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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, come da procura in atti;
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. PETRELLA CP_2 C.F._1
NI come da procura in atti;
RESISTENTE APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss., L. 689/1991 (violazione del codice della strada)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 6.10.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.6.2022 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice CP_2
di Pace di Vasto, la in persona del Prefetto pro tempore, al fine di Controparte_1 ottenere, previa sospensione dell'atto opposto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Chieti in data 29.4.2022, prot. 5197/22, e notificata il 13.5.2022, per violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S., poiché in data 17.8.2021, alle ore 21.08, il veicolo
, tg. EG528PY, di sua proprietà, non si arrestava in presenza del segnale rosso del CP_3 semaforo.
A sostegno delle proprie conclusioni ha avanzato diverse ragioni, che si possono così sintetizzare: carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
nullità, per diversi vizi, del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Vasto;
assenza della delibera della Giunta Comunale di autorizzazione all'installazione del dispositivo di controllo semaforico;
violazione dell'art. 201 C.d.s. per assenza dell'operatore al momento della rilevazione;
illegittima decurtazione dei punti della patente;
obbligo della controparte di provare la taratura e il corretto funzionamento dell'apparecchio; assenza del dovuto tempo della luce proiettante colore giallo con immediato passaggio al rosso;
mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
inadeguata pubblicità del controllo semaforico.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2022 si è costituita in giudizio la CP_1
opponendosi alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e insistendo
[...] per il rigetto del ricorso, stante la piena legittimità dell'operato della Polizia Municipale di
Vasto.
Il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 280/2022, depositata in data 21.10.2022, con la quale il Giudice di Pace, ritenuto fondato il motivo inerente alla carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando la al pagamento delle spese di lite. CP_1
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la deducendo: Controparte_1
- l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 18, co. 2, della l. 689/1981, stante la piena legittimità della motivazione per relationem;
- in caso di accoglimento del gravame, la conferma del provvedimento impugnato, non essendo stati riproposti in sede giurisdizionale gli altri motivi di ricorso;
- la mancata prova, da parte dell'opponente, che l'apparecchiatura utilizzata presenti un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento. Ha, quindi, chiesto: “Preliminarmente dichiarata la nullità della sentenza, voglia l'On.le Tribunale adito, ad integrale riforma della stessa, respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in primo grado dall'odierna parte appellata perché infondato e, per l'effetto, confermarsi l'ordinanza opposta. Vinte le spese del giudizio”.
L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito ha evidenziato la correttezza delle determinazioni assunte dal giudice di prime cure e reiterato le censure già avanzate in primo grado, così concludendo: “Voglia I'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda per violazione dell'art. 346 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate da parte appellante poiché infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto, pubblicata il 21/10/2022, resa nel procedimento RG n. 417/2022; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, giunge alla odierna decisione.
****
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342, 348 bis c.p.c.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ricorrente appellata, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto disposto in primo grado, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto del ricorso e degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda.
Deve, infatti, escludersi che la riforma della norma abbia trasformato l'appello in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando, così come deve escludersi che la specificità dei motivi di appello imponga all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate o che l'atto di appello debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi del dissenso, prospettando un'alternativa ricostruzione fattuale e indicando le norme di diritto che si assumono essere state violate. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione deve, quindi, ritenersi rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni di parte appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c., dal momento che l'atto introduttivo contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità e che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, hanno impedito al giudicante di ritenere sussistente aprioristicamente una "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
Per quanto sopra, le eccezioni preliminari in questione vanno disattese, con conseguente ammissibilità del gravame.
Appurato tale aspetto, premesso che la sentenza di primo grado non risulta essere stata notificata, e che la stessa è stata depositata il 21.10.2022, l'iscrizione a ruolo, avvenuta il
27.3.2023 deve considerarsi avvenuta tempestivamente, dal che consegue che l'appello è, anche sotto tale aspetto, ammissibile.
2. Sull'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 18, co. 2, della l. 689/1981 e sulla mancata produzione della delibera della Giunta Comunale
L'appello in esame ha ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto fondato il motivo di ricorso inerente alla carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, affermando l'insufficienza del mero rimando alle controdeduzioni dell'organo accertatore.
Tanto premesso, va osservato che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato,
l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr.
Cass. n. 16316/2020, in linea con la più recente giurisprudenza di merito: Corte app.
Palermo, sent. n.1911/2024; Trib. Foggia, sent. n.884/2025; Trib. Brescia, sent. n. 1245/2023;
Trib. Firenze, sent. n. 372/2023).
Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare del tutto adeguata, poiché contiene l'elencazione delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio,
l'indicazione dell'infrazione commessa, da completare col richiamo al verbale di contestazione n. SR38409, nonché la precisazione relativa alla fondatezza delle argomentazioni dell'organo accertatore che hanno portato a disattendere le osservazioni dedotte nel ricorso dell'11.10.2021 (cfr. all.3 – fascicolo di primo grado appellante, pag.1).
Ne deriva che l'eccezione di invalidità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione
è infondata.
Quanto precede impone un riesame dell'intera controversia di primo grado, visto che il
Giudice di Pace, adottando la motivazione sopra menzionata, da considerarsi erronea, ha dichiarato assorbite tutte le altre questioni fatte valere dalle parti. A tale proposito, deve escludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ricorrente/appellata avesse l'onere di proporre dette questioni con appello principale, visto che la stessa era risultata totalmente vittoriosa in primo grado e non aveva, dunque, interesse a formulare particolari allegazioni in ordine agli ulteriori motivi di opposizione.
A tal proposito, si precisa che “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 25840/2021).
Sulla scorta di tale principio si procede, dunque, all'analisi dei motivi di opposizione avanzati in primo grado e riproposti nella presente sede di gravame. Ritiene il giudicante fondato e assorbente il motivo di opposizione, avanzato in primo grado e riproposto in questa sede, inerente alla mancata autorizzazione all'installazione del rilevatore semaforico di infrazioni de quo mediante apposita delibera della Giunta Comunale
(cfr. pag. 10 ricorso).
Sul punto, si rileva che l'art. 5 del C.d.S. prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nell'art. 7 sono, quindi, previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e della giunta. Quest'ultima, in quanto organo politico del ai sensi dell'art. 54TUEL, Pt_1 compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
In particolare, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti,
a gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione, come definita - quest'ultima - dal n. 9 del comma primo dell'art. 3 cod. strada (il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada).
In altri termini, alla Giunta Comunale spetta l'esercizio di un potere di discrezionalità amministrativa che onera l'organo dell'ente pubblico a precisi doveri motivazionali, introducendo un sistema razionale volto ad un migliore controllo della viabilità e di massima tutela della sicurezza stradale, tramite l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica delle eventuali violazioni.
Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro urbano, a mezzo di delibera della giunta, nell'esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano. Tale ricostruzione è stata recentemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in linea con l'indirizzo precedente (cfr. Cass. civ., sent. n. 21847/2005), ha affermato che in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n.285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario (cfr. Cass. civ., sent. n. 21894/2024).
Fatti tali richiami, guardando al caso di specie, si osserva che l'autorità appellante si è limitata a produrre la “DETERMINAZIONE N. 57 DEL 01/02/2021” del Controparte_4
(cfr. all. 3 fascicolo di primo grado appellante – pag. 16).
Nelle premesse del documento sono richiamate diverse delibere del Consiglio e della Giunta
Comunale di Vasto. In particolare, quest'ultima, del 27.3.2020, n. 67, ha avuto ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, ma null'altro è specificato in merito al contenuto effettivo della stessa, per cui neppure è possibile desumere se in essa sia effettivamente contenuta l'autorizzazione della Giunta al posizionamento dei rilevatori.
Si rileva, poi, che la determinazione in oggetto si è limitata a statuire in ordine all'impegno di spesa, per l'anno 2021, di € 325,44 per il rilascio di nulla osta all'Anas per il posizionamento di “strumentazioni di rilevazione elettronica di infrazioni al C.D.S. per il passaggio con il semaforo rosso, da installare nel tratto della strada S.S. 16 “Adriatica”, in particolare all'intersezione posta tra S.S. 16 e Viale Dalmazia (Autostello/Park Hotel) Km 519+600”.
Si osserva, infine, che neppure nel verbale di accertamento è contenuto alcun riferimento alla delibera comunale in forza della quale è stato autorizzato il posizionamento dei rilevatori automatici (cfr. all. 3 – fascicolo di primo grado, pag. 20).
Sulla scorta della richiamata documentazione, ritiene il giudicante, che la mancata produzione della delibera di approvazione al posizionamento di rilevatori automatici di infrazioni, non possa essere supplita dalla produzione della Determinazione in esame, posto che essa non riguarda l'espressione di una scelta politico-amministrativa e non consente di evincere le ragioni della scelta operata dal in relazione alle esigenze della Controparte_4
circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti.
Di conseguenza, posto che la contestazione differita della violazione di cui al verbale di accertamento è risultata illegittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa, l'ordinanza ingiunzione dev'essere annullata e la sentenza di primo grado dev'essere confermata con diversa motivazione.
All'accoglimento di tale motivo di impugnazione consegue l'assorbimento delle altre ragioni di doglianza.
La fondatezza del motivo di appello della e di uno dei motivi riproposti da parte CP_1
dell'originaria opponente - odierna appellata, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del motivo d'appello, riesaminata l'originaria contestazione riproposta da parte appellata quanto all'assenza di delibera della Giunta Comunale, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Vasto, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, come da procura in atti;
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. PETRELLA CP_2 C.F._1
NI come da procura in atti;
RESISTENTE APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss., L. 689/1991 (violazione del codice della strada)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 6.10.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.6.2022 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice CP_2
di Pace di Vasto, la in persona del Prefetto pro tempore, al fine di Controparte_1 ottenere, previa sospensione dell'atto opposto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Chieti in data 29.4.2022, prot. 5197/22, e notificata il 13.5.2022, per violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S., poiché in data 17.8.2021, alle ore 21.08, il veicolo
, tg. EG528PY, di sua proprietà, non si arrestava in presenza del segnale rosso del CP_3 semaforo.
A sostegno delle proprie conclusioni ha avanzato diverse ragioni, che si possono così sintetizzare: carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
nullità, per diversi vizi, del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Vasto;
assenza della delibera della Giunta Comunale di autorizzazione all'installazione del dispositivo di controllo semaforico;
violazione dell'art. 201 C.d.s. per assenza dell'operatore al momento della rilevazione;
illegittima decurtazione dei punti della patente;
obbligo della controparte di provare la taratura e il corretto funzionamento dell'apparecchio; assenza del dovuto tempo della luce proiettante colore giallo con immediato passaggio al rosso;
mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
inadeguata pubblicità del controllo semaforico.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2022 si è costituita in giudizio la CP_1
opponendosi alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e insistendo
[...] per il rigetto del ricorso, stante la piena legittimità dell'operato della Polizia Municipale di
Vasto.
Il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 280/2022, depositata in data 21.10.2022, con la quale il Giudice di Pace, ritenuto fondato il motivo inerente alla carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando la al pagamento delle spese di lite. CP_1
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la deducendo: Controparte_1
- l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 18, co. 2, della l. 689/1981, stante la piena legittimità della motivazione per relationem;
- in caso di accoglimento del gravame, la conferma del provvedimento impugnato, non essendo stati riproposti in sede giurisdizionale gli altri motivi di ricorso;
- la mancata prova, da parte dell'opponente, che l'apparecchiatura utilizzata presenti un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento. Ha, quindi, chiesto: “Preliminarmente dichiarata la nullità della sentenza, voglia l'On.le Tribunale adito, ad integrale riforma della stessa, respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in primo grado dall'odierna parte appellata perché infondato e, per l'effetto, confermarsi l'ordinanza opposta. Vinte le spese del giudizio”.
L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito ha evidenziato la correttezza delle determinazioni assunte dal giudice di prime cure e reiterato le censure già avanzate in primo grado, così concludendo: “Voglia I'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda per violazione dell'art. 346 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate da parte appellante poiché infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2022 del Giudice di Pace di Vasto, pubblicata il 21/10/2022, resa nel procedimento RG n. 417/2022; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, giunge alla odierna decisione.
****
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342, 348 bis c.p.c.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ricorrente appellata, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto disposto in primo grado, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto del ricorso e degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda.
Deve, infatti, escludersi che la riforma della norma abbia trasformato l'appello in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando, così come deve escludersi che la specificità dei motivi di appello imponga all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate o che l'atto di appello debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi del dissenso, prospettando un'alternativa ricostruzione fattuale e indicando le norme di diritto che si assumono essere state violate. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione deve, quindi, ritenersi rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni di parte appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c., dal momento che l'atto introduttivo contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità e che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, hanno impedito al giudicante di ritenere sussistente aprioristicamente una "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
Per quanto sopra, le eccezioni preliminari in questione vanno disattese, con conseguente ammissibilità del gravame.
Appurato tale aspetto, premesso che la sentenza di primo grado non risulta essere stata notificata, e che la stessa è stata depositata il 21.10.2022, l'iscrizione a ruolo, avvenuta il
27.3.2023 deve considerarsi avvenuta tempestivamente, dal che consegue che l'appello è, anche sotto tale aspetto, ammissibile.
2. Sull'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 18, co. 2, della l. 689/1981 e sulla mancata produzione della delibera della Giunta Comunale
L'appello in esame ha ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto fondato il motivo di ricorso inerente alla carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, affermando l'insufficienza del mero rimando alle controdeduzioni dell'organo accertatore.
Tanto premesso, va osservato che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato,
l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr.
Cass. n. 16316/2020, in linea con la più recente giurisprudenza di merito: Corte app.
Palermo, sent. n.1911/2024; Trib. Foggia, sent. n.884/2025; Trib. Brescia, sent. n. 1245/2023;
Trib. Firenze, sent. n. 372/2023).
Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare del tutto adeguata, poiché contiene l'elencazione delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio,
l'indicazione dell'infrazione commessa, da completare col richiamo al verbale di contestazione n. SR38409, nonché la precisazione relativa alla fondatezza delle argomentazioni dell'organo accertatore che hanno portato a disattendere le osservazioni dedotte nel ricorso dell'11.10.2021 (cfr. all.3 – fascicolo di primo grado appellante, pag.1).
Ne deriva che l'eccezione di invalidità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione
è infondata.
Quanto precede impone un riesame dell'intera controversia di primo grado, visto che il
Giudice di Pace, adottando la motivazione sopra menzionata, da considerarsi erronea, ha dichiarato assorbite tutte le altre questioni fatte valere dalle parti. A tale proposito, deve escludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ricorrente/appellata avesse l'onere di proporre dette questioni con appello principale, visto che la stessa era risultata totalmente vittoriosa in primo grado e non aveva, dunque, interesse a formulare particolari allegazioni in ordine agli ulteriori motivi di opposizione.
A tal proposito, si precisa che “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 25840/2021).
Sulla scorta di tale principio si procede, dunque, all'analisi dei motivi di opposizione avanzati in primo grado e riproposti nella presente sede di gravame. Ritiene il giudicante fondato e assorbente il motivo di opposizione, avanzato in primo grado e riproposto in questa sede, inerente alla mancata autorizzazione all'installazione del rilevatore semaforico di infrazioni de quo mediante apposita delibera della Giunta Comunale
(cfr. pag. 10 ricorso).
Sul punto, si rileva che l'art. 5 del C.d.S. prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nell'art. 7 sono, quindi, previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e della giunta. Quest'ultima, in quanto organo politico del ai sensi dell'art. 54TUEL, Pt_1 compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
In particolare, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti,
a gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione, come definita - quest'ultima - dal n. 9 del comma primo dell'art. 3 cod. strada (il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada).
In altri termini, alla Giunta Comunale spetta l'esercizio di un potere di discrezionalità amministrativa che onera l'organo dell'ente pubblico a precisi doveri motivazionali, introducendo un sistema razionale volto ad un migliore controllo della viabilità e di massima tutela della sicurezza stradale, tramite l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica delle eventuali violazioni.
Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro urbano, a mezzo di delibera della giunta, nell'esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano. Tale ricostruzione è stata recentemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in linea con l'indirizzo precedente (cfr. Cass. civ., sent. n. 21847/2005), ha affermato che in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n.285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario (cfr. Cass. civ., sent. n. 21894/2024).
Fatti tali richiami, guardando al caso di specie, si osserva che l'autorità appellante si è limitata a produrre la “DETERMINAZIONE N. 57 DEL 01/02/2021” del Controparte_4
(cfr. all. 3 fascicolo di primo grado appellante – pag. 16).
Nelle premesse del documento sono richiamate diverse delibere del Consiglio e della Giunta
Comunale di Vasto. In particolare, quest'ultima, del 27.3.2020, n. 67, ha avuto ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, ma null'altro è specificato in merito al contenuto effettivo della stessa, per cui neppure è possibile desumere se in essa sia effettivamente contenuta l'autorizzazione della Giunta al posizionamento dei rilevatori.
Si rileva, poi, che la determinazione in oggetto si è limitata a statuire in ordine all'impegno di spesa, per l'anno 2021, di € 325,44 per il rilascio di nulla osta all'Anas per il posizionamento di “strumentazioni di rilevazione elettronica di infrazioni al C.D.S. per il passaggio con il semaforo rosso, da installare nel tratto della strada S.S. 16 “Adriatica”, in particolare all'intersezione posta tra S.S. 16 e Viale Dalmazia (Autostello/Park Hotel) Km 519+600”.
Si osserva, infine, che neppure nel verbale di accertamento è contenuto alcun riferimento alla delibera comunale in forza della quale è stato autorizzato il posizionamento dei rilevatori automatici (cfr. all. 3 – fascicolo di primo grado, pag. 20).
Sulla scorta della richiamata documentazione, ritiene il giudicante, che la mancata produzione della delibera di approvazione al posizionamento di rilevatori automatici di infrazioni, non possa essere supplita dalla produzione della Determinazione in esame, posto che essa non riguarda l'espressione di una scelta politico-amministrativa e non consente di evincere le ragioni della scelta operata dal in relazione alle esigenze della Controparte_4
circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti.
Di conseguenza, posto che la contestazione differita della violazione di cui al verbale di accertamento è risultata illegittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa, l'ordinanza ingiunzione dev'essere annullata e la sentenza di primo grado dev'essere confermata con diversa motivazione.
All'accoglimento di tale motivo di impugnazione consegue l'assorbimento delle altre ragioni di doglianza.
La fondatezza del motivo di appello della e di uno dei motivi riproposti da parte CP_1
dell'originaria opponente - odierna appellata, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del motivo d'appello, riesaminata l'originaria contestazione riproposta da parte appellata quanto all'assenza di delibera della Giunta Comunale, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Vasto, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi