Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18288 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18288/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BIANCHI FRANCESCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Costa OL (BG), via Marco Polo, n.2/B
e
(c.f. ), con l'avv. BIANCHI FRANCESCO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Costa OL (BG), via Marco Polo, n.2/B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 2.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Sulle modalità di mantenimento della figlia Persona_1
1. La figlia come da precedenti accordi di separazione vive con il padre nella casa Persona_1 coniugale e quest'ultimo provvede al suo mantenimento in forma diretta.
2. In attesa che la figlia il percorso di studi per ottenere la qualifica di estetista per Persona_2
poi immettersi nel mondo del lavoro le parti concordano che la stessa continui a risiedere presso il padre il quale provvederà alle spese relative agli alimenti, alle utenze e alle piccole spese quotidiane mentre le spese cd straordinarie che esulano dalla gestione ordinaria saranno divise al 50% tra le stesse.
3. In riferimento alla definizione di spese straordinarie si specifica che le parti intendono utilizzare l'elenco delle spese così come da protocollo di intesa Tribunale di Brescia – Ordine Avvocati (doc.
n. 5), con aggiunta delle spese relative a: corsi professionalizzanti, corso patente di guida, acquisto di autovetture o mezzi di locomozione (salvo accordo tra le parti), spese per vacanze e viaggi di piacere. Tali spese saranno da dividersi al 50% tra le parti salvo previo accordo tra le parti, in caso di mancato accordo nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla parte che abbia anticipato volontariamente tali spese.
4. Il figlio è maggiorenne e economicamente autosufficiente e risiede in Darfo Boario Persona_3
Terme, via Manifattura Olcese n. 31 ed è impiegato presso la società Rei Tregi S.r.l. con sede in
Pisogne (BS), con stipendio mensile medio di € 2.100,00 conducendo una vita autonoma rispetto all'originario nucleo famigliare.
Sui rapporti economici tra le parti
5. Le parti, di comune accordo, intendono regolare i reciproci rapporti economici nel seguente modo.
6. La signora isulta oggi dipendente presso Cominelli Vittorina S.a.s. di Cominelli Verusca Pt_2
e Iolanda con contratto a tempo pieno e indeterminato con stipendio mensile di € 1.200,00/1.300,00.
7. Il signor è dipendente presso Iseo Serrature S.p.a. con contratto a tempo pieno e Per_1
indeterminato con stipendio mensile di € 2.100,00.
8. Le parti sono quindi economicamente autosufficienti e, in considerazione del fatto che la signora a differenza del periodo in cui è intervenuta la separazione, è oggi autonoma dal punto di Pt_2
vista economico questa rinuncia espressamente all'assegno divorzile di mantenimento nei confronti del marito.
9. I ricorrenti sono comproprietari in parti uguali dell'immobile di Pian Camuno (BS), via
Provinciale n. 8 (doc. n. 6) precedentemente adibito a casa coniugale meglio identificata al Catasto del Comune di Pian Camuno al foglio 3, mappale 370, sub. 25, cat. A/2, classe 2, vani 6,5, r.c. €
369,27 e sub. 21, cat. C/6, classe 2, r.c. 37,80.
10. La signora si obbliga a cedere al signor la sua quota dell'immobile di Pian Pt_2 Per_1
Camuno (BS), via Provinciale n. 8.
11. Il signor in forza del trasferimento immobiliare, si obbliga a riconoscere alla signora Per_1 la somma di € 25.000,00 che sarà corrisposta secondo il seguente schema: € 5.000,00 alla Pt_2 sottoscrizione del ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio, € 15.000,00 entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio ed € 5.000,00 in n. 12 rate mensili di pari importo a far data da gennaio 2025 con scadenza il giorno 15 di ogni mese, con possibilità per lo stesso di poter saldare il pagamento anche in un'unica soluzione in caso ne abbia le disponibilità. 12. Le parti indicano che il trasferimento immobiliare sarà effettuato tramite il Notaio Persona_4
con studio in Lovere BG) e che le spese notarili saranno divise al 50% tra le parti.
[...]
13. Il signor continuerà a sostenere in via esclusiva il pagamento delle rate del mutuo n. (doc. Per_1
n. 7) rinunciando a ogni pretesa di restituzione o rimborso nei confronti della signora Pt_2
14. La signora dichiara di aver asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali e Pt_2 di nulla aver a pretendere, salvo regolare pagamento del prezzo di vendita dell'immobile da parte del signor da quest'ultimo in ordine all'immobile di Pian Camuno, via Provinciale n.
8. Per_1
15. Le parti, in seguito al corretto adempimento di quanto sopra, dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra e di aver definito ogni aspetto economico tra esse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 1.10.2024 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sovere (BG) il 5.9.1998, da cui erano nati i figli il 2.6.2001 e il 23.1.2006, premettendo che, dopo Persona_3 Persona_1
la comparizione delle parti in data 16.11.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 19.11.2021 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Sovere (BG) il 5.9.1998, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998, parte II, serie A, n. 13;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti