CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 114
CGARS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del sesto criterio del disciplinare di gara - software conto deposito

    Il verificatore ha accertato che né il software della TH (Consignment) né quello della ER OS (Microsoft Dynamics Navision) garantivano la gestione diretta del conto deposito, in quanto richiedevano passaggi intermedi (ticketing o comunicazione via fax/email) e non permettevano al cliente di gestire direttamente i movimenti del magazzino. Pertanto, l'attribuzione dei 3 punti è ritenuta errata.

  • Altro
    Erronea mancata attribuzione dei punti per il software conto deposito

    L'accoglimento del motivo principale (errata attribuzione dei punti alle controinteressate) rende assorbente questo motivo subordinato.

  • Altro
    Domanda subordinata di subentro

    A seguito dell'accoglimento del primo motivo d'appello e del conseguente parziale annullamento degli atti, la stazione appaltante dovrà riformulare la graduatoria e procedere a nuovi atti.

  • Altro
    Violazione del sesto criterio del disciplinare di gara

    L'accoglimento del primo motivo d'appello, relativo all'errata attribuzione dei punteggi, comporta l'annullamento parziale degli atti, rendendo di fatto superflua la specifica impugnazione dei verbali in questo contesto.

  • Rigettato
    Violazione art. 80 D.Lgs. 50/2016

    Tale motivo di ricorso è stato rigettato in primo grado e non è stato riproposto in appello, quindi è passato in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 114
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 114
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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