Articolo 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 453
Articolo 2
Versione
26 agosto 1981
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell' articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , integrato col disposto degli articoli 127 , 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e' data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attivita' amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall' articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Entrata in vigore il 26 agosto 1981
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