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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1560/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
TI ANTONINA, Presidente
IC NT, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1002/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. . Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2431/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900310 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900311 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900312 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. 201900310, anno d'imposta 2014, n. 201900311, anno d'imposta 2015
e n. 201900316 anno d'imposta 2016.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del procedimento è intervenuto tra le parti accordo conciliativo.
Ai sensi, pertanto, dell'art. 48 del d.lgs n. 546 del 1992 può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere fra le parti e compensa le spese del giudizio.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
TI ANTONINA, Presidente
IC NT, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1002/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. . Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2431/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900310 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900311 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900312 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. 201900310, anno d'imposta 2014, n. 201900311, anno d'imposta 2015
e n. 201900316 anno d'imposta 2016.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del procedimento è intervenuto tra le parti accordo conciliativo.
Ai sensi, pertanto, dell'art. 48 del d.lgs n. 546 del 1992 può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere fra le parti e compensa le spese del giudizio.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino