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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4711 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
C.F.: nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bisignano alla Via Giuseppe Impastato 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Rosis, C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano-Rossano alla C.F._2
Via Campania 10 (Area Urbana di Corigliano), giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: indebito previdenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 2.12.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto, in data 17.1.2022, provvedimento con cui l'istituto, comunicandole CP_1
l'avvenuta riscossione post mortem di ratei delle pensioni di cui era titolare la signora
[...]
, le chiedeva, in qualità di erede, la restituzione della somma indebitamente riscossa. Parte_2
A fondamento del ricorso contestava la qualità di erede della pensionata ed eccepiva la nullità del provvedimento di comunicazione di indebito per carenza del requisito motivazionale prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/90. Rassegnava, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della richiesta;
2) accertare e dichiarare in accoglimento del presente ricorso la nullità della richiesta di indebito impugnata per le ragioni indicate in ricorso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza stante l'avvenuta riscossione da parte della ricorrente, cointestataria del conto corrente su cui erano accreditate le pensioni di cui era titolare la signora del rateo delle Parte_3 pensioni relativo al mese di novembre 2021, erogato dopo il decesso della titolare.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che dalla documentazione in atti si evince che la signora era titolare di Parte_2 tre pensioni erogate dall' (pensione cat. VO n. 10022703, cat. SO n. 20044808, cat. INVCIV n. CP_1
07072705, come da allegato cassetto previdenziale) e che, sul conto corrente postale cointestato alla pensionata e all'odierna ricorrente, è stato accreditato il rateo delle tre predette pensioni relativo al mese di novembre 2021, dopo il decesso della pensionata, avvenuto il 30.10.2021.
Come attestato da , la somma accreditata a titolo di ratei pensionistici per il periodo CP_2
1.11.2021-30.11.2021 non è stata restituita all' per incapienza. CP_1 L' ha pertanto chiesto alla ricorrente, una volta acquisito da parte di il nominativo CP_1 CP_2 del cointestatario del libretto postale, la restituzione dell'importo riscosso indebitamente dopo la morte della pensionata.
Ciò posto, valga osservare, quanto alla richiesta attorea di dell' > che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che nel giudizio CP_1 avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede dichiararsi con cui l' ha chiesto CP_1 la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate. CP_1
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' ma CP_1 la sussistenza o meno dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite dopo il decesso della pensionata.
Sul punto, pur contestando la ricorrente la qualità di erede, si osserva che, come da certificazione di non contestata, la stessa risulta cointestataria del conto corrente postale su cui l' CP_2 CP_1 accreditava le pensioni di cui era titolare e che, erogato il rateo pensionistico di Parte_2 novembre 2021 (successivo al decesso della pensionata), ha riscontrato l'incapienza del CP_2 conto, siccome la somma è stata evidentemente riscossa.
Valga evidenziare che, in fattispecie analoga, relativa all'erroneo accredito, da parte dell' , sul CP_1
Co conto corrente cointestato di ratei pensionistici pur dopo il decesso del titolare, la ha ripetutamente affermato che, mancando radicalmente il diritto alla prestazione, la prestazione è ripetibile ex art. 2033 cod. civ., non trovando applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52 legge n.
88/89.
Con sentenza n. 21453 del 2013, la Corte di legittimità, nel richiamare il proprio precedente arresto
(Cass. n. 12406/2003 che ha affermato il principio secondo cui, qualora sia stata indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che il percettore non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita) ha affermato che Al caso della erogazione indebita per errore di persona è accomunabile, per eadem ratio, quello oggetto del presente giudizio in cui l'errore ha riguardato la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. In entrambe le ipotesi si è trattato di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore e tale situazione colloca
l'indebito al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, riconducendolo in quella comune di cui all'art. 2033 cod. civ.. La disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 cod. civ., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il CP_1 quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033
c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, 1. 88/1989; 13, 1. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, 1. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, 1. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, 1. 656/1986; 13, 1. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sé conosciuti dall'ente erogante (art. 13, 1. 412/1991). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni 'naturaliter' già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni 'naturaliter' già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. Come evidenziato nella sentenza n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dagli artt. 52, secondo comma, legge n.
