la prova contraria, anche per testi, a seguito delle avverse istanze istruttorie.
La terza chiamata insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
Fatto salvo ogni diritto, anche in via istruttoria.
Respingendo e non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove o eccezioni di controparte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 28.4.2023, iscritto a ruolo il 2.5.2023, il SI. ha Parte_1 convenuto in giudizio nel prosieguo, per brevità, , opponendo Controparte_1 CP_10 il decreto ingiuntivo n. 689/2023, emesso dal Tribunale di ZA – nel procedimento monitorio rubricato al n. 1227/2023 R.G. – in data 2-6.3.2023 a favore di per la somma di € CP_10
14.306,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per credito relativo a fornitura di gas metano ad uso domestico(cfr. decreto ingiuntivo prodotto sub doc. n.1 del fascicolo di parte opponente); la difesa del SI. ha chiesto di essere autorizzata alla Parte_1 chiamata in giudizio della SI.ra (proprietaria dell'unità immobiliare Controparte_4 servita dalla fornitura di gas metano) a fini di manleva nell'ipotesi di soccombenza in relazione al credito azionato in via monitoria da CP_10
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione promossa da CP_10 controparte, concludendo – in via principale – per la reiezione di essa con conferma del decreto ingiuntivo;
la difesa di ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa CP_10 _5
concludendo – in via subordinata – per la condanna di quest'ultima a versare l'importo di
[...]
€ 14.306,46, condanna al pagamento di tale importo richiesta – sempre in subordine ed in solido con l'opponente – pure con riferimento alla posizione della terza chiamata SI.ra
[...]
. P_
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa Gaia CALDARINI), è stata autorizzata la chiamata in causa della SI.ra e di cfr. verbale udienza Controparte_4 _5
2.10.2023).
Costituitasi in giudizio, la SI.ra – eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 passiva – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande promosse nei suoi confronti, concludendo per il rigetto di esse.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace (cfr. verbale _5 udienza 19.2.2024).
Concessi i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza
19.2.2024); attribuita esecutività al d.i. (cfr. ordinanza riservata 19.2.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
respinti i mezzi istruttori articolati dalle parti e ritenuta e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza fuori udienza 3.6.2024, da intendere qui trascritta e confermata); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 19.6.2024); la causa è passata in decisione, assegnati alle difese delle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (17.2.2025) e le memorie di replica
(10.3.2025).
*************
Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez.
V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3,
Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché
Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Dalle deduzioni delle parti e dai dati documentali emerge il seguente quadro:
- l'opponente è stato conduttore di un appartamento di proprietà della SI.ra (sito in P_
ZA, Via Pitagora, n. 13) e ciò in forza di contratto 4.4.2011 (registrato il 12.4.2011);
- le fatture azionate in via monitoria da sono relative ad arco temporale successivo CP_10 all'1.10.2020 (data di attivazione della fornitura di gas in regime di DEFAULT intestata al SI. e ciò per allegazione della stessa [cfr. pag. 4 della comparsa di Parte_1 CP_10 costituzione e risposta ); CP_10
- il rapporto di locazione di cui al contratto 4.4.2011 è stato risolto il 18.12.2013, data nella quale l'opponente ha riconsegnato alla proprietà le chiavi dell'alloggio;
- l'opponente, lasciato l'immobile della SI.ra , si è trasferito in Via Monte Santo, n. 28, P_
ZA, ivi fissando anche la propria residenza anagrafica (cfr. doc. n. 7 fasc. attoreo);
- nell'immobile condotto in locazione dall'opponente dal 2011 al 18.12.2013 è stata in essere fornitura di gas metano da parte di , società alla quale l'opponente – in data CP_6
13.1.2014 – ha versato la somma di € 93,63, ultima pendenza in relazione a detto rapporto di somministrazione del gas metano (cfr. doc. n. 8 del fasc. attoreo);
- l'opponente – in data 27.12.2013 – ha chiesto la disattivazione della fornitura di gas metano in relazione all'immobile di Via Pitagora, n. 13 (cfr. doc. n. 15 del fasc. attoreo);
- con riferimento alla richiesta del 27.12.2013 cit., in data 9.1.2014 risulta essere stato effettuato
“un tentativo di disattivazione della fornitura con esito negativo … non andato a buon fine a causa della opposizione del soggetto occupante l'immobile” (cfr. doc. n. 15 ter fasc. attoreo).
- non vi dubbio alcuno che il “tentativo di disattivazione … non andato a buon fine” (e, quindi, la richiesta avanzata dall'opponente) ha avuto ad oggetto proprio il PRD a cui si collega il credito azionato in via monitoria: infatti, il numero di tale PDR indicato nel doc. n. 15 cit. è lo stesso di quello che si legge a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di CP_10
Quindi, sono circostanze obiettivamente acquisite al giudizio in via documentale che:
- l'opponente ha lasciato l'immobile a cui si riferisce la fornitura di gas metano (vale CP_10
a dire, quello sito in ZA, Via Pitagora, n. 13 di proprietà della SI.ra ) nel mese di P_ dicembre 2013;
- nell'arco temporale in cui l'opponente ha abitato presso tale immobile la fornitura di gas metano avveniva per effetto di rapporto contrattuale tra il SI. e la società Parte_1
, la quale – come da estratto conto del 13.1.2014 – ha dato atto del pagamento CP_6 dell'importo di € 93,63, senza che residuassero ulteriori insoluti in relazione al rapporto de quo;
- l'opponente in data 27.12.2013 ha avanzato richiesta di disattivazione della fornitura di gas metano ad uso domestico con riferimento al PDR a lui intestato;
- a seguito della richiesta di cui al punto immediatamente precedente, in data 9.1.2014
(quindi, quando l'opponente aveva già riconsegnato l'unità immobiliare alla proprietà), vi è stato un “tentativo di disattivazione”, non è andato a buon fine per la “opposizione del soggetto occupante l'immobile”.
Stante il quadro sopra delineato in base alle evidenze documentali, risulta invero oscura ed incomprensibile, la ragione per la quale – come riferito da – il PDR intestato CP_10 all'opponente si trovasse in regime di DEFAULT dall'1.10.2020, regime in forza del quale, pur in assenza di qualsiasi contratto tra il SI. ed quest'ultima ha Parte_1 CP_10 ritenuto di aver titolo ad emettere le fatture azionate in via monitoria.
Infatti, premesso che la stessa ha indicato le motivazioni che possono essere alla CP_10 base dell'attivazione del “regime di DEFAULT” (vale a dire, “risoluzione contrattuale a seguito dell'impossibilità di interruzione dell'alimentazione punto di riconsegna disalimentabile” e
“risoluzione contrattuale per morosità relativo a punto di consegna non disalimentabile” [cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta ), nessuna di tali ipotesi ricorre nel CP_10 caso di specie (almeno in relazione alla persona dell'opponente), dal momento che: i) la impossibilità di “disattivare” il PDR (ammesso – e al giudicante non sembra – che, a fronte di un unico tentativo, a cui non ha fatto seguito alcun'altra iniziativa, vi sia “impossibilità”) non è imputabile all'opponente per la semplice ragione che il “tentativo” (non è andato a buon fine per
“opposizione del soggetto occupante l'immobile”) è avvenuto quando il SI. Parte_1 aveva già rilasciato l'immobile alla proprietà; ii) in capo all'opponente non vi era “morosità” che, alla data dell'1.10.2020, giustificasse l'attivazione del “regime di DEFAULT” del PDR dell'appartamento sito in ZA, Via Pitagora, n. 13, essendo agli atti quietanza CP_6
13.1.2014 per il “non pagato” di € 93,63 (importo a debito che, comunque, appare così
[...] eSIuo da non giustificare l'attivazione del predetto regime di DEFAULT). Tra l'altro, l'impossibilità di “disalimentare” il PDR risulta ancora più singolare considerando che è pacifica la sostituzione del contatore a gennaio 2021; occasione nella quale, al più, in evasione della richiesta del 27.12.2013, si sarebbe dovuto procedere a disattivare il PDR.
Al quadro sopra delineato deve aggiungersi che le fatture azionate in via monitoria sono pacificamente relative a (riferiti) consumi di gas avvenuti anni dopo che l'opponente aveva rilasciato l'alloggio di Via Pitagora, trasferendosi altrove (con formale cambio di residenza). Insomma,
i) tra il SI. ed “non esiste alcun contratto sottoscritto tra le parti” (e ciò Parte_1 CP_10 per espressa ammissione di cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta di CP_10 quest'ultima); ii) il “regime di DEFAULT” (attivo dall'1.10.2020), sulla base del quale ha ritenuto di CP_10 poter emettere le fatture azionate in via monitoria, risulta essere stato attivato in difetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di settore e ciò tanto in senso oggettivo, quanto in quello soggettivo (almeno avendo riguardo alla persona del SI. ; Parte_1
iii) pur ammettendo che, nell'arco temporale delle fatture azionate con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., vi siano stati consumi di gas metano riferibili all'immobile di ZA, Via Pitagora, n. 13, detti consumi sono sicuramente del tutto estranei alla persona dell'opponente.
E' quindi evidente che non ha titolo alcuno per pretendere dal SI. CP_10 Parte_1 il pagamento di alcunché, essendo assente tra le parti qualsiasi rapporto negoziale (sia basato sul consenso, sia ex lege) e non potendo neppure imputare all'opponente né l'asserita “impossibilità” di disattivare il PDR dell'immobile già da questi condotto in locazione, né eventuali consumi di gas, avvenuti a distanza di anni dal momento in cui l'opponente non abitava più presso l'alloggio di ZA, Via Pitagora.
Da ciò, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Avendo la precedente titolare del procedimento ritenuto di autorizzare le chiamate di terzo,
è necessario ora prendere in esame le relative domande azionate dalle difese:
- quanto alla “manleva” invocata dalla difesa di parte opponente nei confronti della SI.ra
, è evidente come il rigetto di ogni pretesa di in relazione al SI. P_ CP_10 Parte_1 comporti il radicale superamento di qualsiasi “manleva” / “garanzia” nell'ambito dei rapporti tra l'opponente e la SI.ra ; P_
- quanto alle domande proposte da nei confronti della SI.ra e di , CP_10 P_ _5 esse vanno entrambe rigettate, dal momento che: i) con riferimento alla SI.ra , non è P_ emerso alcun profilo di responsabilità in capo a quest'ultima, non essendovi, in particolare, prova che l'impossibilità di accedere all'immobile alla volta della disattivazione del PDR sia attribuibile alla SI.ra ; ii) circa, poi, – fermo che non è chiaro a che titolo P_ _5 detta società dovrebbe essere chiamata a rispondere nei confronti di – il fatto che CP_10
l'odierna opposta non abbia fornito prova alcuna di aver comunicato al SI. Parte_1
l'attivazione del “regime di DEFAULT” (è agli atti solo cartolina di ritorno 25.6.2022 della raccomandata con la quale ha chiesto il pagamento della somma oggetto del d.i.), fa CP_10 concludere nel senso che la situazione integratasi è da ricondurre alla cattiva gestione da parte di senza spazio per allocare in altri e diversi soggetti la responsabilità per il mancato CP_10 pagamento della fornitura oggetto di causa.
Le difese di parte opponente e della terza chiamata hanno invocato condanna ex P_ art. 96 c.p.c..
Anche dette richieste vanno respinte.
Infatti, quanto ad , dagli atti di causa emerge che – pur se assenti i presupposti – il CP_10
“regime di DEFAULT” sul PDR intestato all'opponente è stato attivato, cosicché il credito azionato in via monitoria – ferma la revoca del d.i. per la ragioni sopra illustrate – non ha i caratteri di arbitrarietà / manifesta infondatezza tali da giustificare una condanna di CP_10 ex art. 96 c.p.c.; quanto, poi, al rapporto tra l'opponente e la SI.ra , essendo agli atti P_ documentazione dalla quale si ricava l'impossibilità di disattivare il PDR in momento successivo alla riconsegna dell'unità immobiliare alla proprietà (per non aver potuto il tecnico incaricato accedere all'immobile), non è possibile ritenere che la richiesta di chiamare in causa la SI.ra – richiesta di estensione del contradditorio che la precedente assegnataria del P_ procedimento ha ritenuto meritevole di essere accolta – fosse completamente disallineata dai documenti riversati agli atti del giudizio.
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della società convenuta opposta rifonderle a parte attrice opponente (con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari) per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il numero di udienze tenutesi per rendere la decisione e l'attività processuale in esse svolta, con la precisazione che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione e al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta alla superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti;
semplificazione confermata pure dal fatto che gli scritti conclusivi si sono rivelati ripetitivi di tesi e argomentazioni già esposte negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.).
Sempre a carico della società attrice opponente vanno poste anche le spese di lite relative alla posizione della parte terza chiamata costituita in giudizio, dal momento che l'estensione del contraddittorio alla SI.ra su iniziativa dell'opponente (soggetto convenuto in senso P_ sostanziale) va ricondotta alla domanda promossa in via monitoria da (soggetto CP_10 attore in senso sostanziale), cosicché, respinta la pretesa de qua, le conseguenze da essa scaturenti, pure sotto il profilo qui in esame, debbono essere fatte gravare sulla parte che ha dato ragione di chiamare in causa chi, in teoria, poteva essere tenuto a rispondere in manleva/regresso (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sent. n. 2492 dell'8.2.2016 e Cass., Sez. 2, Sent. n.
23552 del 10.11.2011).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato, accertando che parte attrice opponente nulla deve alla società convenuta opposta con riferimento alle fatture azionate in via monitoria;
- respinge ogni altra domanda da qualsiasi parte proposta, comprese le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella terza chiamata costituita in giudizio SI.ra , liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi P_ professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.
Sentenza esecutiva.
ZA, 3 aprile 2025 il Giudice
Nicola GRECO