Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2671/2021 – alla quale è riunita la causa n. r.g.
3/2022 - promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Zanzi ed elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Manno ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Lorenzo de Martinis, Eleonora Ortaglio e Eliana Maria Fruncillo ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Gaetano Iorio Fiorelli, Controparte_3 P.IVA_3
Camilla Caravati e Lorenza Mosna ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore
CONVENUTE
e con l'intervento volontario di
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Riccardo e Isabella Riccardo ed elettivamente domiciliata presso i difensori
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Umberto Di Tella ed elettivamente
1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_6 tempore, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Zanzi ed elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonio Principato ed Controparte_7 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_7 tempore, (P.IVA , in persona del legale Controparte_9 P.IVA_8 rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._3 [...]
( ), (C.F. ), Pt_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
, (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(C.F. ), (P.IVA ), in persona del C.F._9 Parte_9 P.IVA_9 legale rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_10 C.F._10 Pt_11
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. , (C.F. ), Parte_13 C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. , Parte_15 C.F._15 Parte_16
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_10
(C.F. ), (P.IVA Parte_17 C.F._16 Parte_18
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_11 Parte_19
( ), con il patrocinio dell'avv. Cecilia Zanzi e dell'avv. Roberto Manno ed CodiceFiscale_17 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cecilia Zanzi
INTERVENUTI
Responsabilità extracontrattuale da fatto illecito – rigetto
Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – oneri probatori - danno
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................................ 3
2. La catena di produzione e distribuzione delle ........................................................... 20 Parte_20
3. La responsabilità aquiliana .................................................................................................................. 23
3.1. Inquadramento ed onere della prova .............................................................................................. 23
3.2. Esercizio di attività pericolosa ......................................................................................................... 25
3.3. La responsabilità ex art. 2043 c.c. ................................................................................................... 27
3.3.1. La prova del fatto doloso o colposo ......................................................................................... 28
3.3.2. L'ingiustizia del danno ............................................................................................................. 29
3.3.3. Il nesso causale ed il danno conseguenza ............................................................................... 33
4. La posizione dei soggetti inntervenuti ................................................................................................. 34
5. Le spese di lite ...................................................................................................................................... 35
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha Parte_21
convenuto in giudizio le due società e , davanti al Tribunale di Controparte_3 CP_2
Ferrara (con procedimento iscritto al n. R.G. 2671/2021) al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle convenute per il fatto illecito, che assume perpetrato ai suoi danni, tramite la produzione, distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo ed inidonee all'utilizzo e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno.
Con decreto del 11/7/2022, la Giudice, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del
7/7/2022, ha disposto la riunione alla causa R.G. 2671/2021 del procedimento R.G. 3/2022, introdotto da , sempre nei confronti di e , in Parte_22 CP_2 Controparte_3
relazione alla medesima fornitura di piante e per il medesimo titolo, costituito da responsabilità extracontrattuale.
Nello specifico, le piantine di fragola in relazione alle quali le due società attrici -
[...]
nel fascicolo n. R.G. 2671/2021 e nel fascicolo n. R.G. 3/2022 - Parte_21 Parte_22
agiscono in giudizio appartengono alla varietà “TU” e sono coperte da brevetto vegetale dell'Università della ID e commercializzate nel mondo attraverso contratti di licenza e sublicenza, aventi ad oggetto la moltiplicazione e la vendita del materiale vegetale. In particolare, sulla base del contratto di sublicenza stipulato con la Emcocal Plant Variety
Administration Service Ltd, la , società appartenente al gruppo , Controparte_3 CP_2
vende alla società California Pacific Plant Exports materiale vegetale, poi consegnato alla Part affiliata spagnola , fornitrice autorizzata alla commercializzazione delle piantine Parte_22
madri in Spagna ed in Italia.
La società ha affermato di aver acquistato presso , Parte_21 Parte_22
in esecuzione del contratto di sublicenza per la produzione e la vendita di piantine “TU” concluso con EMCOCAL, n. 39000 piante madri della varietà “TU”, al prezzo di euro
7.273,00, prodotte dalla convenuta , come si ricava dalla dicitura in fattura Controparte_3
“TU (Norcal G2 WT)”.
3 Negli atti introduttivi è stato evidenziato che, come emerso tra dicembre 2019 e gennaio 2020, la produzione di fragole della stagione agricola 2019, nonostante il trattamento del terreno secondo le ordinarie misure idonee a prevenire lo sviluppo di virus e malattie, aveva presentato difetti quali l'assenza, parziale o totale, di colore, pallore, scarsa consistenza, non corrispondenza non solo alla tipologia della varietà - per la forma cuoriforme, bianca e vuota all'interno – ma a nessun'altra varietà commerciabile, rendendo pertanto non edibile il frutto né vendibili le piantine.
L'attrice ha affermato, sin dall'atto di citazione, che, a seguito Parte_21
delle segnalazioni da parte dei clienti e di accertamenti svolti sulle piantine, era stata verificata la totale diversità delle stesse dalla varietà “TU”, oltre all'inutilizzabilità delle fragole prodotte ed aveva quindi provveduto denunciare alla società fornitrice delle piante madri,
[...]
, i vizi riscontrati, che ne aveva preso atto. Parte_22
Dunque, alla base della propria prospettazione, le società attrici pongono l'affermata non conformità delle piantine al fenotipo, così come emersa dai sopralluoghi e dalle risultanze delle perizie di parte svolte, e la conseguente perdita della produzione, che ricollegano, sul piano eziologico, alla fase di moltiplicazione e produzione delle piante madri ed imputano, quindi, alla condotta negligente delle convenute, e . Controparte_3 CP_2
Sul punto le attrici deducono che, venute a conoscenza dei vizi, le due società convenute li avevano implicitamente riconosciuti, mostrando inizialmente un atteggiamento collaborativo, volto a trovare una soluzione.
e espongono di avere poi contattato le società Parte_21 Parte_22
fornitrici e, in assenza di un definitivo riscontro alle richieste di risarcimento del danno e di proposte di definizione della controversia, di essersi determinate ad agire nei confronti di
[...]
e , al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità CP_3 CP_2
extracontrattuale per fatto illecito che, come spiegato, assumono integrato dalla produzione, distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo ed inidonee all'utilizzo.
Posto il riconoscimento della condotta illecita, ha chiesto la Parte_21
condanna delle società convenute, in solido, al risarcimento di danni che ha quantificato in euro
4 79.272,00 a titolo di danno emergente pari al costo di costituzione, coltivazione e distruzione del vivaio di piante madri “ ”, euro 354.900,00 a titolo di lucro cessante diretto dovuto Pt_20
alla mancata produzione e vendita di n.
2.535.000 piantine che sarebbero state prodotte nel
2020, euro 235.255,54 a titolo di lucro cessante derivato dal mancato incasso dell'importo delle fatture di vendita di piante “ ” ai coltivatori che hanno ricevuto le piante fuori tipo, euro Pt_20
170.749,00, pari al il 64% di euro 266.796,00, a titolo di lucro cessante indiretto derivante dalla perdita di fatturato nel corso della campagna di vendita del settembre 2020, rispetto all'anno
2019, nonché danno all'immagine cagionato dalla pubblicità negativa liquidabile in via equitativa e interessi moratori commerciali ex Decreto Leg.vo 231/2002, per un totale di euro
840.176,54, oltre rivalutazione ed interessi.
L'altra società attrice, , ha quantificato il danno subito, sempre in conseguenza Parte_22
della medesima condotta illecita attribuita alle convenute, in termini di danno patrimoniale conseguente alla necessità di gestire, nell'ambito del proprio contratto di vendita in sublicenza, le legittime contestazioni di tale danno è stato quantificato in Parte_21
euro 51.420,00 per spese legali, euro 16.872,00 per le consulenze agronomiche ed euro 60.579,
56 a titolo di rimborso a scopo transattivo corrisposto alla per i Parte_21
danni subiti, per un totale di euro 128.871,56.
Con comparsa di costituzione e risposta, e si sono costituite in Controparte_3 CP_2
giudizio.
In via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non essendo la CP_2
controllante di e non avendo quest'ultima agito in forza della licenza sulla Controparte_3
varietà vegetale di fragola concessa da , ma operando sulla base della propria CP_2
licenza.
Sotto altro profilo, sul presupposto della corretta riqualificazione dell'azione esperita da
[...]
come azione di responsabilità contrattuale, motivata sull'assunto che Parte_21
la richiesta risarcitoria troverebbe invero giustificazione nel contratto e nell'asserito inadempimento dell'obbligo del venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi, hanno indicato come erronea l'individuazione delle convenute sulla base della irrilevante scelta di “economia processuale” prospettata dalle attrici in quanto i singoli contratti che formano una
5 “vendita a catena” sono autonomi, restando quindi esclusa la possibilità per l'ultimo compratore di rivolgersi direttamente al primo venditore-produttore.
