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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/09/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 54/2025 cui è riunito RG. Nr.59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 23 aprile 2025
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/elettronica ordinaria sono: Pt_1
E E ; Email_1 Email_3 Email_4
Email_5
- ricorrente in riassunzione, convenuto nel giudizio riunito -
Contro
(C.F. ), con sede in DI, Controparte_1 P.IVA_2
33100, Via S. Agostino n. 7, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott. ALL. n. 1), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura alle liti rilasciata su atto separato allegato al presente atto, dall'Avv. GIORGIO DAMIANI
1 (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo Studio in Trieste, 34121, Via San C.F._3
Nicolò n. 10, e facoltà di ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo e-mail pec
D; i difensori dichiarano che gli indirizzi di P.E.C. e di posta Email_6
-Convenuta, riassumente nel giudizio riunito - per la conferma della sentenza n. 138/2018 del 24.05.2018 del Tribunale di DI, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 97/2019 (R.G.
220/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 2528 del 16.10.2024- 3.01.2025.
In punto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione nel giudizio 54/2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, riformare la sentenza n. 97/2019 emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 12.7.2019, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.9.2018 e, respinta ogni contraria istanza, voglia respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 impugnato, perché infondato in fatto e in diritto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di DI n. 138 del
24.9.2018 e l'avviso di addebito suddetto nella parte rideterminata da ultimo dal Tribunale di DI, con condanna della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare all' la somma di € 519.405,00 a titolo di contributi, oltre alle somme Pt_1 aggiuntive e interessi di mora, come per legge, atteso il disconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223/1991.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità.
Conclusioni nel giudizio riunito nr. 59/2025:
Rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Riformare la sentenza n. 97/2019 emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 12.7.2019, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.9.2018 e, disattesa ogni contraria istanza, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla controparte e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 impugnato, perché infondato in fatto e in diritto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di DI n. 138 del 24.9.2018 e l'avviso di addebito suddetto nella parte rideterminata da ultimo dal Tribunale di DI, con condanna della Controparte_3
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all' la somma di € 519.405,00
[...] Pt_1
a titolo di contributi, oltre alle somme aggiuntive e interessi di mora, come per legge, atteso il disconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223/1991.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità
Conclusione per la convenuta in riassunzione nel giudizio 54/2025::
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in veste di Giudice del rinvio, disattesa ogni diversa o contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE disporre per i motivi di cui in narrativa la riunione del presente procedimento con il procedimento promosso dalla pendente innanzi a Codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello sub R.G. n. 59/2025;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte proposte dall'odierno ricorrente in riassunzione e, per l'effetto, confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 97/2019 depositata il 12.07.2019 che, in accoglimento del proposto appello, ha riformato la Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data 24.09.2018 e notificata in data 12.11.2018.
- in ogni caso:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla
[...] all' per il periodo gennaio 2012/settembre 2013 a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributi con riferimento all'assunzione dei dipendenti licenziati e messi in mobilità dal
Fallimento non essendo ravvisabile da parte della Parte_2 [...] la violazione dell'art. 8 comma 4bis della Legge n. 223 del 1991; Controparte_1
b) in ogni caso rigettare le pretese tutte dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto e Pt_1 annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 000 dd. 24.12.2016, notificato in data 19.01.2017 dell'importo di Euro 1.324.936,50.- e/o comunque accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierna ricorrente all' in relazione all'avviso di addebito impugnato. Pt_1
Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Corte di cassazione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di accogliere le conclusioni sopra richiamate e rassegnate in via principale, si ripropone la richiesta, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data
24.09.2018 e notificata in data 12.11.2018, della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
3 Conclusioni della ricorrente nel giudizio riunito 59/2025:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste – Sezione Lavoro – in funzione di Giudice del rinvio, conformemente al dispositivo del provvedimento della Suprema Corte di cassazione n. 2528/2025 dd. 16.10.2024 pubblicata in data 03.02.2025, pronunciarsi in merito alla fattispecie controversa e conseguentemente, disattesa ogni diversa o contraria istanza
IN VIA PRELIMINARE: in esecuzione dell'Ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 2528/2025, dd. 16.10.2024, pubblicata in data 03.02.2025, disporsi ex art. 392 c.p.c. la riassunzione della causa relativa alla sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 97/2019 dd. 23.05.2019, pubblicata in data 12.07.2019,
R.G. 220/2018.
IN VIA PRINCIPALE: anche alla luce del rinnovo dell'esame della fattispecie controversa in conformità ai principi ribaditi dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 2528/2025 dd. 16.10.2024, pubblicata in data 03.02.2025, per i motivi di cui in narrativa confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 97 del 2019 depositata il 12 luglio 2019 che, in accoglimento del proposto appello, ha riformato la Sentenza del
Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data 24/09/2018 e notificata in data
12.11.2018. in ogni caso:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla
[...] all' per il periodo gennaio 2012/settembre 2013 a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributi con riferimento all'assunzione dei dipendenti licenziati e messi in mobilità dal
Fallimento non essendo ravvisabile da parte della Parte_2 E_ la violazione dell'art. 8 comma 4bis della Legge n. 223 del 1991;
[...]
b) in ogni caso rigettare le pretese tutte dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto e Pt_1 annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 000 dd. 24.12.2016, notificato in data 19.01.2017 dell'importo di Euro 1.324.936,50.- e/o comunque accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierna ricorrente all' in relazione all'avviso di addebito impugnato. Pt_1
Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema Corte di cassazione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di accogliere le conclusioni sopra richiamate e rassegnate in via principale, si ripropone la richiesta, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data
24/09/2018 e notificata in data 12.11.2018, della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
4 Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema Corte di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ordinanza n.2528/2025 pronunciata all'udienza del 16-10-2024 e pubblicata in forma telematica in data 3-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall' avverso la sentenza n. 97/2019 della Corte di Appello di Trieste che, in riforma della Pt_1 pronuncia del tribunale di DI , su ricorso proposto dalla Controparte_1 ha annullato l'avviso di addebito n. 41520160002091016000 con cui l'istituto di previdenza aveva intimato all'ente il pagamento dell'importo di euro 1.324.936,50 in riferimento alla indebita fruizione dei benefici contributivi riconosciuti dall'art. 8 legge 223/91, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici della Corte di Cassazione in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso l'esistenza del medesimo centro di controllo e di imputazione tra il soggetto che aveva operato il licenziamento dei propri dipendenti ( cfr.
RV SR) e il soggetto che aveva assunto i lavoratori in mobilità ( cfr. la CP_1 opponente), in ragione di un mero riscontro formale del controllo societario di tipo civilistico, a fronte di una disposizione normativa la cui ratio imponeva al giudice una verifica in concreto e di effettività della situazione , trattandosi di nozione elastica e più ampia di quella prevista dal codice civile.
2. Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 l' aveva riassunto la causa, concludendo nei Pt_1 termini indicati in epigrafe;
la si costituiva in giudizio evidenziando di avere E_
a propria volta riassunto il giudizio con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 e rubricato sub. 59-
2025, di cui chiedeva la riunione al presente procedimento e insistendo per il rigetto del ricorso dell' e la conferma della pronuncia di appello. Pt_1
3. La Corte di Appello di Trieste, riuniti i giudizi, invitate le parti alla discussione, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa una verifica in concreto della situazione in essere ed in particolare ”una ricognizione che analizzi la realtà fattuale e non si esaurisca nel riscontro dei caratteri formali dei soggetti coinvolti consente di verificare, come richiede la legge, se sia genuino l'incremento della occupazione e se la concatenazione dei licenziamenti e delle assunzioni non dissimuli un intento
5 elusivo alla luce della sostanziale identità del centro di interessi cui le scelte imprenditoriali devono essere imputate.”(cfr. ultimo alinea del punto motivazionale n. 7).
5. L' nel riassumere il giudizio ha rilevato che trattandosi di beneficio contributivo era onere Pt_1 della provare i presupposti della legittimità degli sgravi praticati ai sensi dell'art. 8 CP_1 comma 4 legge 223/1991 avendo la ( d'ora in poi per brevità solo E_
, assunto a tempo indeterminato lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di CP_1 licenziamento collettivo operato dalla RV SR.
Invocava in particolare l' la previsione normativa di cui all'art. 8 comma 4 bis legge cit. e Pt_1
l'esclusione dai benefici ivi prevista per i lavoratori che erano stati collocati in mobilità nei sei mesi antecedenti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero che risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
A tal fine l' valorizzava gli esiti e la documentazione allegata al verbale ispettivo del 24.11.2015 Pt_1
a seguito del quale l' aveva notificato l'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi Pt_1
area aziende- per gli anni 2012-2013, posto che la a partire dal 28.01.12 aveva Pt_1 CP_1 assunto un centinaio di lavoratori che erano stati licenziati dalla procedura fallimentare della società
RV Promozione servizi sociali- SR in liquidazione.
In punto fatto nel proprio ricorso l' valorizzava che la società premenzionata esercitava servizi Pt_1 di assistenza socio sanitaria per persone non autosufficienti per conto dell'istituto geriatrico e di assistenza , attuale azienda pubblica di servizi alla persona “ ”; la era stata CP_5 Parte_2 posta in scioglimento con atto notarile del 22.12.2010 e dichiarata fallita in data 18.12.2011 con sentenza n. 101/11 dal tribunale di DI.
Il curatore fallimentare con accordo di data 17.01.12 firmato con le parti sociali per la procedura di cui agli artt. 24,4,5 legge 223/1991, aveva licenziato 127 lavoratori che erano iscritti alle liste di mobilità; lavoratori che in date frazionate tra il mese di gennaio 2012 e il mese di marzo 2012 erano assunti dalla soggetto giuridico di diritto privato costituito nel 1992 (riconosciuto con CP_1
Decreto del Presidente della Regione FVG n. 294/92), per iniziativa dell'Istituto geriatrico e di assistenza diventato poi Azienda Pubblica di Servizi alla persona ”( per brevità d'ora in poi CP_5 solo , con decreto regionale n. 8 del 30.06.05. CP_6
L' a sostegno delle proprie argomentazioni valorizzava che il Presidente della era Pt_1 CP_1
Cont nominato dalla la che designava anche due membri del CDA composto da tre consiglieri;
CP_5
Contr rilevava altresì che il consiglio di amministrazione della nominava anche il revisore dei conti.
Allegava pertanto che La esercitasse un controllo totale sulla fondazione;
controllo estesosi CP_5 nel tempo anche con la modifica del regolamento interno deliberata nel 2011 e approvata con decreto
6 regionale nel gennaio 2012 in forza del quale ogni attività della fondazione- onlus ma operante su Cont libero mercato- già realizzata per il conseguimento dei fini della di assistenza degli ospiti della Cont sua struttura, era soggetta ad un controllo da parte della
Quanto a RV SR ( soggetto che aveva operato il licenziamento) , ad avviso dell' si Pt_1 trattava di soggetto controllato in quanto partecipato al 90% dalla che ne dirigeva e CP_6 coordinava l'attività ( gravitante tutta sulla gestione dei servizi socio assistenziali presso strutture del Con socio unico ), provvedendo con personale proprio allo svolgimento delle attività istituzionali Cont dell'istituto geriatrico e di assistenza senza dover ricorrere a pubblico concorso ( essendo la soggetto pubblico), come evidenziato anche dalla circostanza che all'esito della liquidazione era stato nominato come liquidatore il già direttore generale della CP_6
Secondo l' la liquidazione e il successivo fallimento della società erano conseguenti a decisioni Pt_1 assunte dal socio unico e di maggioranza che in data 2.08.10 aveva obbligato la CP_5 ad aderire ad un accordo di distacco dei dipendenti impiegati nei servizi di assistenza Parte_2 ai degenti, presso la . Evidenziava che dal 1990 la si era sempre servita dei lavoratori CP_5 CP_5 della per funzioni infermieristiche e di assistenza socio sanitaria;
soggetti assunti Parte_2 successivamente dalla con cui la nel gennaio 2012 aveva stipulato una CP_1 CP_5 convenzione per la prestazione di questi servizi.
Invocava il contenuto della delibera sociale del CDA della Quiete n. 33 del 2010 ove era previsto l'affidamento alla con le modalità e nel rispetto della normativa regolante i rapporti fra CP_1 istituzioni pubbliche e entità giuridiche controllate, oltre alla normativa regolante i servizi in house, Cont dei servizi di assistenza integrativi ai servizi svolti in forma istituzionale dalla cessando, nel contempo, le attività convenzionate in essere con e avocando a sé anche la gestione Parte_2 dell'attività assistenziale svolta dalla presso la casa albergo “I Faggi”, avviando la Parte_2 procedura di scioglimento della società .
Ad avviso dell' nel caso di specie, come evidenziato in primo grado dal tribunale di DI, era Pt_1 mancato un effettivo incremento dell'occupazione con riferimento ai lavoratori esclusi dal mercato del lavoro poiché i licenziamenti e le assunzioni erano ascrivibili ad un unico centro decisionale (
ASP ) ritenuto che era stata la tramite il proprio controllo, a deliberare lo CP_5 CP_5 scioglimento e il successivo fallimento della società che era stata posta nella condizione di non poter proseguire l'attività assistenziale.
Né rilevava che i licenziamenti fossero stati deliberati dal curatore fallimentare ritenuto che trattavasi Cont di decisione necessitata dalla impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale;
la con le modifiche organizzative precedenti aveva creato le condizioni per consentire che l'attività
7 assistenziale fosse prestata dalla che, a tal fine, aveva assunto le stesse professionalità CP_1 licenziate dalla RV s.r.l.
6. La nel presente giudizio e in quello parallelo avviato in riassunzione, contrastava le CP_1 argomentazioni dell' rilevando che la tesi dell'ente previdenziale era priva di prova proprio in Pt_1 ragione della “effettività del controllo” richiesto dalla Corte di legittimità nella ordinanza rescindente.
Eccepiva in particolare la che tra il soggetto pubblico onlus , qualità propria della CP_1 che aveva assunto i lavoratori dalle liste in mobilità e la RV SR fallita, soggetto CP_1 privato, non esisteva un elemento comune idoneo a determinare una coincidenza degli assetti proprietari, né un rapporto di collegamento e controllo nel senso indicato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.
Rilevava che i lavoratori erano stati licenziati dal curatore – organo del fallimento, sottoposto al controllo della procedura giudiziale;
soggetto che non aveva alcun collegamento con la CP_6
.
[...]
Precisava la di essere un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, CP_1 autonomo rispetto ai suoi membri;
soggetto al controllo della Regione ai sensi dell'art. 25 cc;
controllo esercitato dal 12.01.12 tramite la mentre la era una SR CP_6 Parte_2
Cont Cont (soggetto privato), di cui era socia al 90%, ma né né erano socie della Parte_2
mancava dunque la prova di un assetto proprietario coincidente. CP_1
Contestava altresì che rutto della trasformazione da ( istituto geriatrico e di assistenza di CP_6 CP_8
DI)- come azienda pubblica per i servizi alla persona specializzata nelle prestazioni assistenziali ad alto contenuto sanitario dedicato a persone autosufficienti e non, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, potesse partecipare alla Fondazione come sostenuto dall' Pt_1
Né era stato provato il controllo organizzativo poiché anche i precedenti richiamati dal giudice di primo grado e dall' inerivano fattispecie del tutto diverse, ipotesi di identità di compagini sociali Pt_1 per sede ovvero per rapporti di parentela tra i soci o per identità soggettiva tra il soggetto che assumeva la decisione di licenziamento e il soggetto che assumeva i lavoratori. D'altra parte la Cont modifica regolamentare efficace dal 12 gennaio 2012 consisteva nella estensione da parte della alla fondazione di un tipo di controllo “ pubblicistico” analogo a quello realizzato dalla Azienda sui servizi assistenziali prestati e dunque un controllo soltanto di tipo programmatorio, operativo, economico finanziario ed ispettivo non identificabile con il controllo societario di cui all'art. 8 comma
4 bis legge 223/1991.Controllo peraltro efficace da un momento successivo al fallimento della e quindi irrilevante ai fini di causa. Né era sostenibile che la decisione di procedere al Parte_2 licenziamento dei lavoratori e alla loro collocazione in mobilità fosse frutto di una operazione societaria di ristrutturazione fraudolenta e/o fittizia coordinata e programmata di comune accordo tra
8 Cont il fallimento della e la e condotta sotto la supervisione della Parte_2 E_ poiché la decisione di procedere al licenziamento era stata assunta dal fallimento.
Doveva pertanto essere esclusa ogni influenza ovvero qualsiasi tipo di fraudolenza diretta a realizzare una operazione di ristrutturazione avente ad oggetto il personale della RV licenziato e posto Cont in mobilità dal Curatore fallimentare. Nè il curatore era stato in qualche modo influenzato dalla Cont nella sua decisione di recesso, né dalla che aveva concluso la convenzione con la CP_1 solo in data 16.01.12 e quindi dopo il fallimento del 2011. Pertanto secondo la riassumente mancava qualsiasi elemento concreto da cui desumere la fraudolenza dell'operazione richiesta dalla
Cassazione. Cont D'altra parte la aveva assunto in concreto gli oneri della soltanto dopo la CP_1 convenzione del 16 gennaio 2012 e quindi dopo il fallimento della e dopo la modifica Parte_2 statutaria atta a consentire alla di gestire e assumere personale per realizzare le finalità CP_1 del lascito testamentario _4
Insisteva quindi per l'accertamento dell'insussistenza di ogni obbligo contributivo in capo alla
CP_1
In ultimo rilevava che la sentenza di primo grado meritava riforma anche in punto spese di lite, ritenuto che il primo giudice- come da motivo riproposto in sede di riassunzione- aveva condannato la al pagamento integrale, nonostante l'opposizione fosse stata accolta in punto quantum. CP_1
L' nella quantificazione del credito non aveva considerato la contribuzione ridotta comunque Pt_1 corrisposta per i lavoratori assunti dalla mobilità. Importo che il tribunale aveva detratto dal dovuto quantificando un minore credito in favore dell' ( pari ad euro 519.405,00); pertanto la società Pt_1 aveva diritto quanto meno alla compensazione delle spese di lite a fronte della soccombenza dell' Pt_1
7. Il ricorso in riassunzione dell' va accolto per le ragioni che seguono. Pt_1
Come sintetizzato nella parte processuale il giudice di primo grado di DI aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta dalla soggetto costituito nel 1992 a seguito CP_1 di lascito testamentario della famiglia su iniziativa dell'istituto geriatrico e di assistenza di _4
DI ( attule ASP La Quieste); onlus di diritto privato, dotata di personalità giuridica il cui Presidente
e due dei consiglieri del CDA erano nominati dalla Controparte_6
La aveva lo scopo di amministrare il lascito della famiglia per il CP_1 _4 conseguimento di scopi di utilità sociale ( quali lo studio di problematiche attinenti al disagio psico fisico delle persone), oltre allo svolgimento di attività assistenziali;
il giudice di prime cure, valorizzando l'esistenza di un controllo da parte della nei confronti del soggetto che CP_6 aveva proceduto al licenziamento dei lavoratori assunti dalla aveva ritenuto inapplicabile CP_1 lo sgravio praticato dall'opponente ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis legge 223/1991.
9 Decisione riformata dalla Corte di Appello di Trieste che, valorizzando l'insussistenza di qualsiasi collegamento di tipo proprietario ovvero funzionale tra il soggetto che aveva licenziato i lavoratori e Cont la ritenuto che la come socio al 90% della nei confronti della CP_1 Parte_2 realizzasse un tipo di controllo soltanto funzionale analogo a quello realizzato nei CP_1 confronti dei soggetti cui affidava i propri servizi ma senza potere decisionale diretto in ragione della autonomia della stessa, riformava la decisione di primo grado. CP_1
8. Il Collegio di legittimità nel cassare la sentenza di secondo grado ha evidenziato che la CP_1 era stata costituita come soggetto destinato a svolgere attività di natura socio-assistenziale e sanitaria, Cont strumentale al conseguimento dei fini istituzionali della che la modifica regolamentare del 2012 Cont n. 2 aveva reso il controllo della nei confronti della premenzionata ancora più pregnante, istituendo anche un organismo tecnico di controllo composto dal Direttore generale, dal Direttore Cont Amministrativo e dal direttore socio-assistenziale della deputato a rilasciare pareri vincolanti e autorizzazioni preventive ( cfr. punti 3.2., 3.3., 3.4. della ordinanza rescindente in atti).
In particolare in punto di diritto i giudici di legittimità hanno evidenziato che :”. La disposizione in esame decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, così stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis: «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell' impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L 'impresa che assume dichiara sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative». Quanto agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti , il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l'impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa così individuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento di taluni dipendenti da un azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288).Il beneficio, dunque, non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbano essere ascritti
a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5 aprile 2019, n. 9662), a un comune centro di interessi in grado di elaborare tutte le fasi Il riferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti di collegamento e di controllo deve essere considerato in una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto di conseguire gli sgravi ad un presupposto tassativo: deve essere nuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11935)”.
10 Il Collegio di legittimità riteneva pertanto errata la decisione del Collegio di merito avendo dato rilievo ad aspetti meramente formali, quali il controllo pubblicistico, la circostanza degli assetti proprietari di tipo dominicale, ed ignorando di verificare in concreto se il complesso delle decisioni fosse unitario. Escludeva la Corte di Legittimità che il fallimento della creasse una Parte_2 cesura e una barriera che impedisse al giudice di verificare l'unitarietà del centro di imputazione.
Proseguiva in punto di diritto ( cfr. punto 7) rilevando quanto segue :”.È proprio il paradigma normativo definito dal comma 4-bis a rendere ineludibile una ricostruzione complessiva della vicenda, al fine di valutare se i licenziamenti e le assunzioni, pur a fronte del ruolo ricoperto dalla
Azienda pubblica e del sopraggiungere del fallimento della dopo la liquidazione, siano Parte_2 comunque fondamentalmente imputabili a un unico centro decisionale e di interessi. In tale disamina, si devono ponderare le diverse fasi (fra queste, la liquidazione della il successivo Parte_2 fallimento, l'istituzione della , i rapporti non estrinseci che intercorrono tra la Azienda CP_1
Pubblica da un lato e la e la dall'altro, e tutti gli elementi acquisiti al Parte_2 CP_1 processo, inquadrati nel loro complessivo interagire. Solo una ricognizione che analizzi la realtà fattuale e non si esaurisca nel riscontro dei caratteri formali dei soggetti coinvolti consente di verificare, come richiede la legge, se sia genuino l'incremento della occupazione e se la concatenazione dei licenziamenti e delle assunzioni non dissimuli un intento elusivo alla luce della sostanziale identità del centro di interessi cui le scelte imprenditoriali devono essere imputate.”.
9. Applicando queste premesse alla fattispecie concreta ritiene questo Collegio che nel caso di specie sia ravvisabile un unico centro decisionale e di interessi cui è imputabile da un lato il licenziamento e dall'altro l'assunzione dei 127 lavoratori per cui è causa.
9.1.Il soggetto che aveva operato i licenziamenti era la RV s.r.l.; società di diritto privato Cont di cui era socia al 90% la che ne nominava anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La con appalto di servizi, sin dagli anni '90 inviava propri dipendenti presso le strutture Parte_2
Cont assistenziali della e garantiva i servizi infermieristici assistenziali specializzati ai degenti e CP_ soggetti che fruivano dei servizi garantiti dall'allora Istituto Geriatrico e di Assistenza , ex divenuto poi gestiva inoltre una Casa albergo denominata “I faggi”,sempre svolgente CP_6 attività di servizio assistenziale ( cfr. visura del registro delle imprese e verbale ispettivo sub. 2 Pt_1 con relativi allegati e doc. 6 parte fascicolo primo grado). CP_1
In data 2.08.10 per quanto allegato da e non contestato dalla tra i due soggetti era Pt_1 CP_1 intervenuta una convenzione in ragione della quale la distaccava i propri dipendenti Parte_2 addetti nell'appalto alla distacco che dapprima era previsto a termine ( 31.12.2010) CP_6
e poi invece, attesa la procedura di liquidazione sopravvenuta, era proseguito sine die, con un minor vantaggio economico per la distaccante che rispetto ai proventi iniziali otteneva dalla CP_6
11 soltanto gli importi corrispondenti al costo del personale ( cfr. accertamenti di cui al doc. 7 parte
. Pt_1
Dagli accertamenti eseguiti all'epoca dall' ( che aveva avuto accesso anche al fascicolo penale Pt_1 parallelo che era stato aperto in ragione del fallimento della società , era emerso che Parte_2 con delibera n. 33 del CDA della del 3.11.10 era stato previsto di affidare in forma CP_6 analoga ai servizi in house, le attività e i servizi integrativi a quelli di assistenziali in precedenza realizzati dalla alla con cessazione dell'attività convenzionale svolta fino Parte_2 CP_1
a quel momento con il soggetto privato.
Nello stesso tempo con delibera n. 40 dell'1.12.2010 del Cda della anche l'attività CP_6
Cont di gestione della Casa Albergo “i Faggi” era internalizzata dalla al fine di raggiungere risultati migliori in termini di economicità, efficienza e capacità; conseguentemente venendo meno le attività essenziali e le funzioni originali che avevano connaturato anche l'esercizio economico della società, Cont la in data 22.12.2010 ha deliberato la liquidazione previa delibera della n. 45 Parte_2
Cont dell'1.12.10 ed è stato nominato come liquidatore il già direttore generale di
Allo scioglimento era seguito l'anno successivo – con sentenza n. 101 del 18.12.2011- il fallimento della il cui curatore resosi conto dell'impossibilità di proseguire l'attività sociale, nel Parte_2 gennaio 2012 a seguito di accordo con le parti collettive, procedeva al licenziamento di 127 lavoratori che erano stati assunti dalla Nello specifico, i dipendenti licenziati il 17.1.2012 sono stati CP_1 assunti dalla il 28.1.2012; quelli licenziati il 27.1.2012 sono stati riassunti dalla CP_1 il 7.2.2012; quelli licenziati il 6.2.2012 sono stati assunti dalla il 17.2.2012; CP_1 CP_1 quelli licenziati l'11.3.2012 e il 30.3.2012 sono stati assunti l'1.4.2012.
9.2. La già dal 1992 epoca della sua istituzione ad iniziativa dell'Istituto Geriatrico e di CP_1
CP_ Assistenza, ex divenuto poi erede universale del lascito aveva sempre CP_6 _4
Contr gravitato intorno alle esigenze e necessità della al fine di consentire alla di gestire CP_1 direttamente i servizi assistenziali in precedenza offerti dalla con modifica statutaria Parte_2 decisa nel 2011, ma resa efficace con decreto del Presidente della regione del 28.12.11 n. 318 pubblicato nel BUR dell'11.01.12 ( cfr. doc. 8 parte , veniva stabilito al punto 2 lett.e) CP_1 lo svolgimento “ in via esclusiva di attività socio assistenziali in favore dei degenti dell'azienda
[...]
ed al fine di consentire il conseguimento dei fini istituzionali di questa azienda.”. CP_5
Pertanto era previsto che la ( il cui presidente del CDA e i due membri consiglieri del CP_1
Cont CDA erano designati dalla , potesse assumere personale per svolgere le attività che dal 16.01.12 le sono state attribuite in convenzione dalla ( cfr. docc. 13 parte ). CP_6 Pt_1
Il controllo da parte della era realizzato che esercitava il proprio controllo non soltant CP_6 con il CDA ma anche con la nomina del revisore dei conti e di un comitato di controllo con poteri di
12 indirizzo, coordinamento e parere vincolanti per la ( cfr. modifiche del regolamento di CP_1 controllo subb. 14 e 15 ): Pt_1
10. Appare provato quindi che esistevano elementi oggettivi da cui desumere che sia la Parte_2 che la fossero già prima del licenziamento e delle assunzioni per cui è causa, soggetti che CP_1
Cont gravitavano intorno alla che deteneva un potere di controllo sulle decisioni strategiche e essenziali della vita sociale di entrambi i soggetti indipendentemente dalla natura privata o pubblica degli stessi ovvero delle finalità di lucro e non di lucro.
Anche a prescindere dalla questione penale della truffa – reato rispetto al quale non sono intervenute Cont a danno dei vertici della sentenze di condanna ( cfr. indagini archiviate per quanto allegato dalla e non contestato dall' , quel che rileva in questo giudizio è se tra il soggetto che ha CP_1 Pt_1 operato il licenziamento e il soggetto che ha effettuato le assunzioni fosse individuabile o meno un unico centro decisionale.
Ebbene ritiene il Collegio di poter dare risposta positiva al quesito poiché l'intervenuto fallimento, come evidenziato dai giudici di legittimità nella ordinanza rescindente, non costituisce motivo di cesura temporale né è idoneo a determinare” una cesura tra l'organizzazione pregressa preordinata all'esercizio dell'impresa e quella che si ritiene nuova” ( cfr.pag. 7 ordinanza di rinvio in atti).
Infatti il CDA della per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, venuta Parte_2
Cont meno la gestione della casa albergo per decisione della che aveva internalizzato il Pt_3 servizio e preso atto del peggioramento delle condizioni economiche della società ( cfr. bilanci in atti), a seguito di indicazione e delibera del CDA la Quiete n. 45 del 16.12.10 ( vedi doc. 7 parte
), aveva deliberato la liquidazione nominando all'uopo come liquidatore il dott. ( ex Pt_1 Per_2
Cont direttore generale .
Era seguito il fallimento ( dichiarato con sentenza nel dicembre 2011), attesa l'evidente impossibilità di proseguire l'attività superando lo stato di crisi.
A fronte della situazione oggettiva di crisi economica ( comprovata dalla sentenza di fallimento), appare evidente che la decisione del licenziamento collettivo assunta dal curatore in data 18 gennaio
2012, dopo aver raggiunto con le parti collettive l'accordo sulla mobilità, costituiva una decisione necessitata che non consente di individuare nell'operazione quella novità che impedirebbe di ritenere legittima la pretesa dell' Pt_1
La concatenazione temporale delle modifiche statutarie previste e decise nell'ambito della organizzazione della oltre alla preconizzata deliberazione ( cfr. delibera n. 33 del CDA CP_1
del 3.11.2010) di trasferire le attività svolte in precedenza dalla in capo alla CP_5 Parte_2
sono elementi valorizzabili al fine di ritenere che l'artefice sostanziale delle decisioni di CP_1 risoluzione dei rapporti e successive assunzioni sia sempre stata la CP_6
13 10.1. Quanto poi alla trattasi di soggetto sottoposto al controllo da parte della CP_1 CP_6
che, alla data della decisione delle assunzioni dei lavoratori in mobilità, aveva ampliato il
[...] proprio controllo accentrando l'area di operatività della attorno alle proprie strutture , CP_1
Cont ritenuto che anche gli organi decisionali nevralgici erano scelti e decisi dalla ( presidente, due membri del CDA ed anche revisore dei conti).
Controllo che ad avviso di questa Corte non era soltanto di tipo programmatorio, operativo ed economico volto a garantire la qualità di un servizio pubblico, ma controllo effettivo ed essenziale rispetto alle decisioni essenziali.
11. Ne consegue che l'operazione descritta nella propria unitarietà, con l'insieme degli atti e delle modifiche statutarie che hanno condotto al passaggio dei servizi svolti dalla in capo Parte_2
Cont alla risponde ad una logica unitaria e all'interesse della di garantire lo svolgimento CP_1 di servizi assistenziali con minore costo, ritenuto che la essendo soggetto onlus garantiva CP_1 una gestione del servizio a prezzo di mercato inferiore- quanto meno dal punto di vista fiscale- rispetto ad altri soggetti privati.
Questa Corte ritiene pertanto che nel caso di specie sia mancato un genuino incremento occupazionale che fosse idoneo a legittimare gli sgravi applicati dalla CP_1
Pertanto deve ritenersi fondato il credito dell' seppure ridotto dalla compensazione con quanto Pt_1 corrisposto, seppure in misura ridotta per i medesimi lavoratori, dalla CP_1
12. L'annullamento delle decisioni di merito da parte della Corte di Cassazione impone di esaminare l'ulteriore motivo riproposto dalla parte riassumente in merito alla condanna alle spese CP_1 di lite.
Corrisponde al vero che l'opposizione si sia resa necessaria quanto meno sotto il profilo della riduzione del credito avendo l' azionato l'avviso di addebito senza considerare la contribuzione Pt_1 ridotta versata per i lavoratori dalla CP_1
Ne consegue una soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 considerata l'importante riduzione operata dal giudice a seguito della compensazione, ma nel contempo l'accertata legittimità della pretesa contributiva sotto il profilo della elusione normativa..
La quota residua, liquidata secondo il valore della domanda e i criteri di cui al DM 55/14 e ss modifiche è posta a carico della parte opponente risultata soccombente rispetto alla CP_1 pretesa creditoria legittima dell' . Pt_1
14
PER QUESTI MOTIVI
- In accoglimento parziale dell'originario ricorso in opposizione ridetermina l'ammontare dell'importo dovuto dalla in forza del titolo opposto e condanna la CP_1 [...]
a pagare all' l'importo di euro 519.405,00 a titolo di E_ Pt_1 contributi, oltre alle somme aggiuntive per sanzioni come ricalcolate sul predetto importo;
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la a rifondere all' la CP_1 Pt_1 quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 7144,00, quanto al giudizio di appello cassato in euro 6660,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 5066,00
e quanto al giudizio di rinvio in euro 6660,00 per compensi oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali al 15%.
Trieste, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
15
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 23 aprile 2025
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/elettronica ordinaria sono: Pt_1
E E ; Email_1 Email_3 Email_4
Email_5
- ricorrente in riassunzione, convenuto nel giudizio riunito -
Contro
(C.F. ), con sede in DI, Controparte_1 P.IVA_2
33100, Via S. Agostino n. 7, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott. ALL. n. 1), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura alle liti rilasciata su atto separato allegato al presente atto, dall'Avv. GIORGIO DAMIANI
1 (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo Studio in Trieste, 34121, Via San C.F._3
Nicolò n. 10, e facoltà di ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo e-mail pec
D; i difensori dichiarano che gli indirizzi di P.E.C. e di posta Email_6
-Convenuta, riassumente nel giudizio riunito - per la conferma della sentenza n. 138/2018 del 24.05.2018 del Tribunale di DI, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 97/2019 (R.G.
220/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 2528 del 16.10.2024- 3.01.2025.
In punto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione nel giudizio 54/2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, riformare la sentenza n. 97/2019 emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 12.7.2019, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.9.2018 e, respinta ogni contraria istanza, voglia respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 impugnato, perché infondato in fatto e in diritto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di DI n. 138 del
24.9.2018 e l'avviso di addebito suddetto nella parte rideterminata da ultimo dal Tribunale di DI, con condanna della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare all' la somma di € 519.405,00 a titolo di contributi, oltre alle somme Pt_1 aggiuntive e interessi di mora, come per legge, atteso il disconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223/1991.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità.
Conclusioni nel giudizio riunito nr. 59/2025:
Rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Riformare la sentenza n. 97/2019 emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 12.7.2019, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.9.2018 e, disattesa ogni contraria istanza, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla controparte e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 impugnato, perché infondato in fatto e in diritto, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di DI n. 138 del 24.9.2018 e l'avviso di addebito suddetto nella parte rideterminata da ultimo dal Tribunale di DI, con condanna della Controparte_3
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all' la somma di € 519.405,00
[...] Pt_1
a titolo di contributi, oltre alle somme aggiuntive e interessi di mora, come per legge, atteso il disconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223/1991.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio di legittimità
Conclusione per la convenuta in riassunzione nel giudizio 54/2025::
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in veste di Giudice del rinvio, disattesa ogni diversa o contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE disporre per i motivi di cui in narrativa la riunione del presente procedimento con il procedimento promosso dalla pendente innanzi a Codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello sub R.G. n. 59/2025;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte proposte dall'odierno ricorrente in riassunzione e, per l'effetto, confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 97/2019 depositata il 12.07.2019 che, in accoglimento del proposto appello, ha riformato la Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data 24.09.2018 e notificata in data 12.11.2018.
- in ogni caso:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla
[...] all' per il periodo gennaio 2012/settembre 2013 a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributi con riferimento all'assunzione dei dipendenti licenziati e messi in mobilità dal
Fallimento non essendo ravvisabile da parte della Parte_2 [...] la violazione dell'art. 8 comma 4bis della Legge n. 223 del 1991; Controparte_1
b) in ogni caso rigettare le pretese tutte dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto e Pt_1 annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 000 dd. 24.12.2016, notificato in data 19.01.2017 dell'importo di Euro 1.324.936,50.- e/o comunque accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierna ricorrente all' in relazione all'avviso di addebito impugnato. Pt_1
Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Corte di cassazione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di accogliere le conclusioni sopra richiamate e rassegnate in via principale, si ripropone la richiesta, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data
24.09.2018 e notificata in data 12.11.2018, della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
3 Conclusioni della ricorrente nel giudizio riunito 59/2025:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste – Sezione Lavoro – in funzione di Giudice del rinvio, conformemente al dispositivo del provvedimento della Suprema Corte di cassazione n. 2528/2025 dd. 16.10.2024 pubblicata in data 03.02.2025, pronunciarsi in merito alla fattispecie controversa e conseguentemente, disattesa ogni diversa o contraria istanza
IN VIA PRELIMINARE: in esecuzione dell'Ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 2528/2025, dd. 16.10.2024, pubblicata in data 03.02.2025, disporsi ex art. 392 c.p.c. la riassunzione della causa relativa alla sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 97/2019 dd. 23.05.2019, pubblicata in data 12.07.2019,
R.G. 220/2018.
IN VIA PRINCIPALE: anche alla luce del rinnovo dell'esame della fattispecie controversa in conformità ai principi ribaditi dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 2528/2025 dd. 16.10.2024, pubblicata in data 03.02.2025, per i motivi di cui in narrativa confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 97 del 2019 depositata il 12 luglio 2019 che, in accoglimento del proposto appello, ha riformato la Sentenza del
Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data 24/09/2018 e notificata in data
12.11.2018. in ogni caso:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla
[...] all' per il periodo gennaio 2012/settembre 2013 a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributi con riferimento all'assunzione dei dipendenti licenziati e messi in mobilità dal
Fallimento non essendo ravvisabile da parte della Parte_2 E_ la violazione dell'art. 8 comma 4bis della Legge n. 223 del 1991;
[...]
b) in ogni caso rigettare le pretese tutte dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto e Pt_1 annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 415 2016 00020910 16 000 dd. 24.12.2016, notificato in data 19.01.2017 dell'importo di Euro 1.324.936,50.- e/o comunque accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierna ricorrente all' in relazione all'avviso di addebito impugnato. Pt_1
Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema Corte di cassazione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di accogliere le conclusioni sopra richiamate e rassegnate in via principale, si ripropone la richiesta, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di DI n. 138/2018 del 24.05.2018, pubblicata in data
24/09/2018 e notificata in data 12.11.2018, della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
4 Spese ed onorari di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti alla Suprema Corte di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ordinanza n.2528/2025 pronunciata all'udienza del 16-10-2024 e pubblicata in forma telematica in data 3-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall' avverso la sentenza n. 97/2019 della Corte di Appello di Trieste che, in riforma della Pt_1 pronuncia del tribunale di DI , su ricorso proposto dalla Controparte_1 ha annullato l'avviso di addebito n. 41520160002091016000 con cui l'istituto di previdenza aveva intimato all'ente il pagamento dell'importo di euro 1.324.936,50 in riferimento alla indebita fruizione dei benefici contributivi riconosciuti dall'art. 8 legge 223/91, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici della Corte di Cassazione in particolare avevano cassato la sentenza di questa Corte nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso l'esistenza del medesimo centro di controllo e di imputazione tra il soggetto che aveva operato il licenziamento dei propri dipendenti ( cfr.
RV SR) e il soggetto che aveva assunto i lavoratori in mobilità ( cfr. la CP_1 opponente), in ragione di un mero riscontro formale del controllo societario di tipo civilistico, a fronte di una disposizione normativa la cui ratio imponeva al giudice una verifica in concreto e di effettività della situazione , trattandosi di nozione elastica e più ampia di quella prevista dal codice civile.
2. Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 l' aveva riassunto la causa, concludendo nei Pt_1 termini indicati in epigrafe;
la si costituiva in giudizio evidenziando di avere E_
a propria volta riassunto il giudizio con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 e rubricato sub. 59-
2025, di cui chiedeva la riunione al presente procedimento e insistendo per il rigetto del ricorso dell' e la conferma della pronuncia di appello. Pt_1
3. La Corte di Appello di Trieste, riuniti i giudizi, invitate le parti alla discussione, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa una verifica in concreto della situazione in essere ed in particolare ”una ricognizione che analizzi la realtà fattuale e non si esaurisca nel riscontro dei caratteri formali dei soggetti coinvolti consente di verificare, come richiede la legge, se sia genuino l'incremento della occupazione e se la concatenazione dei licenziamenti e delle assunzioni non dissimuli un intento
5 elusivo alla luce della sostanziale identità del centro di interessi cui le scelte imprenditoriali devono essere imputate.”(cfr. ultimo alinea del punto motivazionale n. 7).
5. L' nel riassumere il giudizio ha rilevato che trattandosi di beneficio contributivo era onere Pt_1 della provare i presupposti della legittimità degli sgravi praticati ai sensi dell'art. 8 CP_1 comma 4 legge 223/1991 avendo la ( d'ora in poi per brevità solo E_
, assunto a tempo indeterminato lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di CP_1 licenziamento collettivo operato dalla RV SR.
Invocava in particolare l' la previsione normativa di cui all'art. 8 comma 4 bis legge cit. e Pt_1
l'esclusione dai benefici ivi prevista per i lavoratori che erano stati collocati in mobilità nei sei mesi antecedenti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero che risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
A tal fine l' valorizzava gli esiti e la documentazione allegata al verbale ispettivo del 24.11.2015 Pt_1
a seguito del quale l' aveva notificato l'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi Pt_1
area aziende- per gli anni 2012-2013, posto che la a partire dal 28.01.12 aveva Pt_1 CP_1 assunto un centinaio di lavoratori che erano stati licenziati dalla procedura fallimentare della società
RV Promozione servizi sociali- SR in liquidazione.
In punto fatto nel proprio ricorso l' valorizzava che la società premenzionata esercitava servizi Pt_1 di assistenza socio sanitaria per persone non autosufficienti per conto dell'istituto geriatrico e di assistenza , attuale azienda pubblica di servizi alla persona “ ”; la era stata CP_5 Parte_2 posta in scioglimento con atto notarile del 22.12.2010 e dichiarata fallita in data 18.12.2011 con sentenza n. 101/11 dal tribunale di DI.
Il curatore fallimentare con accordo di data 17.01.12 firmato con le parti sociali per la procedura di cui agli artt. 24,4,5 legge 223/1991, aveva licenziato 127 lavoratori che erano iscritti alle liste di mobilità; lavoratori che in date frazionate tra il mese di gennaio 2012 e il mese di marzo 2012 erano assunti dalla soggetto giuridico di diritto privato costituito nel 1992 (riconosciuto con CP_1
Decreto del Presidente della Regione FVG n. 294/92), per iniziativa dell'Istituto geriatrico e di assistenza diventato poi Azienda Pubblica di Servizi alla persona ”( per brevità d'ora in poi CP_5 solo , con decreto regionale n. 8 del 30.06.05. CP_6
L' a sostegno delle proprie argomentazioni valorizzava che il Presidente della era Pt_1 CP_1
Cont nominato dalla la che designava anche due membri del CDA composto da tre consiglieri;
CP_5
Contr rilevava altresì che il consiglio di amministrazione della nominava anche il revisore dei conti.
Allegava pertanto che La esercitasse un controllo totale sulla fondazione;
controllo estesosi CP_5 nel tempo anche con la modifica del regolamento interno deliberata nel 2011 e approvata con decreto
6 regionale nel gennaio 2012 in forza del quale ogni attività della fondazione- onlus ma operante su Cont libero mercato- già realizzata per il conseguimento dei fini della di assistenza degli ospiti della Cont sua struttura, era soggetta ad un controllo da parte della
Quanto a RV SR ( soggetto che aveva operato il licenziamento) , ad avviso dell' si Pt_1 trattava di soggetto controllato in quanto partecipato al 90% dalla che ne dirigeva e CP_6 coordinava l'attività ( gravitante tutta sulla gestione dei servizi socio assistenziali presso strutture del Con socio unico ), provvedendo con personale proprio allo svolgimento delle attività istituzionali Cont dell'istituto geriatrico e di assistenza senza dover ricorrere a pubblico concorso ( essendo la soggetto pubblico), come evidenziato anche dalla circostanza che all'esito della liquidazione era stato nominato come liquidatore il già direttore generale della CP_6
Secondo l' la liquidazione e il successivo fallimento della società erano conseguenti a decisioni Pt_1 assunte dal socio unico e di maggioranza che in data 2.08.10 aveva obbligato la CP_5 ad aderire ad un accordo di distacco dei dipendenti impiegati nei servizi di assistenza Parte_2 ai degenti, presso la . Evidenziava che dal 1990 la si era sempre servita dei lavoratori CP_5 CP_5 della per funzioni infermieristiche e di assistenza socio sanitaria;
soggetti assunti Parte_2 successivamente dalla con cui la nel gennaio 2012 aveva stipulato una CP_1 CP_5 convenzione per la prestazione di questi servizi.
Invocava il contenuto della delibera sociale del CDA della Quiete n. 33 del 2010 ove era previsto l'affidamento alla con le modalità e nel rispetto della normativa regolante i rapporti fra CP_1 istituzioni pubbliche e entità giuridiche controllate, oltre alla normativa regolante i servizi in house, Cont dei servizi di assistenza integrativi ai servizi svolti in forma istituzionale dalla cessando, nel contempo, le attività convenzionate in essere con e avocando a sé anche la gestione Parte_2 dell'attività assistenziale svolta dalla presso la casa albergo “I Faggi”, avviando la Parte_2 procedura di scioglimento della società .
Ad avviso dell' nel caso di specie, come evidenziato in primo grado dal tribunale di DI, era Pt_1 mancato un effettivo incremento dell'occupazione con riferimento ai lavoratori esclusi dal mercato del lavoro poiché i licenziamenti e le assunzioni erano ascrivibili ad un unico centro decisionale (
ASP ) ritenuto che era stata la tramite il proprio controllo, a deliberare lo CP_5 CP_5 scioglimento e il successivo fallimento della società che era stata posta nella condizione di non poter proseguire l'attività assistenziale.
Né rilevava che i licenziamenti fossero stati deliberati dal curatore fallimentare ritenuto che trattavasi Cont di decisione necessitata dalla impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale;
la con le modifiche organizzative precedenti aveva creato le condizioni per consentire che l'attività
7 assistenziale fosse prestata dalla che, a tal fine, aveva assunto le stesse professionalità CP_1 licenziate dalla RV s.r.l.
6. La nel presente giudizio e in quello parallelo avviato in riassunzione, contrastava le CP_1 argomentazioni dell' rilevando che la tesi dell'ente previdenziale era priva di prova proprio in Pt_1 ragione della “effettività del controllo” richiesto dalla Corte di legittimità nella ordinanza rescindente.
Eccepiva in particolare la che tra il soggetto pubblico onlus , qualità propria della CP_1 che aveva assunto i lavoratori dalle liste in mobilità e la RV SR fallita, soggetto CP_1 privato, non esisteva un elemento comune idoneo a determinare una coincidenza degli assetti proprietari, né un rapporto di collegamento e controllo nel senso indicato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.
Rilevava che i lavoratori erano stati licenziati dal curatore – organo del fallimento, sottoposto al controllo della procedura giudiziale;
soggetto che non aveva alcun collegamento con la CP_6
.
[...]
Precisava la di essere un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, CP_1 autonomo rispetto ai suoi membri;
soggetto al controllo della Regione ai sensi dell'art. 25 cc;
controllo esercitato dal 12.01.12 tramite la mentre la era una SR CP_6 Parte_2
Cont Cont (soggetto privato), di cui era socia al 90%, ma né né erano socie della Parte_2
mancava dunque la prova di un assetto proprietario coincidente. CP_1
Contestava altresì che rutto della trasformazione da ( istituto geriatrico e di assistenza di CP_6 CP_8
DI)- come azienda pubblica per i servizi alla persona specializzata nelle prestazioni assistenziali ad alto contenuto sanitario dedicato a persone autosufficienti e non, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, potesse partecipare alla Fondazione come sostenuto dall' Pt_1
Né era stato provato il controllo organizzativo poiché anche i precedenti richiamati dal giudice di primo grado e dall' inerivano fattispecie del tutto diverse, ipotesi di identità di compagini sociali Pt_1 per sede ovvero per rapporti di parentela tra i soci o per identità soggettiva tra il soggetto che assumeva la decisione di licenziamento e il soggetto che assumeva i lavoratori. D'altra parte la Cont modifica regolamentare efficace dal 12 gennaio 2012 consisteva nella estensione da parte della alla fondazione di un tipo di controllo “ pubblicistico” analogo a quello realizzato dalla Azienda sui servizi assistenziali prestati e dunque un controllo soltanto di tipo programmatorio, operativo, economico finanziario ed ispettivo non identificabile con il controllo societario di cui all'art. 8 comma
4 bis legge 223/1991.Controllo peraltro efficace da un momento successivo al fallimento della e quindi irrilevante ai fini di causa. Né era sostenibile che la decisione di procedere al Parte_2 licenziamento dei lavoratori e alla loro collocazione in mobilità fosse frutto di una operazione societaria di ristrutturazione fraudolenta e/o fittizia coordinata e programmata di comune accordo tra
8 Cont il fallimento della e la e condotta sotto la supervisione della Parte_2 E_ poiché la decisione di procedere al licenziamento era stata assunta dal fallimento.
Doveva pertanto essere esclusa ogni influenza ovvero qualsiasi tipo di fraudolenza diretta a realizzare una operazione di ristrutturazione avente ad oggetto il personale della RV licenziato e posto Cont in mobilità dal Curatore fallimentare. Nè il curatore era stato in qualche modo influenzato dalla Cont nella sua decisione di recesso, né dalla che aveva concluso la convenzione con la CP_1 solo in data 16.01.12 e quindi dopo il fallimento del 2011. Pertanto secondo la riassumente mancava qualsiasi elemento concreto da cui desumere la fraudolenza dell'operazione richiesta dalla
Cassazione. Cont D'altra parte la aveva assunto in concreto gli oneri della soltanto dopo la CP_1 convenzione del 16 gennaio 2012 e quindi dopo il fallimento della e dopo la modifica Parte_2 statutaria atta a consentire alla di gestire e assumere personale per realizzare le finalità CP_1 del lascito testamentario _4
Insisteva quindi per l'accertamento dell'insussistenza di ogni obbligo contributivo in capo alla
CP_1
In ultimo rilevava che la sentenza di primo grado meritava riforma anche in punto spese di lite, ritenuto che il primo giudice- come da motivo riproposto in sede di riassunzione- aveva condannato la al pagamento integrale, nonostante l'opposizione fosse stata accolta in punto quantum. CP_1
L' nella quantificazione del credito non aveva considerato la contribuzione ridotta comunque Pt_1 corrisposta per i lavoratori assunti dalla mobilità. Importo che il tribunale aveva detratto dal dovuto quantificando un minore credito in favore dell' ( pari ad euro 519.405,00); pertanto la società Pt_1 aveva diritto quanto meno alla compensazione delle spese di lite a fronte della soccombenza dell' Pt_1
7. Il ricorso in riassunzione dell' va accolto per le ragioni che seguono. Pt_1
Come sintetizzato nella parte processuale il giudice di primo grado di DI aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta dalla soggetto costituito nel 1992 a seguito CP_1 di lascito testamentario della famiglia su iniziativa dell'istituto geriatrico e di assistenza di _4
DI ( attule ASP La Quieste); onlus di diritto privato, dotata di personalità giuridica il cui Presidente
e due dei consiglieri del CDA erano nominati dalla Controparte_6
La aveva lo scopo di amministrare il lascito della famiglia per il CP_1 _4 conseguimento di scopi di utilità sociale ( quali lo studio di problematiche attinenti al disagio psico fisico delle persone), oltre allo svolgimento di attività assistenziali;
il giudice di prime cure, valorizzando l'esistenza di un controllo da parte della nei confronti del soggetto che CP_6 aveva proceduto al licenziamento dei lavoratori assunti dalla aveva ritenuto inapplicabile CP_1 lo sgravio praticato dall'opponente ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis legge 223/1991.
9 Decisione riformata dalla Corte di Appello di Trieste che, valorizzando l'insussistenza di qualsiasi collegamento di tipo proprietario ovvero funzionale tra il soggetto che aveva licenziato i lavoratori e Cont la ritenuto che la come socio al 90% della nei confronti della CP_1 Parte_2 realizzasse un tipo di controllo soltanto funzionale analogo a quello realizzato nei CP_1 confronti dei soggetti cui affidava i propri servizi ma senza potere decisionale diretto in ragione della autonomia della stessa, riformava la decisione di primo grado. CP_1
8. Il Collegio di legittimità nel cassare la sentenza di secondo grado ha evidenziato che la CP_1 era stata costituita come soggetto destinato a svolgere attività di natura socio-assistenziale e sanitaria, Cont strumentale al conseguimento dei fini istituzionali della che la modifica regolamentare del 2012 Cont n. 2 aveva reso il controllo della nei confronti della premenzionata ancora più pregnante, istituendo anche un organismo tecnico di controllo composto dal Direttore generale, dal Direttore Cont Amministrativo e dal direttore socio-assistenziale della deputato a rilasciare pareri vincolanti e autorizzazioni preventive ( cfr. punti 3.2., 3.3., 3.4. della ordinanza rescindente in atti).
In particolare in punto di diritto i giudici di legittimità hanno evidenziato che :”. La disposizione in esame decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, così stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis: «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell' impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L 'impresa che assume dichiara sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative». Quanto agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti , il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l'impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa così individuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento di taluni dipendenti da un azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288).Il beneficio, dunque, non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbano essere ascritti
a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5 aprile 2019, n. 9662), a un comune centro di interessi in grado di elaborare tutte le fasi Il riferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti di collegamento e di controllo deve essere considerato in una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto di conseguire gli sgravi ad un presupposto tassativo: deve essere nuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11935)”.
10 Il Collegio di legittimità riteneva pertanto errata la decisione del Collegio di merito avendo dato rilievo ad aspetti meramente formali, quali il controllo pubblicistico, la circostanza degli assetti proprietari di tipo dominicale, ed ignorando di verificare in concreto se il complesso delle decisioni fosse unitario. Escludeva la Corte di Legittimità che il fallimento della creasse una Parte_2 cesura e una barriera che impedisse al giudice di verificare l'unitarietà del centro di imputazione.
Proseguiva in punto di diritto ( cfr. punto 7) rilevando quanto segue :”.È proprio il paradigma normativo definito dal comma 4-bis a rendere ineludibile una ricostruzione complessiva della vicenda, al fine di valutare se i licenziamenti e le assunzioni, pur a fronte del ruolo ricoperto dalla
Azienda pubblica e del sopraggiungere del fallimento della dopo la liquidazione, siano Parte_2 comunque fondamentalmente imputabili a un unico centro decisionale e di interessi. In tale disamina, si devono ponderare le diverse fasi (fra queste, la liquidazione della il successivo Parte_2 fallimento, l'istituzione della , i rapporti non estrinseci che intercorrono tra la Azienda CP_1
Pubblica da un lato e la e la dall'altro, e tutti gli elementi acquisiti al Parte_2 CP_1 processo, inquadrati nel loro complessivo interagire. Solo una ricognizione che analizzi la realtà fattuale e non si esaurisca nel riscontro dei caratteri formali dei soggetti coinvolti consente di verificare, come richiede la legge, se sia genuino l'incremento della occupazione e se la concatenazione dei licenziamenti e delle assunzioni non dissimuli un intento elusivo alla luce della sostanziale identità del centro di interessi cui le scelte imprenditoriali devono essere imputate.”.
9. Applicando queste premesse alla fattispecie concreta ritiene questo Collegio che nel caso di specie sia ravvisabile un unico centro decisionale e di interessi cui è imputabile da un lato il licenziamento e dall'altro l'assunzione dei 127 lavoratori per cui è causa.
9.1.Il soggetto che aveva operato i licenziamenti era la RV s.r.l.; società di diritto privato Cont di cui era socia al 90% la che ne nominava anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La con appalto di servizi, sin dagli anni '90 inviava propri dipendenti presso le strutture Parte_2
Cont assistenziali della e garantiva i servizi infermieristici assistenziali specializzati ai degenti e CP_ soggetti che fruivano dei servizi garantiti dall'allora Istituto Geriatrico e di Assistenza , ex divenuto poi gestiva inoltre una Casa albergo denominata “I faggi”,sempre svolgente CP_6 attività di servizio assistenziale ( cfr. visura del registro delle imprese e verbale ispettivo sub. 2 Pt_1 con relativi allegati e doc. 6 parte fascicolo primo grado). CP_1
In data 2.08.10 per quanto allegato da e non contestato dalla tra i due soggetti era Pt_1 CP_1 intervenuta una convenzione in ragione della quale la distaccava i propri dipendenti Parte_2 addetti nell'appalto alla distacco che dapprima era previsto a termine ( 31.12.2010) CP_6
e poi invece, attesa la procedura di liquidazione sopravvenuta, era proseguito sine die, con un minor vantaggio economico per la distaccante che rispetto ai proventi iniziali otteneva dalla CP_6
11 soltanto gli importi corrispondenti al costo del personale ( cfr. accertamenti di cui al doc. 7 parte
. Pt_1
Dagli accertamenti eseguiti all'epoca dall' ( che aveva avuto accesso anche al fascicolo penale Pt_1 parallelo che era stato aperto in ragione del fallimento della società , era emerso che Parte_2 con delibera n. 33 del CDA della del 3.11.10 era stato previsto di affidare in forma CP_6 analoga ai servizi in house, le attività e i servizi integrativi a quelli di assistenziali in precedenza realizzati dalla alla con cessazione dell'attività convenzionale svolta fino Parte_2 CP_1
a quel momento con il soggetto privato.
Nello stesso tempo con delibera n. 40 dell'1.12.2010 del Cda della anche l'attività CP_6
Cont di gestione della Casa Albergo “i Faggi” era internalizzata dalla al fine di raggiungere risultati migliori in termini di economicità, efficienza e capacità; conseguentemente venendo meno le attività essenziali e le funzioni originali che avevano connaturato anche l'esercizio economico della società, Cont la in data 22.12.2010 ha deliberato la liquidazione previa delibera della n. 45 Parte_2
Cont dell'1.12.10 ed è stato nominato come liquidatore il già direttore generale di
Allo scioglimento era seguito l'anno successivo – con sentenza n. 101 del 18.12.2011- il fallimento della il cui curatore resosi conto dell'impossibilità di proseguire l'attività sociale, nel Parte_2 gennaio 2012 a seguito di accordo con le parti collettive, procedeva al licenziamento di 127 lavoratori che erano stati assunti dalla Nello specifico, i dipendenti licenziati il 17.1.2012 sono stati CP_1 assunti dalla il 28.1.2012; quelli licenziati il 27.1.2012 sono stati riassunti dalla CP_1 il 7.2.2012; quelli licenziati il 6.2.2012 sono stati assunti dalla il 17.2.2012; CP_1 CP_1 quelli licenziati l'11.3.2012 e il 30.3.2012 sono stati assunti l'1.4.2012.
9.2. La già dal 1992 epoca della sua istituzione ad iniziativa dell'Istituto Geriatrico e di CP_1
CP_ Assistenza, ex divenuto poi erede universale del lascito aveva sempre CP_6 _4
Contr gravitato intorno alle esigenze e necessità della al fine di consentire alla di gestire CP_1 direttamente i servizi assistenziali in precedenza offerti dalla con modifica statutaria Parte_2 decisa nel 2011, ma resa efficace con decreto del Presidente della regione del 28.12.11 n. 318 pubblicato nel BUR dell'11.01.12 ( cfr. doc. 8 parte , veniva stabilito al punto 2 lett.e) CP_1 lo svolgimento “ in via esclusiva di attività socio assistenziali in favore dei degenti dell'azienda
[...]
ed al fine di consentire il conseguimento dei fini istituzionali di questa azienda.”. CP_5
Pertanto era previsto che la ( il cui presidente del CDA e i due membri consiglieri del CP_1
Cont CDA erano designati dalla , potesse assumere personale per svolgere le attività che dal 16.01.12 le sono state attribuite in convenzione dalla ( cfr. docc. 13 parte ). CP_6 Pt_1
Il controllo da parte della era realizzato che esercitava il proprio controllo non soltant CP_6 con il CDA ma anche con la nomina del revisore dei conti e di un comitato di controllo con poteri di
12 indirizzo, coordinamento e parere vincolanti per la ( cfr. modifiche del regolamento di CP_1 controllo subb. 14 e 15 ): Pt_1
10. Appare provato quindi che esistevano elementi oggettivi da cui desumere che sia la Parte_2 che la fossero già prima del licenziamento e delle assunzioni per cui è causa, soggetti che CP_1
Cont gravitavano intorno alla che deteneva un potere di controllo sulle decisioni strategiche e essenziali della vita sociale di entrambi i soggetti indipendentemente dalla natura privata o pubblica degli stessi ovvero delle finalità di lucro e non di lucro.
Anche a prescindere dalla questione penale della truffa – reato rispetto al quale non sono intervenute Cont a danno dei vertici della sentenze di condanna ( cfr. indagini archiviate per quanto allegato dalla e non contestato dall' , quel che rileva in questo giudizio è se tra il soggetto che ha CP_1 Pt_1 operato il licenziamento e il soggetto che ha effettuato le assunzioni fosse individuabile o meno un unico centro decisionale.
Ebbene ritiene il Collegio di poter dare risposta positiva al quesito poiché l'intervenuto fallimento, come evidenziato dai giudici di legittimità nella ordinanza rescindente, non costituisce motivo di cesura temporale né è idoneo a determinare” una cesura tra l'organizzazione pregressa preordinata all'esercizio dell'impresa e quella che si ritiene nuova” ( cfr.pag. 7 ordinanza di rinvio in atti).
Infatti il CDA della per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, venuta Parte_2
Cont meno la gestione della casa albergo per decisione della che aveva internalizzato il Pt_3 servizio e preso atto del peggioramento delle condizioni economiche della società ( cfr. bilanci in atti), a seguito di indicazione e delibera del CDA la Quiete n. 45 del 16.12.10 ( vedi doc. 7 parte
), aveva deliberato la liquidazione nominando all'uopo come liquidatore il dott. ( ex Pt_1 Per_2
Cont direttore generale .
Era seguito il fallimento ( dichiarato con sentenza nel dicembre 2011), attesa l'evidente impossibilità di proseguire l'attività superando lo stato di crisi.
A fronte della situazione oggettiva di crisi economica ( comprovata dalla sentenza di fallimento), appare evidente che la decisione del licenziamento collettivo assunta dal curatore in data 18 gennaio
2012, dopo aver raggiunto con le parti collettive l'accordo sulla mobilità, costituiva una decisione necessitata che non consente di individuare nell'operazione quella novità che impedirebbe di ritenere legittima la pretesa dell' Pt_1
La concatenazione temporale delle modifiche statutarie previste e decise nell'ambito della organizzazione della oltre alla preconizzata deliberazione ( cfr. delibera n. 33 del CDA CP_1
del 3.11.2010) di trasferire le attività svolte in precedenza dalla in capo alla CP_5 Parte_2
sono elementi valorizzabili al fine di ritenere che l'artefice sostanziale delle decisioni di CP_1 risoluzione dei rapporti e successive assunzioni sia sempre stata la CP_6
13 10.1. Quanto poi alla trattasi di soggetto sottoposto al controllo da parte della CP_1 CP_6
che, alla data della decisione delle assunzioni dei lavoratori in mobilità, aveva ampliato il
[...] proprio controllo accentrando l'area di operatività della attorno alle proprie strutture , CP_1
Cont ritenuto che anche gli organi decisionali nevralgici erano scelti e decisi dalla ( presidente, due membri del CDA ed anche revisore dei conti).
Controllo che ad avviso di questa Corte non era soltanto di tipo programmatorio, operativo ed economico volto a garantire la qualità di un servizio pubblico, ma controllo effettivo ed essenziale rispetto alle decisioni essenziali.
11. Ne consegue che l'operazione descritta nella propria unitarietà, con l'insieme degli atti e delle modifiche statutarie che hanno condotto al passaggio dei servizi svolti dalla in capo Parte_2
Cont alla risponde ad una logica unitaria e all'interesse della di garantire lo svolgimento CP_1 di servizi assistenziali con minore costo, ritenuto che la essendo soggetto onlus garantiva CP_1 una gestione del servizio a prezzo di mercato inferiore- quanto meno dal punto di vista fiscale- rispetto ad altri soggetti privati.
Questa Corte ritiene pertanto che nel caso di specie sia mancato un genuino incremento occupazionale che fosse idoneo a legittimare gli sgravi applicati dalla CP_1
Pertanto deve ritenersi fondato il credito dell' seppure ridotto dalla compensazione con quanto Pt_1 corrisposto, seppure in misura ridotta per i medesimi lavoratori, dalla CP_1
12. L'annullamento delle decisioni di merito da parte della Corte di Cassazione impone di esaminare l'ulteriore motivo riproposto dalla parte riassumente in merito alla condanna alle spese CP_1 di lite.
Corrisponde al vero che l'opposizione si sia resa necessaria quanto meno sotto il profilo della riduzione del credito avendo l' azionato l'avviso di addebito senza considerare la contribuzione Pt_1 ridotta versata per i lavoratori dalla CP_1
Ne consegue una soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 considerata l'importante riduzione operata dal giudice a seguito della compensazione, ma nel contempo l'accertata legittimità della pretesa contributiva sotto il profilo della elusione normativa..
La quota residua, liquidata secondo il valore della domanda e i criteri di cui al DM 55/14 e ss modifiche è posta a carico della parte opponente risultata soccombente rispetto alla CP_1 pretesa creditoria legittima dell' . Pt_1
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PER QUESTI MOTIVI
- In accoglimento parziale dell'originario ricorso in opposizione ridetermina l'ammontare dell'importo dovuto dalla in forza del titolo opposto e condanna la CP_1 [...]
a pagare all' l'importo di euro 519.405,00 a titolo di E_ Pt_1 contributi, oltre alle somme aggiuntive per sanzioni come ricalcolate sul predetto importo;
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la a rifondere all' la CP_1 Pt_1 quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 7144,00, quanto al giudizio di appello cassato in euro 6660,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 5066,00
e quanto al giudizio di rinvio in euro 6660,00 per compensi oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali al 15%.
Trieste, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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