Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2020, proposto da IO IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 23787//RIPCOND2003 del 6.7.2020 con cui il Dirigente del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio ha respinto l'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (art. 32 d.l. 30.9.2003, conv. in l. 24.11.2003 n. 326) n. 1630-1 al prot. gen. n. 79837 del 13.12.2004;
b) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare, ove occorra:
- della relazione istruttoria del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio di numero e data ignoti (non essendo indicati nel provvedimento);
- della nota prot. n. 37231 del 23.4.2020 di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990; nonché ogni ulteriore ed eventuale atto/provvedimento allo stato non altrimenti noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora IT IO, proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di Brindisi – contrada Masciullo - ha impugnato il provvedimento del 6 luglio 2020 con cui il Dirigente del Comune di Brindisi ha respinto l’istanza di condono n. 1630-1 prot. gen. n. 79837 del 13 dicembre 2004 presentata ai sensi dell’art. 32 della L. 326/2003, relativa all’ampliamento del fabbricato esistente a piano terra di 16 mq s.u. e mq 8,32 s.n.r. (ampliamento del vano cucina, del vano bagno e del porticato) e alla realizzazione di un nuovo balcone al primo piano di 10,8 mq s.n.r.
Espone la ricorrente che con nota del 25 gennaio 2010 l’amministrazione comunale aveva comunicato all’istante la completezza della documentazione e l’insussistenza di elementi ostativi all’accoglimento del condono, determinando l’ammontare dell’oblazione e del contributo concessorio.
Del tutto inaspettatamente, a distanza di 10 anni da tale riscontro positivo, l’amministrazione ha comunicato all’interessata il preavviso di diniego perché le opere sarebbero state realizzate in data successiva al 31 marzo 2003, termine ultimo previsto dalla legge 326/2003. Tale datazione risulterebbe dal verbale istruttorio del 5 dicembre 2009 che, nella precedente comunicazione comunale del 2010, era però richiamato come verbale con esito positivo. L’amministrazione ha poi concluso il procedimento adottando l’avversato diniego.
Il ricorso è affidato a due motivi, così rubricati:
I . Omessa, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt.7, 8, 9 e 10 della legge n.241/90 in relazione all’art.3 della medesima legge e in combinato disposto con il principio generale del contrarius actus vigente nel regime di autotutela dei provvedimenti amministrativi – Assoluta carenza motivazionale ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 ss.mm.ii.– Omessa, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. - Violazione di legge .
Il provvedimento impugnato interviene a ben 10 anni dal sostanziale assenso di cui al provvedimento n. 1599/COND2003 del 25.1.2010, con cui il dirigente del settore comunale competente aveva comunicato alla ricorrente che la pratica era stata positivamente istruita con la relazione del 5 dicembre 2009 e che non vi erano elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo. Il potere si è così consumato; il Comune avrebbe potuto solo avviare il procedimento in autotutela di annullamento o di revoca del condono; peraltro per l’annullamento d’ufficio ex 21 nonies della legge 241/1990 è decorso il termine massimo.
II. Assoluta carenza motivazionale ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 ss.mm.ii sotto ulteriore profilo – Contraddittorietà, perplessità e illogicità dell’azione amministrativa – Violazione di legge . Il provvedimento di diniego è esclusivamente motivato con il rinvio all’istruttoria del 2009, che però era favorevole all’istante.
Il Comune di Brindisi, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale il Presidente ha dato avviso al difensore di parte ricorrente della possibile perenzione ultra-quinquennale del ricorso, atteso che dall’ultimo atto difensivo -risalente al 9 novembre 2020- alla data di fissazione dell’udienza (2 dicembre 2025) sono trascorsi più di 5 anni.
A fronte dell’avviso, parte ricorrente ha confermato il suo interesse alla decisione del ricorso, che può quindi essere definito nel merito a termini dell’art. 82, comma 2 del codice di rito (a norma del quale se, in assenza di avviso di perenzione, “ è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto” ).
Il ricorso va accolto per l’assorbente fondatezza della censura di difetto di motivazione.
Il diniego del condono qui censurato è motivato per relationem , ovvero con il richiamo alle ragioni indicate nel preavviso di rigetto.
Questo a sua volta contesta, quale elemento ostativo alla sanatoria di cui all’art. 32 della legge 326/2003, la circostanza che le opere abusive sarebbero state realizzate dopo il 31 marzo 2003. Detta datazione risulterebbe dal verbale istruttorio del dicembre 2009, il cui contenuto non è richiamato negli atti impugnati, e che nella precedente comunicazione comunale del 2010 era invece citato come atto istruttorio con esito favorevole all’istante.
È quindi evidente il vizio che affligge il diniego di condono, che risulta privo di adeguata, intellegibile e congrua motivazione.
Il ricorso pertanto va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La natura del vizio rilevato costituisce giusta ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
NA AR, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | IO SC |
IL SEGRETARIO