Così riqualificata l'azione giudiziale, le società convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in forza dell'indicazione nel contratto di vendita intercorso tra e del foro competente della Superior Court della Parte_21 Parte_22
Contea di Butte, in , e il difetto di legittimazione passiva di e CP_1 Controparte_3
, in assenza di legami contrattuali. CP_2
Sempre nella medesima ottica, e hanno, poi, ritenuto abusiva Controparte_3 CP_2
l'azione giudiziale di responsabilità extracontrattuale, tenuto conto della clausola di limitazione di responsabilità inclusa nel contratto concluso tra le parti attrici, quindi dalla Parte_21
con la sua fornitrice, ma contenuta in tutti i contratti risalendone a monte la
[...]
catena. Con tale clausola veniva limitato il risarcimento dei danni al solo valore della fornitura
(pari nella specie ad euro 7.273,00), per cui l'opzione per la responsabilità extracontrattuale avrebbe avuto l'effetto di ampliare abusivamente il risarcimento a voci di danno che le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, avevano prima volutamente escluso.
In subordine, nel merito, le società convenute hanno contestato la fondatezza della pretesa attorea, per via dell'assenza di allegazione e di prova dei requisiti soggettivi del dolo o della colpa, del fatto illecito, del danno ingiusto e del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il danno, in quanto le perizie attoree non consentirebbero di verificare la riconducibilità del difetto varietale nelle piante figlie ad un difetto genetico delle piante madri.
In narrativa, e hanno, inoltre, evidenziato le incongruenze dei Controparte_3 CP_2
fatti rappresentati da con particolare riferimento alla Parte_21
corrispondenza intercorsa tra le parti.
Le società convenute hanno altresì contestato la richiesta di risarcimento del danno di parte attrice, in assenza di prova delle singole voci di danno richieste e della loro quantificazione - con particolare riferimento al conteggio degli importi delle fatture delle piantine per la stagione
2019 -e la non debenza degli interessi moratori commerciali ex D. Lgs. 231/2002, in quanto disciplina applicabile ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non – come nel caso di specie – alle azioni di risarcimento del danno proposte in via giudiziale.
6 Con atto di intervento volontario, una serie di soggetti, ditte individuali e società (
[...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 [...]
, , , e ) si Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
sono costituiti in giudizio e hanno richiesto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle società convenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo e, per l'effetto, la condanna di e al risarcimento del danno, come Controparte_3 CP_2
quantificato nei rispettivi atti introduttivi. Trattasi di soggetti che hanno acquistato le piante oggetto di causa da e che, procedendo alla loro coltivazione, Parte_21
assumono di aver riscontrato le medesime difformità lamentate nell'atto di citazione.
Alla prima udienza, la causa matura è stata ritenuta matura per la decisione sulle questioni pregiudiziali e preliminari. Dopo la precisazione delle conclusioni, con sentenza non definitiva n.
198/2023 del 27/03/2023, la Giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano formulata da e di e dichiarato la giurisdizione del CP_2 Controparte_3
giudice italiano;
è stata altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da e di e con ordinanza n. 2101/2023 del 27/03/2023 la causa è CP_2 Controparte_3
stata rimessa sul ruolo istruttorio.
Con atto di intervento volontario sono comparsi ulteriori soggetti, sempre terminali della catena distributiva di - ossia , Parte_21 Parte_8 Parte_9
, , , , CP_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , Parte_15 Controparte_12 Parte_17 Pt_18
e - chiedendo l'accertamento della responsabilità extracontrattuale
[...] Parte_19
delle società convenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo e, per l'effetto, la condanna di Controparte_3
[...
e al risarcimento del danno, come quantificato nei rispettivi atti introduttivi. CP_2
La Giudice, tenuto conto delle riserve di appello depositate dalle convenute e dei successivi atti di intervento volontario, ha rinviato l'udienza, svoltasi mediante deposito di note scritte, al fine di valutare la possibilità di una definizione conciliativa della controversia.
7 In assenza di accordo transattivo, la Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed istruito la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 14/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai fogli rispettivamente depositati da ciascuna di esse, sia attrici che convenute - ossia
[...]
sia intervenute sin dalla Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 1 Per “In via principale e nel merito, a) accertare la responsabilità extracontrattuale Parte_21 ex art. 2043 c.c. o, in subordine ex art. 2050 c.c., delle convenute per fatto illecito, perpetrato in danno di parte attrice, tramite la produzione, distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, e conseguentemente, b) dichiarare tenute e condannare, in solido, le ditte convenute a corrispondere a per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni, nella Pt_21 misura ad oggi quantificata in € 800.443,06, pari alla somma delle seguenti voci, oltre a quelle da quantificare in corso di causa, anche ad esito di CTU, sulla base delle risultanze contabili e processuali e delle presunzioni che ne deriveranno, oltre agli eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed interessi, moratori o compensativi, ove applicabili: b.1 danno emergente pari a € 79.280,00 per costi inerenti la costituzione e coltivazione del vivaio di piante madri “ ”, fino alla raccolta degli stoloni, come indicato nella Pt_20 relazione del consulente di parte dott. (doc. 77), dai quali sono state ricavate n. 914.713 cime Persona_1 radicate vendute ai coltivatori;
b.2 perdita di prodotto lordo vendibile di € 354.900,00 ( 2.535.000 x € 0,14), in conseguenza della mancata produzione e vendita di n.
2.535.000 piantine a radice nuda che, se fossero state raccolte dal vivaio nel marzo 2020, sarebbero state vendute frigoconservate nel settembre 2020, al prezzo medio di
€ 0,14/pianta, quale ulteriore potenzialità (come da relazione tecnica del dott. di cui ai docc. 22 e Persona_2 61) di n. 65 piantine per ciascuna delle 39.000 piante madri del vivaio distrutto nel marzo 2020 a causa del vizio, anziché estirpato per la raccolta degli stoloni;
b.3 mancato incasso dell'importo delle fatture di vendita di piante ai coltivatori che hanno ricevuto le piante fuori tipo, pari a € 164.781,02 (€ 235.255,54 – 60.579,56 – Pt_20 9.894,96), risultante dal fatturato totale IVA compresa di € 235.255,54, comprovato da n. 37 fatture sub doc. 10 e relativo prospetto riepilogativo di cui al doc. 12 e dal registro IVA vendite 2019 prodotto in giudizio su chiavetta USB depositata in Cancelleria e richiamato nell'allegato 4 alla perizia contabile del dott. di cui al doc. 68, Persona_3 meno gli acconti ricevuti dai clienti di € 60.579,56 IVA compresa, come da prospetto sub doc. 12, versati a da Pt_21
per la restituzione ai clienti, meno € 9.894,96 pari alla differenza tra il bonifico a di Parte_22 Controparte_17
€ 60.579,56 e gli acconti effettivamente restituiti da i clienti pari a € 51.594,60, come da contabili dei bonifici Pt_21 e riepilogo sub docc. 66-66/bis; b.4 perdita di fatturato nel corso della campagna di vendita del 2020, rispetto all'anno 2019, di € 201.482,04, pari a circa il 76% di € 266.796.61 (composti da € 235.255,54 corrispondente al fatturato con IVA di piante , oltre a € 31.541,07 di fatturato di piante di fragola di altre varietà fornite ai Pt_20 clienti che avevano acquistato piante di ), calcolato in base alle risultanze contabili, riassunte nella tabella di Pt_20 cui al doc. 67 e verificate dal consulente fiscale dott. come da perizia contabile di cui al doc. 68, Persona_3 effettuata sui registri IVA vendite 2019 e 2020, richiamati nell'allegato 4 alla menzionata perizia e prodotti in giudizio su chiavetta USB depositata in Cancelleria;
b.5 danno all'immagine cagionato dalla pubblicità negativa derivata a dalla vicenda di cui è causa, da liquidare in via equitativa, nella percentuale, che sarà ritenuta di Pt_21 giustizia, rispetto all'imponibile delle altre voci di danno;
b.6 interessi compensativi sull'importo delle fatture di vendita delle piantine “TU” rimasto in sospeso di € 164.781,02, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, a decorrere dalla domanda giudiziale;
c) condannare le ditte convenute alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio, oltre accessori, oltre al 15 % per rimborso forfettario delle spese generali, oltre alla rifusione delle spese della CTU e delle spese dei consulenti di parte.” 2 Per : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione e ferma CP_2 restando la riserva di appello già tempestivamente formulata da avverso la sentenza non definitiva n. CP_2 198/2023 del 24/03/2023, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'interveniente per i motivi dedotti in atti;
Nel merito (in via subordinata per Controparte_4 [...] : - rigettare integralmente le domande formulate dalle attrici e dai terzi intervenienti in quanto CP_4 infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi dedotti in atti;
In via istruttoria: - ammettere il teste Dott. Tes_1
8 prima fase, Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
[...]
via Monte Carpegna 15, 60035 Jesi (AN), sui seguenti capitoli di prova: a) "Vero che lei è abilitato alla
[...] professione di Dottore Agronomo"; b) "Vero che la relazione tecnica depositata dalla convenuta sub doc. CP_2 20, che si rammostra al teste, è stata da lei redatta e sottoscritta"; c) "Dica il teste se conferma il contenuto della suddetta relazione tecnica". - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili, per le ragioni espresse in atti e nei verbali di udienza;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria a mezzo del teste Dott. Testimone_2 sui capitoli indicati in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22/11/2023; In ogni caso: - condannare le attrici e i terzi intervenienti, in solido tra loro, a rifondere a le spese, i CP_2 diritti e gli onorari del presente giudizio e successive occorrende, oltre IVA e CPA;
- condannare le attrici al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CP_2 c.p.c.” 3 Per : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione Controparte_3 e ferma restando la riserva di appello già tempestivamente formulata da avverso la sentenza Controparte_3 non definitiva n. 198/2023 del 24/03/2023, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per i motivi dedotti in atti;
Nel merito (in via subordinata per Controparte_4 Controparte_4 : - rigettare integralmente le domande formulate dalle attrici e dai terzi intervenienti in quanto infondate in
[...] fatto e diritto, per tutti i motivi dedotti in atti;
In via istruttoria: - ammettere il teste Dott. , via Testimone_2 Monte Carpegna 15, 60035 Jesi (AN), sui seguenti capitoli di prova: a) "Vero che lei è abilitato alla professione di
Dottore Agronomo"; b) "Vero che la relazione tecnica depositata dalla convenuta sub doc. 22, che si CP_3 rammostra al teste, è stata da lei redatta e sottoscritta"; c) "Dica il teste se conferma il contenuto della suddetta relazione tecnica". - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili, per le ragioni espresse in atti e nei verbali di udienza;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria a mezzo del teste Dott. sui Testimone_2 capitoli indicati in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22/11/2023; In ogni caso: - condannare le attrici e i terzi intervenienti, in solido tra loro, a rifondere a le spese, i Controparte_3 diritti e gli onorari del presente giudizio e successive occorrende, oltre IVA e CPA;
- condannare le attrici al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma Controparte_3 3 c.p.c.” 4 Per “In via principale e nel merito: a) accertare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., Parte_22
o in subordine ex art. 2050 c.c., delle convenute per fatto illecito, perpetrato in danno di parte attrice tramite la produzione, tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, e conseguentemente;
b) dichiarare tenute e condannare, in solido, le ditte convenute a corrispondere a , per i titoli dedotti in causa, il risarcimento Parte_22 dei danni nella misura ad oggi quantificata in € 163.563,56, pari alla somma delle seguenti voci, oltre alle voci da quantificare in corso di causa, anche ad esito di CTU, sulla base delle risultanze processuali e delle presunzioni che ne deriveranno, oltre eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi moratori o compensativi ove applicabili: i. danno emergente pari a € 86.112,00, per i costi sostenuti nelle attività prestate dallo studio WebLegal, anche in ambito stragiudiziale;
ii. danno emergente pari a € 16.872,00 per le consulenze agronomiche fatte eseguire nelle aziende che hanno subito il danno;
iii. danno emergente pari a € Pt_2 60.579,56, per i costi sostenuti a titolo di rimborso a dell'importo necessario per la restituzione degli acconti ai coltivatori acquirenti delle piante finali presso il Vivaio Salvi;
iv. danno all'immagine cagionato dalla pubblicità negativa derivata a dalla vicenda di cui è causa, da liquidare in via equitativa nella misura che sarà Parte_22 ritenuta di giustizia. c) condannare le ditte convenute alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio, oltre accessori, oltre al 15 % per rimborso forfettario delle spese generali, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la CTU ed il consulente di parte”. 5 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Controparte_4 preliminare: Dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
In via principale e nel
[... merito: In caso di accertamento della responsabilità extracontrattuale delle due ditte convenute nei riguardi di condannare, in solido, le ditte convenute a corrispondere alla società per i Parte_23 Pt_21 titoli dedotti in causa, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo dalla medesima dovuto in favore della
[...] pari ad € 58.809,60 in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione di piante CP_4 CP_21
[..
[...] ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 [...]
[...] CP_
della varietà tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, oltre rivalutazione CP_25 Pt_20 monetaria ed interessi legali;
- Dichiarare conseguentemente la tenuta al pagamento delle somme in Parte_21 favore della - Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre accessori ed oltre al 15% a Controparte_4 titolo di rimborso forfettario e spese generali, calcolato sugli onorari aumentati del 15% ex D.M. 55/2014, oltre alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.. Invia subordinata, nel merito, - Accertare la responsabilità contrattuale di ovvero delle Parte_23 altre convenute, per fatto illecito, perpetrato in danno di parte attrice, tramite la fornitura e commercializzazione di n. 70.000 unità di piante madri di fragola della varietà ““TU”” fuori tipo, ovvero difformi dagli standards produttivi e, pertanto, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto;
e conseguentemente e conseguentemente: -
Dichiarare tenuta al risarcimento danni nella misura di €58.809,60 in favore della Parte_23 parte interventrice e/o comunque tenere indenne la stessa per i danni subiti;
- Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre accessori ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e spese generali, calcolato sugli onorari aumentati del 15% ex D.M. 55/2014, oltre alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.” 6 Per Azienda Agricola ES AL: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
In via principale e nel merito:B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche CP_2 Controparte_27Co con riferimento al danno subito dall'interveniente , in ragione della produzione, Controparte_29 distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Co
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata in € Controparte_29 115.779,00, o nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle Controparte_27Co piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta di € € 115.779,00, o Controparte_29 nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in Controparte_27Co favore della della menzionata somma di € 115.779,00, quale danno subito, o quella Controparte_29 diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e rifusione delle spese della eventuale CTU.” 7 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Controparte_10 preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
In via principale e nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , Controparte_3 CP_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con Controparte_27 riferimento al danno subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_10 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente,
C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla Controparte_10[... per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata di € 68.904,00 (€ 0,87/pianta per n. 79.200, totale delle cime radicate trapiantate), o la diversa somma maggiore o minore che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta Controparte_27
a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta
[...] [...] di € 68.904,00, o nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso Controparte_10
10 di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta
[...] alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € Controparte_27 Controparte_10 68.904,00, quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E)
Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e rifusione delle spese della eventuale CTU.” 8 Per : “In via preliminare: A) CONFERMARE la legittimità ed ammissibilità dell'intervento adesivo Controparte_7 autonomo effettuato dal Sig. nel presente giudizio;
Nel merito: B) ACCERTARE E DICHIARARE la Controparte_7 responsabilità extracontrattuale della e della , in persona dei rispettivi legali Controparte_3 CP_2 rapp.te p.t., anche con riferimento al danno subito dall'interveniente , in ragione del difetto Controparte_7 genetico portato dalle cc.dd. dalle quali sono state generate le piantine di fragole della varietà Parte_24
“FLORIDA “TU” CIME RADICATE”, impiantate dal medesimo interveniente per acquisto fattone dalla
[...]
per il tramite della SAN PAOLO Soc. Coop. Agricola, come documentato in atti;
Parte_21 per l'effetto: C) CONDANNARE le società convenute e , in persona dei rispettivi Controparte_3 CP_2 legali rapp.ti p.t., in solido tra loro e per l'intero, a corrispondere in favore del Sig. la somma di € Controparte_7 33.120,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, a titolo di Pt_25 risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, allo stesso arrecati, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche alla luce delle risultanze istruttorie ovvero di CTU appositamente disposta, il tutto in ogni caso entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito in €
52.000,00; In via subordinata: D) CONDANNARE le società convenute e , in Controparte_3 CP_2 persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, a corrispondere alla a Parte_21 titolo di danno derivato dalle piantine di fragole aventi cima radicata non conforme, l'importo dovuto da quest'ultima al coltivatore Sig. , pari ad € 33.120,00 oltre interessi e rivalutazione Controparte_7 Pt_25 monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche alla luce delle risultanze istruttorie ovvero di CTU appositamente disposta, il tutto in ogni caso entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito in € 52.000,00, ed in tale ipotesi DICHIARARE, pertanto, la tenuta alla corresponsione in favore del Sig. della citata somma Parte_21 Controparte_7 di € 33.120,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, quale Pt_25 danno subito per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso: E) CONDANNARE le società convenute Controparte_3[...
e , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, ovvero chi per legge tenutovi, al CP_2 pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% rimb. spese Controparte_7 generali, CPA e IVA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.” 9 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In Controparte_8 via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_8 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta CP_8
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 23.326,80
[...] (€ 0,30 pianta per n. 77.756, totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato Controparte_27 dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta pari a € Controparte_8 23.326,80, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27 CP_8 della menzionata somma di € 23.326,80, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere
[...] liquidata in corso di causa;
In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.”
11 CP_30 Controparte_31 Controparte_32 Controparte_33 Pt_6 10 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed Controparte_9 eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in Controparte_3 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento Controparte_27 al danno subito dall'interveniente in ragione della Controparte_34 produzione, distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta per i titoli dedotti in causa, il Controparte_34 risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 7.099,20 (€ 0,30 pianta per n. 23.664, totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo Controparte_27 dovuto all'intervenuta di € 7.099,20, ovvero la somma Controparte_34 maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27 Controparte_34 della menzionata somma di € 7.099,20, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere liquidata
[...] in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al
15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 11 Per AL AL: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Parte_26 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza di tutte le cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all'az.
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € Parte_26 19.040,00 ( 0,70/ pianta per n. 27.200 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto Controparte_27Co all'intervenuta la somma di € 19.040,00, ovvero la somma maggiore o minore che Parte_26 sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e, in tale ipotesi, dichiarare tenuta Co la ditta alla corresponsione in favore dell' della menzionata Controparte_27 Parte_26 somma di € 19.040,00 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e alla rifusione delle spese della eventuale CTU.” 12 Per FA FA: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione di piante Parte_3 madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierno interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere a in qualità di titolare della Parte_3 cessata e omonima azienda agricola, per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi
12 quantificata € 9.396,00 (€ 0,87/pianta per n. 10.800, pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a Controparte_27 titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuto Parte_3 pari a € 9.396,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore di Controparte_27 [...] della menzionata somma di € 9.396,00, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere liquidata Pt_3 in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al
15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 13 Per NT ZO: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 subito dall'interveniente , in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione di Parte_4 piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierno interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere a , in qualità di titolare Parte_4 dell'omonima azienda agricola, per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata nel più preciso importo di € 4.639,71 (€ 0,87/pianta per n.
5.333 piantine pari al totale delle cime radicate trapiantate), rispetto a quello arrotondato di € 4.640,00, precedentemente indicato, o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di Controparte_27 danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuto pari a Parte_4
€ 4.639,71 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore di Controparte_27 Parte_4 della menzionata somma di € 4.639,71, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 14 Per UG RI : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In Pt_5 via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente , in ragione della produzione, distribuzione e Parte_27 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, Co CP_ C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all'
[...]
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 8.758,40 Parte_5 (€ 0,70 pianta per n. 12.512 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato Controparte_27Co dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta la Parte_27 somma di € 8.758,40, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di Co CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27
[...]
della menzionata somma di € 8.758.40, quale danno subito, o quella diversa che Parte_27 dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.”
13 sia intervenute dopo la pronuncia sulle questioni preliminari e la CP_35 Controparte_36
rimessione della causa sul ruolo, ossia Controparte_37 Controparte_38 Pt_10 15 Per : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Parte_6 preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_39 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza di tutte le cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all'az.
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € Controparte_39 7.711,20 (0,70/ pianta per n. 11.016 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta Controparte_27 Co
a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta
[...]
[...]
la somma di € 7.711,20, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di Controparte_39 causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore dell' della menzionata somma di € 7.711,20, quale CP_27 Controparte_39 danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e alla rifusione delle spese della eventuale CTU.” 16 Per LI ZO: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente Agr. , in ragione della produzione, distribuzione e Parte_7 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, Co C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Parte_28
, per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 4.569,60 (€ 0,70
[...] pianta per n.
6.528 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato Controparte_27Co dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta Agr. la somma di Parte_7
€4.569,60, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27 Parte_7 della menzionata somma di €4.569,60, quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 17 Per : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Parte_8 preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente Agr. , in ragione della produzione, distribuzione e Parte_8 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, Co C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Parte_29
14 Pt_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35
[...]
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 34.272,00 (€
[...] 0,70 pianta per n. 48.960 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta Controparte_27 Co
a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta
[...]
[...]
di € 34.272,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, Parte_36 anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € 34.272,00 CP_27 Parte_36 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 18 Per Centro “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Parte_9 preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione di Parte_9 piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta per i titoli Parte_9 dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 10.506,00 (€ 0,30 pianta per 35.020, totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle Controparte_27 piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta di € 10.506,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore di Controparte_27 Parte_9 della menzionata somma di € 10.506,00, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 19 Per EN IC: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione Controparte_40 di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare Co tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' per i titoli Controparte_40 dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 34.272,00 (€ 0,70 pianta per n. 48.960 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di Controparte_27Co danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta la Controparte_40 somma di € 34.272,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito Co di CTU ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27
15 della menzionata somma di € 34.272,00, quale danno subito, o quella diversa che dovesse Controparte_40 essere liquidata in corso di causa, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 20 Per VE EA: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 Co subito dall'interveniente , in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_41 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, Co C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' CP_41
, per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata di € 3.427,20 (€ 0,70
[...] pianta per n.
4.896 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a Controparte_27Co titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta CP_41
la somma di € 3.427,20, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa,
[...] anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € 3.427,20 CP_27 Controparte_41 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 21 Per HO FA: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente Agr. in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione Parte_12 di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza di tutte le cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto e, conseguentemente, C) dichiarare tenute Co e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' , per i titoli Parte_37 dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 9.792,00 (€ 0,30/pianta per n. 32.640 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di Controparte_27Co danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta di Parte_37
€ 9.792,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in Pt_21 CP_27 CP_27Co favore della della menzionata somma di € 9.792,00, quale danno subito, o quella diversa Parte_37 che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” Pt_1 22 Per MA : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente , in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_42
16 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 Pt_18
commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza anche delle cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Co
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata Controparte_42 di € 20.991,60 (€ 0,70/ pianta per n. 29.988 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), anziché l'importo indicato precedentemente in € 14.694,12 a causa di un errore di calcolo, o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a Controparte_27Co titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta
[...]
la somma di € 20.991,60 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di Controparte_42 causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € 20.991,60 CP_27 Controparte_42 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e alla rifusione delle spese della eventuale CTU.” 23 Per PA MA: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente , in ragione della produzione, distribuzione e Parte_38 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, Co C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Parte_38
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 30.464,00 (€ 0,70
[...] pianta per n. 43.520 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a Controparte_27Co titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta Parte_38
la somma di € 30.464,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa,
[...] anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € 30.464,00 CP_27 Parte_38 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM
55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 24 Per : “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed Parte_15 Parte_15 eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in Controparte_3 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento Controparte_27Co al danno subito dall'interveniente in ragione della produzione, Parte_39 distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Co
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad Parte_39 oggi quantificata € 14.042,00 (€ 0,70 pianta per n. 20.060 piante pari al totale delle cime radicate trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed
17 interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, Controparte_27Co l'importo dovuto all'intervenuta la somma di € 14.042,00, ovvero la Parte_39 somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore della Controparte_27 [...] della menzionata somma di € 14.042,00, quale danno subito, o quella diversa che dovesse Parte_15 essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 25 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed Controparte_12 eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in Controparte_3 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento Controparte_27 al danno subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Parte_16 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla Parte_16 la somma quantificata in € 3.660,00 (€ 0,30 pianta per n. 12.200 totale delle cime radicate
[...] trapiantate), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non Controparte_27 conformi, l'importo dovuto all'intervenuta di € 3.660,00, ovvero la somma Parte_16 maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in favore di Controparte_27 Parte_16 della menzionata somma di € 3.660,00, quale danno subito o quella diversa che dovesse essere
[...] liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.” 26 Per UC RE US: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione,
In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_46 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza di tutte le cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all'az. per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata in € Controparte_46 7.616,00 (€ 0,70/pianta x 10.880 piante, pari al totale delle cime radicate trapiantate), anziché l' importo precedentemente indicato in € 7.016,00 a causa di un errore di battitura, o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta a Controparte_27Co titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'intervenuta CP_46 la somma di € € 7.616,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa,
[...] anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27[... Co alla corresponsione in favore dell' della menzionata somma di € 7.616,00, quale Controparte_46 danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di
18 S.r.l.s.27 e la Giudice ha poi assegnato alle parti termine per il deposito Controparte_47
delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione.
spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali e alla rifusione delle spese della eventuale CTU.” 27 Per “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via Parte_18 preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27 subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e commercializzazione di piante Parte_18 madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle quali sono state ricavate le cime radicate fornite all'odierna interveniente e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta per i titoli dedotti in Parte_18 causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € 58.491,84 (€ 0,87/pianta per n. 67232 piantine, pari al totale delle cime radicate trapiantate nei 3 lotti di coltivazione di presso gli agricoltori Pt_18 Pt_40
n. 9152 piante, n. 10080 e n. 48000), o nella diversa misura che
[...] Controparte_48 Parte_41 dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta Controparte_27
a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo dovuto all'odierna interveniente
[...] di € 58.491,84, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta alla corresponsione in Controparte_27 favore di della menzionata somma di € 58.491,84, quale danno subito o quella diversa che dovesse Parte_18 essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della
CTU diretta alla valutazione del danno.” 28 Per RI US: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, In via preliminare: A) dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento nel presente giudizio;
Nel merito: B) accertare la responsabilità extracontrattuale delle convenute e , in persona dei Controparte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della ditta anche con riferimento al danno Controparte_27Co subito dall'interveniente in ragione della produzione, distribuzione e Controparte_49 commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, materiale di partenza di tutte le cime radicate fornite all'odierna interveniente, inidonee all'utilizzo per accertato grave difetto, dalle e, conseguentemente, C) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere all' Co
per i titoli dedotti in causa, il risarcimento dei danni nella misura ad oggi quantificata € Controparte_49 13.708,80 pari a € 0,70/pianta per n. 19.584 piante corrispondenti al totale delle cime radicate trapiantate (anziché l'importo precedentemente indicato in € 7.833,70 a causa di un errore di calcolo), o nella diversa misura che dovesse essere quantificata in corso di causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata: D) dichiarare tenute e condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ditta Controparte_27
a titolo di danno derivato dalle piantine di fragola non conformi, l'importo di € 13.708,80 dovuto
[...] Co all'intervenuta , ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di Controparte_49 causa, anche ad esito di CTU, oltre ad eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi in corso di causa, compreso il danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi ed, in tale ipotesi, dichiarare tenuta la ditta Controparte_27 Co alla corresponsione in favore della della menzionata somma di € 13.708,80, CP_27 Controparte_49 quale danno subito, o quella diversa che dovesse essere liquidata in corso di causa. In entrambi i casi: E) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio, oltre agli accessori di legge, al 15% di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014 e alla rifusione delle spese della CTU diretta alla valutazione del danno.”
19 La domanda proposta dalle società attrici e quelle proposte dalle intervenute con interventi adesivi autonomi non meritano accoglimento, per le ragioni che si vanno di seguito ad esaminare.
2. La catena di produzione e distribuzione delle Parte_20
Sotto un profilo fattuale, è documentalmente provato in atti che la varietà di fragole ID
TU, sviluppata dall'Università della ID, è protetta in USA da brevetto vegetale n.
20,363, con la denominazione ID Radiance e nell'Unione europea dal certificato di privativa vegetale n. 28652, con la denominazione ID TU.
La produzione e distribuzione delle piantine “ ” nel mondo avviene attraverso una rete di Pt_20
licenziatari e sublicenziatari.
Dalla documentazione in atti è possibile ricostruire che le società convenute, ossia e CP_2
, formano il materiale di base (o di propagazione) per la costituzione di piante Controparte_3
madri sulla base dei contratti di licenza ID Strawberry PSC/NORCAL protocollo n. 18020 e
ID Strawberry PSC PLANASA LLC protocollo n. 18023, firmati il 19-20/3/2018.
La produzione e la vendita delle piantine “ ” è concessa in licenza esclusiva per i paesi Pt_20
europei, tra i quali l'Italia, alla EMCOCAL Plant Variety Administration Service Ltd, che ha la facoltà di concedere, a propria volta, sublicenze di moltiplicazione e vendita, come avvenuto con e con dedite alla fase di utilizzo dei “costituenti Parte_22 Parte_21
varietali” per la realizzazione di cime radicate destinate alla produzione dei frutti (contratto di licenza del 15.6-15.7.2019 prodotto al doc. 4 del fascicolo . Pt_21
Così ricostruita la filiera produttiva, occorre ora soffermarsi sull'eccezione formulata dalle società convenute, le quali hanno contestato, in primo luogo, la riconducibilità del materiale vegetale asseritamente difettoso a e . Controparte_3 CP_2
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che, nel corso della campagna 2019/2020,
[...]
ha acquistato piante madri “ ” presso e stoloni Parte_21 Pt_20 Parte_22
“ ”, ovvero propaggini provenienti dalla pianta madre, gestite presso altro vivaio Pt_20
spagnolo, Rio Eresma.
In particolare, in esecuzione del contratto di sublicenza per la produzione e la vendita di piantine “TU”, ha acquistato presso la n. Parte_21 Parte_22
20 39.000 piante madri della varietà “TU”.
La provenienza delle piante oggetto del presente contenzioso dal vivaio , Controparte_3
appartenenti al lotto di vivaio “VGORC400CF”, si inferisce dalla dicitura “TU (Norcal G2
WT)”, riportata nella fattura di acquisto emessa da e di cui al doc. 7 dell'atto Parte_22
citazione.
Dal doc. 3 prodotto da risulta che quest'ultima ha venduto, in data Controparte_3
21/2/2019, a California Pacific Plant Exports n. 831.000 TU Foundation Strawberry plants e dal doc. 35 di risulta che in data 25/2/2019, le 831.000 piante Parte_21
provenienti da sono state vendute da California Pacific Plant Exports a Controparte_3 [...]
con due fatture: la n. 3073-1 del 25.2.2019 e la n. 3073-2 del 25.2.2019. Parte_22
Il Certificato fitosanitario del 22.2.2019, allegato alla vendita delle 432.000 piante reca Pt_20
conferma della provenienza da delle 432.000 piantine madri “ ”, CP_3 Pt_20
suddivise in confezioni da 1.500 ciascuna e spedite in data 1° marzo 2019.
Dal doc. 10 prodotto da parte attrice unitamente all'atto di Parte_21
citazione risultano poi le vendite delle piantine “TU”, acquistate da e Parte_22
contrassegnate dal lotto di vivaio “VGORC400CF” a diversi clienti, tra cui (doc. 10 Parte_18
sub. 3), (doc. 10 sub. 8), (doc. 10 sub. 10), Parte_8 Parte_4 Parte_9
(doc. 10 sub. 11), – per il tramite della società Ecofrutta
[...] Controparte_5
Coop Agr. S.p.a. - (doc. 10 sub. 12), (doc. 10 sub. 13), (doc. 10 sub. Parte_3 CP_11
15), (doc. 10 sub. 16), (doc. 10 sub. 21), Parte_11 Controparte_9
(doc. 10 sub. 24), (doc. 10 sub. 26), Parte_14 Parte_15 [...]
(doc. 10 sub. 28), (doc. 10 sub. 29), CP_4 Controparte_8 Parte_7
(doc. 10 sub. 30), – per il tramite della società SAN PAOLO Soc. Coop. Agricola – Controparte_7
(doc. 10 sub. 31), (doc. 10 sub. 33), Controparte_12 Controparte_10
(doc. 10 sub. 34).
L'attrice spiega poi di essersi rifornita del medesimo materiale Parte_21
vegetale presso Rio Eresma, acquistando, in data 31/7/2019, n. 198.000 stoloni, di cui piantati n.
133.348, anch'essi prodotti dalle piante madri provenienti dalla e, in Controparte_3
particolare, dal lotto “Field K07”, come evincibile dalla fattura di vendita Controparte_3
21 Viveros Rio Eresma S.L. n. 32487 dell'11/2/2019, dalla relativa Packing list recante le diciture
“TU Strawberry bare root plants @ 1500 67 ctns (67 polylined cardboard cartons) Field
Code K07” e dal certificato fitosanitario “Phytosanitary Certificate” del 21 febbraio 2019 allegato alla vendita di n. 432.000 piante madri “ ” California Pacific Plant Export /Cal Pacific SL. Pt_20
Tali stoloni, trapiantati in vassoi con torba e posti in serre a radicare per 3-4 settimane, hanno sviluppato le piantine figlie che sono state vendute, tra settembre ed ottobre 2019, in numero di 1.036.760, da a diversi coltivatori in Campania ed in Sicilia, tra Parte_21
cui (doc. 10 sub. 7), (doc. 10 sub. 9), Parte_19 Parte_5 Parte_12
(doc. 10 sub. 18), (doc. 10 sub. 23), (doc. 10 sub. Parte_13 Parte_17
35).
Alcuni clienti coltivatori risultano poi essersi riforniti da entrambi i lotti di vivaio, in particolare:
ha acquistato piantine madri n. 21760 per euro 5.026,56 provenienti dal lotto Parte_2
di vivaio Rio Eresma e n.
5.440 piante per euro 1.256,64 provenienti dal vivaio Parte_21
(doc. 10 sub. 25), ha ricevuto n. 544 piante provenienti da Rio
[...] Parte_6
Eresma gratuite e n. 10.472 piante per euro 2.545,74 provenienti dal vivaio Parte_21
(doc. 10 sub. 27).
[...]
Le fatture emesse nei confronti dei clienti finali da riportano Parte_21
tutte l'indicazione del lotto, coincidente con quello indicato nelle fatture emesse da Parte_22
[.. nei confronti della e riportate nella certificazione fitosanitaria Parte_21
della produttrice.
Tali elementi, pur di provenienza unilaterale, consentono di ritenere che le piante a cui le attrici attribuiscono le problematiche oggetto di causa siano effettivamente quelle sviluppate da e . Il ragionamento presuntivo poggia sul dato incontestato che Controparte_3 CP_2
le convenute erano le uniche titolari del brevetto e non hanno allegato né provato la presenza sul mercato europeo di altri soggetti da cui avrebbe potuto Parte_21
acquistare piantine della varietà “TU” non sviluppate dalle convenute. E dunque, pur trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, la risalenza dei documenti ad epoca antecedente al contenzioso e l'assenza di prospettazione di alternativi canali di acquisto inducono a ritenere evincibile la riconducibilità delle piantine in oggetto alla catena di
22 produzione di e , dovendosi, pertanto, rigettare l'eccezione Controparte_3 CP_2
formulata dalle società convenute.
La questione relativa all'assenza di allegazione e di prova di una specifica condotta di CP_2
[...
in relazione al danno lamentato attiene – più che alla legittimazione – al merito della domanda, su cui si dirà nel prosieguo.
3. La responsabilità aquiliana
3.1. Inquadramento ed onere della prova
Come già spiegato, e agiscono al fine di ottenere Parte_21 Parte_22
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di e per CP_2 Controparte_3
fatto illecito, perpetrato in danno di parte attrice, tramite la produzione, distribuzione e commercializzazione di piante madri di fragola della varietà “TU” fuori tipo, di cui assumono una sorta di inidoneità all'utilizzo per grave difetto.
Così come accertato nella sentenza non definitiva n. 198/2023, la domanda attorea deve essere qualificata come responsabilità extracontrattuale ed esaminata esclusivamente in relazione a questa causa petendi, l'unica in relazione alla quale sussiste la giurisdizione italiana (si legge nella sentenza: “Dunque, non vi è alcun profilo astratto di inammissibilità dell'azione extracontrattuale e, sulla base della prospettazione ricavabile dai due atti di citazione, non v'è dubbio che le domande svolte da e da nei confronti Parte_21 Parte_22
di e di debbano qualificarsi come azione extracontrattuale”). CP_2 Controparte_3
La qualificazione come azione extracontrattuale esclude senz'altro l'applicabilità della disciplina consumeristica – più volte indirettamente richiamata dalle attrici – in quanto, come noto, tale normativa speciale si applica ai contratti del consumatore, trovando, pertanto giustificazione in un titolo negoziale tra un professionista ed un consumatore.
La domanda proposta dalle attrici non è fondata su un contratto;
né peraltro le attrici – ma neppure i soggetti intervenuti – possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo, ovvero di assumere la qualità di consumatore definito come: “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Al contrario, dalla documentazione prodotta in atti e dalle circostanze dedotte in giudizio, emerge lapalissianamente la qualità di professionisti che
23 agiscono nell'ambito di una complessa ed organizzata attività imprenditoriale.
Ciò premesso e come già spiegato nella pronuncia sul tema della giurisdizione, in materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, è configurabile la responsabilità extracontrattuale del venditore, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso gli interessi sorti al di fuori del contratto che abbiano la consistenza di diritti assoluti.
Il principio della possibilità del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in relazione ad un evento dannoso, unico nella sua genesi soggettiva e risalente ad un unico comportamento del medesimo autore, che leda non solo i diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali ma anche i diritti assoluti (concernenti, ad esempio, l'onore,
l'incolumità, la proprietà) del contraente medesimo, opera – in astratto - anche in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta. Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ormai da diversi decenni. “il raggio di applicazione del secondo comma dell'art
1494 cod. civ. non è comprensivo di qualsiasi danno giuridicamente rilevante derivato dai vizi della cosa, ma riguarda pur sempre la lesione di interessi connessi col vincolo negoziale (e, cioe,
a titolo esemplificativo, il danno derivante dal minor valore obiettivo del bene o dalla sua distruzione o dalla mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso), con esclusione, quindi, del pregiudizio (quale la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili) arrecato ad interessi del compratore nati e svolgentisi al di fuori del contratto ed aventi, perciò, la consistenza di diritti assoluti” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 13/03/1980, n. 1696; nello stesso senso Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017).
È chiaro che astrattamente anche nell'ipotesi della cd. "vendita a catena" si possono configurare, in favore dell'acquirente di un prodotto viziato, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale relativa alla compravendita e quella extracontrattuale relativa ad interessi aventi la consistenza di diritti assoluti estranei al contratto.
Agendo solo in relazione al secondo profilo, le attrici, hanno dunque inserito l'azione svolta nel
24 presente giudizio in un cuneo estremamente ristretto, ossia quello disegnato da un onere probatorio avente ad oggetto l'allegazione e la prova di danni che non siano conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o di un suo intrinseco difetto di qualità (che resterebbero nell'ambito della responsabilità contrattuale), bensì della lesione colpevole di interessi sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti (si veda in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 4002 del 18/02/2020).
Così configurato, l'illecito aquiliano sussiste solo se integra una lesione dei diritti assoluti e trova il suo fondamento del principio generale del neminem laedere.
3.2. Esercizio di attività pericolosa
Un primo profilo che le società attrici paiono prospettare a carico delle convenute è la produzione e il commercio di cosa pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.: in particolare, si afferma che la produzione e la commercializzazione di piantine madri cd. fuori tipo integri un'attività pericolosa, con conseguente accertamento della responsabilità delle società convenute ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Tale titolo di responsabilità implicherebbe la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., norma che presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
Sul danneggiante incombe, invece, la dimostrazione, particolarmente rigorosa, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, da intendersi non solamente quale prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (Cass. Civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022).
Nonostante tale onere della prova “alleggerito”, non può ritenersi che le società l'abbiano adempiuto.
Invero, la questione non giunge proprio a porsi sotto l'aspetto – solitamente più problematico - del nesso di causalità, in quanto difetta la prova della pericolosità delle piantine.
Va, infatti, premesso che il carattere eventualmente fuori tipo delle piantine non ne implica di per sé la pericolosità, che costituisce un elemento ulteriore, da provare da un punto di vista
25 tecnico e scientifico.
Depone in senso contrario in primo luogo, il rilascio del certificato da parte del Servizio
Fitosanitario Regionale dell'Emilia-Romagna (doc. 9 fascicolo . Pt_21
Rispetto alla fase di produzione e sviluppo delle piante madri, e Parte_21
si sono limitate a dedurre, in maniera generica, l'omissione da parte delle società Parte_22
convenute delle misure di cautela e di controllo imposte dalla regolamentazione, sia statunitense che europea, sulla produzione vivaistica, volta a garantire non solo la sanità del materiale vegetale, ma anche la corrispondenza varietale, senza però fornire prova che l'attività posta in essere dalle convenute fosse “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati” pericolosa.
Tale natura non è neppure emersa nella consulenza tecnica d'ufficio a cura del dr. della Per_4
dr.ssa , le cui conclusioni sul punto si ritiene di richiamare integralmente e Per_5
condividere.
Occorre precisare che, come anche esplicitato nelle premesse, data l'arretratezza temporale, la deperibilità del materiale vegetale e la distruzione delle colture, le operazioni del collegio peritale hanno avuto ad oggetto la disamina della documentazione in atti, in particolare delle perizie di parte dr. e dr. (doc. 22 e docc. 73 e 74 , dr. e dr. Per_2 Per_6 Pt_21 Per_7
(per e e per i terzi intervenuti, cfr. doc. 26 Per_8 Parte_21 Parte_22
e 17 , dr. (per , doc. 22), dr.ssa (per Pt_21 Tes_2 Controparte_3 CP_50 [...]
doc. “relazione tecnica di stima” allegata all'atto di intervento) e dr. (per CP_4 Per_9
, doc. 6), oltre che delle Linee Guida per la conduzione dei test Controparte_5
di distinzione, uniformità e stabilità della fragola rilasciata dall'UPOV (Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali) e del Certificato dei diritti varietali di ID TU redatto dal CPVO (l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali).
In buona sostanza, nel corso del presente giudizio è stata svolta dai consulenti un'attività tecnica di esame ed analisi di carattere eminentemente documentale e ciò a cagione della scelta delle danneggiate di non accedere – nonostante il gravoso onere probatorio che caratterizza la responsabilità extracontrattuale – ad alcuno strumento di istruzione preventiva.
Dalle risultanze della c.t.u. emerge che le uniche lievi difformità riscontrabili - colorazione
26 biancastra del frutto, presenza di cavità nella polpa ed erronea dimensione e forma delle fragole
– vadano ritenute inidonee a ritenere pericoloso il frutto.
Sebbene il collegio peritale abbia riconosciuto la mancanza di attrattiva nella colorazione biancastra del prodotto, tale aspetto non è stato ritenuto idoneo a costituire un pericolo né per la fertilità e salubrità del terreno su cui sono state coltivate le piante né per la salute umana dopo l'assunzione del frutto (pag. 19 c.t.u.).
Depone peraltro in senso apertamente contrario la circostanza che le piantine acquistate in
Spagna, ma provenienti dal medesimo lotto di piante madri dal quale si sono generate le contestazioni oggetto di causa (pag. 12 c.t.u.), sono state commercializzate. Tale circostanza emerge dal rapporto OT (doc. 53 di ) - allegato al rapporto del dr. (cfr. Parte_22 Per_6
docc. 73 e 74 e doc. 46 e 46 bis ) – ove viene dato Parte_21 Parte_22
atto che buona parte (50%) delle fragole acquistate dal produttore spagnolo ES UB sono state vendute come di prima categoria (pag. 7 relazione OT).
In assenza di prova della pericolosità del prodotto, la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale delle società convenute per svolgimento di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., deve ritenersi infondata.
3.3. La responsabilità ex art. 2043 c.c.
Esclusa, pertanto, la configurabilità dell'ipotesi speciale di responsabilità cd. oggettiva di cui all'art. 2050 c.c., occorre verificare se sussistano i presupposti per individuare una condotta delle convenute collocabile nell'alveo della più ampia categoria dell'illecito aquiliano quale, come anticipato, lesione dei diritti assoluti semplicemente nell'ottica della clausola generale di ingiustizia del danno portata dall'art. 2043 c.c.
Come già spiegato, negli atti introduttivi, le società attrici hanno richiesto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sostenendo la presenza di un vizio occulto delle piante madri - in quanto non riscontrabile al momento della ricezione delle stesse, ma al momento della produzione del frutto – costituito dalla non corrispondenza del prodotto al fenotipo. In sostanza, le due società allegano l'assenza nelle piante madri commercializzate delle caratteristiche genetiche della varietà “TU” nonché la non conformità delle piantine madri acquistate a nessuna delle varietà commercializzabili, con conseguente inidoneità a
27 qualunque uso, anche diverso dalla vendita.