88/89 e 13 legge n. 412/91 ed oggi è l'art. 1, coma 266, 1. n. 662 del 1996. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione). Come nel caso esaminato nel richiamato precedente, in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiaria della prestazione (in quel caso, di un beneficio assistenziale), del pari nella presente controversia l'attuale ricorrente era totalmente estraneo al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita, facendo questo capo alla moglie. L'elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario nel quale erano stati accreditati i ratei della pensione di invalidità, di talché la prestazione erogata in favore della pensionata deceduta era stata percepita dall'attuale ricorrente, peraltro fruitore della pensione di reversibilità nello stesso periodo. Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 23 maggio
1998 n. 5167) che trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui l' abbia annullato la posizione CP_1 assicurativa in ragione dell'accertamento definitivo (con efficacia di cosa giudicata) dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione assicurativa si riferiva. E' stato così osservato che la questione non si pone in termini di applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 in quanto questa disposizione, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In tutte le situazioni sopra esaminate non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Operata questa premessa e rilevato, pertanto, che l'indebito per cui è causa si colloca al di fuori dell'alveo della speciale disciplina dell'indebito previdenziale, posto che l'erogazione e la riscossione di rateo pensionistico post mortem è estranea ad una rapporto previdenziale facente capo all'accipiens, trovano applicazione i principi generali regolanti l'indebito oggettivo che, come noto, pongono a carico di chi agisce per la ripetizione di pagamento non dovuto – c.d. azione di indebito oggettivo – l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che assume non dovuto.
Nel caso di specie, l' ha dedotto e comprovato che la signora era titolare di tre CP_1 Parte_2 trattamenti pensionistici (si veda il cassetto previdenziale) che venivano accreditati su conto corrente postale n. [...] cointestato alla ricorrente e alla pensionata deceduta nonché l'avvenuto accredito dei ratei dei tre trattamenti pensionistici non dovuti siccome relativi al mese di novembre 2021, successivi al decesso della pensionata in data 30.10.2021.
Tale somma, erroneamente accreditata dopo il decesso dell'avente diritto sul predetto conto corrente postale –intestato alla ricorrente e alla pensionata –non è stata restituita da (a tanto CP_2 obbligata ex art. 1 comma 304, legge n. 190/2014) siccome sul conto corrente non vi era disponibilità, il che all'evidenza dimostra che la ricorrente, cointestataria del conto corrente, l'ha riscossa indebitamente, in epoca successiva al decesso dell'avente diritto.
A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite siccome la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. incontra il limite dell'art. 96 c.p.c. e, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito con la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
In relazione, peraltro, alla riscossione da parte della ricorrente di ratei di pensione post mortem in danno di ente pubblico, si rende doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.620,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Dispone, cura della Cancelleria, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cosenza del ricorso, della memoria dell' e relativi allegati nonché della presente sentenza. CP_1
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4711 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
C.F.: nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bisignano alla Via Giuseppe Impastato 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Rosis, C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corigliano-Rossano alla C.F._2
Via Campania 10 (Area Urbana di Corigliano), giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: indebito previdenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 2.12.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto, in data 17.1.2022, provvedimento con cui l'istituto, comunicandole CP_1
l'avvenuta riscossione post mortem di ratei delle pensioni di cui era titolare la signora
[...]
, le chiedeva, in qualità di erede, la restituzione della somma indebitamente riscossa. Parte_2
A fondamento del ricorso contestava la qualità di erede della pensionata ed eccepiva la nullità del provvedimento di comunicazione di indebito per carenza del requisito motivazionale prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/90. Rassegnava, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della richiesta;
2) accertare e dichiarare in accoglimento del presente ricorso la nullità della richiesta di indebito impugnata per le ragioni indicate in ricorso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza stante l'avvenuta riscossione da parte della ricorrente, cointestataria del conto corrente su cui erano accreditate le pensioni di cui era titolare la signora del rateo delle Parte_3 pensioni relativo al mese di novembre 2021, erogato dopo il decesso della titolare.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che dalla documentazione in atti si evince che la signora era titolare di Parte_2 tre pensioni erogate dall' (pensione cat. VO n. 10022703, cat. SO n. 20044808, cat. INVCIV n. CP_1
07072705, come da allegato cassetto previdenziale) e che, sul conto corrente postale cointestato alla pensionata e all'odierna ricorrente, è stato accreditato il rateo delle tre predette pensioni relativo al mese di novembre 2021, dopo il decesso della pensionata, avvenuto il 30.10.2021.
Come attestato da , la somma accreditata a titolo di ratei pensionistici per il periodo CP_2
1.11.2021-30.11.2021 non è stata restituita all' per incapienza. CP_1 L' ha pertanto chiesto alla ricorrente, una volta acquisito da parte di il nominativo CP_1 CP_2 del cointestatario del libretto postale, la restituzione dell'importo riscosso indebitamente dopo la morte della pensionata.
Ciò posto, valga osservare, quanto alla richiesta attorea di dell' > che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che nel giudizio CP_1 avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede dichiararsi con cui l' ha chiesto CP_1 la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate. CP_1
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' ma CP_1 la sussistenza o meno dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite dopo il decesso della pensionata.
Sul punto, pur contestando la ricorrente la qualità di erede, si osserva che, come da certificazione di non contestata, la stessa risulta cointestataria del conto corrente postale su cui l' CP_2 CP_1 accreditava le pensioni di cui era titolare e che, erogato il rateo pensionistico di Parte_2 novembre 2021 (successivo al decesso della pensionata), ha riscontrato l'incapienza del CP_2 conto, siccome la somma è stata evidentemente riscossa.
Valga evidenziare che, in fattispecie analoga, relativa all'erroneo accredito, da parte dell' , sul CP_1
Co conto corrente cointestato di ratei pensionistici pur dopo il decesso del titolare, la ha ripetutamente affermato che, mancando radicalmente il diritto alla prestazione, la prestazione è ripetibile ex art. 2033 cod. civ., non trovando applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52 legge n.
88/89.
Con sentenza n. 21453 del 2013, la Corte di legittimità, nel richiamare il proprio precedente arresto
(Cass. n. 12406/2003 che ha affermato il principio secondo cui, qualora sia stata indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che il percettore non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita) ha affermato che Al caso della erogazione indebita per errore di persona è accomunabile, per eadem ratio, quello oggetto del presente giudizio in cui l'errore ha riguardato la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. In entrambe le ipotesi si è trattato di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore e tale situazione colloca
l'indebito al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, riconducendolo in quella comune di cui all'art. 2033 cod. civ.. La disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 cod. civ., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il CP_1 quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033
c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, 1. 88/1989; 13, 1. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, 1. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, 1. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, 1. 656/1986; 13, 1. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sé conosciuti dall'ente erogante (art. 13, 1. 412/1991). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni 'naturaliter' già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni 'naturaliter' già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. Come evidenziato nella sentenza n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dagli artt. 52, secondo comma, legge n.
88/89 e 13 legge n. 412/91 ed oggi è l'art. 1, coma 266, 1. n. 662 del 1996. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione). Come nel caso esaminato nel richiamato precedente, in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiaria della prestazione (in quel caso, di un beneficio assistenziale), del pari nella presente controversia l'attuale ricorrente era totalmente estraneo al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita, facendo questo capo alla moglie. L'elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario nel quale erano stati accreditati i ratei della pensione di invalidità, di talché la prestazione erogata in favore della pensionata deceduta era stata percepita dall'attuale ricorrente, peraltro fruitore della pensione di reversibilità nello stesso periodo. Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 23 maggio
1998 n. 5167) che trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui l' abbia annullato la posizione CP_1 assicurativa in ragione dell'accertamento definitivo (con efficacia di cosa giudicata) dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione assicurativa si riferiva. E' stato così osservato che la questione non si pone in termini di applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 in quanto questa disposizione, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In tutte le situazioni sopra esaminate non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Operata questa premessa e rilevato, pertanto, che l'indebito per cui è causa si colloca al di fuori dell'alveo della speciale disciplina dell'indebito previdenziale, posto che l'erogazione e la riscossione di rateo pensionistico post mortem è estranea ad una rapporto previdenziale facente capo all'accipiens, trovano applicazione i principi generali regolanti l'indebito oggettivo che, come noto, pongono a carico di chi agisce per la ripetizione di pagamento non dovuto – c.d. azione di indebito oggettivo – l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento che assume non dovuto.
Nel caso di specie, l' ha dedotto e comprovato che la signora era titolare di tre CP_1 Parte_2 trattamenti pensionistici (si veda il cassetto previdenziale) che venivano accreditati su conto corrente postale n. [...] cointestato alla ricorrente e alla pensionata deceduta nonché l'avvenuto accredito dei ratei dei tre trattamenti pensionistici non dovuti siccome relativi al mese di novembre 2021, successivi al decesso della pensionata in data 30.10.2021.
Tale somma, erroneamente accreditata dopo il decesso dell'avente diritto sul predetto conto corrente postale –intestato alla ricorrente e alla pensionata –non è stata restituita da (a tanto CP_2 obbligata ex art. 1 comma 304, legge n. 190/2014) siccome sul conto corrente non vi era disponibilità, il che all'evidenza dimostra che la ricorrente, cointestataria del conto corrente, l'ha riscossa indebitamente, in epoca successiva al decesso dell'avente diritto.
A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite siccome la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. incontra il limite dell'art. 96 c.p.c. e, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito con la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
In relazione, peraltro, alla riscossione da parte della ricorrente di ratei di pensione post mortem in danno di ente pubblico, si rende doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.620,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Dispone, cura della Cancelleria, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cosenza del ricorso, della memoria dell' e relativi allegati nonché della presente sentenza. CP_1
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti