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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORO GIANCARLO e dell'avv. CASAROTTO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso la
Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/B; contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 30, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. CALDESI RUDI, GIOVANNELLI CRISTIANO e PREVITI VERONICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in
Pistoia, via Cavour n. 6;
e contro
(P.IVA ), con sede legale in Dueville (VI) via E. Mattei n. 50, CP_1 P.IVA_1 contumace;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) per i motivi tutti di cui in premessa, accertarsi il diritto della ricorrente per il periodo dal 07.07.2021 al 05.02.2023 all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Pulizie / Multiservizi Filcams Fisascat o nel diverso livello o contratto collettivo che verrà accertato di giustizia;
CP_2 2) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in premessa e anche accertata l'anzianità lavorativa di settore della ricorrente, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze/crediti retributive di cui in narrativa e per l'effetto condannarsi la società (P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Battisti Pirelli
n.30, in solido con la società (P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Dueville (VI), Via Enrico Mattei n.50, al pagamento della somma complessiva di € 3.449,44 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
pagina 1 di 8 *** I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare, dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per carenza dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avendo l'azienda conservato alla lavoratrice il precedente RAL.
Nel merito, respingere le domande avanzate in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 , come sopra Parte_1
rappresentata, conveniva in giudizio le società e per sentire Controparte_3 CP_1
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della prima delle due convenute, in esecuzione dell'appalto di servizi commissionato dalla seconda, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie presso il supermercato Famila di Rovigo, utilizzando all'uopo attrezzature e macchine operatrici complesse, quali la lavasciuga con spazzole di tipo industriale e occupandosi altresì della sanificazione degli spazi, inquadrata nel livello
D1 del ccnl Terziario Servizi Ausiliari ANPIT, nel quale rientrava genericamente l'Operaio Esperto
Settoriale, in regime part time di 24 ore settimanali.
Proseguiva la ricorrete esponendo che il rapporto si era protratto dal 7.7.2021 al 5.2.2023 ed era cessato per dimissioni e si doleva della applicazione allo stesso del contratto collettivo firmato da ANPIT e
, che rappresentava una grave violazione delle garanzie stabilite dall'art 36 Cost. in tema di CP_4
retribuzione proporzionata e sufficiente;
la ricorrente richiamava sul punto le decisioni della Suprema
Corte n. 3712 e n. 3713 del 2023, che avevano stabilito che: “Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il
Giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe.
3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri
pagina 2 di 8 ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.
Nel caso di specie, l'attrice riteneva che la violazione dell'art 36 della Costituzione derivasse con evidenza dal confronto tra i minimi tabellari previsti per il livello più basso del contratto collettivo applicato dalla convenuta ed il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il medesimo settore.
A fronte, infatti, di una paga base pari a € 1.012,00 prevista per il livello D1 dal ccnl Terziario Servizi
Ausiliari Anpit del 29.10.2021, il ccnl Pulizia Multiservizi del 09.07.2021 prevedeva una paga base pari a € 1.282,69 per il 3° livello, che appariva confacente alle mansioni svolte dalla ricorrente.
Ancora, la ricorrente evidenziava che il Contratto collettivo applicato dalla convenuta nasceva dall'accordo firmato tra le seguenti rappresentanze: Parte_2
, rappresentata dal Presidente e da una Delegazione composta dal Vice Presidente Vicario;
[...]
rappresentata dal Presidente;
- Controparte_5
rappresentata dal Controparte_6
Presidente; - Controparte_7
, rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Direttore
[...]
Centrale e da una Delegazione composta dai Consiglieri;
e
[...]
, Controparte_8 [...]
, rappresentata dal Controparte_8
Segretario Nazionale e da una Delegazione e che dette organizzazioni, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non erano paragonabili, per rappresentatività, ai sindacati confederali e l'accordo dalle stesse sottoscritto prevedeva l'applicazione di minimi retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli utilizzati dalle categorie più rappresentative nel medesimo settore, con l'ulteriore conseguenza che le aziende che lo applicavano potevano concorrere negli appalti per prestazioni di servizi a prezzi molto più bassi rispetto alle altre imprese, con alterazione delle regole della concorrenza.
La ricorrente, ritenendo che le mansioni in fatto dalla stessa svolte fossero inquadrabili nel livello 3 del
CCNL settore Pulizie – Multiservizi, da prendere a riferimento in applicazione dell'art 36 della
Costituzione, essendo relativo al medesimo settore in cui opera la resistente, chiedeva che le fossero riconosciute le differenze retributive indicate in epigrafe, comprendente anche l'indennità forfettaria di settore ai sensi dell'art. 22 del CCNL il quale prevedeva che: “In considerazione Parte_3
della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota
pagina 3 di 8 fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001
e C.C.N.L. precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L”
Avendo l'attrice iniziato a lavorare nel settore delle pulizie dal 02.08.2010 presso Pasotto S.r.l. e successivamente aveva continuato presso le società Controparte_9
e Cooperativa come emergeva dalle buste paga allegate
[...] Controparte_10
al ricorso, le competeva detta indennità.
La rivendicava inoltre l'attribuzione del 3° livello ccnl Pulizie Multiservizi, attribuito ai: “ Pt_1
lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B...”, atteso che la stessa svolgeva attività di pulizia mediante utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse nonché attività di sanificazione, mansione perfettamente rientrante nella declaratoria contrattuale.
Infine, la ricorrente precisava di avere chiamato in causa sia la diretta datrice di lavoro che l'appaltatrice stante la natura retributiva dei crediti azionati e la sussistenza dei presupposti previsti dall'art 29 D. Lgs 276/2003.
2. La difesa di parte convenuta.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva ritualmente in giudizio la società CP_1 [...]
come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, affermando l'erroneità dei Controparte_11
conteggi allegati al ricorso, contestava che il livello 3 del CCNL multiservizi corrispondesse alle mansioni svolte dall'attrice, in quanto presupponeva l'utilizzo di macchine operatrici complesse, per le quali serviva la patente B, che non venivano utilizzate nel supermercato al quale la era adibita;
Pt_1 quanto all'applicazione del CCNL Anpit, la convenuta invocava la libertà contrattuale delle parti, CP_1 affermava l'irrilevanza della mancata sottoscrizione dello stesso da parte ella e concludeva evidenziando la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto la stessa manteneva con il pagina 4 di 8 contratto Anpit la medesima retribuzione lorda che avrebbe percepito con il diverso CCNL
Multiservizi.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva istruita mediante l'assunzione della testimonianza di , collega della ricorrente presso il supermercato Famila di Rovigo e veniva discussa Testimone_1 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II
c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che la decisione della Suprema Corte n. 2711/2023 ha posto dei principi in tema di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione ai quali questo Giudice ritiene di conformarsi, ritenendo peraltro che parte ricorrente abbia correttamente allegato gli elementi dai quali si deve dedurre l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente secondo il CCNL
Anpit applicato dalla convenuta.
Infatti quest'ultimo contratto per il personale inquadrato al livello D1, riconosciuto alla ricorrente dalla convenuta, prevede una retribuzione base mensile per il mese di luglio 2021 di € 1.012,00 mentre il prevede una retribuzione base mensile di € 1.213,17 per il 2° livello e di € Parte_4
1.272,36 per il 3° livello, mentre a novembre 2022 la retribuzione base di Anpit è di € 1.045,60 laddove per il C.C.N.L. Multiservizi ammonta ad € 1.233.17 per il 2° livello ed € 1.294,01 per il 3° livello;
di fatto, la retribuzione base mensile stabilita dal C.C.N.L. Anpit per il personale inquadrato come D1 è inferiore di oltre il 15% a quella indicata dal per i dipendenti di 2° livello e oltre Parte_4
il 20% con riferimento al 3° livello, senza considerare che il C.C.N.L. Multiservizi prevede istituti retributivi quali la 14^ mensilità e l'indennità forfettaria di settore che il C.C.N.L. Anpit non prevede.
Le retribuzioni mensili nette indicate da parte convenuta nelle note autorizzate depositate in vista della discussione come percepite dalla convenuta sono solo apparentemente superiori a quelle scaturenti dall'applicazione del CCNL Anpit, ma in queste è inserito un superminimo che non può essere considerato arte fissa della retribuzione.
Quanto alla rappresentatività delle OOSS Siglanti il CCNL Anpit, appare sufficiente rilevare che la convenuta, al fine di dimostrare la propria iscrizione a detta associazione, ha prodotto la ricevuta di iscrizione alla stessa nel giugno 2023, ovvero in relazione ad un periodo successivo al rapporto di lavoro oggetto di causa, che si è protratto dall'1.07.2021 al 05.02.2023, da che si deve dedurre la mancata prova dell'adesione della convenuta all'associazione e l'illegittimità dell'applicazione del
C.C.N.L. Anpit alla ricorrente.
pagina 5 di 8 Appare dunque conseguente alle valutazioni sopra espresse la necessità di dichiarare il diritto della ricorrente ea vedersi applicato il CCNL Multiservizi Pulizie in luogo del CCNL Anpit applicato dalla convenuta per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Quanto all'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, ovvero la richiesta di riconoscimento del 3° livello del deve rilevarsi che la a giugno 2021 era inquadrata come 2° Parte_4 Pt_1
Livello del corrispondente al livello D1 del CCNL Anpit applicato dalla Parte_4 convenuta, ed è incontestato tra le parti che da giugno 2021 le mansioni dell'attrice siano rimaste invariate;
la rivendicazione della si fonda per la gran parte sull'asserito utilizzo da parte della Pt_1
stessa di attrezzature e macchine operatrici complesse, nonché di attività di sanificazione.
Orbene, il terzo livello del CCNL Multiservizi è riconosciuto agli operai qualificati “(…), adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali. Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B...” Le prove testimoniali assunte in corso di causa non depongono a favore dello svolgimento da parte dell'attrice – gravata pacificamente dell'onere di dimostrare di avere svolto mansioni più complesse rispetto a quelle formalmente assegnatele secondo il livello di appartenenza- di mansioni riconducibili al citato terzo livello.
La teste ha infatti ricostruito come segue le mansioni svolte dalla Testimone_1 Pt_1
“(…) lavoro al Famila di Rovigo come addetta alle pulizie, sono dipendente della ditta convenuta dall'1.7.2021, la ditta è subentrata alla precedente per la quale io lavoravo dal 2017. ADR: quando lavoravo con la ricorrente io lavoravo dalle 6 alle 9, da quando lei si è licenziata lavoro dalle 6 alle 9:30, tutti i giorni. (…) la lavasciuga la utilizzavamo tutti i giorni, quando io sono entrata, nel 2017 al Famila, mi ha insegnato un'altra collega perché la ricorrente era in maternità, la ricorrente usava la macchina lavasciuga come me e come gli altri addetti alle pulizie, c'era un'altra ragazza all'epoca. La sanificazione l'abbiamo fatta per lo più nel periodo COVID. Al teste viene rammostrato il doc. 5 di parte ricorrente e la stessa dichiara che si tratta della check lista giornaliera, ovvero l'elenco dei servizi da noi svolti con le firme di conferma, vedo la mia e quella di SI, oltre che di un'altra collega, la ricorrente non c'era già più, SI è subentrata al suo posto. ADR: come attrezzatura utilizzavamo solo la lavasciuga, per il resto usavamo solo scopa e mocio. ADR: la lavasciuga la utilizzavamo più o meno una mezz'oretta al giorno, il tempo di lavare il negozio e tre volte a settimana i corridoi e il magazzino, al massimo la usavamo un'ora al giorno. ADR: Facevamo una settimana di utilizzo della lavasciuga per ciascuna. ADR: non era difficile usare la macchina, si imparava in un paio di giorni, io personalmente sono state un po' in difficoltà i primi giorni perché temevo di danneggiare la merce esposta (…) la lavasciuga è cambiata dal 2017, ma è sempre dello stesso modello e le modalità di utilizzo sono le stesse.
pagina 6 di 8 ADR: io non ho alcun patentino per guidare la macchina, non ho fatto corsi appositi, mi hanno insegnato le colleghe, si sale spera, si gira una chiavetta e si accende, ci sono due pedali per andare avanti o indietro, c'è un piccolo volante con una manopola di ausilio e una rotellina che è un interruttore, per regolare le operazioni da svolgere.”
Da tali dichiarazioni emerge che per l'utilizzo della lavasciuga alla quale era adibita anche la Pt_1 non era necessario alcun patentino, che l'addestramento per l'utilizzo della macchina era di breve durata, sicché non può ritenersi riferito a macchina operatrice complessa, ed infine che la ricorrente era adibita al massimo un'ora al giorno, su turni con altre colleghe, all'utilizzo della macchina citata, e dunque tale attività non può intendersi come occupazione prevalente, sicché la domanda sul punto va rigettata.
Quanto, infine, alla indennità forfettaria di settore ex art. 22 CCNL Multiservizi, la ricorrente ha allegato la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti di esperienza richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di detta indennità, la cui spettanza all'attrice non è neppure contestata da parte convenuta.
Non appaiono utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, riferiti alla domanda attorea nella sua interezza, sicché la presente decisione verrà assunta in forma non definitiva e la causa verrà rimessa in istruttoria per la quantificazione della somma effettivamente spettante al ricorrente.
La sentenza andrà pronunciata sia nei confronti della convenuta costituita, sia – in applicazione solidarietà ex art. 29 D. lgs n. 276/2003, della società appaltante CP_1
Le spese seguono la soccombenza, ma appare opportuno attendere la quantificazione delle stesse allorquando sarà stabilito l'ammontare delle competenze del ricorrente sulla base della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 714/2023 R.G.-C.L., promossa da Parte_1
contro la società con sede legale in Milano,
[...] Controparte_11
via G.B. Pirelli n. 30, e contro con sede legale in Dueville (VI) via E. Mattei n. 50, CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto della ricorrente all'applicazione per l'intera durata del rapporto di lavoro per cui è causa del CCNL , con riconoscimento del 2° Parte_3 livello e dell'indennità forfettaria di settore ex art. 22 del predetto CCNL;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
pagina 7 di 8 4) Riserva la quantificazione delle spese di lite, che seguono comunque la soccombenza, al momento dell'esatta quantificazione delle spettanze della ricorrente.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. SI Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORO GIANCARLO e dell'avv. CASAROTTO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso la
Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/B; contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 30, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. CALDESI RUDI, GIOVANNELLI CRISTIANO e PREVITI VERONICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in
Pistoia, via Cavour n. 6;
e contro
(P.IVA ), con sede legale in Dueville (VI) via E. Mattei n. 50, CP_1 P.IVA_1 contumace;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) per i motivi tutti di cui in premessa, accertarsi il diritto della ricorrente per il periodo dal 07.07.2021 al 05.02.2023 all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Pulizie / Multiservizi Filcams Fisascat o nel diverso livello o contratto collettivo che verrà accertato di giustizia;
CP_2 2) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in premessa e anche accertata l'anzianità lavorativa di settore della ricorrente, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze/crediti retributive di cui in narrativa e per l'effetto condannarsi la società (P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Battisti Pirelli
n.30, in solido con la società (P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Dueville (VI), Via Enrico Mattei n.50, al pagamento della somma complessiva di € 3.449,44 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
pagina 1 di 8 *** I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare, dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per carenza dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avendo l'azienda conservato alla lavoratrice il precedente RAL.
Nel merito, respingere le domande avanzate in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 , come sopra Parte_1
rappresentata, conveniva in giudizio le società e per sentire Controparte_3 CP_1
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della prima delle due convenute, in esecuzione dell'appalto di servizi commissionato dalla seconda, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie presso il supermercato Famila di Rovigo, utilizzando all'uopo attrezzature e macchine operatrici complesse, quali la lavasciuga con spazzole di tipo industriale e occupandosi altresì della sanificazione degli spazi, inquadrata nel livello
D1 del ccnl Terziario Servizi Ausiliari ANPIT, nel quale rientrava genericamente l'Operaio Esperto
Settoriale, in regime part time di 24 ore settimanali.
Proseguiva la ricorrete esponendo che il rapporto si era protratto dal 7.7.2021 al 5.2.2023 ed era cessato per dimissioni e si doleva della applicazione allo stesso del contratto collettivo firmato da ANPIT e
, che rappresentava una grave violazione delle garanzie stabilite dall'art 36 Cost. in tema di CP_4
retribuzione proporzionata e sufficiente;
la ricorrente richiamava sul punto le decisioni della Suprema
Corte n. 3712 e n. 3713 del 2023, che avevano stabilito che: “Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il
Giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe.
3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri
pagina 2 di 8 ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.
Nel caso di specie, l'attrice riteneva che la violazione dell'art 36 della Costituzione derivasse con evidenza dal confronto tra i minimi tabellari previsti per il livello più basso del contratto collettivo applicato dalla convenuta ed il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il medesimo settore.
A fronte, infatti, di una paga base pari a € 1.012,00 prevista per il livello D1 dal ccnl Terziario Servizi
Ausiliari Anpit del 29.10.2021, il ccnl Pulizia Multiservizi del 09.07.2021 prevedeva una paga base pari a € 1.282,69 per il 3° livello, che appariva confacente alle mansioni svolte dalla ricorrente.
Ancora, la ricorrente evidenziava che il Contratto collettivo applicato dalla convenuta nasceva dall'accordo firmato tra le seguenti rappresentanze: Parte_2
, rappresentata dal Presidente e da una Delegazione composta dal Vice Presidente Vicario;
[...]
rappresentata dal Presidente;
- Controparte_5
rappresentata dal Controparte_6
Presidente; - Controparte_7
, rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Direttore
[...]
Centrale e da una Delegazione composta dai Consiglieri;
e
[...]
, Controparte_8 [...]
, rappresentata dal Controparte_8
Segretario Nazionale e da una Delegazione e che dette organizzazioni, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non erano paragonabili, per rappresentatività, ai sindacati confederali e l'accordo dalle stesse sottoscritto prevedeva l'applicazione di minimi retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli utilizzati dalle categorie più rappresentative nel medesimo settore, con l'ulteriore conseguenza che le aziende che lo applicavano potevano concorrere negli appalti per prestazioni di servizi a prezzi molto più bassi rispetto alle altre imprese, con alterazione delle regole della concorrenza.
La ricorrente, ritenendo che le mansioni in fatto dalla stessa svolte fossero inquadrabili nel livello 3 del
CCNL settore Pulizie – Multiservizi, da prendere a riferimento in applicazione dell'art 36 della
Costituzione, essendo relativo al medesimo settore in cui opera la resistente, chiedeva che le fossero riconosciute le differenze retributive indicate in epigrafe, comprendente anche l'indennità forfettaria di settore ai sensi dell'art. 22 del CCNL il quale prevedeva che: “In considerazione Parte_3
della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota
pagina 3 di 8 fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001
e C.C.N.L. precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L”
Avendo l'attrice iniziato a lavorare nel settore delle pulizie dal 02.08.2010 presso Pasotto S.r.l. e successivamente aveva continuato presso le società Controparte_9
e Cooperativa come emergeva dalle buste paga allegate
[...] Controparte_10
al ricorso, le competeva detta indennità.
La rivendicava inoltre l'attribuzione del 3° livello ccnl Pulizie Multiservizi, attribuito ai: “ Pt_1
lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B...”, atteso che la stessa svolgeva attività di pulizia mediante utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse nonché attività di sanificazione, mansione perfettamente rientrante nella declaratoria contrattuale.
Infine, la ricorrente precisava di avere chiamato in causa sia la diretta datrice di lavoro che l'appaltatrice stante la natura retributiva dei crediti azionati e la sussistenza dei presupposti previsti dall'art 29 D. Lgs 276/2003.
2. La difesa di parte convenuta.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva ritualmente in giudizio la società CP_1 [...]
come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, affermando l'erroneità dei Controparte_11
conteggi allegati al ricorso, contestava che il livello 3 del CCNL multiservizi corrispondesse alle mansioni svolte dall'attrice, in quanto presupponeva l'utilizzo di macchine operatrici complesse, per le quali serviva la patente B, che non venivano utilizzate nel supermercato al quale la era adibita;
Pt_1 quanto all'applicazione del CCNL Anpit, la convenuta invocava la libertà contrattuale delle parti, CP_1 affermava l'irrilevanza della mancata sottoscrizione dello stesso da parte ella e concludeva evidenziando la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto la stessa manteneva con il pagina 4 di 8 contratto Anpit la medesima retribuzione lorda che avrebbe percepito con il diverso CCNL
Multiservizi.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva istruita mediante l'assunzione della testimonianza di , collega della ricorrente presso il supermercato Famila di Rovigo e veniva discussa Testimone_1 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II
c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che la decisione della Suprema Corte n. 2711/2023 ha posto dei principi in tema di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione ai quali questo Giudice ritiene di conformarsi, ritenendo peraltro che parte ricorrente abbia correttamente allegato gli elementi dai quali si deve dedurre l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente secondo il CCNL
Anpit applicato dalla convenuta.
Infatti quest'ultimo contratto per il personale inquadrato al livello D1, riconosciuto alla ricorrente dalla convenuta, prevede una retribuzione base mensile per il mese di luglio 2021 di € 1.012,00 mentre il prevede una retribuzione base mensile di € 1.213,17 per il 2° livello e di € Parte_4
1.272,36 per il 3° livello, mentre a novembre 2022 la retribuzione base di Anpit è di € 1.045,60 laddove per il C.C.N.L. Multiservizi ammonta ad € 1.233.17 per il 2° livello ed € 1.294,01 per il 3° livello;
di fatto, la retribuzione base mensile stabilita dal C.C.N.L. Anpit per il personale inquadrato come D1 è inferiore di oltre il 15% a quella indicata dal per i dipendenti di 2° livello e oltre Parte_4
il 20% con riferimento al 3° livello, senza considerare che il C.C.N.L. Multiservizi prevede istituti retributivi quali la 14^ mensilità e l'indennità forfettaria di settore che il C.C.N.L. Anpit non prevede.
Le retribuzioni mensili nette indicate da parte convenuta nelle note autorizzate depositate in vista della discussione come percepite dalla convenuta sono solo apparentemente superiori a quelle scaturenti dall'applicazione del CCNL Anpit, ma in queste è inserito un superminimo che non può essere considerato arte fissa della retribuzione.
Quanto alla rappresentatività delle OOSS Siglanti il CCNL Anpit, appare sufficiente rilevare che la convenuta, al fine di dimostrare la propria iscrizione a detta associazione, ha prodotto la ricevuta di iscrizione alla stessa nel giugno 2023, ovvero in relazione ad un periodo successivo al rapporto di lavoro oggetto di causa, che si è protratto dall'1.07.2021 al 05.02.2023, da che si deve dedurre la mancata prova dell'adesione della convenuta all'associazione e l'illegittimità dell'applicazione del
C.C.N.L. Anpit alla ricorrente.
pagina 5 di 8 Appare dunque conseguente alle valutazioni sopra espresse la necessità di dichiarare il diritto della ricorrente ea vedersi applicato il CCNL Multiservizi Pulizie in luogo del CCNL Anpit applicato dalla convenuta per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Quanto all'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, ovvero la richiesta di riconoscimento del 3° livello del deve rilevarsi che la a giugno 2021 era inquadrata come 2° Parte_4 Pt_1
Livello del corrispondente al livello D1 del CCNL Anpit applicato dalla Parte_4 convenuta, ed è incontestato tra le parti che da giugno 2021 le mansioni dell'attrice siano rimaste invariate;
la rivendicazione della si fonda per la gran parte sull'asserito utilizzo da parte della Pt_1
stessa di attrezzature e macchine operatrici complesse, nonché di attività di sanificazione.
Orbene, il terzo livello del CCNL Multiservizi è riconosciuto agli operai qualificati “(…), adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali. Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B...” Le prove testimoniali assunte in corso di causa non depongono a favore dello svolgimento da parte dell'attrice – gravata pacificamente dell'onere di dimostrare di avere svolto mansioni più complesse rispetto a quelle formalmente assegnatele secondo il livello di appartenenza- di mansioni riconducibili al citato terzo livello.
La teste ha infatti ricostruito come segue le mansioni svolte dalla Testimone_1 Pt_1
“(…) lavoro al Famila di Rovigo come addetta alle pulizie, sono dipendente della ditta convenuta dall'1.7.2021, la ditta è subentrata alla precedente per la quale io lavoravo dal 2017. ADR: quando lavoravo con la ricorrente io lavoravo dalle 6 alle 9, da quando lei si è licenziata lavoro dalle 6 alle 9:30, tutti i giorni. (…) la lavasciuga la utilizzavamo tutti i giorni, quando io sono entrata, nel 2017 al Famila, mi ha insegnato un'altra collega perché la ricorrente era in maternità, la ricorrente usava la macchina lavasciuga come me e come gli altri addetti alle pulizie, c'era un'altra ragazza all'epoca. La sanificazione l'abbiamo fatta per lo più nel periodo COVID. Al teste viene rammostrato il doc. 5 di parte ricorrente e la stessa dichiara che si tratta della check lista giornaliera, ovvero l'elenco dei servizi da noi svolti con le firme di conferma, vedo la mia e quella di SI, oltre che di un'altra collega, la ricorrente non c'era già più, SI è subentrata al suo posto. ADR: come attrezzatura utilizzavamo solo la lavasciuga, per il resto usavamo solo scopa e mocio. ADR: la lavasciuga la utilizzavamo più o meno una mezz'oretta al giorno, il tempo di lavare il negozio e tre volte a settimana i corridoi e il magazzino, al massimo la usavamo un'ora al giorno. ADR: Facevamo una settimana di utilizzo della lavasciuga per ciascuna. ADR: non era difficile usare la macchina, si imparava in un paio di giorni, io personalmente sono state un po' in difficoltà i primi giorni perché temevo di danneggiare la merce esposta (…) la lavasciuga è cambiata dal 2017, ma è sempre dello stesso modello e le modalità di utilizzo sono le stesse.
pagina 6 di 8 ADR: io non ho alcun patentino per guidare la macchina, non ho fatto corsi appositi, mi hanno insegnato le colleghe, si sale spera, si gira una chiavetta e si accende, ci sono due pedali per andare avanti o indietro, c'è un piccolo volante con una manopola di ausilio e una rotellina che è un interruttore, per regolare le operazioni da svolgere.”
Da tali dichiarazioni emerge che per l'utilizzo della lavasciuga alla quale era adibita anche la Pt_1 non era necessario alcun patentino, che l'addestramento per l'utilizzo della macchina era di breve durata, sicché non può ritenersi riferito a macchina operatrice complessa, ed infine che la ricorrente era adibita al massimo un'ora al giorno, su turni con altre colleghe, all'utilizzo della macchina citata, e dunque tale attività non può intendersi come occupazione prevalente, sicché la domanda sul punto va rigettata.
Quanto, infine, alla indennità forfettaria di settore ex art. 22 CCNL Multiservizi, la ricorrente ha allegato la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti di esperienza richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di detta indennità, la cui spettanza all'attrice non è neppure contestata da parte convenuta.
Non appaiono utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, riferiti alla domanda attorea nella sua interezza, sicché la presente decisione verrà assunta in forma non definitiva e la causa verrà rimessa in istruttoria per la quantificazione della somma effettivamente spettante al ricorrente.
La sentenza andrà pronunciata sia nei confronti della convenuta costituita, sia – in applicazione solidarietà ex art. 29 D. lgs n. 276/2003, della società appaltante CP_1
Le spese seguono la soccombenza, ma appare opportuno attendere la quantificazione delle stesse allorquando sarà stabilito l'ammontare delle competenze del ricorrente sulla base della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 714/2023 R.G.-C.L., promossa da Parte_1
contro la società con sede legale in Milano,
[...] Controparte_11
via G.B. Pirelli n. 30, e contro con sede legale in Dueville (VI) via E. Mattei n. 50, CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto della ricorrente all'applicazione per l'intera durata del rapporto di lavoro per cui è causa del CCNL , con riconoscimento del 2° Parte_3 livello e dell'indennità forfettaria di settore ex art. 22 del predetto CCNL;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
pagina 7 di 8 4) Riserva la quantificazione delle spese di lite, che seguono comunque la soccombenza, al momento dell'esatta quantificazione delle spettanze della ricorrente.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. SI Ferrari
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