Ora, ai fini dell'accoglimento della domanda sotto questo profilo, occorrerebbe avere la prova: i) di una significativa difformità delle piante determinata da un fatto doloso o colposo delle convenute;
ii) della lesione di un diritto assoluto delle attrici;
iii) della presenza di un danno risarcibile;
iv) del nesso causale sotto il profilo del danno evento e del danno conseguenza.
Difetta la prova relativamente a tutti gli aspetti.
3.3.1. La prova del fatto doloso o colposo
Quanto al primo aspetto, dalla disamina degli atti depositati dalle parti e dalle risultanze dell'istruttoria, non è emersa alcuna rilevante difformità delle piantine “TU” alle piante madri né inidoneità del prodotto ad essere messo in commercio.
Il materiale probatorio sconta, anzitutto, le gravi carenze della maggior parte delle perizie di parte evidenziate dal c.t.u. e dall'ausiliaria – tra le altre, l'assenza di un metodo di campionamento e rappresentatività statistica, non corrispondenza della scheda descrittiva della varietà standard a quella UPOVA e la mancanza di descrizione della metodologia comparativa utilizzata – carenze che si ripercuotono tanto sul piano dell'allegazione quanto su quello probatorio.
Ciò nonostante, il collegio peritale, chiamato al complesso compito di fornire una valutazione proprio sulla base delle consulenze di parte, non essendo possibile l'esame diretto, ha comunque potuto individuare le caratteristiche fenotipiche del frutto attraverso le analisi Cont genetiche effettuate da e da (doc. 16 e 17 . CP_51 Pt_21
Tali analisi, seppur prive di raffronti colorimetrici e dimensionali ed appunto basati su materiale non raccolto in contraddittorio con le convenute, hanno consentito di verificare la corrispondenza delle piante alle caratteristiche, individuate al punto 1 del quesito peritale secondo i criteri elaborati dal CPVO, quali: le nuove caratteristiche distintive, l'omogeneità, la stabilità, la denominazione distintiva, il valore e il non essere in conflitto con i diritti di proprietà intellettuale di altri.
All'esito della disamina della documentazione fotografica, prodotta da parte attrice e quindi documentazione che già sconta anch'essa un difetto originario sul piano del contraddittorio (che si sarebbe potuto risolvere solo attivando strumenti di istruzione preventiva), il collegio peritale
28 ha escluso la presenza di difformità rilevanti delle piantine esaminate, con riferimento al portamento e alla morfologia della pianta nella sua porzione epigea vegetativa (cfr. pag. 17
c.t.u.).
Ciò posto, pur ritenendo verosimile che la difformità riscontrata in ordine al colore possa aver legittimamente indotto le società attrici ad escludere l'opzione di vendita del frutto per il consumo fresco, tuttavia il collegio peritale, tenuto conto dell'assenza di indicazioni in merito al grado zuccherino e alla durezza della polpa, ha ritenuto di non poter valutare la possibile destinazione dei frutti difformi a diverso tipo di mercato, quale ad esempio l'industria di trasformazione. Sostanzialmente, l'assenza di colore costituisce una mera difformità (visibile solo nelle foto di unilaterale provenienza), non di per sé ricollegabile ad una assoluta inutilizzabilità del prodotto.
Trattasi di una difformità del prodotto astrattamente rilevante sul piano dell'adempimento contrattuale, ma di per sé non idonea a travalicare i confini del fatto doloso o colposo.
Le attrici non hanno fornito la prova dell'elemento soggettivo delle convenute, in quanto la riconducibilità delle (comunque lievi) difformità del frutto alle cause genetiche – che è stata affermata da parte del collegio peritale in termini di probabilità (pag. 22 dell'elaborato) – non è riferita ad un antecedente causale specifico, avendo i consulenti spiegato come “la problematica genetica, che ha verosimilmente generato le difformità alla progenie delle piante madri derivanti dal lotto K07 di potrebbe derivare anche dalle piante madri CP_3
di prima generazione da cui si è prodotto il lotto precedentemente citato, o addirittura da passaggi di moltiplicazione antecedenti”.
Manca quindi l'allegazione e la prova di un fatto colposo delle convenute (da attribuire poi a ciascuna in relazione ad uno specifico segmento dell'attività, non essendo il legame societario idoneo di per sé a rendere una società responsabile di fatti colposi della partecipata), che abbia determinato una difformità del prodotto lesiva di diritti assoluti.
3.3.2. L'ingiustizia del danno
E venendo infatti al secondo aspetto, ossia quello dell'esistenza di un danno ingiusto, va rilevato che né non hanno allegato quale diritto assoluto Parte_21 Parte_22
lederebbe l'eventuale (e non provata nella sua gravita, come chiarito nel paragrafo precedente)
29 non conformità al fenotipo delle piantine.
Nessuna delle due società attrici ha specificamente indicato e qualificato il diritto che assume leso dalla condotta illecita attribuita alle convenute, ossia quella di aver messo sul mercato piante madri difformi. Trattasi di una carenza significativa di prospettazione della domanda, che si riflette in maniera irrimediabile sul piano istruttorio, apparendo impossibile riconoscere una responsabilità ex art. 2043 c.c., in assenza di allegazione e prova dell'ingiustizia del danno subito.
È ben noto che l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (a partire dalla nota Cass. n.
500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno”, dilatando così i confini della responsabilità extracontrattuale ben oltre la funzione meramente sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell'ordinamento giuridico, coincidente con la lesione dei diritti soggettivi assoluti, ma non qualunque generico fastidio può essere ritenuto un “danno ingiusto”, dovendo tale nozione essere ancorata a quei valori essenziali sanciti dalla Costituzione suscettibili di diventare situazioni soggettive protette. È fonte di responsabilità risarcitoria, dunque, unicamente una condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non patrimoniale.
Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l'ingiustizia del danno va intesa in una duplice accezione: “la norma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato "non iure", inferto cioè in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, assoluto o relativo”. (Cass. Sez. III, Sentenza 20/04/2007, n.
9512).
Come accennato, l'attività di allegazione è stata del tutto carente: in assenza di precisazioni da parte delle società attrici, data la natura del contratto di “vendita a catena” e i riferimenti a presunti vizi occulti, la lesione che parrebbe posta a fondamento della domanda attiene alla violazione dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.
Tale lesione è però – come già spiegato - tipica dell'azione contrattuale, in quanto si concretizza
30 nel danno che la parte che si assume adempiente subisce a seguito dell'altrui inadempimento del contratto, da accertare appunto nel contesto di un'azione avente tale scopo. Ebbene, se l'inadempimento delle convenute non è suscettibile di essere accertato in questa sede, avendole società attrici hanno proposto unicamente un'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed essendo questa la sola domanda in relazione alla quale sussiste la giurisdizione, allora difetta inevitabilmente la prova dell'esistenza di una ingiusta lesione all'autonomia negoziale delle attrici alla quale ricollegare causalmente l'ipotizzato danno.
Sotto alcun altro profilo viene allegata la violazione di diritti assoluti, dotati di una qualche autosufficienza, in quanto tutte le prospettazioni in fatto delle attrici, negli atti introduttivi, rappresentano delle mere sfumature della lesione all'autonomia contrattuale.
Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., una delle attrici, , adombra – in Parte_22
un passaggio narrativo – una condotta illecita che riconduce al “boicottaggio” commerciale, senza in alcun modo allegarne gli elementi costitutivi. Nella comparsa conclusionale, questo aspetto viene trattato, ormai tardivamente, in maniera più diffusa.
La tardività delle allegazioni preclude ogni valutazione sul punto, se si considera comunque che i fatti tempestivamente allegati non consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, dovendosi evidenziare fin da subito la sua natura eccezionale rispetto alla regola generale – avente copertura costituzionale – per cui il confronto concorrenziale è libero.
Integrano concorrenza sleale le attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'art. 2598, n. 3, c.c. “costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente” (Cass. Sez. II, 06/06/2022, n. 18034).
31 Il richiamo alla correttezza implica che non sia sufficiente quanto allega – comunque tardivamente – , ossia la mera circostanza della messa in commercio di piannte Parte_22
difformi, ma occorre la prova della consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi", cioè l'intenzione di arrecare un pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.
Tali aspetti non sono stati in alcun modo allegati, né tantomeno provati.
Proseguendo nello sforzo ricostruttivo a fronte della lacunosa prospettazione giuridica delle attrici, e tentando di inferire una prospettazione del danno evento (ossia della lesione ingiusta)
a partire dai danni conseguenza che vengono allegati e dalla natura del prodotto – fragole destinate alla consumazione –, si potrebbe desumere che la lesione posta a fondamento della domanda sia riferita alla salubrità dei terreni di proprietà della (e Parte_21
delle intervenute), ove è avvenuta la piantumazione oppure all'immagine delle società per aver venduto a terzi piante che ponevano rischi per la salute.
Oltre alla circostanza che trattasi comunque di lesioni non specificamente allegate, con riferimento al terreno, la sua “distruzione”, che concreterebbe la lesione del diritto assoluto della proprietà, è stata solamente allegata nei termini di danno conseguenza correlato alla perdita economica derivante dalla mancata produzione di piante figlie per la stagione 2020.
Anzitutto, occorre evidenziare che trattasi di piani diversi, posto che – come ribadito dalla giurisprudenza - il danno subito dal proprietario non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato dal proprietario stesso, sotto entrambi i profili
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19502).
Nel caso di specie, difetta, quindi, l'allegazione e la prova della lesione, ossia della circostanza che i terreni di proprietà delle attrici, sui quali le piante prodotte dalle due convenute sono state piantumate abbiano diminuito la loro efficienza o fertilità o subito qualsivoglia pregiudizio.
Quanto alla lesione dell'immagine delle società, si è già detto dell'assenza di prova della pericolosità delle piante (comunque adibite ad altro uso dalla società spagnola), per cui non risulta individuato (né provato) quale sia il discredito commerciale attribuito alle due attrici, sotto quale profilo e rispetto a quali stakeholders (fornitori, banche, consumatori, ecc…).
Concludendo sul punto, escluso il profilo di inesatto adempimento lesivo di diritti specifici
32 derivanti al contraente dalle clausole contrattuali (non conformità delle piante al tipo promesso in vendita sotto il profilo, essenzialmente, estetico), manca l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio ad interessi del compratore nati e svolgentisi al di fuori del contratto ed aventi, perciò, la consistenza di diritti assoluti.
3.3.3. Il nesso causale ed il danno conseguenza
Specularmente, la carenza di prova va ad incidere sugli ultimi due profili che le danneggiate avevano l'onere di provare, ossia il danno conseguenza con il relativo profilo di idoneità causale.
Con riguardo al danno emergente, vi è un profilo di sovrapposizione tra le posizioni delle due società attrici, posto che la allega di aver già rimborsato i costi delle piante madri, che Parte_22
invece richiede quale danno;
così come difetta la specifica prova Parte_21
– per ciascuna intervenuta – delle somme non pagate o restituite dalla fornitrice e, quindi, del soggetto, che abbia effettivamente patito il danno.
Del tutto generica è l'allegazione del lucro cessante diretto e di quello che assume derivato Pt_21
dai mancati incassi per la stagione 2019 e della campagna di vendita del settembre 2020.
Dette voci di danno, sotto vari profili “revisionate” da in corso di causa senza alcuno Pt_21
specifico supporto documentale, appaiono indimostrate sia sul piano della quantificazione che su quello del nesso causale.
Nemmeno la carenza di prova avrebbe potuto essere colmata attraverso una c.t.u. contabile, essendo inconferenti i documenti prodotti: per esempio la consulenza tecnica di parte di
[...]
a firma dei dottori e stima l'entità della produzione Parte_21 Per_10 Per_11
perduta sulla base di dati totalmente generici (doc. 21 di parte attrice, pag. 9: “all'interno del campo sono presenti 39000 piante come precedentemente riportato. Da tale numero si può stimare un numero complessivo di piante pari a 39000 (piante madri) x 65 (piante/piante madre)
= 2535000 piante a radice nuda da suddividere, con le diverse percentuali nei diversi calibri”).
Non si comprende da quale dato venga tratto il fattore “65”, né la sua fonte.
Inoltre, ha prodotto documentazione contabile allegata alla Parte_21
consulenza contabile a firma del dott. (doc. 70 , riferita agli anni 2019-20, che non Per_3 Pt_21
consente alcuna attività comparativa con annate precedenti;
la stessa consulenza di parte si limita a dare conto delle piante acquistate, senza poter compiere su quel materiale contabile
33 alcuna stima del lucro cessante e a dare conto del fatto che, su 35 clienti finali di un elenco di provenienza unilaterale, solo tre risultavano avere rapporti nel 2020.
Anche a voler utilizzare la perizia di parte, essa appare insufficiente alla prova del danno per come – genericamente – allegato.
Analoga considerazione va operata in relazione al danno all'immagine allegato sia da
[...]
che da . Parte_21 Parte_22
È noto che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10/07/2023, n. 19551).
La prima si è limitata a sostenere la diffusione di una “pubblicità negativa” correlata alla
“diffusione da un'azienda all'altra, al di fuori della cerchia dei clienti di piante di fragola
“ ”, delle notizie circa la vicenda di cui è causa” con la creazione di “un'enorme cassa di Pt_20
risonanza in Italia ed all'estero”.
Anche la società , nell'allegare danni di immagine, non ha individuato in che modo Parte_22
essi si sarebbero manifestati.
Per entrambe trattasi di allegazioni del tutto generiche, riferite a circostanze del tutto insuscettibili di essere valutate economicamente, ossia che “numerosi coltivatori” non si sarebbero più riforniti di piante di fragole presso le attrici, senza alcuna specifica allegazione in ordine alla diffusione del dato, ma anche dell'individuazione del fatto negativo attribuito alle due società danneggiate. Trattasi di elementi che vanno allegati e provati al fine di consentire al giudice la liquidazione che, pur equitativa, deve poggiare su specifici dati istruttori.
A fronte della mancanza di prova della sussistenza del danno ingiusto, la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve ritenersi infondata.
4. La posizione dei soggetti inntervenuti
Con atto di intervento volontario adesivo, come già spiegato, si sono costituiti in giudizio
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_10 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
34 , , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 CP_11 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_12
, e
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
Sull'intervento della vi è una eccezione di difetto di legittimazione attiva, Controparte_4
o la mancanza di titolarità del diritto azionato, che le società convenute sollevano in quanto avrebbe richiesto il risarcimento del danno patito non direttamente, bensì dalle sue clienti,
e , estranee al giudizio, e rispetto ai quali Parte_42 Parte_43
non ha allegato alcun diritto di surroga. Controparte_4
Sebbene la società intervenuta non abbia allegato il rapporto contrattuale dedotto né abbia puntualmente preso posizione nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle società convenute, dalla documentazione in atti
è evincibile che la ha acquistato da n. Controparte_4 Parte_21
72556 piantine di fragola varietà “TU” per un importo totale di euro 15.833,66, come evincibile dalla posizione n. 28 riportata a pag. 29 delle fatture depositate al doc. 10 da
[...]
per cui se non altro sotto il profilo del danno emergente, per come Parte_21
prospettato, la legittimazione sussiste.
Poi, nel merito, la domanda è infondata, come per gli altri intervenuti, clienti di
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che agiscono come acquirenti dei lotti di piante di cui è causa – entrambi Parte_21
provenienti dalle piante madri di -, chiedendo l'accertamento della Controparte_3
responsabilità extracontrattuale delle convenute e la condanna di esse al risarcimento del danno patito. Il rigetto delle domande attoree è assorbente delle richieste formulate dai soggetti intervenuti con intervento adesivo autonomo, posto che essi agiscono verso le convenute sul presupposto di essere state lese da e (anche qui Controparte_3 CP_2
senza distinzione di posizione) per la vendita a attraverso Parte_21 [...]
, oggetto della domanda principale. Parte_22
5. Le spese di lite
Si ritiene opportuna una compensazione delle spese per metà, tenuto conto del rigetto dell'eccezione formulata in via pregiudiziale dalle convenute di difetto di giurisdizione.
35 Per il resto, seguono la soccombenza di e e degli Parte_21 Parte_22
intervenuti e sono poste a loro carico.
Lette le note spese, la liquidazione avviene, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva per il giudizio
2671/21 ed euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva per il giudizio
3/2022; euro 13.534,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 8.013,00 per fase decisoria, che non si ritiene di duplicare per la sentenza non definitiva alla luce della compensazione motivata dalla soccombenza delle convenute;
si ritiene di applicare, in relazione alla pluralità di parti, un aumento pari al 100%, posto che i 24 intervenuti avevano posizioni omogenee). Tenuto conto della compensazione si perviene ad euro 29.193,00, per ciascuna parte.
Le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 3380 del 20/02/2015). La somma di complessivi euro 7.869,88, richiesta da ciascuna delle convenute, appare congrua.
La compensazione, pur parziale, delle spese esclude la condanna delle attrici per responsabilità aggravata ai sensi all'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto, come anche evidenziato nella sentenza non definitiva, l'azione di responsabilità extracontrattuale, pur rivelatasi infondata, ha rappresentato non una scelta in sé fraudolenta, ma una libera opzione processuale, finalizzata ad accertare che le condotte poste in essere dalle convenute costituissero fatto illecito.
Appare opportuno compensare integralmente le spese dei soggetti intervenuti, tenuto conto della loro posizione processuale.
Le spese della c.t.u. sono poste a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 2671/2021 promossa da
[...]
cui è riunita la causa n. R.G. 3/2022, promossa da , nei Parte_21 Parte_22
36 confronti di e di , con l'intervento volontario di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 CP_11 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Controparte_12 [...]
, e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_17 Parte_18 Parte_19
disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta le domande proposte nei confronti di e di dalle CP_2 Controparte_3
società attrici e dagli intervenuti;
b) compensa le spese di lite nei confronti dei soggetti intervenuti,
c) compensa per metà le spese di lite tra e e le Parte_21 Parte_22
convenute e e gli intervenuti;
Controparte_3 CP_2
d) dichiara tenuta e condanna e , nonché Parte_21 Parte_22
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_10
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_11 Pt_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Controparte_12 Parte_17 Parte_18
e , in solido tra loro, alla rinfusione in favore di e Parte_19 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 7.869,88 per spese CP_2
tecniche ed euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
e) pone in definitiva le spese di c.t.u. a carico di e di Parte_21 [...]
. Parte_22
Ferrara, 5/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Cocca
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